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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10481/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10481/2018
Oggi 06/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per l'avv. , anche per delega Parte_1 CP_1 dell'avv. MANZO ANGELO, il quale si riporta al proprio atto di appello e alla memoria autorizzata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. , il Controparte_2 Controparte_3 quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello e alla memoria autorizzata, chiedendo il rigetto dell'appello;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10481/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MANZO ANGELO CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patroc inio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 26/11/2018, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 718/17, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna, da lui proposta nei confronti dell'odierno appellato, al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni accertato con sentenza n. 689/2011 emessa dal
Tribunale di Salerno- Seconda Sezione Penale, nei confronti di CP_2
divenuta irrevocabile il 14/7/2015.
[...]
Alla base dell'appello ha premesso:
− che in data 31/7/2006 depositò presso il Comando di Polizia Municipale di Maiori una richiesta formale di accesso agli atti amministrativi pagina 2 di 12 espressamente indirizzata al responsabile del procedimento, , Controparte_2 al fine di esercitare il diritto di accesso ex art. 25 L. 241/90 per prendere visione ed estrarre copia di un verbale di accertamento infrazione notificatogli in data 25/7/2006;
− che tale richiesta rimase inevasa, nonostante un sollecito del 31/7/2006, anche questo indirizzato a;
Controparte_2
− che, pertanto, presentò ricorso amministrativo alla Prefettura di Salerno in data 12/9/2006 depositandolo presso il Comando VV.UU. di Maiori, lamentando la compressione del suo diritto di difesa;
− che presentò denuncia nei confronti di presso i Controparte_2
Carabinieri di Maiori, per il reato ex a rt. 328 c.p. per omissioni di atti di ufficio e per qualsiasi altro reato ravvisabile nel suo comportamento;
− che SA ER venne rinviato a giudizio e con sentenza n.
689/2011 emessa dal Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Penale, e fu riconosciuto colpevole del reato a lui ascrittogli;
− che in data 22/11/2013 la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 689/2011, ridusse la pena a euro 500 di multa;
− che, in data 14/7/2015, la Corte di Cassazione annullò, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, divenute irrevocabili;
− di aver sofferto un turbamento psicologico per l'ingiustizia subita e il patimento di sopportare l'avvio del procedimento penale e i tre gradi di giudizio nonché di aver sostenuto ingenti spese (€ 3.500,00 per spese e competenze per la costituzione di parte civile e difesa tecnica all'avv.
Francesco Gargano);
− che, quindi, aveva agito dinanzi al Giudice di Pace per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «[…] condannare, previa declaratoria di responsabilità come accertate in sede penale, il sig. al pagamento della Controparte_2 somma complessiva di € 5.000,00 […] a titolo di rimborso delle spese e competenze legali sostenute nei tre grad i di giudizio del procedimento penale
n. 10155/2006 RGNR nonché per i danni morali e non patrimoniali – o a quella somma maggiore o minore che il sig. Giudice di Pace riterrà equa in sua Giustizia ed in virtù delle risultanze di causa e di CMU – sempre e pagina 3 di 12 comunque con gli interessi legali dal dì del sinistro e rivalutazione secondo indici ISTAT, il tutto nell'ambito di competenza dell'autorità giudiziaria adita con rinunzia ad ogni esubero. Con condanna del convenuto sig.
[...] al pagamento delle spese e competenze di causa (e di CMU) oltre CP_2 rimborso spese generali e accessori, con attribuzione ai procuratori costituiti
i quali dichiarano di averne fatto anticipo […]»;
− che, nonostante la copiosa documentazione da lui allegate e le generiche opposizioni del convenuto, il Giudice di Pace aveva rigettato la sua domanda, condannandolo alle spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre spese e accessori.
