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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 628 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
BARILLARI ROSSELLA, presso la quale elettivamente domicilia
E
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GULLI' CP_1
DANILA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2024, e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio il 27/06/1992 e riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 16.10.2007, era intervenuta separazione in forza di Omologa resa nel procedimento RG 1660/2007, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere reciprocamente nulla a titolo di mantenimento;
b) la casa coniugale sita in Borgia alla via Martiri di Melissa n. 123, rimarrà assegnata alla SI.ra
; i locali esterni alla casa coniugale ovvero una cucina rustica ed un garage, CP_1 rimarranno assegnati al SI. , per come già stabilito nell'accordo di separazione Parte_1
del 16.10.2007.
c) I coniugi dichiarano che l'immobile sopra ubicato in Borgia alla Via Martiri di Melissa n. 123 è stato acquistato in regime di comunione legale dei beni. I SI.ri e di comune CP_1 Pt_1 accordo stabiliscono che in caso di vendita dell'immobile il prezzo di realizzo della compravendita sarà ripartita in tre parti uguali da suddividere tra gli ex coniugi e la FI . “ Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
2 CATANZARO il 27/06/1992 (atto n. 29, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio il 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott. ssa Francesca Garofalo
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