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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 237/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F./P.IVA: ) con sede legale in VA AN Parte_1 P.IVA_1
(MB), Via Giuseppe Saragat n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Arosio e Petra Urbanyi ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio delle predette in Milano, via Soperga, n,2 giusta procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale e partita IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Monza, Viale E. Fermi n. 105, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Volpi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Mercalli, n.14;
CONVENUTA OPPOSTA Oggetto del giudizio: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. 639/1910 e artt. 228 e 229 d.lgs 51/98.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni in data Parte_1
16.12.2024):
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria e accertamento del caso, così giudicare: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'ingiunzione fiscale de quo nulla e/o illegittima, in quanto emessa in totale carenza di potere a mani di un soggetto privatistico. In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della ingiunzione qui opposta, per i motivi indicati in atti, e, per l'effetto, rigettare le
pagina 1 di 12 domande avversarie relative all'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. o di un'ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c.. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni dedotte in via pregiudiziale e in via preliminare di cui sopra:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione de quo per l'assenza dei requisiti di legge di cui all'art. 633 c.p.c. e, per l'effetto, revocarla e/o dichiararla inefficace;
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società a Parte_1 né per le causali di cui all'ingiunzione de quo né per la fattura n. Controparte_2
19816 del 13.02.2023 ricevuta in corso di causa di cui al doc. n. 3 di parte opponente, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso proposte nella relativa domanda di ingiunzione e nella successiva comparsa di costituzione e risposta in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti. In ogni caso: accertare e dichiarare che la società opposta non ha accettato la proposta conciliativa di parte opponente pari al 70% dell'importo di cui all'ingiunzione de quo, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., condannare la medesima alle spese processuali;
Con rifusione di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA. In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova dal n. 1) al n. 17) così come sopra formulati dall'opponente nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. per l'interrogatorio formale di parte opposta, ossia del legale rappresentante pro tempore della
[...]
e per l'escussione dei testi qui di seguito indicati: - sig.ra Parte_3 Tes_1
presso in VA AN (MB), Via Saragat n. 3; - sig.ra
[...] Parte_1 presso in VA AN (MB), Via Saragat n. 3; - Testimone_2 Parte_1 sig.ra presso in VA AN (MB), Via Testimone_3 Parte_1
Saragat n. 3; - sig. presso in VA AN (MB), CP_3 Parte_1
Via Saragat n. 3; - sig. presso in VA AN CP_4 Parte_1
(MB), Via Saragat n. 3; - sig. presso in VA Tes_4 Parte_1
AN (MB), Via Saragat n. 3; - sig.ra presso in CP_5 Parte_1
VA AN (MB), Via Saragat n. 3; - sig. presso - CP_6 Controparte_1 sig. - sig. presso Idrotermica I.R.A.I.G. Controparte_7 CP_8
S.n.c., in Paderno Dugnano (MI), Via Custoza n. 45; - sig. presso Controparte_9
Idrotermica I.R.A.I.G. S.n.c., in Paderno Dugnano (MI), Via Custoza n. 45; - sig. CP_10
presso Zika Servizi s.r.l.s., in Paderno Dugnano (MI), Via Sant'Ambrogio n. 9;
[...] dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti, per i motivi specificati in atti, i capitoli di prova formulati da parte avversa nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie;
ammettere la prova contraria con i testi sopra indicati nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte avversa;
pagina 2 di 12 disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta a: - accertare e dichiarare che il consumo eccessivo di acqua, risultante dalle fatture oggi in contestazione, era dovuto ad un'ingente perdita nell'anello antincendio della Cooperativa Coarno in cui si trova anche la società - accertare e dichiarare la media dei consumi Parte_1
d'acqua per usi antincendio negli anni precedenti rispetto a quelli oggi in contestazione e con particolare riguardo al caso di mancato utilizzo del relativo sistema;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per aver omesso di intervenire sui tubi CP_1 gravemente ammalorati dell'anello antincendio della Cooperativa Coarno in cui si trova anche la società e, per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'odierna società opponente in ordine al pagamento delle fatture con ingenti ed ingiustificati importi per cui è causa. Con riserva di discussione in ordine al contenuto del quesito e la nomina del proprio CTP sino all'inizio delle operazioni peritali;
parte opponente, richiamandosi alla propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., contesta, per i motivi già specificati in atti, l'efficacia probatoria dei documenti n. 14 e n. 15 prodotti da in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 Controparte_1
c.p.c.. Il tutto previa eventuale rimessione alla fase istruttoria per eventuale assunzione delle prove dedotte e non ammesse.” Per come da foglio di precisazioni delle conclusioni in data Controparte_1
13.12.2024):
“In via preliminare: a) Confermare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa per un totale di Euro 5.463,00 iva inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00; b) ovvero emettere ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. di euro 5.463,00 iva inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00; c) ovvero ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., di euro 5.463,00 iva inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE d) respingere tutte le domande ed eccezioni dedotte ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto: e) condannare al pagamento della somma di Euro 5.463,00 iva Parte_1 inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00 e/o alla somma ritenuta di giustizia che emergerà in sede istruttoria.
- ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie formulate da controparte nell'atto di opposizione all'ingiunzione e nelle successive memorie ex art 183 VI comma c.p.c. con richiesta di CTU sull' ammontare e calcolo dei consumi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione fiscale depositata in data 12/1/23, parte attrice ha esposto che in data 2/12/22 notificava a Controparte_2 [...] un'ingiunzione, emessa dalla stessa società in data 10/10/22, per il Parte_1 pagamento di euro 5.463,00, oltre interessi maturandi. L'odierna opponente ha affermato la nullità di tale ordinanza, evidenziando come l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 sia riservata unicamente agli enti pubblici per entrate tributarie o patrimoniali di diritto pubblico, mentre il servizio idrico integrato, fornito dalla società opposta, costituirebbe corrispettivo di natura privata. Ha evidenziato che la società è una società a responsabilità limitata, CP_1 ancorché a completa partecipazione pubblica, e come tale non avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa ai sensi del R.D. 639/1910, in quanto tale strumento è riservato solo ai crediti di natura pubblicistica e non privatistica. Oltre all'asserita nullità, l'ingiunzione non è fondata su documenti necessari e sufficienti a comprovare il diritto di credito sottostante, in quanto si fonda su un estratto conto interno alla società ingiungente, che non delinea i rapporti con la né il Parte_1 contenuto degli stessi, in mancanza degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto con il cliente. Pertanto, non sussisterebbero, “in assenza di prova scritta comprovante il preteso credito per l'importo richiesto” i requisiti di cui all'art. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o nullità o inefficacia dell'ingiunzione, e, per l'effetto revocarla, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla stessa a è stato altresì CP_1 chiesto, con atto introduttivo, il rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta. Con comparsa depositata in data 19.04.2023 si è costituita Controparte_1 specificando che l'ingiunzione di pagamento, notificata il 2/12/22, è stata emessa per due fatture rimaste impagate per corrispettivi del Servizio Idrico Integrato relativi all'utenza n. 368760 sita in VA AN (MB), via Saragat n.3, di cui la prima fattura n. 2022/20724 del 08.02.2022, scaduta il 22.03.2022 per euro 1.962,00 e la seconda n. 2021/352639 del 03.08.2021, scaduta il 13.09.2021 per euro 3.501,00. Ha affermato che il proprio potere di emettere l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.2 del RD 639/1910 è statuito e sancito dalla giurisprudenza più recente, conformemente alla disciplina consentita del regime di in house providing, per mezzo del quale la pubblica amministrazione affida servizi pubblici a società proprie con capitale interamente pubblico, in applicazione della Direttiva 93/36/CEE e dell'art. 113, c.5 c) TUEL. L' opposta asserisce di essere a tutti gli effetti una società in house providing, possedendo i connotati indicati dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. 26283/13, richiamata in molteplici e recenti pronunce della Corte d'Appello, ossia “la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci
pagina 4 di 12 stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”. Ha evidenziato che tali requisiti sussistono tutti contemporaneamente e trovano il loro fondamento nello Statuto di in particolare, richiama l'art. 3 dello Statuto, CP_1 il quale qualifica espressamente il modello di società come “in house providing” e l'art. 25 nella parte in cui prevede il c.d. controllo analogo esercitato dai soci sulle attività, fornendo altresì prova che la società sia formata solo da enti pubblici, con intero capitale pubblico e producendo la convenzione con cui le sono state affidate le attività di gestione del servizio pubblico integrato. In merito, poi, alla corretta formazione dell'ingiunzione di pagamento, CP_1 afferma che l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 è un atto amministrativo, completo nei suoi elementi essenziali. Ai sensi dell'art. 2 dell'R.D. sopracitato, il “procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. L'ordine, quindi, sarebbe preordinato all'espropriazione dei beni del debitore con forza di titolo esecutivo, senza che vi si possa cogliere un richiamo alla normativa di cui agli artt. 633 e ss c.p.c. . Specifica altresì la convenuta che le somme richieste sono generate dai consumi dell'utente, calcolati secondo la normativa di settore (Arera), contenuta nel regolamento del servizio idrico integrato e nella carta dei servizi che regola il rapporto. Alla lettera G) della carta dei servizi, rubricata “fatturazione e tariffe”, si prevede che
