Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00272/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2021, proposto da
MA ST HY CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano e Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'accertamento e la declaratoria:
a) del silenzio-assenso formatosi ex art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380/'01, sull'istanza prot. n. 10709 del 10 agosto 2018 anche per come integrata;
in subordine, per l'accertamento e la declaratoria:
b) dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castrignano del Capo sull'istanza di cui al precedente punto a);
c) dell'obbligo della p.A. di provvedere espressamente sull'istanza di cui al precedente punto a);
nonché per la condanna
- del Comune di Castrignano del Capo a provvedere sull'istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.;
per la nomina di un commissario “ad acta” incaricato di:
- concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune oltre il termine per l'adempimento spontaneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo;
Vista la dichiarazione resa in udienza, con la quale parte ricorrente precisa di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un terreno sito in Castrignano del Capo (LE), località “Panzano”, catastalmente individuato al fg. 14 map. 237, 414.
In data 10 agosto 2018, la Sig.ra US AR ( illo tempore proprietaria del terreno), essendo intenzionata a realizzare un immobile, presentava istanza prot. n. 10709 volta al rilascio del p.d.c.
A seguito del rilascio del parere urbanistico-edilizio favorevole del Comune, l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, previo parere favorevole della Soprintendenza, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 95 dell’8 aprile 2019.
Quindi, il Comune di Castrignano del Capo, con nota prot. n. 6627 del 30 maggio 2019, comunicava che, “ al fine di ritirare il Permesso di Costruire ”, l’istante era invitata a completare la pratica con la produzione di una serie di documenti puntualmente elencati.
Successivamente, in data 3 giugno 2019, l’odierna ricorrente, a seguito dell’acquisto del terreno, richiedeva al SUE del Comune di Castrignano del Capo il cambio di intestazione della pratica edilizia n. 265/2018 e, inoltre, in ottemperanza alla predetta nota, depositava la documentazione richiesta.
Nonostante fossero stati ottenuti tuti i pareri e/o nulla osta dagli Enti preposti alla tutela del vincolo e fosse stata depositata la documentazione richiesta dal Comune, il Comune di Castrignano del Capo non rilasciava né il titolo edilizio né un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, ex art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, la ricorrente chiede che sia accertata e dichiarata la formazione del silenzio-assenso in merito all’istanza prot. n. 10709 del 10 agosto 2018, o, in subordine, che sia dichiarato l’obbligo del Comune di Castrignano del Capo di provvedere al rilascio del titolo edilizio per i seguenti motivi in diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 106 /2001;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990; Violazione dell’art. 97 Cost.
Con riferimento ai successivi sviluppi del procedimento, giova rilevare che il Comune di Castrignano del Capo, con comunicazione del 11.05.2021 prot. n. 6964, ha richiesto alla nuova proprietaria del fondo, ai fini del rilascio del titolo, la produzione di documentazione idonea a dimostrare che la realizzazione dell’immobile sia finalizzata alla conduzione del fondo, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 43253/2019.
Il Comune di Castrignano del Capo, con nota del 16.06.2021, ha formulato i propri motivi ostativi, ribadendo la necessità della integrazione istruttoria.
Nel settembre del 2021 la ricorrente ha inviato quanto richiesto.
Orbene, conformemente alle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Detta improcedibilità si evince dall’avvenuta adozione in data 07/12/2021 dell’atto di diniego definitivo della richiesta di permesso, peraltro annullato d’ufficio dal Comune di Castrignano del Capo in data 02/02/2022.
Il Comune di Castrignano del Capo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Esse si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari della parte ricorrente, ferma restando la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Castrignano del Capo alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari della parte ricorrente, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO