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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero ConIGliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2349/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , nata a [...] il 15 Parte_1 C.F._1 dicembre 1967 e residente in [...], rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Davide Cassini (C.F. ) con C.F._2
l'Avv. Alberto Comunetti (C.F. ), entrambi con studio in Varese (VA), Via C.F._3
Cavour n. 44, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO con sede in Corsico (MI), Via Archimede n. 2, P.IVA Controparte_1
pec: in persona del suo legale procuratore speciale Avv. P.IVA_1 Email_1
giusta procura speciale registrata alla Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data Controparte_2
02 marzo 2015 al n. 7747 serie 1T, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. G. Cristiano Giuliani, c.f. , (PEC: C.F._4
pagina 1 di 12 fax: 0248009269) e dall'Avv. Marta Grassi, Email_2
c.f. , (PEC: – fax: ) C.F._5 Email_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, P.le Aquileia n. 8, ovvero presso gli indirizzi dei summenzionati legali, sopra indicati e come risultanti dal ReGIndE.
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1114/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il
30/01/2024.
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis rejectis, in riforma integrale e relativamente ai capi individuati in narrativa - quivi da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti - della sentenza n. 1114/2024 (Rep.
784/2024) emessa dal Tribunale di Milano in data 30 gennaio 2024 e mai notificata a parte attrice appellante ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, resa nel procedimento n. 34526/2022 R.G. - Dott.ssa
Annamaria Salerno, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 283 c.p.c. in relazione alla sentenza n. 1114/2024 (Rep.
784/2024) emessa dal Tribunale di Milano in data 30 gennaio 2024, per tutte le ragioni di cui in narrativa.
In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione al Controparte_1 sinistro occorso alla IG.ra , vuoi ex art. 2051 c.c., vuoi ex art. 2049 c.c., vuoi ex art. 2043, Parte_1 ovvero come meglio visto e ritenuto in ragione della domanda azionata in primo grado dall'odierna attrice appellante, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso o eccettuato, materiali e personali, diretti ed indiretti, patiti
e patiendi dall'esponente, a causa ed in conseguenza del sinistro di cui si controverte, e così per l'importo complessivo di euro 51.889,06, così dettagliato: euro 50.330,00 a titolo di danno biologico;
euro 1.559,06 a titolo di danno
pagina 2 di 12 patrimoniale; ovvero, in subordine, in quella diversa somma comunque meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Giudice adito, da liquidarsi ove ritenuto in via di Equità e di Giustizia.
In via istruttoria ammettersi, sempre ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere della prova, C.T.U. medico legale volta, in particolare, ad accertare: a) quali postumi definitivi e transitori, in termini di I.P., I.T.T. e I.T.P. siano residuati alla IG.ra dal sinistro per cui è causa;
b) l'entità e la misura del danno morale da I.P., I.T.T. e Parte_2
I.T.P. occorso all'esponente nonché del danno dinamico-relazionale e/o comunque biologico, ad ogni titolo determinato;
c) la congruità delle spese mediche sostenute dalla IG.ra come attestate dalla Parte_2 documentazione prodotta in atti. A tal fine si propone il seguente quesito:
"Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la IG.ra esperite le indagini tecniche Parte_1 ritenute necessarie e assunti i documenti necessari, sentite le parti e i loro consulenti tecnici eventualmente nominati:
1) descriva il C.T.U. i postumi derivati alla perizianda dall'evento traumatico descritto;
2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), e/o strumentalmente, ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, ecc., e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche - con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta - ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, ulteriori indagini tecniche, ecc.:
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dalla perizianda in rapporto causale con l'evento per cui è giudizio;
premesso che - per dettato normativo e giurisprudenza della Corte di Cassazione - "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di “produrre reddito"; premesso altresì che, per la
Tabella milanese di liquidazione del danno biologico, il C.T.U. deve tener conto della “incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)";
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
c) se residuino postumi permanenti, ivi compresi danno psichico e danno estetico, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme); determini il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
pagina 3 di 12 d) accertato il danno biologico, temporaneo e permanente, che conseguiva la perizianda in conseguente dell'evento per cui è causa, quantifichi lo stesso affermando la correttezza e la congruità di quanto riportato nella consulenza medico legale redatta dal dott. in data 20 maggio 2022 (cfr. doc. 4 citazione); Per_1
e) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate (cfr. docc. 9 citazione) e la necessità di eventuali spese mediche future;
3) dica il C.T.U. se l'attività abituale quotidiana all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti anche in termini di diminuzione della capacità lavorativa anche temporanea o transitoria;
4) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali”.
Ovvero secondo quesito meglio visto e/o ritenuto dal Giudice adito e/o secondo indicazioni dell'intestato Ufficio.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. 1114/2024 emessa e pubblicata Parte_1 in data 30/01/2024 dal Tribunale di Milano, sez. 10^ civile, G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno, perché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1114/2024 emessa e pubblicata in data 30/01/2024 dal Tribunale di Milano, sez.