Ha, pertanto, proposto l'odierno appello deducendo:
− sui danni patrimoniali: l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, errores in iudicando per violazione ed errata applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ., errata interpretazione e applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116, violazione art. 132 c.p.c. per motivazione illogica, erronea e carente;
− sui danni non patrimoniali: errores in iudicando per violazione ed errata applicazione dell'art. 2059, 2056, 1223 e 1226 cod. civ., errata interpretazione e applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione art. 132 c.p.c. per motivazione erronea, illogica e carente;
− sulla condanna alle spese di giudizio di primo grado: violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., violazione art. 132 c.p.c. per motivazione carente, generica e illogica;
− sulle richieste istruttorie: violazione dell'art. 257, comma 2 c.p.c. come richiamato dall'art. 359 c.p.c.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnat a: a) accogliere la domanda proposta dal sig. Pt_1
e condannare, previa declaratoria di responsabilità come accertata
[...] in sede penale, il sig. , odierno appellato, al pagamento in Controparte_2 favore dell'appellante della somma complessiva di € 5.000,00
(cinquemila//00) a titolo di rimborso delle spese e competenze legali
pagina 4 di 12 sostenute nei tre gradi di giudizio del procedimento penale n. 10155/2006
RGNR nonché per i danni morali e non patrimoniali – o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà equa in sua giustizia e in virtù delle risultanze di causa – sempre e comunque con gli interessi legali dal dì del sinistro e rivalutazione secondo indici ISTAT;
b) in caso di accoglimento del presente appello, condannare il sig. CP_2 alla restituzione in favore del sig. di tutte le somme
[...] Parte_1 versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ove e se azionata da parte appellata;
c) in ogni caso, condannare l'appellato sig. al pagamento Controparte_2 delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed I.V.A., con attribuzione ai procuratori antistatari».
Si è costituito tardivamente in giudizio Salvato re ER con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• di aver già provveduto al pagamento delle spese processuali riconosciute in favore dell'appellante nella sentenza del Tribunale Penale, così come da copia della parcella n. 3/2016 del 22/2/2016 a firma dell'avv. ; CP_1
• la mancata prova di qualsiasi presunto danno morale e non patrimoniale.
Ha concluso, quindi, per le seguenti conclusioni: «-confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto; - rigettare l'atto di appello poiché inammissibile ed infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte e pertanto -voglia dichiarare che nulla deve essere dovuto all'attore per la causale di cui in atti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al sottoscrit to procuratore antistatario».
La causa, dopo meri rinvii, è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1.1. Preliminarmente al merito, va riassunta in breve la vicenda pr ocessuale penale in cui . Con sentenza del Tribunale di Salerno Seconda Controparte_2
Sezione Penale del 16/5/2011, veniva dichiarato colpevole del reato ex art. 328
c.p. e condannato alla pena di un mese di reclusione, al pagamento delle spese processuali, risarcimento dei danni in favore di e refusione Parte_1
pagina 5 di 12 delle spese processuali liquidate in € 1.400,00 oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e cassa (all.to n. 4 fascicolo di parte appellata).
1.2. Proposto appello, la Corte d'appello salernitana, in data 22/11/2013, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena al solo pagamento di € 500,00, mentre la confermava nella restante parte (all.to n. 3 fascicolo di parte attorea in primo grado).
1.3. SA ER ricorreva, pertanto, in Cassazione, la quale, in data
14/7/2015, dichiarava la prescrizione del reato, annullando la sentenza senza rinvio, fermo restando le statuizioni civili (all.to n. 3 fascicolo di parte attorea in primo grado).
1.4. A seguito dell'irrevocabilità della sentenza, , a mezzo degli Parte_1 avvocati invitava il ER a provvedere all'adempimento della CP_1 sentenza, nonché alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma si vedeva costretto ad attivare la procedura esecutiva per o ttenere il recupero delle somme liquidate in sentenza (all.to n. 4 fascicolo di primo grado di parte appellata).
1.5. solo a seguito di precetto, versava € 2.599,06, così Controparte_2 come da parcella n. 3/2016 del 22/2/2016 rilasciata dall'avv. Roberto Manzo
(all.to n. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata).
1.6. , infine, agiva innanzi al Giudice di Pace per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, individuati nell'ulteriore somma versata al proprio procuratore penalista, e non pa trimoniali dovuti al nocumento personale sofferto per l'intera vicenda, per un totale pari ad € 5.000,00.
1.7. Con la sentenza n. 2471/2018, oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava sia la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, per aver il convenu to già pagato le spese liquidate in sentenza penale, sia la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per non averne provato i presupposti.
2. Così delineata la vicenda, si osserva in diritto, sull'efficacia extra- penale della sentenza irrevocabile d i condanna, che la parte attorea ha fatto valere il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della dell'accertamento del fatto illecito costituente reato, resa nei confronti dell'appellato e divenuta irrevocabile, avendo affrontato i tre gradi di giudizio.
2.1. Il titolo posto a fondamento della domanda di risarcimento è costituito,
pagina 6 di 12 quindi, dal fatto illecito che risulta accertato in sede penale.
2.2. Vanno chiariti, pertanto, gli effetti che possono discendere, sul piano civile, dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato.
2.3. L'art. 651 c.p.p. dispone: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civi le o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
2.4. Tale norma si occupa dell'efficacia extra-penale delle sentenze irrevocabili di condanna emesse all'esito di un giudizio penale.