“Con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per le Utenze con Partita Iva, il PDF della fattura viene allegato alla fatturazione elettronica, mentre per le Utenze Civili, la fattura viene inviata tramite servizio postale. Il Gestore offre anche, per le Utenze Civili, il servizio brianzacque@online, che consente di ricevere la fattura in formato elettronico direttamente in una casella di posta elettronica. Per attivare il servizio è necessario inviare la richiesta con le modalità indicate nel sito internet www.brianzacque.it. Inoltre, tramite il servizio Sportello Online ogni Utente può avere sotto controllo la gestione on line della propria posizione contrattuale. Il numero minimo di fatture emesse all'anno è definito sulla base delle seguenti fasce, in funzione dei consumi medi annui delle ultime tre annualità: a) 2 fatture/anno, con cadenza almeno semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 fatture/anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 a 1000 mc;
c) 4 fatture/anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 fino a 3000 mc;
d) 6 fatture/anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc. Ai fini dell'individuazione della fascia di consumo per la determinazione del numero di fatture da emettere, i consumi medi annui delle Utenze condominiali sono determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti. Nella fattura vengono rese note all'Utente le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto”;
pagina 5 di 12 il regolamento del servizio idrico, all'art. 36, prevede al contempo che “La fattura comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e gli eventuali altri oneri connessi all'erogazione del servizio, come descritti al successivo comma 13. La fatturazione avviene con periodicità: a) almeno semestrale (2 fatture anno), per utenti con consumi medi fino a 100 mc/a; b) quadrimestrale (3 fatture anno), per utenti con consumi medi da 101 fino a 1.000 mc/a; c) trimestrale (4 fatture anno), per utenti con consumi medi da 1.001 a 3.000 mc/a; d) bimestrale (6 fatture anno), per utenti con consumi medi superiori a 3.000 mc/a. La modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione oggetto di fatturazione è indicata all'articolo 62 e seguenti del presente Regolamento. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del Servizio. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici e amministrativi. È facoltà dell'Utente comunicare al Gestore direttamente la lettura del proprio contatore. Il Gestore provvede a informare gli Utenti sulle modalità e sui tempi entro i quali comunicare l'autolettura (…) 8. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.
9. La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento della fattura, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. I consumi fatturati sono i consumi addebitati in bolletta per il periodo di competenza (cioè il periodo a cui si riferisce la bolletta). I consumi rilevati (o a lettura) sono i consumi realmente effettuati tra due letture certe (per
“letture certe” si intendono le letture rilevate dall'operatore incaricato da CP_1
o le autoletture comunicate dall'utente). I consumi stimati o in acconto sono i consumi che vengono calcolati, in mancanza di letture certe, basandosi su una stima (consumi presunti). Il calcolo del consumo stimato “Cs” viene eseguito applicando la seguente formula “Ca/365 x Ns” dove: - Ca è il consumo medio annuo valido per l'anno corrente;
- Ns rappresenta l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima. In mancanza di dati storici per il calcolo del consumo medio annuo, si procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito. Vi può essere una differenza tra i consumi stimati e quanto effettivamente indicato dal contatore, questa differenza verrà conguagliata con una successiva bolletta, detta appunto di conguaglio (o a saldo) (…) 11. Di norma le forniture sono fatturate alternando l'addebito di consumi presunti e consumi a saldo, con conguaglio in base al consumo registrato tra le letture effettive e secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio. 12. In caso di mancata lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura. 13. Contestualmente agli importi per consumo, saranno addebitati altri importi eventuali quali: quote fisse, tariffe per i servizi di fognatura e depurazione, canone annuo riferito al numero e al diametro delle bocche installate per forniture antincendio, corrispettivi per servizi accessori forniti dal Gestore, rimborsi di spesa, deposito cauzionale, imposta di bollo, arrotondamenti degli importi fatturati, interessi di mora per ritardati pagamenti, indennizzi, penali spese per esazione.