10^ civile G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno, in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IG.ra conveniva in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti a causa del sinistro occorso in data
9 novembre 2021.
L'attrice, totale neofita in materia, deduceva di essersi recata presso la palestra di CP_1
Torino per fruire di una lezione di prova di un corso di pilates e, mentre era intenta ad eseguire gli esercizi in assenza di corretta supervisione da parte dell'istruttrice la barra di Persona_2
pagina 4 di 12 impugnatura del “Reformer” sulla quale poggiava entrambe le mani improvvisamente si sganciava dal binario, facendola cadere al suolo.
Trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino, le veniva diagnosticata una
“lussazione del gomito sinistro con frattura comminuta capitello radiale e distacco epicondilo omerale” ed, una volta dimessa, veniva ricoverata con diagnosi di “frattura articolare al gomito sinistro” presso l'Azienda
Ospedaliera San per sottoporsi ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi Controparte_3 con viti.
La IG.ra lamentava, quindi, di essere stata costretta ad intraprendere un lungo percorso Pt_1 riabilitativo conclusosi con una visita medico-legale presso lo studio del dott. , il Persona_3 quale riscontrava in capo alla medesima un I.P. pari al 14% con una riduzione della capacità lavorativa specifica di grado lieve.
Si costituiva, quindi, precisando il fatto che l'istruttrice Controparte_1 Persona_2 aveva adeguatamente provveduto a spiegare agli allievi l'esercizio prima della sua esecuzione ed eccependo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorrente dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo per non aver scrupolosamente osservato le istruzioni fornite dall'istruttrice. In via subordinata, veniva contestata la quantificazione dei danni ex adverso formulata.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali.
Con ordinanza del 12.1.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., per il giorno 30.01.2024.
In data 30 gennaio 2024, nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 527/2023, rigettava la domanda proposta dalla IG.ra con condanna della Pt_1 medesima al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate in € 5.940,00, sulla base delle seguenti motivazioni.
Anzitutto, veniva esclusa l'applicazione dell'art. 2051 c.c. in considerazione del fatto che parte attrice non avrebbe allegato e dedotto alcun difetto della res ma, anzi, aveva riconnesso il sinistro alla condotta omissiva posta in essere dell'istruttrice ex art. 2049 c.c. la quale non avrebbe fornito spiegazioni adeguate in ordine all'utilizzo del macchinario e non avrebbe vigilato sull'esecuzione dell'esercizio da parte degli allievi. Ebbene, sulla base delle fotografie prodotte in atti, alle risultanze della revisione (avvenuta pochi giorni dopo l'incidente) e la testimonianza della IG. Tes_1 frequentatrice della palestra, il Tribunale di Milano riteneva che il “Reformer” non fosse difettoso.
pagina 5 di 12 L'unico profilo di pericolosità della res evidenziato dall'attrice, poi, sarebbe consistito unicamente nel fatto che il binario del “Reformer” non presentava alcuna chiusura di sicurezza. Si trattava, tuttavia, non di un difetto della res ma di una caratteristica propria del “Reformer” della quale l'attrice doveva essere ben consapevole stante le spiegazioni fornite dall'istruttrice e le istruzioni presenti sul macchinario stesso.
Quanto ai profili di responsabilità ex art. 2049 c.c. il giudice di prime cure riteneva che parte attrice non avesse provato a sufficienza la condotta colposa omissiva dell'istruttrice. Infatti, la testimonianza della IG.ra considerata attendibile, confermava che l'istruttrice aveva spiegato Tes_1 il funzionamento del “Reformer” e che, al momento della caduta, stava ancora illustrando l'esercizio.
Di contro, le dichiarazioni della IG.ra , figlia dell'attrice, che sosteneva la mancata ER spiegazione da parte dell'istruttrice, venivano considerate inattendibili per la relazione qualificata con la parte e per la mancanza di riscontri nel resto delle prove.
Il Tribunale di Milano deduceva, quindi, che la IG.ra , inesperta, avesse iniziato l'esercizio Pt_1 prematuramente, con una condotta negligente che escludeva la responsabilità dell'istruttrice e, di conseguenza, della Controparte_1
Il giudice concludeva, quindi, che l'attrice non avesse fornito la prova dell'illecito colposo della dipendente. Al contrario, parte convenuta aveva dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare l'incidente: i macchinari erano idonei e in buono stato e l'istruttrice era qualificata e adeguatamente formata.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la IG.ra lamentando, quale primo motivo di Pt_1 appello, l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la pericolosità o meno della res non sarebbe, infatti, una questione dirimente in quanto circostanza non in grado di integrare il caso fortuito, unica circostanza in grado di interrompere il nesso di causalità.
di ciò onerata, non avrebbe poi fornito la prova che la condotta del Controparte_1 danneggiato fosse stata unica ed integrale causa dell'evento né, tantomeno, che la caduta fosse imprevedibile, con ciò intendendosi, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, “ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale”.
Pertanto, anche ammettendo che il “Reformer” fosse in un corretto stato manutentivo e che l'attrice avesse errato nell'impugnatura, ciò non poteva essere considerato caso fortuito rientrando, anzi, tra pagina 6 di 12 le ipotesi normalmente prevedibili in relazione all'uso di quel determinato attrezzo, avuto riguardo anche a quella tipologia di corsista.
Inconferente doveva poi considerarsi il rilievo, fatto proprio da Tribunale di Milano, secondo cui l'attrezzo ginnico, senza l'intervento della IG.ra , non avrebbe avuto un intrinseco grado Pt_1 di pericolosità. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, anche quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella genesi del danno, e mai sarebbe stata dannosa senza l'intervento della persona o la manipolazione della persona danneggiata, sussisterebbe comunque idoneo nesso ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Veniva, infine, sottolineato come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la responsabilità per custodia fosse incompatibile con la responsabilità per colpa, ex art. 2043 e 2049 c.c. quando, in realtà, le due forme di responsabilità non si escludono a vicenda e possono concorrere nel caso in cui il danno sia causato sia dalla cosa in custodia sia dalla condotta colposa del custode o dei suoi dipendenti.
Quale secondo motivo, veniva lamentata una erronea valutazione delle prove.
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto inattendibile la testimonianza della IG.ra
[...]
, adducendo quale unica ed insufficiente motivazione il rapporto di parentela con l'attrice, ER nonostante le sue dichiarazioni fossero corroborate dagli stessi atti difensivi della convenuta;
per contro, accordava piena credibilità alla IG.ra omettendo un'analisi critica delle sue Tes_1 affermazioni, che trasparivano di un intento difensivo nei confronti dell'istruttrice.
Quali terzo e quarto motivo di appello venivano lamentate la mancata nomina di un perito medico legale e la riforma delle spese di lite.
Veniva, infine, richiesta la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si costituiva, quindi, eccependo la corretta valutazione dal giudice di Controparte_1 prime cure tanto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 2051 quanto circa la corretta valutazione delle prove.
All'udienza del 7 gennaio 2025 dichiarava di non mettere in esecuzione Controparte_1 la sentenza fino all'esito del giudizio di appello in considerazione del breve rinvio per la decisione prospettato dal ConIGliere istruttore.
Il ConIGliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del
11.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la pagina 7 di 12 sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni
15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del
11.3.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
11.3.2025 e decisa nella camera di conIGlio del 19.3.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere congiuntamente valutati virgola in quanto logicamente connessi e sono parzialmente fondati, pur se non determinano l'accoglimento dell'appello.
La Corte, diversamente valutando le fattispecie rispetto al Tribunale, ritiene che la vicenda in esame vada ricondotta nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., e non già in quella della responsabilità dei padroni e committenti, di cui all'art. 2049 c.c.
Tale opzione ermeneutica si fonda sulle seguenti, decisive, considerazioni.
È insegnamento ormai costante in dottrina e giurisprudenza che l'art. 2051 c.c. delinei una forma di responsabilità oggettiva, ancorata alla mera relazione di fatto – il rapporto di custodia – intercorrente tra il soggetto responsabile e la res.
Si esclude, altresì, che la pericolosità della cosa costituisca un elemento indefettibile della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame dovrà essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue, siano esse inerti o in movimento.
Presupposti necessari e sufficienti al fine di muovere un giudizio di responsabilità per danni da cose ai sensi dell'art. 2051 c.c. sono, pertanto, il rapporto di custodia ed una relazione diretta tra la res e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/02/2008, n. 4279; Cass. civ., Sez. III,
22/02/2006, n. 3955), caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È, dunque, sufficiente che sussista un nesso eziologico diretto tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, a prescindere da qualsivoglia profilo colposo in capo al custode (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 01/02/2018, n. 2477). La ratio della norma risiede nel principio ubi commoda, ibi et incommoda: chi trae vantaggio da una cosa, deve sopportarne anche i rischi.
pagina 8 di 12 Tale profilo costituisce una differenza IGnificativa rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c. il quale delinea un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui che si incentra sul rapporto gerarchico esistente tra il datore di lavoro e il dipendente nonché sul rischio connesso all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo di ausiliari;
di contro, l'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. si regge sul rapporto tra il soggetto e la cosa nonché sul rischio intrinseco derivante dalla custodia di quest'ultima e si si fonda sul potere di governo e vigilanza che il custode esercita sulla stessa, implicando un dovere di controllo per prevenire danni a terzi.
