CA
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/11/2024, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale -Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. 132/2024 R.G. V.G. promosso con ricorso congiunto da:
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce dagli Parte_1
Avv.ti Antonella Turci e Federico Remorino ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Genova, Via Ceccardi 4/30, rappresentato e Parte_2 difeso in forza di procura speciale in calce dall'Avv. Eleonora Roccaed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Genova, Via SS Giacomo Filippo 35/5, 16122
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ “i. dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Ligure, resa in data 25 marzo 2022, e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 13 giugno 2023;
ii. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Serra Riccò, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63. comma 2, lett. h), del d.P.R. n. 396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai tribunali ecclesiastici, nonché quest'ultima sentenza.””.
Per il Pubblico Ministero: “chiede che l'ec.ma Corte di Appello dichiari efficace nella Repubblica Italiana la pronuncia di nullità del matrimonio concordatario contratto in
Serra Riccò il 25 maggio 2015 dai Sigg. e Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Ligure resa esecutiva con decreto
1 del Supremo Tribunale per la segnatura apostolica ordinando altresì la trascrizione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova.
Ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato il 7 giugno 2024 e Parte_1 Pt_2 esponevano: quanto segue.
[...]
e si sposavano con matrimonio canonico con Parte_1 Parte_2 rilevanza civile nel Comune di Serra Riccò, in provincia di Genova, in data 25 maggio
2015. I due non avevano avuto figli.Il matrimonio era andato rapidamente in crisi ed i due si erano separati dopo circa due anni
La sentenza del Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Ligure, resa in data 25 marzo
2022, e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 13 giugno 2023 dichiarava la nullità del matrimonio per “difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice in causa” a norma del can. 1095 n. 2del C.I.C.
Tanto premesso i ricorrenti instavano per il riconoscimento dell'efficacia di detta sentenza nello Stato Italiano con tutte le conseguenze di legge e producevano la documentazione di rito.
Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, e concludeva per l'accoglimento della domanda.
Era disposto che l'udienza di discussione fissata per il giorno 23 ottobre 2024 venisse svolta mediante note di trattazione scritta;
viste le note di trattazione in forma scritta depositate dai ricorrenti, la Corte decideva la causa.
Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente .
In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto
Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
2 Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si e' svolto secondo le forme del “Processus brevior introdotto dal motu proprio pontificio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, avendo tra l'altro aderito al libello di Parte_3
, ed essendo stati sentiti entrambi i coniugi. CP_1
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto sussistente la nullità del matrimonio in quanto anche a seguito della consulenza tecnica di ufficio psicologica svolta è emerso come la cresciuta in una famiglia autoritaria , gravata dal Parte_1 ricordo di una prima figlia deceduta e che dopo che si era sposata la secondogenita aveva trascurato la ricorrente (che era caduta nell'anoressia) avevano indotto la stessa a sposarsi senza rendersi conto delle implicazioni del matrimonio e quasi per dovere pur avendo notato dei tratti del carattere del marito non compatibili con lei. Una volta sposatasi la ricadde nell'anoressia ed ebbe ripetute crisi di panico. Parte_1
Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto in data ? del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra Riccò dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
3 La Corte d'Appello:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 25 marzo 2022 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure , munita del visto di esecutorietà del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 13 giugno 2023, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario celebrato in Serra Riccò, in provincia di Genova, in data 25 maggio 2015;trascritto presso gli uffici dello stato civile (registrato con atto N. 50, parte II, serie B, anno 2015),
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serra Riccò di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale -Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. 132/2024 R.G. V.G. promosso con ricorso congiunto da:
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce dagli Parte_1
Avv.ti Antonella Turci e Federico Remorino ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Genova, Via Ceccardi 4/30, rappresentato e Parte_2 difeso in forza di procura speciale in calce dall'Avv. Eleonora Roccaed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Genova, Via SS Giacomo Filippo 35/5, 16122
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ “i. dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Ligure, resa in data 25 marzo 2022, e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 13 giugno 2023;
ii. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Serra Riccò, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63. comma 2, lett. h), del d.P.R. n. 396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai tribunali ecclesiastici, nonché quest'ultima sentenza.””.
Per il Pubblico Ministero: “chiede che l'ec.ma Corte di Appello dichiari efficace nella Repubblica Italiana la pronuncia di nullità del matrimonio concordatario contratto in
Serra Riccò il 25 maggio 2015 dai Sigg. e Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Ligure resa esecutiva con decreto
1 del Supremo Tribunale per la segnatura apostolica ordinando altresì la trascrizione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova.
Ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato il 7 giugno 2024 e Parte_1 Pt_2 esponevano: quanto segue.
[...]
e si sposavano con matrimonio canonico con Parte_1 Parte_2 rilevanza civile nel Comune di Serra Riccò, in provincia di Genova, in data 25 maggio
2015. I due non avevano avuto figli.Il matrimonio era andato rapidamente in crisi ed i due si erano separati dopo circa due anni
La sentenza del Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Ligure, resa in data 25 marzo
2022, e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 13 giugno 2023 dichiarava la nullità del matrimonio per “difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice in causa” a norma del can. 1095 n. 2del C.I.C.
Tanto premesso i ricorrenti instavano per il riconoscimento dell'efficacia di detta sentenza nello Stato Italiano con tutte le conseguenze di legge e producevano la documentazione di rito.
Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, e concludeva per l'accoglimento della domanda.
Era disposto che l'udienza di discussione fissata per il giorno 23 ottobre 2024 venisse svolta mediante note di trattazione scritta;
viste le note di trattazione in forma scritta depositate dai ricorrenti, la Corte decideva la causa.
Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente .
In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto
Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
2 Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si e' svolto secondo le forme del “Processus brevior introdotto dal motu proprio pontificio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, avendo tra l'altro aderito al libello di Parte_3
, ed essendo stati sentiti entrambi i coniugi. CP_1
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto sussistente la nullità del matrimonio in quanto anche a seguito della consulenza tecnica di ufficio psicologica svolta è emerso come la cresciuta in una famiglia autoritaria , gravata dal Parte_1 ricordo di una prima figlia deceduta e che dopo che si era sposata la secondogenita aveva trascurato la ricorrente (che era caduta nell'anoressia) avevano indotto la stessa a sposarsi senza rendersi conto delle implicazioni del matrimonio e quasi per dovere pur avendo notato dei tratti del carattere del marito non compatibili con lei. Una volta sposatasi la ricadde nell'anoressia ed ebbe ripetute crisi di panico. Parte_1
Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto in data ? del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra Riccò dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
3 La Corte d'Appello:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 25 marzo 2022 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure , munita del visto di esecutorietà del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 13 giugno 2023, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario celebrato in Serra Riccò, in provincia di Genova, in data 25 maggio 2015;trascritto presso gli uffici dello stato civile (registrato con atto N. 50, parte II, serie B, anno 2015),
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serra Riccò di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
4