pagina 6 di 12 Ha rilevato che non ha mai contestato la modalità di fatturazione né gli Parte_1 addebiti, avendo corrisposto le fatture successive a quelle ingiunte ed intestate alla società, e che era stata avvertita nel contenuto della bolletta ingiunta n.20724/2022 che vi era un insoluto, e così nelle fatture successive saldate;
veniva poi notificato l'invito al pagamento della fattura scaduta n. 2021/352639 e in data 20/7/22 la lettera di costituzione in mora, mentre veniva notificato in data 4/10/22 il sollecito bonario per il pagamento della fattura n. 2022/20724. Invero, parte opponente/debitrice ha formulato solo una generica contestazione sulla validità ed attendibilità probatoria dell'estratto conto, senza alcuna contestazione specifica, sicchè le somme ingiunte debbano essere saldate. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di Euro 5.463,00. Alla prima udienza, in data 11 maggio 2023, a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione da parte del G.I. i legali chiedevano un breve rinvio al fine di valutare la possibilità delle parti di addivenire ad una soluzione transattiva. Alla successiva udienza fissata per la data dell'11 luglio 2023 il legale di parte opponente dichiarava che era stata formulata a controparte una proposta comprendente il pagamento dell'importo azionato nella misura del 70% non accettata ed i legali chiedevano pertanto la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Depositate le memorie istruttorie all'udienza del 30 gennaio 2024 i legali si riportavano alle istanze formulate ed il giudice si riservava. Con successiva ordinanza, in data 22 maggio 2024, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 17 dicembre 2024, all'esito della quale, sulle conclusioni delle parti nei termini di cui in epigrafe la causa, veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Occorre in via preliminare esaminare la questione formulata da parte opponente e relativa all'assenza di poteri da parte di di emettere ingiunzione fiscale, CP_1 essendo “la stessa riservata unicamente agli enti pubblici per le loro entrate tributarie o per le loro entrate patrimoniali di diritto pubblico”. Sul punto si osserva che il procedimento di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 è
“utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. Questo principio si salda con
pagina 7 di 12 l'altro, secondo cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla p.a., ma va parificata ad un organo di questa” (così Cass. 28781 /2023); Di fatto, dunque, appare pacifico come l'esercizio delle attività riguardanti il servizio idrico integrato possa essere affidato alla società in house se interamente partecipata da ente pubblico, data la totale equiparazione ad un'articolazione interna dell'ente che l'ha costituita, come ribadito anche di recente dalla suprema Corte(cfr. sentenza a Sezioni Unite n. 18623/2024). Per tali ragioni poteva legittimamente servirsi del procedimento di CP_1 ordinanza ingiunzione di cui al R.D. 639/1910. Parte attrice opponente, in sede di memorie istruttorie ( e precisamente nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.) ha meglio specificato di avere due linee di fornitura d'acqua, la prima (codice utenza 327637) di uso di acqua normale per azienda, mentre le fatture in contestazione si riferiscono al sistema antincendio (codice utenza 368760) di tutto l'anello della Parte_4
, P.IVA: , in cui si trova anche l'odierna opponente.