Analizzando il caso di specie, risulta provato come l'incidente sia avvenuto nei locali della succursale torinese della e come essa, pertanto, avesse la disponibilità (e, Controparte_1 quindi, la custodia) tanto materiale quanto giuridica del “Reformer”.
Il danno in esame, inoltre, non deriva da un'azione colposa o dolosa di un soggetto legato da un rapporto di subordinazione con la società datrice di lavoro, bensì dalle caratteristiche tecniche intrinseche dell'attrezzo ginnico.
Premesse queste considerazioni, deve tuttavia sottolinearsi come, benché il danneggiato si trovi a beneficiare del più favorevole regime probatorio tracciato dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità (per il quale l'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva), egli non è comunque esonerato dalla prova del fatto storico da intendersi come la concreta modalità con cui si è verificato l'evento dannoso.
Ebbene, questa Corte ritiene che tale prova non sia stata in alcun modo fornita rendendo, quindi, impossibile la formulazione di un giudizio di responsabilità.
Anzitutto, come risultante dagli atti di primo grado, l'attrezzo ginnico "Reformer" si caratterizza per la sua versatilità di utilizzo derivante, tra l'altro, dalla modificabilità della posizione del "footprint" di appoggio che, infatti, può essere utilizzato in posizione supina o prona a seconda del tipo di esercizio che si intenda effettuare. Questa caratteristica non è un dettaglio tecnico marginale, bensì un elemento essenziale per comprendere la dinamica dell'incidente e, conseguentemente, formulare un giudizio di responsabilità ex articolo 2051 c.c.
Di tale elemento non è stata fornita alcuna prova, in primis, dalla IG.ra , figlia della IG.ra ER
, la cui testimonianza si ritiene attendibile nonostante il legame di parentela che la lega a Pt_1 parte attrice, diversamente valutando quindi la prova testimoniale rispetto al giudice di prime cure.
Infatti, come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I,
28/02/2023, n. 6001) in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria pagina 9 di 12 inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.
Tuttavia la teste , ancorché attendibile e presente al fatto, non ha fornito la prova delle ER modalità e delle cause della caduta della madre dall'attrezzo.
La teste all'udienza del 29.9.2923 ha solo “confermato” la circostanza articolata al punto 3 in citazione, unico ammesso come prova- nonostante le parti valutative in esso contenute, rileva la Corte- del seguente tenore “3) mentre l'esponente eseguiva gli esercizi, in assenza di corretta supervisione da parte dell'istruttrice, la barra di impugnatura dell'attrezzo ginnico, sulla quale erano poggiate entrambe le mani dell'odierna attrice, improvvisamente si sganciava dal binario – che non prevedeva alcuna chiusura di sicurezza (cfr. doc. 2 cit.) - facendola rovinare a terra”.
Sentita a prova contraria sui capitoli di parte , in particolare sul capitolo 17 “ vero che CP_1
l'Istruttrice ha mostrato agli allievi del corso come impugnare la barra, e in particolare ha precisato di: (i) esercitare una pressione sulla barra, (ii) non afferrare la barra (iii) non tirare la verso di sé, diversamente la stessa si sarebbe sganciata dal suo alloggiamento” ha dichiarato “la spiegazione che se la barra se tirata poteva sganciarsi perché priva del sistema di sicurezza non fu fatta. Di fatto l'accaduto si è verificato dopo 10 minuti dall'inizio della lezione. L'istruttrice non ho detto nulla di tutto ciò perché l'istruttrice si è messa ad un reformer dando le spalle a noi eseguendo gli esercizi”.
Le sue dichiarazioni sono tuttavia in radicale contrasto con quelle della teste che, in Tes_1 particolare, sul medesimo capitolo ha dichiarato pagina 10 di 12 Osserva la Corte che non è stata quindi raggiunta la prova circa l'accadimento del fatto storico, dal momento che vi è incertezza sul comportamento tenuto dall'attrice in relazione all'attrezzo, ossia, in altri termini, se l'infortunio è avvenuto per una causa intrinseca alla cosa o per un non corretto utilizzo della stessa.
Carente ogni prova riguardo l'accadimento del fatto storico, risulta preclusa, in quanto logicamente successiva, ogni valutazione circa la sussistenza di eventuali cause interruttive del nesso di causalità
o concause attribuibili al comportamento della danneggiata e, a fortiori, la possibilità di muovere in capo a parte appellata un giudizio di responsabilità ex art. 2049 c.c.
