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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 8726/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to ROTOLO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Damiani Almeyda n. 5, Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e DELIA
CERNIGLIARO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana di Milano, con sede in Via Savarè 1
MILANO,per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott.
Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 4/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 07/06/2024, il sig. Parte_1
proponendo opposizione avverso i provvedimenti del 14.3.2020 e del 13.2.2024, con i quali l' rispettivamente ha comunicato la formazione dell'indebito per €.23.753,27 sulla CP_1
pensione cat INVCIV di cui è titolare per il periodo dall'01.07.2014 al 29.02.2020 con la motivazione:” prestazione non spettante” e successivamente il recupero della somma indebitamente percepita pari ad euro 22.449,87 attraverso una trattenuta mensile di
€.145,00 sull'altra prestazione di cui è titolare il ricorrente ovvero la pensione cat. IO,
1 convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e CP_1
Dichiarare parzialmente errato l'indebito n°15525330 comunicato in data 14.04.2020
nella parte in cui riguarda la prestazione dal marzo 2018 al febbraio 2020; Condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1
la pensione di inabilità prevista per gli invalidi civili a decorrere dal Parte_1
mese di marzo 2020, oltre gli interessi come per legge. Conseguentemente Dichiarare
CP_ l'avvenuta compensazione tra il Sig. e l' tra quanto da questi dovuto Parte_1
in virtù dell'indebito n°15525330 per il periodo dal luglio 2014 al marzo 2018 e l'importo
CP_ allo stesso titolo a lui dovuto dall' a far data dal marzo 2020; Ed ancora: Condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1
le eventuali eccedenze riscontrabili a seguito dell'operata Parte_1
compensazione, oltre gli interessi come per legge. Ritenere e Dichiarare illegittima la trattenuta dell'importo di €.145,00 sulla pensione cat. IO n°19010203; Conseguentemente
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere al Sig. quanto a tale titolo finora trattenuto sulla pensione Parte_1
cat. IO n°19010203, oltre gli interessi come per legge. Con condanna alle spese,
competenze ed onorari del giudizio da liquidare in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non ricevuto alcun compenso.”
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiese il CP_1
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
In via preliminare, va osservato che il ricorrente non ha in alcun modo contestato l'esistenza del debito a suo carico per il periodo luglio 2014-marzo 2018 e che, pertanto, deve essere ritenuto ripetibile.
Dalla documentazione in atti, infatti, il ricorrente con decreto di omologa del
17/07/2019, era stato riconosciuto soggetto invalido civile al 100%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (marzo 2018). Tuttavia, l' con provvedimento del CP_1
27/12/2019 ha liquidato la pensione di inabilità civile n. 07866539 con decorrenza 07/14,
anziché da 04/2018 (cfr. produzioni in atti).
Tale errore è stato riconosciuto, ammesso e non contestato dalle parti.
2 Riguardo, invece, all'indebito relativo al periodo aprile 2018-febbraio 2020, dal tenore della memoria di costituzione e risposta, l' sembra riconoscere la titolarità del CP_2
ricorrente a godere della prestazione di pensione di invalidità, tant'è che con il provvedimento del 27.12.2019 aveva cominciato a liquidarla, contrariamente a quanto invece comunicato poi con provvedimento del 07/02/2020 ovvero il respingimento della domanda di pensione di inabilità presentata in data 05/03/2018, perché “Il riconoscimento dell'invalidità civile è successivo al compimento del 65° anno di età” (riconoscimento omologato con decreto del 17.7.2019) (cfr. produzione ricorrente).
Nel caso in esame, il ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa rientrava ratione temporis nel limite anagrafico previsto dalla legge ovvero dei sessantasei anni e sette mesi.
Com'è noto l'art. 24, comma 8, del D.L. n°201/2011 convertito nella L. n°214 del 22 dicembre 2011 ha stabilito il graduale incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale. Ne consegue che a decorrere dal gennaio 2018, il requisito anagrafico previsto per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995 n°335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è stato innalzato ad anni 66 (67 dal gennaio 2019) rispetto ai 65 previsti dalla legge istitutiva. Ad esso occorre aggiungere l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art.12 del D.L. n°78/2010, convertito dalla L.
n°122/2010, richiamato dall'art. 24, commi 12 e 13 del D.L. 201/2011. A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 che ha fissato per gli anni 2013-2015 il limite in 65 anni e 3 mesi e nel 2016 che ha fissato fino al 31.12.20217 il limite a 65 anni e 7 mesi, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate devono essere concesse al compimento dell'età di anni 66 e 7 mesi. Inoltre, per effetto dell'innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della Legge
30 marzo 1971 n°118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla Legge 26
maggio 1970 n°381, sono state concesse a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al
18° anno e fino al compimento del 67° anno di età.