[...] P.IVA_3
Ha poi affermato che:
- con riferimento a quest'ultimo anello risulta un consumo di acqua anomalo, come riscontrato da parte opposta con comunicazione del 6/8/21;
- è' stata poi allegata la raccomandata datata 3/7/23 con una nuova richiesta ritenuta esorbitante rispetto ai consumi consueti, sempre riferita al sistema antincendio, contestata per iscritto da parte della;
Parte_1
- in data 17 luglio 2023 la riconosceva anche per iscritto “un Parte_3 consumo eccessivo rispetto alle medie dei consumi precedenti” e la Parte_1 interveniva in autonomia, sostenendo i costi dell'intervento ripristinatorio, con conseguente riduzione degli importi presenti nelle successive fatture:
- che un addetto di si presentava presso la solo in data 14/7/23, CP_1 Pt_1 constatando che il consumo ingente fosse dovuto ad una grave perdita, pari a 682 mc di acqua in soli cinque mesi, e che pur chiudendo la valvola, il consumo continuava a girare:
- in data 17/7/23 la società opposta riconosceva “un consumo eccessivo rispetto alle medie dei consumi precedenti”, di talchè la stessa procedeva unilateralmente con Pt_1 la sistemazione dell'impianto idraulico antincendio. nelle proprie memorie ha contestato le affermazioni dell'opponente, CP_1 rilevando che le stesse sono state sviluppate, per la prima volta, solo con la prima memoria istruttoria, senza avere fatto riferimento nell'atto di opposizione al fatto che l'anomalia dei consumi fosse dovuta ad una perdita, e, ritenendo le contestazioni stesse tardive ed inammissibili. Ha affermato che, in ogni caso, l'art. 35 del Servizio Idrico Integrato di BrianzAcque prevede che l'unica tipologia di perdita che permette uno sgravio del credito è quella occulta, intendendo per tale “la dispersione e/o perdita di acqua derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a seguito di rottura della condotta a valle del gruppo di misura, per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili. La perdita
pagina 8 di 12 deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Rientrano nella definizione di perdita occulta, le perdite d'acqua dovute a guasto di autoclavi per le sole utenze uso condominiale, nonché l'avvenuto utilizzo improprio da parte di soggetti terzi (per esempio mediante denuncia di furto d'acqua presentata alla Pubblica Autorità territorialmente competente)” e che obbligo della società è quello di avvertire l'utente dei consumi anomali, obbligo adempiuto con la comunicazione del 6/8/21 la quale riporta il riscontro di “un consumo eccessivo rispetto alle medie dei consumi precedenti” e l'invito a di “provvedere ad effettuare un Pt_1 controllo al Suo impianto, onde evitare sprechi d'acqua con conseguenti aggravi sui costi in bolletta”. Ha precisato altresì che l'intervento descritto nella fattura presentata da Parte_1 non consenta di ritenere la perdita “occulta” secondo i dettami sopra descritti. La fattura in questione riporta la dicitura “intervento in data 17.07.2023 per verifica perdita antincendio chiusura linea principale e vuotato circuito. Intervento in data 25.07.2023 rifatto linea antincendio e ricollegato tubazioni colonnina intervento in data 26.07.2023. allaccio tubazione antincendio all'anello principale con sostituzione prese acqua diam 125 riempito impianto”. Ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità delle questioni formulate dall'opponente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., non appare accoglibile in quanto gli avvenimenti ivi dedotti non vanno a modificare il petitum né il quantum di quanto richiesto da parte attrice, posto che la fattura sopraggiunta (2023) non rientra nell'oggetto di questo giudizio, non essendo ricompresa nell' ingiunzione fiscale contestata, né oggetto di domanda da parte di CP_1
Tra l'altro, con riguardo ai fatti narrati nella stessa memoria deve rilevarsi come essi siano fatti temporalmente sopravvenuti rispetto alla proposizione del giudizio, di talché non potevano che essere portati all'attenzione dell'organo giudicante in corso di causa. Nel merito della vicenda occorre altresì prendere in considerazione quanto dedotto dalla stessa ossia che il consumo d'acqua si è regolarizzato solo a seguito Parte_1 dell'intervento promosso dalla stessa, e non con l'intervento dell'addetto di oltre a ciò è necessario evidenziare come il gestore avesse reso edotta la CP_1 società della possibilità di un'anomalia nei consumi in epoca molto antecedente ambedue gli interventi. Tale circostanza rientra perfettamente negli obblighi delineati per il gestore di servizi idrici, il quale è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare, ma ciò non al mero fine di esonerare l'utente dalla corresponsione di quanto dedotto in fattura, ma per evitare un aggravio del danno prodotto. Il dovere di cui sopra è da considerarsi pienamente soddisfatto, stante l'avviso dato dal gestore in data 6/8/21, il quale astrattamente è misura idonea “a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente
pagina 9 di 12 attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dall'eventuale perdita occulta” (Cass. 24904/21) La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in merito al riparto dell'onere probatorio in casi di addebito di consumi portati da una fattura e derivanti da contratto di somministrazione (ex multis Cass. 28744/24) esistano i punti fermi di seguito elencati:
a) «il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..››;
b) “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”; c) applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo in contestazione (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;
l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo Di talchè, stante la pretesa creditoria espressa con l'ingiunzione da parte di occorre definire se l'onere probatorio incombente sull'utente sia da CP_1 considerarsi soddisfatto, anche alla luce di quanto già appurato in termini di assolvimento del dovere informativo in capo al gestore e a quanto previsto dal contratto di somministrazione del servizio idrico. E'stata fornita prova della comunicazione da parte del gestore di un presunto consumo anomalo già nell'agosto 2021; solo dopo il sollecito del luglio 2023 ha Parte_1 dato riscontro in merito alla situazione, benchè nelle fatture successive emesse da ci fosse il riferimento alle fatture emesse e non saldate. CP_1
Proprio in merito alle fatture oggetto di causa, è opportuno rilevare che anch'esse riportano la dicitura (doc.2 parte opposta), alla voce relativa alla tipologia dell'utenza
“uso antincendio misurato”; la stessa fattura evidenzia come intestatario del contratto sia la stessa la quale, pur opponendosi al pagamento dell'importo in Parte_1 quanto non commisurato all'uso dell'impianto, non disconosce la propria riconducibilità al contratto in questione, tanto più che le successive bollette, di importo minore, risultano pagate e non contestate. Perfino l'intervento effettuato sul sistema antincendio,
pagina 10 di 12 come documentato da fattura allegata dalla stessa opponente, depone per la sussistenza di un potere dispositivo della sull'impianto. Pt_1
Con riguardo a tale intervento, né la prima fattura (doc. 6 mem.183 n.1) né la seconda
(doc. 8 mem.183 n.2) datata 26/9/23 ed emessa “per lavori di intervento di ricerca e sistemazione perdita acqua presso Vs. capannone sito in via Saragat 3, 20834 VA AN MB” consentono di determinare che vi sia stata una c.d. perdita occulta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tale da determinare un concorso di responsabilità con il gestore del servizio idrico;
l'intervento tecnico, infatti, appare relativo alla linea antincendio ed ai corrispondenti allacci, di talchè anche sotto questo profilo non appare sussistente un addebito in capo a In ogni caso, CP_1 al punto 5 del suddetto articolo è riportato che “in assenza di copertura assicurativa, sui consumi riconosciuti come perdite occulte, su richiesta documentata dell'Utente e solo previa adesione obbligatoria alla Polizza Perdite Idriche Occulte stipulata da
è applicato uno sgravio tariffario e/o un rimborso relativamente ai Controparte_1 metri cubi prelevati in eccedenza rispetto ai normali consumi dell'utenza rilevabili dai consumi storici (relativamente alle quote acquedotto, fognatura e depurazione) e il solo addebito del costo di sollevamento acqua. Una volta riconosciuto lo sgravio e/o il rimborso per una perdita occulta, non saranno prese in considerazione altre richieste per la stessa utenza per almeno due anni”; non sono pertanto stati forniti da gli Pt_1 elementi necessari per addivenire allo sgravio, anche nell'ipotesi in cui il consumo eccessivo sia da considerarsi dipendente da perdita occulta. Infine, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss., l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, ai sensi dell'art. 2 del decreto, è riconducibile agli ordini di pagamento preordinato all'espropriazione di beni, e non segue i dettami di cui all'art. 633 c.p.c.. Per tutte queste ragioni non possono trovare accoglimento le contestazioni formulate da parte opponente che devono dunque essere disattese. Ne consegue alla stregua dell'esito del giudizio che deve ritenersi superfluo l'esame delle istanze istruttorie, non ammesse già in sede di giudizio e reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, appare opportuno, stante il comportamento processuale dell'opponente che si è mostrata disponibile, formulando una concreta proposta, ad effettuare il pagamento nella misura del 70% dell'importo oggetto dell'ingiunzione, compensare in parte le spese di giudizio, ponendo la restante parte a carico della parte stessa, soccombente, nella misura minima, tenuto conto del fatto che l'importo azionato è di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento per cui è causa per un totale di euro 5463,00 (iva inclusa in sorte capitale), oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00;
2. condanna, per l'effetto, pagamento dell'importo Parte_5 di euro 5463,00 (iva inclusa in sorte capitale), oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00;