L'appello non può quindi trovare accoglimento e viene rigettato, restando assorbiti il terzo ed il quarto motivo di appello.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da vs avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1114/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 30/01/2024, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
liquidate in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva Controparte_1 ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 11 di 12 - Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 19.3.2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero ConIGliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2349/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , nata a [...] il 15 Parte_1 C.F._1 dicembre 1967 e residente in [...], rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Davide Cassini (C.F. ) con C.F._2
l'Avv. Alberto Comunetti (C.F. ), entrambi con studio in Varese (VA), Via C.F._3
Cavour n. 44, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO con sede in Corsico (MI), Via Archimede n. 2, P.IVA Controparte_1
pec: in persona del suo legale procuratore speciale Avv. P.IVA_1 Email_1
giusta procura speciale registrata alla Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data Controparte_2
02 marzo 2015 al n. 7747 serie 1T, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. G. Cristiano Giuliani, c.f. , (PEC: C.F._4
pagina 1 di 12 fax: 0248009269) e dall'Avv. Marta Grassi, Email_2
c.f. , (PEC: – fax: ) C.F._5 Email_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, P.le Aquileia n. 8, ovvero presso gli indirizzi dei summenzionati legali, sopra indicati e come risultanti dal ReGIndE.
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1114/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il
30/01/2024.
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis rejectis, in riforma integrale e relativamente ai capi individuati in narrativa - quivi da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti - della sentenza n. 1114/2024 (Rep.
784/2024) emessa dal Tribunale di Milano in data 30 gennaio 2024 e mai notificata a parte attrice appellante ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, resa nel procedimento n. 34526/2022 R.G. - Dott.ssa
Annamaria Salerno, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 283 c.p.c. in relazione alla sentenza n. 1114/2024 (Rep.
784/2024) emessa dal Tribunale di Milano in data 30 gennaio 2024, per tutte le ragioni di cui in narrativa.
In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione al Controparte_1 sinistro occorso alla IG.ra , vuoi ex art. 2051 c.c., vuoi ex art. 2049 c.c., vuoi ex art. 2043, Parte_1 ovvero come meglio visto e ritenuto in ragione della domanda azionata in primo grado dall'odierna attrice appellante, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso o eccettuato, materiali e personali, diretti ed indiretti, patiti
e patiendi dall'esponente, a causa ed in conseguenza del sinistro di cui si controverte, e così per l'importo complessivo di euro 51.889,06, così dettagliato: euro 50.330,00 a titolo di danno biologico;
euro 1.559,06 a titolo di danno
pagina 2 di 12 patrimoniale; ovvero, in subordine, in quella diversa somma comunque meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Giudice adito, da liquidarsi ove ritenuto in via di Equità e di Giustizia.
In via istruttoria ammettersi, sempre ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere della prova, C.T.U. medico legale volta, in particolare, ad accertare: a) quali postumi definitivi e transitori, in termini di I.P., I.T.T. e I.T.P. siano residuati alla IG.ra dal sinistro per cui è causa;
b) l'entità e la misura del danno morale da I.P., I.T.T. e Parte_2
I.T.P. occorso all'esponente nonché del danno dinamico-relazionale e/o comunque biologico, ad ogni titolo determinato;
c) la congruità delle spese mediche sostenute dalla IG.ra come attestate dalla Parte_2 documentazione prodotta in atti. A tal fine si propone il seguente quesito:
"Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la IG.ra esperite le indagini tecniche Parte_1 ritenute necessarie e assunti i documenti necessari, sentite le parti e i loro consulenti tecnici eventualmente nominati:
1) descriva il C.T.U. i postumi derivati alla perizianda dall'evento traumatico descritto;
2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), e/o strumentalmente, ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, ecc., e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche - con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta - ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, ulteriori indagini tecniche, ecc.:
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dalla perizianda in rapporto causale con l'evento per cui è giudizio;
premesso che - per dettato normativo e giurisprudenza della Corte di Cassazione - "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di “produrre reddito"; premesso altresì che, per la
Tabella milanese di liquidazione del danno biologico, il C.T.U. deve tener conto della “incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)";
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
c) se residuino postumi permanenti, ivi compresi danno psichico e danno estetico, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme); determini il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
pagina 3 di 12 d) accertato il danno biologico, temporaneo e permanente, che conseguiva la perizianda in conseguente dell'evento per cui è causa, quantifichi lo stesso affermando la correttezza e la congruità di quanto riportato nella consulenza medico legale redatta dal dott. in data 20 maggio 2022 (cfr. doc. 4 citazione); Per_1
e) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate (cfr. docc. 9 citazione) e la necessità di eventuali spese mediche future;
3) dica il C.T.U. se l'attività abituale quotidiana all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti anche in termini di diminuzione della capacità lavorativa anche temporanea o transitoria;
4) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali”.
Ovvero secondo quesito meglio visto e/o ritenuto dal Giudice adito e/o secondo indicazioni dell'intestato Ufficio.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. 1114/2024 emessa e pubblicata Parte_1 in data 30/01/2024 dal Tribunale di Milano, sez. 10^ civile, G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno, perché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1114/2024 emessa e pubblicata in data 30/01/2024 dal Tribunale di Milano, sez.
