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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3652/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonella Savignano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_1 dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. onde accertare l'invalidità civile in misura non inferiore al 74%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa d'invalidità civile addì 30.9.2024, esponeva di essere stata sottoposta a visita il 31.10.2024, all'esito della quale veniva stimata una invalidità civile in misura pari al 67%.
Rivendicava la sussistenza di un'invalidità pari almeno al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'omessa indicazione specifica della prestazione
1 aspirata, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura definitoria del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, più appropriata rispetto all'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dall' . Difatti, in ricorso non è stato espressamente indicato il beneficio connesso CP_2 al requisito sanitario di cui si è chiesto l'accertamento preventivo.
2. A riguardo, è necessario che l'individuazione della prestazione o della misura d'assistenza sia oggetto di esplicita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso o che, almeno, se ne possa ricavare aliunde l'espressione, ad esempio attraverso il preciso riferimento normativo alla disposizione di legge che disciplina la provvidenza economica rivendicata.
A tal fine, non può ritenersi sufficiente il riferimento, operato in ricorso, alla percentuale d'invalidità.
Occorre precisare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità non ammette il mero accertamento del gradiente d'invalidità, reputando sempre necessaria l'espressa indicazione in ricorso della specifica provvidenza economica ad esso collegata (Cassazione civile, sez. VI, 24/11/2021, n. 36382: “… questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato …”; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2015, n. 8533: “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale
e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso”).
Di conseguenza, non può essere ammessa alcuna integrazione postuma dell'allegazione in esame, trattandosi di requisito di ammissibilità della domanda da esprimersi nel ricorso introduttivo.
2 3. Non è stato, poi, domandato l'accertamento dello status di persona con disabilità, condizione, invece, com'è ovvio, non richiede l'indicazione di una specifica prestazione economica (Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2021, n. 24953: “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. , l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all' art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 , sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate”).
Di contro, non può ritenersi esistente uno status di invalido, rivendicabile in maniera avulsa dall'indicazione di una o più specifiche prestazioni aspirate, e ciò in quanto, a differenza dell'handicap, non può riscontrarsi un unitario e globale complesso di situazioni giuridiche ad esso ricollegate, attesa la diversità dei requisiti extrasanitari prescritti per le varie provvidenze economiche (requisiti tra cui il reddito, l'assenza di ricovero in strutture pubbliche, l'inoccupazione o la disoccupazione, i versamenti contributivi nei casi di cui alla L. 222/1984, ecc.), provvidenze le quali sono condizionate anche ad elementi estranei alla condizione di salute.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti). Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 3.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3652/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonella Savignano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_1 dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. onde accertare l'invalidità civile in misura non inferiore al 74%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa d'invalidità civile addì 30.9.2024, esponeva di essere stata sottoposta a visita il 31.10.2024, all'esito della quale veniva stimata una invalidità civile in misura pari al 67%.
Rivendicava la sussistenza di un'invalidità pari almeno al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'omessa indicazione specifica della prestazione
1 aspirata, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura definitoria del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, più appropriata rispetto all'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dall' . Difatti, in ricorso non è stato espressamente indicato il beneficio connesso CP_2 al requisito sanitario di cui si è chiesto l'accertamento preventivo.
2. A riguardo, è necessario che l'individuazione della prestazione o della misura d'assistenza sia oggetto di esplicita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso o che, almeno, se ne possa ricavare aliunde l'espressione, ad esempio attraverso il preciso riferimento normativo alla disposizione di legge che disciplina la provvidenza economica rivendicata.
A tal fine, non può ritenersi sufficiente il riferimento, operato in ricorso, alla percentuale d'invalidità.
Occorre precisare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità non ammette il mero accertamento del gradiente d'invalidità, reputando sempre necessaria l'espressa indicazione in ricorso della specifica provvidenza economica ad esso collegata (Cassazione civile, sez. VI, 24/11/2021, n. 36382: “… questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato …”; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2015, n. 8533: “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale
e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso”).
Di conseguenza, non può essere ammessa alcuna integrazione postuma dell'allegazione in esame, trattandosi di requisito di ammissibilità della domanda da esprimersi nel ricorso introduttivo.
2 3. Non è stato, poi, domandato l'accertamento dello status di persona con disabilità, condizione, invece, com'è ovvio, non richiede l'indicazione di una specifica prestazione economica (Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2021, n. 24953: “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. , l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all' art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 , sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate”).
Di contro, non può ritenersi esistente uno status di invalido, rivendicabile in maniera avulsa dall'indicazione di una o più specifiche prestazioni aspirate, e ciò in quanto, a differenza dell'handicap, non può riscontrarsi un unitario e globale complesso di situazioni giuridiche ad esso ricollegate, attesa la diversità dei requisiti extrasanitari prescritti per le varie provvidenze economiche (requisiti tra cui il reddito, l'assenza di ricovero in strutture pubbliche, l'inoccupazione o la disoccupazione, i versamenti contributivi nei casi di cui alla L. 222/1984, ecc.), provvidenze le quali sono condizionate anche ad elementi estranei alla condizione di salute.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti). Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 3.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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