Pertanto, in virtù dell'innalzamento dell'età anagrafica per l'anno 2018 a 66 anni e 7 mesi,
l'odierno ricorrente rientrava nella normativa di riferimento al momento della proposizione
3 della domanda amministrativa, avendo alla data del 05.03.2018 l'età anagrafica di 66 anni e
5 mesi, essendo nato il [...].
Riguardo a quanto affermato dal convenuto ovvero che “l' già provveduto alla CP_1
compensazione parziale del debito complessivo con le somme non erogate per invalidità dal 2018 all'età pensionabile” non è stata fornita alcuna prova.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, è indubbia la sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione dall'aprile 2018 della pensione d'inabilità civile, e pertanto devono dichiararsi illegittimi i provvedimenti del 14.3.2020, che ha sospeso la prestazione da marzo 2020, e quello del 13.2.2024 per la parte relativa all'indebito corrisposto per il periodo aprile 2018-febbraio 2020.
Non può trovare accoglimento la domanda formulata dal ricorrente circa la compensazione delle partite dare-avere tra le parti, in quanto non è stato accertato l'ammontare del controcredito.
In conclusione, deve escludersi, il diritto dell' alla restituzione delle somme CP_1
erogate per il periodo aprile 2018-febbraio 2020, mentre si considera ripetibile la somma indebitamente erogata per il periodo luglio 2014-marzo 2018.
Considerato, inoltre, il diritto del sig. alla percezione della prestazione Pt_1 revocata, deve condannarsi parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione cat. INVCIV n°07866539 dalla data della revoca.
In considerazione del parziale accoglimento delle domande attoree, appare equo compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' , liquidandole come in CP_1
dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimi i provvedimenti dell' CP_1
emessi rispettivamente in data 14.3.2020 e 13.2.2024, per la parte relativa alla somma corrisposta per il periodo aprile 2018-febbraio 2020 e di conseguenza che nulla è dovuto dal ricorrente per tali titoli;
4 Dichiara ripetibile, invece, la somma corrisposta indebitamente per il periodo luglio
2014-marzo 2018 e di conseguenza dovuta dal ricorrente, detratto l'importo già trattenuto dall' sulla pensione cat. IO da maggio 2024 con provvedimento del 13.2.2024; CP_1
Condanna parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione cat.
INVCIV n°07866539 dalla data della revoca, oltre oneri e accessori di legge;
Dichiara compensate per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' e condanna CP_1 quest'ultimo alla rifusione della restante metà, che liquida in euro 1000,00, oltre 15 % per spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. ROTOLO GIUSEPPE.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 8726/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to ROTOLO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Damiani Almeyda n. 5, Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e DELIA
CERNIGLIARO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana di Milano, con sede in Via Savarè 1
MILANO,per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott.
Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 4/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 07/06/2024, il sig. Parte_1
proponendo opposizione avverso i provvedimenti del 14.3.2020 e del 13.2.2024, con i quali l' rispettivamente ha comunicato la formazione dell'indebito per €.23.753,27 sulla CP_1
pensione cat INVCIV di cui è titolare per il periodo dall'01.07.2014 al 29.02.2020 con la motivazione:” prestazione non spettante” e successivamente il recupero della somma indebitamente percepita pari ad euro 22.449,87 attraverso una trattenuta mensile di
€.145,00 sull'altra prestazione di cui è titolare il ricorrente ovvero la pensione cat. IO,
1 convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e CP_1
Dichiarare parzialmente errato l'indebito n°15525330 comunicato in data 14.04.2020
nella parte in cui riguarda la prestazione dal marzo 2018 al febbraio 2020; Condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1
la pensione di inabilità prevista per gli invalidi civili a decorrere dal Parte_1
mese di marzo 2020, oltre gli interessi come per legge. Conseguentemente Dichiarare
CP_ l'avvenuta compensazione tra il Sig. e l' tra quanto da questi dovuto Parte_1
in virtù dell'indebito n°15525330 per il periodo dal luglio 2014 al marzo 2018 e l'importo
CP_ allo stesso titolo a lui dovuto dall' a far data dal marzo 2020; Ed ancora: Condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1
le eventuali eccedenze riscontrabili a seguito dell'operata Parte_1
compensazione, oltre gli interessi come per legge. Ritenere e Dichiarare illegittima la trattenuta dell'importo di €.145,00 sulla pensione cat. IO n°19010203; Conseguentemente
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere al Sig. quanto a tale titolo finora trattenuto sulla pensione Parte_1
cat. IO n°19010203, oltre gli interessi come per legge. Con condanna alle spese,
competenze ed onorari del giudizio da liquidare in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non ricevuto alcun compenso.”
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiese il CP_1
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
In via preliminare, va osservato che il ricorrente non ha in alcun modo contestato l'esistenza del debito a suo carico per il periodo luglio 2014-marzo 2018 e che, pertanto, deve essere ritenuto ripetibile.