10^ civile G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno, in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IG.ra conveniva in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti a causa del sinistro occorso in data
9 novembre 2021.
L'attrice, totale neofita in materia, deduceva di essersi recata presso la palestra di CP_1
Torino per fruire di una lezione di prova di un corso di pilates e, mentre era intenta ad eseguire gli esercizi in assenza di corretta supervisione da parte dell'istruttrice la barra di Persona_2
pagina 4 di 12 impugnatura del “Reformer” sulla quale poggiava entrambe le mani improvvisamente si sganciava dal binario, facendola cadere al suolo.
Trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino, le veniva diagnosticata una
“lussazione del gomito sinistro con frattura comminuta capitello radiale e distacco epicondilo omerale” ed, una volta dimessa, veniva ricoverata con diagnosi di “frattura articolare al gomito sinistro” presso l'Azienda
Ospedaliera San per sottoporsi ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi Controparte_3 con viti.
La IG.ra lamentava, quindi, di essere stata costretta ad intraprendere un lungo percorso Pt_1 riabilitativo conclusosi con una visita medico-legale presso lo studio del dott. , il Persona_3 quale riscontrava in capo alla medesima un I.P. pari al 14% con una riduzione della capacità lavorativa specifica di grado lieve.
Si costituiva, quindi, precisando il fatto che l'istruttrice Controparte_1 Persona_2 aveva adeguatamente provveduto a spiegare agli allievi l'esercizio prima della sua esecuzione ed eccependo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorrente dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo per non aver scrupolosamente osservato le istruzioni fornite dall'istruttrice. In via subordinata, veniva contestata la quantificazione dei danni ex adverso formulata.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali.
Con ordinanza del 12.1.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., per il giorno 30.01.2024.
In data 30 gennaio 2024, nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 527/2023, rigettava la domanda proposta dalla IG.ra con condanna della Pt_1 medesima al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate in € 5.940,00, sulla base delle seguenti motivazioni.
Anzitutto, veniva esclusa l'applicazione dell'art. 2051 c.c. in considerazione del fatto che parte attrice non avrebbe allegato e dedotto alcun difetto della res ma, anzi, aveva riconnesso il sinistro alla condotta omissiva posta in essere dell'istruttrice ex art. 2049 c.c. la quale non avrebbe fornito spiegazioni adeguate in ordine all'utilizzo del macchinario e non avrebbe vigilato sull'esecuzione dell'esercizio da parte degli allievi. Ebbene, sulla base delle fotografie prodotte in atti, alle risultanze della revisione (avvenuta pochi giorni dopo l'incidente) e la testimonianza della IG. Tes_1 frequentatrice della palestra, il Tribunale di Milano riteneva che il “Reformer” non fosse difettoso.
pagina 5 di 12 L'unico profilo di pericolosità della res evidenziato dall'attrice, poi, sarebbe consistito unicamente nel fatto che il binario del “Reformer” non presentava alcuna chiusura di sicurezza. Si trattava, tuttavia, non di un difetto della res ma di una caratteristica propria del “Reformer” della quale l'attrice doveva essere ben consapevole stante le spiegazioni fornite dall'istruttrice e le istruzioni presenti sul macchinario stesso.
Quanto ai profili di responsabilità ex art. 2049 c.c. il giudice di prime cure riteneva che parte attrice non avesse provato a sufficienza la condotta colposa omissiva dell'istruttrice. Infatti, la testimonianza della IG.ra considerata attendibile, confermava che l'istruttrice aveva spiegato Tes_1 il funzionamento del “Reformer” e che, al momento della caduta, stava ancora illustrando l'esercizio.
Di contro, le dichiarazioni della IG.ra , figlia dell'attrice, che sosteneva la mancata ER spiegazione da parte dell'istruttrice, venivano considerate inattendibili per la relazione qualificata con la parte e per la mancanza di riscontri nel resto delle prove.
Il Tribunale di Milano deduceva, quindi, che la IG.ra , inesperta, avesse iniziato l'esercizio Pt_1 prematuramente, con una condotta negligente che escludeva la responsabilità dell'istruttrice e, di conseguenza, della Controparte_1
Il giudice concludeva, quindi, che l'attrice non avesse fornito la prova dell'illecito colposo della dipendente. Al contrario, parte convenuta aveva dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare l'incidente: i macchinari erano idonei e in buono stato e l'istruttrice era qualificata e adeguatamente formata.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la IG.ra lamentando, quale primo motivo di Pt_1 appello, l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la pericolosità o meno della res non sarebbe, infatti, una questione dirimente in quanto circostanza non in grado di integrare il caso fortuito, unica circostanza in grado di interrompere il nesso di causalità.
di ciò onerata, non avrebbe poi fornito la prova che la condotta del Controparte_1 danneggiato fosse stata unica ed integrale causa dell'evento né, tantomeno, che la caduta fosse imprevedibile, con ciò intendendosi, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, “ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale”.