2.5. Com'è noto, le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia per le parti del giudizio penale in merito all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità pe nale e della commissione dello stessa da parte dell'imputato, anche nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
2.6. Ne consegue che, in questa sede, sussiste il vincolo del giudicato penale in ordine alla posizione di ritenuto responsa bile del reato a Controparte_2 lui ascritto, coincidente con il fatto illecito per il quale è stata formulata domanda risarcitoria.
2.7. Va precisato che quanto appena espresso deve essere applicato anche qualora il reato sia stato dichiarato prescritto, in quanto la Suprem a Corte afferma: «Nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia, le spese sostenute dalla persona offesa per costituirsi parte civile nel procedimento penale sono ripetibili in Sede civile a titolo di risarcimento di danno e la loro liquidazione non può che essere fatta dal giudice investito dalla relativa domanda» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 20/01/1977).
2.8. Quanto ai limiti dell'accertamento esperibile è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto recentemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo la quale per 'fatto' accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, config urato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e le pagina 7 di 12 circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
2.9. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico -dinamica di essi è, invece, preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio (Cass. lav. n. 15392 del
13/06/2018).
2.10. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna emessa nei confronti di , ha efficacia di giudicato Controparte_2
– quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, in species, di aver omesso l'adempimento di atti di ufficio, e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso – nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dall'odierno appellante nei confronti del condannato ER citato nel processo penale.
2.11. Pertanto, accertata penalmente la dinamica della condotta tenuta dall'odierno convenuto, è preclusa ogni ulteriore indagine.
2.12. In base alle argomentazioni sopra esposte si evince la presenza di tutti i presupposti per la sussunzione dell'art. 651 c.p.p. alla fattispecie concreta e di conseguenza le valutazioni da compiere in questa sede atterranno solo al quantum del risarcimento e non anche all'an (sussistenza del fatto, illiceità penale e riconducibilità dello stesso al comportamento omissivo di CP_2 riconosciuto esistente dalla sentenza penale passata in giudicato e
[...] idonea a produrre effetti, nei limiti indicati nell'art. 651 c.p.p., nell'istaurato processo civile).
3. Sul danno risarcibile.
3.1. Venendo al danno, si ritiene sussistente il diritto del al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'evento lesivo contestato.
3.2. In tal senso, l'art. 185 c.p. dispone: «ogni reato obbliga alle restituzioni,
a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
3.3. Tale danno è risarcibile in via equitativa secondo la valutazione del pagina 8 di 12 giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., considera ndo che, seppur non possa essere ritenuto danno in re ipsa – ovvero coincidente con la lesione dell'interesse protetto – può essere provato ed accertato mediante il ricorso a presunzioni (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011).
3.4. Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere compiuta dal giudice sulla scorta, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
3.5. Nel caso di specie, risulta evidente che la costante incombenza di dover porre le proprie attenzioni a una faccenda che poteva concludersi celermente e che, invece, ha richiesto dispiego di tempo, denaro ed energie (per di più al solo fine di vedersi adempiuto un proprio diri tto – un mero accesso agli atti) non può che aver provocato ricadute negative sulla vita dell'odierno appellato.
3.6. Tali impegni, come recarsi più volte presso gli uffici della Polizia
Municipale di Maiori per sollecitare verbalmente le richieste già effettua te in via formale, possono facilmente presumersi dagli atti di causa. Nella sentenza penale di primo grado si legge: «Il teste della p.c. Testimone_1 appartenente all'Arma dei Carabinieri, coerentemente alla versione resa dal
, ha affermato di aver redatto materialmente l'atto di ricorso poi Tes_2 sottoscritto dal e che questi gli portava, ai fini della sua redazione, il Pt_1 verbale di contestazione dell'infrazione, la relativa notifica e null'altro, e gli riferiva di essere andato più di una volt a al Comando dei Vigili, in relazione alla richiesta di documenti presentata, senza tuttavia ottenere alcun risultato».
3.7. Altresì, documentati sono le richieste formali, solleciti, nonché tutti gli atti necessari ad affrontare i tre gradi di giudizio della d urata complessiva di nove anni e, in considerazione della facilità di evasione della richiesta formulata dall'appellante, la semplice ostensione dei documenti in possesso dell'amministrazione, rappresentata dall'appellato, deve riconoscersi che ciò ha sicuramente comportato uno stress non necessario per la parte appellante che si è visto negare l'esercizio del proprio diritto ed è stato costretto ad affrontare un lungo iter processuale.
3.8. È proprio l'assenza di giustificazione del rifiuto opposto dall'appellato pagina 9 di 12 che lo fa assurgere a sopruso, dal quale scaturiscono sentimenti di rabbia e impotenza.
3.9. Pertanto, il Giudice di Pace ha errato nella parte in cui ha negato il risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto questi ultimi, sono facilmente presumibili dall'intera vicenda processuale.
3.10. Deve, pertanto, liquidarsi in via equitativa in favore dell'appellante l'importo di €1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutat a alla data dell'1/9/2006 (data del commesso reato, v. imputazione) e progressivamente rivalutata, annualmente, agli indici ISTAT e interessi al saggio legale dal deposito della sentenza al saldo.
4. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni di natura pat rimoniale,
l'appellante ha domandato la ripetizione delle spese sostenute nei tre gradi di giudizio penale, pari ad € 3.500,00.
4.1. In diritto si osserva che nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto, le spese sostenute dalla persona offesa per cos tituirsi parte civile nel procedimento penale sono ripetibili in sede civile a titolo di risarcimento di danno e la loro liquidazione deve essere fatta dal giudice investito dalla relativa domanda. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 20/01/1977)
4.2. a seguito di precetto relativo alle spese processuali Controparte_2 riconosciute nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 689/2011, ha versato la somma di € 2.599,06, comprensiva anche della somma di €362,33 per compenso d'avvocato e spese di precetto, che quindi va scomputata dall'importo versato a titolo di spese del processo penale sostenute dall'appellante.
4.3. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto sarebbero già stati ristorati dal pagamento da parte dell'appellato dell'importo indicato, come da ricevuta rilasciata dagli avv.ti che avevano redatto il precetto. CP_1
4.4. Tale statuizione non può ritenersi corretta in quanto è evidente che l'importo corrisposto e riferibile alle spese sostenute solo per il primo grado di giudizio.
4.5. Dal corredo probatorio depositato in primo grado, l'appellante ha provato pagina 10 di 12 di aver pagato al proprio (avv. Francesco Gargano) una somma superiore rispetto a quella liquidata nella sentenza n. 986/2011, e ciò in quanto il difensore lo ha assistito anche nei successivi ulteriori gradi di giudizio, all'esito dei quali sono state confermate le statuizioni civili.
4.6. Nel caso di specie le fatture (che di regola sono inidonee alla prova del pagamento) risultano sufficienti a provare l'avvenuto versamento da parte del al proprio difensore nell'ambito del procedimento penale, in quanto Pt_1 accompagnate da attestazione dello stesso avv. Gargano, in cui si legge:
«Egregio sig. le allego la fattura relativa agli onorari da Lei versati Pt_1 in riferimento all'attività espletata quale difensore della costituita parte civile, nell'ambito del procedimento penale n. 10155/2006 RGNR a carico dell'imputato . Controparte_2
4.7. Tale dichiarazione integra una quietanza di pagamento e unitamente alle sentenze di appello e di cassazione prodotte in atti integra la prova dell'esborso in relazione alla prestazione professionale effettivamente svolta da parte del difensore anche nei giudizi di appello e di legittimità.
4.8. Pertanto, lo stesso procuratore afferma d i aver già ricevuto il compenso a lui spettante, compenso pari a € 3.500,42 (dal totale - € 1.000,42 + € 2.500,00
- delle fatture allegate agli atti, nn. 4 fascicolo di primo grado di parte appellante) tra l'altro da considerarsi somma congrua rispetto all 'attività svolta (in cui l'appellante, parte civile, si è sempre costituita).
4.9. Dal totale va scomputata la somma già pagata da a Controparte_2 titolo di spese processuali per il giudizio penale, pari a €2.236,73, residuando, quindi, €1.263,69, oltre interessi al saggio legale dal pagamento (8/1/2016 v. fattura) al saldo;
4.10. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
5. Le spese seguono la soccombenza del doppio grado e si liquidano per il primo grado ai medi, tranne la fase di trattazione e istruttoria, liquidata ai minimi e per il secondo grado ai medi e ai minimi le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagina 11 di 12 assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'appello e, in riforma la sentenza appellata (n. 2471/2018),
B) condanna al pagamento, in favore di , di Controparte_2 Parte_1
€1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'1/9/2006 e progressivamente rivalutata, annualmente, agli indici ISTAT e interessi al saggio legale dal deposito della sentenza al saldo e di €1.263,69, oltre interessi al saggio legale dal paga mento (8/1/2016 v. fattura) al saldo , a titolo di danno patrimoniale;
C) Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano
- per il giudizio davanti al G.d.P. in € 149,00 per spese vive, € 1.089 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
- per il presente giudizio, in €174,00 per spese vive e € 1.702,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6 febbraio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10481/2018
Oggi 06/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per l'avv. , anche per delega Parte_1 CP_1 dell'avv. MANZO ANGELO, il quale si riporta al proprio atto di appello e alla memoria autorizzata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. , il Controparte_2 Controparte_3 quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello e alla memoria autorizzata, chiedendo il rigetto dell'appello;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10481/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MANZO ANGELO CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patroc inio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 26/11/2018, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 718/17, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna, da lui proposta nei confronti dell'odierno appellato, al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni accertato con sentenza n. 689/2011 emessa dal
Tribunale di Salerno- Seconda Sezione Penale, nei confronti di CP_2
divenuta irrevocabile il 14/7/2015.