Dalla documentazione in atti, infatti, il ricorrente con decreto di omologa del
17/07/2019, era stato riconosciuto soggetto invalido civile al 100%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (marzo 2018). Tuttavia, l' con provvedimento del CP_1
27/12/2019 ha liquidato la pensione di inabilità civile n. 07866539 con decorrenza 07/14,
anziché da 04/2018 (cfr. produzioni in atti).
Tale errore è stato riconosciuto, ammesso e non contestato dalle parti.
2 Riguardo, invece, all'indebito relativo al periodo aprile 2018-febbraio 2020, dal tenore della memoria di costituzione e risposta, l' sembra riconoscere la titolarità del CP_2
ricorrente a godere della prestazione di pensione di invalidità, tant'è che con il provvedimento del 27.12.2019 aveva cominciato a liquidarla, contrariamente a quanto invece comunicato poi con provvedimento del 07/02/2020 ovvero il respingimento della domanda di pensione di inabilità presentata in data 05/03/2018, perché “Il riconoscimento dell'invalidità civile è successivo al compimento del 65° anno di età” (riconoscimento omologato con decreto del 17.7.2019) (cfr. produzione ricorrente).
Nel caso in esame, il ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa rientrava ratione temporis nel limite anagrafico previsto dalla legge ovvero dei sessantasei anni e sette mesi.
Com'è noto l'art. 24, comma 8, del D.L. n°201/2011 convertito nella L. n°214 del 22 dicembre 2011 ha stabilito il graduale incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale. Ne consegue che a decorrere dal gennaio 2018, il requisito anagrafico previsto per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995 n°335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è stato innalzato ad anni 66 (67 dal gennaio 2019) rispetto ai 65 previsti dalla legge istitutiva. Ad esso occorre aggiungere l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art.12 del D.L. n°78/2010, convertito dalla L.
n°122/2010, richiamato dall'art. 24, commi 12 e 13 del D.L. 201/2011. A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 che ha fissato per gli anni 2013-2015 il limite in 65 anni e 3 mesi e nel 2016 che ha fissato fino al 31.12.20217 il limite a 65 anni e 7 mesi, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate devono essere concesse al compimento dell'età di anni 66 e 7 mesi. Inoltre, per effetto dell'innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della Legge
30 marzo 1971 n°118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla Legge 26
maggio 1970 n°381, sono state concesse a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al
18° anno e fino al compimento del 67° anno di età.
Pertanto, in virtù dell'innalzamento dell'età anagrafica per l'anno 2018 a 66 anni e 7 mesi,
l'odierno ricorrente rientrava nella normativa di riferimento al momento della proposizione
3 della domanda amministrativa, avendo alla data del 05.03.2018 l'età anagrafica di 66 anni e
5 mesi, essendo nato il [...].
Riguardo a quanto affermato dal convenuto ovvero che “l' già provveduto alla CP_1
compensazione parziale del debito complessivo con le somme non erogate per invalidità dal 2018 all'età pensionabile” non è stata fornita alcuna prova.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, è indubbia la sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione dall'aprile 2018 della pensione d'inabilità civile, e pertanto devono dichiararsi illegittimi i provvedimenti del 14.3.2020, che ha sospeso la prestazione da marzo 2020, e quello del 13.2.2024 per la parte relativa all'indebito corrisposto per il periodo aprile 2018-febbraio 2020.
Non può trovare accoglimento la domanda formulata dal ricorrente circa la compensazione delle partite dare-avere tra le parti, in quanto non è stato accertato l'ammontare del controcredito.
In conclusione, deve escludersi, il diritto dell' alla restituzione delle somme CP_1
erogate per il periodo aprile 2018-febbraio 2020, mentre si considera ripetibile la somma indebitamente erogata per il periodo luglio 2014-marzo 2018.
Considerato, inoltre, il diritto del sig. alla percezione della prestazione Pt_1 revocata, deve condannarsi parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione cat. INVCIV n°07866539 dalla data della revoca.
In considerazione del parziale accoglimento delle domande attoree, appare equo compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' , liquidandole come in CP_1
dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimi i provvedimenti dell' CP_1
emessi rispettivamente in data 14.3.2020 e 13.2.2024, per la parte relativa alla somma corrisposta per il periodo aprile 2018-febbraio 2020 e di conseguenza che nulla è dovuto dal ricorrente per tali titoli;
4 Dichiara ripetibile, invece, la somma corrisposta indebitamente per il periodo luglio
2014-marzo 2018 e di conseguenza dovuta dal ricorrente, detratto l'importo già trattenuto dall' sulla pensione cat. IO da maggio 2024 con provvedimento del 13.2.2024; CP_1
Condanna parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione cat.
INVCIV n°07866539 dalla data della revoca, oltre oneri e accessori di legge;
Dichiara compensate per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' e condanna CP_1 quest'ultimo alla rifusione della restante metà, che liquida in euro 1000,00, oltre 15 % per spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. ROTOLO GIUSEPPE.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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