Pertanto, anche ammettendo che il “Reformer” fosse in un corretto stato manutentivo e che l'attrice avesse errato nell'impugnatura, ciò non poteva essere considerato caso fortuito rientrando, anzi, tra pagina 6 di 12 le ipotesi normalmente prevedibili in relazione all'uso di quel determinato attrezzo, avuto riguardo anche a quella tipologia di corsista.
Inconferente doveva poi considerarsi il rilievo, fatto proprio da Tribunale di Milano, secondo cui l'attrezzo ginnico, senza l'intervento della IG.ra , non avrebbe avuto un intrinseco grado Pt_1 di pericolosità. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, anche quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella genesi del danno, e mai sarebbe stata dannosa senza l'intervento della persona o la manipolazione della persona danneggiata, sussisterebbe comunque idoneo nesso ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Veniva, infine, sottolineato come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la responsabilità per custodia fosse incompatibile con la responsabilità per colpa, ex art. 2043 e 2049 c.c. quando, in realtà, le due forme di responsabilità non si escludono a vicenda e possono concorrere nel caso in cui il danno sia causato sia dalla cosa in custodia sia dalla condotta colposa del custode o dei suoi dipendenti.
Quale secondo motivo, veniva lamentata una erronea valutazione delle prove.
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto inattendibile la testimonianza della IG.ra
[...]
, adducendo quale unica ed insufficiente motivazione il rapporto di parentela con l'attrice, ER nonostante le sue dichiarazioni fossero corroborate dagli stessi atti difensivi della convenuta;
per contro, accordava piena credibilità alla IG.ra omettendo un'analisi critica delle sue Tes_1 affermazioni, che trasparivano di un intento difensivo nei confronti dell'istruttrice.
Quali terzo e quarto motivo di appello venivano lamentate la mancata nomina di un perito medico legale e la riforma delle spese di lite.
Veniva, infine, richiesta la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si costituiva, quindi, eccependo la corretta valutazione dal giudice di Controparte_1 prime cure tanto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 2051 quanto circa la corretta valutazione delle prove.
All'udienza del 7 gennaio 2025 dichiarava di non mettere in esecuzione Controparte_1 la sentenza fino all'esito del giudizio di appello in considerazione del breve rinvio per la decisione prospettato dal ConIGliere istruttore.
Il ConIGliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del
11.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la pagina 7 di 12 sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni
15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del
11.3.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
11.3.2025 e decisa nella camera di conIGlio del 19.3.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere congiuntamente valutati virgola in quanto logicamente connessi e sono parzialmente fondati, pur se non determinano l'accoglimento dell'appello.
La Corte, diversamente valutando le fattispecie rispetto al Tribunale, ritiene che la vicenda in esame vada ricondotta nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., e non già in quella della responsabilità dei padroni e committenti, di cui all'art. 2049 c.c.
Tale opzione ermeneutica si fonda sulle seguenti, decisive, considerazioni.
È insegnamento ormai costante in dottrina e giurisprudenza che l'art. 2051 c.c. delinei una forma di responsabilità oggettiva, ancorata alla mera relazione di fatto – il rapporto di custodia – intercorrente tra il soggetto responsabile e la res.
Si esclude, altresì, che la pericolosità della cosa costituisca un elemento indefettibile della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame dovrà essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue, siano esse inerti o in movimento.
Presupposti necessari e sufficienti al fine di muovere un giudizio di responsabilità per danni da cose ai sensi dell'art. 2051 c.c. sono, pertanto, il rapporto di custodia ed una relazione diretta tra la res e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/02/2008, n. 4279; Cass. civ., Sez. III,
22/02/2006, n. 3955), caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È, dunque, sufficiente che sussista un nesso eziologico diretto tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, a prescindere da qualsivoglia profilo colposo in capo al custode (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 01/02/2018, n. 2477). La ratio della norma risiede nel principio ubi commoda, ibi et incommoda: chi trae vantaggio da una cosa, deve sopportarne anche i rischi.
pagina 8 di 12 Tale profilo costituisce una differenza IGnificativa rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c. il quale delinea un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui che si incentra sul rapporto gerarchico esistente tra il datore di lavoro e il dipendente nonché sul rischio connesso all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo di ausiliari;
di contro, l'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. si regge sul rapporto tra il soggetto e la cosa nonché sul rischio intrinseco derivante dalla custodia di quest'ultima e si si fonda sul potere di governo e vigilanza che il custode esercita sulla stessa, implicando un dovere di controllo per prevenire danni a terzi.