[...]
Alla base dell'appello ha premesso:
− che in data 31/7/2006 depositò presso il Comando di Polizia Municipale di Maiori una richiesta formale di accesso agli atti amministrativi pagina 2 di 12 espressamente indirizzata al responsabile del procedimento, , Controparte_2 al fine di esercitare il diritto di accesso ex art. 25 L. 241/90 per prendere visione ed estrarre copia di un verbale di accertamento infrazione notificatogli in data 25/7/2006;
− che tale richiesta rimase inevasa, nonostante un sollecito del 31/7/2006, anche questo indirizzato a;
Controparte_2
− che, pertanto, presentò ricorso amministrativo alla Prefettura di Salerno in data 12/9/2006 depositandolo presso il Comando VV.UU. di Maiori, lamentando la compressione del suo diritto di difesa;
− che presentò denuncia nei confronti di presso i Controparte_2
Carabinieri di Maiori, per il reato ex a rt. 328 c.p. per omissioni di atti di ufficio e per qualsiasi altro reato ravvisabile nel suo comportamento;
− che SA ER venne rinviato a giudizio e con sentenza n.
689/2011 emessa dal Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Penale, e fu riconosciuto colpevole del reato a lui ascrittogli;
− che in data 22/11/2013 la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 689/2011, ridusse la pena a euro 500 di multa;
− che, in data 14/7/2015, la Corte di Cassazione annullò, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, divenute irrevocabili;
− di aver sofferto un turbamento psicologico per l'ingiustizia subita e il patimento di sopportare l'avvio del procedimento penale e i tre gradi di giudizio nonché di aver sostenuto ingenti spese (€ 3.500,00 per spese e competenze per la costituzione di parte civile e difesa tecnica all'avv.
Francesco Gargano);
− che, quindi, aveva agito dinanzi al Giudice di Pace per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «[…] condannare, previa declaratoria di responsabilità come accertate in sede penale, il sig. al pagamento della Controparte_2 somma complessiva di € 5.000,00 […] a titolo di rimborso delle spese e competenze legali sostenute nei tre grad i di giudizio del procedimento penale
n. 10155/2006 RGNR nonché per i danni morali e non patrimoniali – o a quella somma maggiore o minore che il sig. Giudice di Pace riterrà equa in sua Giustizia ed in virtù delle risultanze di causa e di CMU – sempre e pagina 3 di 12 comunque con gli interessi legali dal dì del sinistro e rivalutazione secondo indici ISTAT, il tutto nell'ambito di competenza dell'autorità giudiziaria adita con rinunzia ad ogni esubero. Con condanna del convenuto sig.
[...] al pagamento delle spese e competenze di causa (e di CMU) oltre CP_2 rimborso spese generali e accessori, con attribuzione ai procuratori costituiti
i quali dichiarano di averne fatto anticipo […]»;
− che, nonostante la copiosa documentazione da lui allegate e le generiche opposizioni del convenuto, il Giudice di Pace aveva rigettato la sua domanda, condannandolo alle spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre spese e accessori.
Ha, pertanto, proposto l'odierno appello deducendo:
− sui danni patrimoniali: l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, errores in iudicando per violazione ed errata applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ., errata interpretazione e applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116, violazione art. 132 c.p.c. per motivazione illogica, erronea e carente;
− sui danni non patrimoniali: errores in iudicando per violazione ed errata applicazione dell'art. 2059, 2056, 1223 e 1226 cod. civ., errata interpretazione e applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione art. 132 c.p.c. per motivazione erronea, illogica e carente;
− sulla condanna alle spese di giudizio di primo grado: violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., violazione art. 132 c.p.c. per motivazione carente, generica e illogica;
− sulle richieste istruttorie: violazione dell'art. 257, comma 2 c.p.c. come richiamato dall'art. 359 c.p.c.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnat a: a) accogliere la domanda proposta dal sig. Pt_1
e condannare, previa declaratoria di responsabilità come accertata
[...] in sede penale, il sig. , odierno appellato, al pagamento in Controparte_2 favore dell'appellante della somma complessiva di € 5.000,00
(cinquemila//00) a titolo di rimborso delle spese e competenze legali
pagina 4 di 12 sostenute nei tre gradi di giudizio del procedimento penale n. 10155/2006
RGNR nonché per i danni morali e non patrimoniali – o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà equa in sua giustizia e in virtù delle risultanze di causa – sempre e comunque con gli interessi legali dal dì del sinistro e rivalutazione secondo indici ISTAT;
b) in caso di accoglimento del presente appello, condannare il sig. CP_2 alla restituzione in favore del sig. di tutte le somme
[...] Parte_1 versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ove e se azionata da parte appellata;
c) in ogni caso, condannare l'appellato sig. al pagamento Controparte_2 delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed I.V.A., con attribuzione ai procuratori antistatari».
Si è costituito tardivamente in giudizio Salvato re ER con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• di aver già provveduto al pagamento delle spese processuali riconosciute in favore dell'appellante nella sentenza del Tribunale Penale, così come da copia della parcella n. 3/2016 del 22/2/2016 a firma dell'avv. ; CP_1
• la mancata prova di qualsiasi presunto danno morale e non patrimoniale.
Ha concluso, quindi, per le seguenti conclusioni: «-confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto; - rigettare l'atto di appello poiché inammissibile ed infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte e pertanto -voglia dichiarare che nulla deve essere dovuto all'attore per la causale di cui in atti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al sottoscrit to procuratore antistatario».
La causa, dopo meri rinvii, è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1.1. Preliminarmente al merito, va riassunta in breve la vicenda pr ocessuale penale in cui . Con sentenza del Tribunale di Salerno Seconda Controparte_2
Sezione Penale del 16/5/2011, veniva dichiarato colpevole del reato ex art. 328
c.p. e condannato alla pena di un mese di reclusione, al pagamento delle spese processuali, risarcimento dei danni in favore di e refusione Parte_1
pagina 5 di 12 delle spese processuali liquidate in € 1.400,00 oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e cassa (all.to n. 4 fascicolo di parte appellata).
1.2. Proposto appello, la Corte d'appello salernitana, in data 22/11/2013, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena al solo pagamento di € 500,00, mentre la confermava nella restante parte (all.to n. 3 fascicolo di parte attorea in primo grado).
1.3. SA ER ricorreva, pertanto, in Cassazione, la quale, in data
14/7/2015, dichiarava la prescrizione del reato, annullando la sentenza senza rinvio, fermo restando le statuizioni civili (all.to n. 3 fascicolo di parte attorea in primo grado).
1.4. A seguito dell'irrevocabilità della sentenza, , a mezzo degli Parte_1 avvocati invitava il ER a provvedere all'adempimento della CP_1 sentenza, nonché alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma si vedeva costretto ad attivare la procedura esecutiva per o ttenere il recupero delle somme liquidate in sentenza (all.to n. 4 fascicolo di primo grado di parte appellata).
1.5. solo a seguito di precetto, versava € 2.599,06, così Controparte_2 come da parcella n. 3/2016 del 22/2/2016 rilasciata dall'avv. Roberto Manzo
(all.to n. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata).
1.6. , infine, agiva innanzi al Giudice di Pace per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, individuati nell'ulteriore somma versata al proprio procuratore penalista, e non pa trimoniali dovuti al nocumento personale sofferto per l'intera vicenda, per un totale pari ad € 5.000,00.
1.7. Con la sentenza n. 2471/2018, oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava sia la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, per aver il convenu to già pagato le spese liquidate in sentenza penale, sia la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per non averne provato i presupposti.
2. Così delineata la vicenda, si osserva in diritto, sull'efficacia extra- penale della sentenza irrevocabile d i condanna, che la parte attorea ha fatto valere il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della dell'accertamento del fatto illecito costituente reato, resa nei confronti dell'appellato e divenuta irrevocabile, avendo affrontato i tre gradi di giudizio.
2.1. Il titolo posto a fondamento della domanda di risarcimento è costituito,
pagina 6 di 12 quindi, dal fatto illecito che risulta accertato in sede penale.
2.2. Vanno chiariti, pertanto, gli effetti che possono discendere, sul piano civile, dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato.
2.3. L'art. 651 c.p.p. dispone: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civi le o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
2.4. Tale norma si occupa dell'efficacia extra-penale delle sentenze irrevocabili di condanna emesse all'esito di un giudizio penale.