Analizzando il caso di specie, risulta provato come l'incidente sia avvenuto nei locali della succursale torinese della e come essa, pertanto, avesse la disponibilità (e, Controparte_1 quindi, la custodia) tanto materiale quanto giuridica del “Reformer”.
Il danno in esame, inoltre, non deriva da un'azione colposa o dolosa di un soggetto legato da un rapporto di subordinazione con la società datrice di lavoro, bensì dalle caratteristiche tecniche intrinseche dell'attrezzo ginnico.
Premesse queste considerazioni, deve tuttavia sottolinearsi come, benché il danneggiato si trovi a beneficiare del più favorevole regime probatorio tracciato dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità (per il quale l'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva), egli non è comunque esonerato dalla prova del fatto storico da intendersi come la concreta modalità con cui si è verificato l'evento dannoso.
Ebbene, questa Corte ritiene che tale prova non sia stata in alcun modo fornita rendendo, quindi, impossibile la formulazione di un giudizio di responsabilità.
Anzitutto, come risultante dagli atti di primo grado, l'attrezzo ginnico "Reformer" si caratterizza per la sua versatilità di utilizzo derivante, tra l'altro, dalla modificabilità della posizione del "footprint" di appoggio che, infatti, può essere utilizzato in posizione supina o prona a seconda del tipo di esercizio che si intenda effettuare. Questa caratteristica non è un dettaglio tecnico marginale, bensì un elemento essenziale per comprendere la dinamica dell'incidente e, conseguentemente, formulare un giudizio di responsabilità ex articolo 2051 c.c.
Di tale elemento non è stata fornita alcuna prova, in primis, dalla IG.ra , figlia della IG.ra ER
, la cui testimonianza si ritiene attendibile nonostante il legame di parentela che la lega a Pt_1 parte attrice, diversamente valutando quindi la prova testimoniale rispetto al giudice di prime cure.
Infatti, come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I,
28/02/2023, n. 6001) in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria pagina 9 di 12 inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.
Tuttavia la teste , ancorché attendibile e presente al fatto, non ha fornito la prova delle ER modalità e delle cause della caduta della madre dall'attrezzo.
La teste all'udienza del 29.9.2923 ha solo “confermato” la circostanza articolata al punto 3 in citazione, unico ammesso come prova- nonostante le parti valutative in esso contenute, rileva la Corte- del seguente tenore “3) mentre l'esponente eseguiva gli esercizi, in assenza di corretta supervisione da parte dell'istruttrice, la barra di impugnatura dell'attrezzo ginnico, sulla quale erano poggiate entrambe le mani dell'odierna attrice, improvvisamente si sganciava dal binario – che non prevedeva alcuna chiusura di sicurezza (cfr. doc. 2 cit.) - facendola rovinare a terra”.
Sentita a prova contraria sui capitoli di parte , in particolare sul capitolo 17 “ vero che CP_1
l'Istruttrice ha mostrato agli allievi del corso come impugnare la barra, e in particolare ha precisato di: (i) esercitare una pressione sulla barra, (ii) non afferrare la barra (iii) non tirare la verso di sé, diversamente la stessa si sarebbe sganciata dal suo alloggiamento” ha dichiarato “la spiegazione che se la barra se tirata poteva sganciarsi perché priva del sistema di sicurezza non fu fatta. Di fatto l'accaduto si è verificato dopo 10 minuti dall'inizio della lezione. L'istruttrice non ho detto nulla di tutto ciò perché l'istruttrice si è messa ad un reformer dando le spalle a noi eseguendo gli esercizi”.
Le sue dichiarazioni sono tuttavia in radicale contrasto con quelle della teste che, in Tes_1 particolare, sul medesimo capitolo ha dichiarato pagina 10 di 12 Osserva la Corte che non è stata quindi raggiunta la prova circa l'accadimento del fatto storico, dal momento che vi è incertezza sul comportamento tenuto dall'attrice in relazione all'attrezzo, ossia, in altri termini, se l'infortunio è avvenuto per una causa intrinseca alla cosa o per un non corretto utilizzo della stessa.
Carente ogni prova riguardo l'accadimento del fatto storico, risulta preclusa, in quanto logicamente successiva, ogni valutazione circa la sussistenza di eventuali cause interruttive del nesso di causalità
o concause attribuibili al comportamento della danneggiata e, a fortiori, la possibilità di muovere in capo a parte appellata un giudizio di responsabilità ex art. 2049 c.c.
L'appello non può quindi trovare accoglimento e viene rigettato, restando assorbiti il terzo ed il quarto motivo di appello.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da vs avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1114/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 30/01/2024, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
liquidate in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva Controparte_1 ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 11 di 12 - Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 19.3.2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
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