2.5. Com'è noto, le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia per le parti del giudizio penale in merito all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità pe nale e della commissione dello stessa da parte dell'imputato, anche nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
2.6. Ne consegue che, in questa sede, sussiste il vincolo del giudicato penale in ordine alla posizione di ritenuto responsa bile del reato a Controparte_2 lui ascritto, coincidente con il fatto illecito per il quale è stata formulata domanda risarcitoria.
2.7. Va precisato che quanto appena espresso deve essere applicato anche qualora il reato sia stato dichiarato prescritto, in quanto la Suprem a Corte afferma: «Nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia, le spese sostenute dalla persona offesa per costituirsi parte civile nel procedimento penale sono ripetibili in Sede civile a titolo di risarcimento di danno e la loro liquidazione non può che essere fatta dal giudice investito dalla relativa domanda» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 20/01/1977).
2.8. Quanto ai limiti dell'accertamento esperibile è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto recentemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo la quale per 'fatto' accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, config urato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e le pagina 7 di 12 circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
2.9. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico -dinamica di essi è, invece, preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio (Cass. lav. n. 15392 del
13/06/2018).
2.10. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna emessa nei confronti di , ha efficacia di giudicato Controparte_2
– quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, in species, di aver omesso l'adempimento di atti di ufficio, e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso – nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dall'odierno appellante nei confronti del condannato ER citato nel processo penale.
2.11. Pertanto, accertata penalmente la dinamica della condotta tenuta dall'odierno convenuto, è preclusa ogni ulteriore indagine.
2.12. In base alle argomentazioni sopra esposte si evince la presenza di tutti i presupposti per la sussunzione dell'art. 651 c.p.p. alla fattispecie concreta e di conseguenza le valutazioni da compiere in questa sede atterranno solo al quantum del risarcimento e non anche all'an (sussistenza del fatto, illiceità penale e riconducibilità dello stesso al comportamento omissivo di CP_2 riconosciuto esistente dalla sentenza penale passata in giudicato e
[...] idonea a produrre effetti, nei limiti indicati nell'art. 651 c.p.p., nell'istaurato processo civile).
3. Sul danno risarcibile.
3.1. Venendo al danno, si ritiene sussistente il diritto del al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'evento lesivo contestato.
3.2. In tal senso, l'art. 185 c.p. dispone: «ogni reato obbliga alle restituzioni,
a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
3.3. Tale danno è risarcibile in via equitativa secondo la valutazione del pagina 8 di 12 giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., considera ndo che, seppur non possa essere ritenuto danno in re ipsa – ovvero coincidente con la lesione dell'interesse protetto – può essere provato ed accertato mediante il ricorso a presunzioni (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011).
3.4. Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere compiuta dal giudice sulla scorta, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
3.5. Nel caso di specie, risulta evidente che la costante incombenza di dover porre le proprie attenzioni a una faccenda che poteva concludersi celermente e che, invece, ha richiesto dispiego di tempo, denaro ed energie (per di più al solo fine di vedersi adempiuto un proprio diri tto – un mero accesso agli atti) non può che aver provocato ricadute negative sulla vita dell'odierno appellato.
3.6. Tali impegni, come recarsi più volte presso gli uffici della Polizia
Municipale di Maiori per sollecitare verbalmente le richieste già effettua te in via formale, possono facilmente presumersi dagli atti di causa. Nella sentenza penale di primo grado si legge: «Il teste della p.c. Testimone_1 appartenente all'Arma dei Carabinieri, coerentemente alla versione resa dal
, ha affermato di aver redatto materialmente l'atto di ricorso poi Tes_2 sottoscritto dal e che questi gli portava, ai fini della sua redazione, il Pt_1 verbale di contestazione dell'infrazione, la relativa notifica e null'altro, e gli riferiva di essere andato più di una volt a al Comando dei Vigili, in relazione alla richiesta di documenti presentata, senza tuttavia ottenere alcun risultato».
3.7. Altresì, documentati sono le richieste formali, solleciti, nonché tutti gli atti necessari ad affrontare i tre gradi di giudizio della d urata complessiva di nove anni e, in considerazione della facilità di evasione della richiesta formulata dall'appellante, la semplice ostensione dei documenti in possesso dell'amministrazione, rappresentata dall'appellato, deve riconoscersi che ciò ha sicuramente comportato uno stress non necessario per la parte appellante che si è visto negare l'esercizio del proprio diritto ed è stato costretto ad affrontare un lungo iter processuale.
3.8. È proprio l'assenza di giustificazione del rifiuto opposto dall'appellato pagina 9 di 12 che lo fa assurgere a sopruso, dal quale scaturiscono sentimenti di rabbia e impotenza.
3.9. Pertanto, il Giudice di Pace ha errato nella parte in cui ha negato il risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto questi ultimi, sono facilmente presumibili dall'intera vicenda processuale.
3.10. Deve, pertanto, liquidarsi in via equitativa in favore dell'appellante l'importo di €1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutat a alla data dell'1/9/2006 (data del commesso reato, v. imputazione) e progressivamente rivalutata, annualmente, agli indici ISTAT e interessi al saggio legale dal deposito della sentenza al saldo.
4. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni di natura pat rimoniale,
l'appellante ha domandato la ripetizione delle spese sostenute nei tre gradi di giudizio penale, pari ad € 3.500,00.
4.1. In diritto si osserva che nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto, le spese sostenute dalla persona offesa per cos tituirsi parte civile nel procedimento penale sono ripetibili in sede civile a titolo di risarcimento di danno e la loro liquidazione deve essere fatta dal giudice investito dalla relativa domanda. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 20/01/1977)
4.2. a seguito di precetto relativo alle spese processuali Controparte_2 riconosciute nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 689/2011, ha versato la somma di € 2.599,06, comprensiva anche della somma di €362,33 per compenso d'avvocato e spese di precetto, che quindi va scomputata dall'importo versato a titolo di spese del processo penale sostenute dall'appellante.
4.3. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto sarebbero già stati ristorati dal pagamento da parte dell'appellato dell'importo indicato, come da ricevuta rilasciata dagli avv.ti che avevano redatto il precetto. CP_1
4.4. Tale statuizione non può ritenersi corretta in quanto è evidente che l'importo corrisposto e riferibile alle spese sostenute solo per il primo grado di giudizio.
4.5. Dal corredo probatorio depositato in primo grado, l'appellante ha provato pagina 10 di 12 di aver pagato al proprio (avv. Francesco Gargano) una somma superiore rispetto a quella liquidata nella sentenza n. 986/2011, e ciò in quanto il difensore lo ha assistito anche nei successivi ulteriori gradi di giudizio, all'esito dei quali sono state confermate le statuizioni civili.
4.6. Nel caso di specie le fatture (che di regola sono inidonee alla prova del pagamento) risultano sufficienti a provare l'avvenuto versamento da parte del al proprio difensore nell'ambito del procedimento penale, in quanto Pt_1 accompagnate da attestazione dello stesso avv. Gargano, in cui si legge:
«Egregio sig. le allego la fattura relativa agli onorari da Lei versati Pt_1 in riferimento all'attività espletata quale difensore della costituita parte civile, nell'ambito del procedimento penale n. 10155/2006 RGNR a carico dell'imputato . Controparte_2
4.7. Tale dichiarazione integra una quietanza di pagamento e unitamente alle sentenze di appello e di cassazione prodotte in atti integra la prova dell'esborso in relazione alla prestazione professionale effettivamente svolta da parte del difensore anche nei giudizi di appello e di legittimità.
4.8. Pertanto, lo stesso procuratore afferma d i aver già ricevuto il compenso a lui spettante, compenso pari a € 3.500,42 (dal totale - € 1.000,42 + € 2.500,00
- delle fatture allegate agli atti, nn. 4 fascicolo di primo grado di parte appellante) tra l'altro da considerarsi somma congrua rispetto all 'attività svolta (in cui l'appellante, parte civile, si è sempre costituita).
4.9. Dal totale va scomputata la somma già pagata da a Controparte_2 titolo di spese processuali per il giudizio penale, pari a €2.236,73, residuando, quindi, €1.263,69, oltre interessi al saggio legale dal pagamento (8/1/2016 v. fattura) al saldo;
4.10. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
5. Le spese seguono la soccombenza del doppio grado e si liquidano per il primo grado ai medi, tranne la fase di trattazione e istruttoria, liquidata ai minimi e per il secondo grado ai medi e ai minimi le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagina 11 di 12 assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'appello e, in riforma la sentenza appellata (n. 2471/2018),
B) condanna al pagamento, in favore di , di Controparte_2 Parte_1
€1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'1/9/2006 e progressivamente rivalutata, annualmente, agli indici ISTAT e interessi al saggio legale dal deposito della sentenza al saldo e di €1.263,69, oltre interessi al saggio legale dal paga mento (8/1/2016 v. fattura) al saldo , a titolo di danno patrimoniale;
C) Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano
- per il giudizio davanti al G.d.P. in € 149,00 per spese vive, € 1.089 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
- per il presente giudizio, in €174,00 per spese vive e € 1.702,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6 febbraio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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