3. liquida le spese di lite nell'importo di euro euro 2.921,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 ivi liquidate nella misura di 2/3, compensando tra le parti la restante parte pari ad un 1/3. Monza, 24 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 237/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F./P.IVA: ) con sede legale in VA AN Parte_1 P.IVA_1
(MB), Via Giuseppe Saragat n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Arosio e Petra Urbanyi ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio delle predette in Milano, via Soperga, n,2 giusta procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale e partita IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Monza, Viale E. Fermi n. 105, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Volpi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Mercalli, n.14;
CONVENUTA OPPOSTA Oggetto del giudizio: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. 639/1910 e artt. 228 e 229 d.lgs 51/98.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni in data Parte_1
16.12.2024):
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria e accertamento del caso, così giudicare: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'ingiunzione fiscale de quo nulla e/o illegittima, in quanto emessa in totale carenza di potere a mani di un soggetto privatistico. In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della ingiunzione qui opposta, per i motivi indicati in atti, e, per l'effetto, rigettare le
pagina 1 di 12 domande avversarie relative all'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. o di un'ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c.. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni dedotte in via pregiudiziale e in via preliminare di cui sopra:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione de quo per l'assenza dei requisiti di legge di cui all'art. 633 c.p.c. e, per l'effetto, revocarla e/o dichiararla inefficace;
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società a Parte_1 né per le causali di cui all'ingiunzione de quo né per la fattura n. Controparte_2
19816 del 13.02.2023 ricevuta in corso di causa di cui al doc. n. 3 di parte opponente, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso proposte nella relativa domanda di ingiunzione e nella successiva comparsa di costituzione e risposta in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti. In ogni caso: accertare e dichiarare che la società opposta non ha accettato la proposta conciliativa di parte opponente pari al 70% dell'importo di cui all'ingiunzione de quo, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., condannare la medesima alle spese processuali;
Con rifusione di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA. In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova dal n. 1) al n. 17) così come sopra formulati dall'opponente nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. per l'interrogatorio formale di parte opposta, ossia del legale rappresentante pro tempore della
[...]
e per l'escussione dei testi qui di seguito indicati: - sig.ra Parte_3 Tes_1
presso in VA AN (MB), Via Saragat n. 3; - sig.ra
[...] Parte_1 presso in VA AN (MB), Via Saragat n. 3; - Testimone_2 Parte_1 sig.ra presso in VA AN (MB), Via Testimone_3 Parte_1
Saragat n. 3; - sig. presso in VA AN (MB), CP_3 Parte_1
Via Saragat n. 3; - sig. presso in VA AN CP_4 Parte_1
(MB), Via Saragat n. 3; - sig. presso in VA Tes_4 Parte_1
AN (MB), Via Saragat n. 3; - sig.ra presso in CP_5 Parte_1
VA AN (MB), Via Saragat n. 3; - sig. presso - CP_6 Controparte_1 sig. - sig. presso Idrotermica I.R.A.I.G. Controparte_7 CP_8
S.n.c., in Paderno Dugnano (MI), Via Custoza n. 45; - sig. presso Controparte_9
Idrotermica I.R.A.I.G. S.n.c., in Paderno Dugnano (MI), Via Custoza n. 45; - sig. CP_10
presso Zika Servizi s.r.l.s., in Paderno Dugnano (MI), Via Sant'Ambrogio n. 9;
[...] dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti, per i motivi specificati in atti, i capitoli di prova formulati da parte avversa nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie;
ammettere la prova contraria con i testi sopra indicati nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte avversa;
pagina 2 di 12 disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta a: - accertare e dichiarare che il consumo eccessivo di acqua, risultante dalle fatture oggi in contestazione, era dovuto ad un'ingente perdita nell'anello antincendio della Cooperativa Coarno in cui si trova anche la società - accertare e dichiarare la media dei consumi Parte_1
d'acqua per usi antincendio negli anni precedenti rispetto a quelli oggi in contestazione e con particolare riguardo al caso di mancato utilizzo del relativo sistema;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per aver omesso di intervenire sui tubi CP_1 gravemente ammalorati dell'anello antincendio della Cooperativa Coarno in cui si trova anche la società e, per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'odierna società opponente in ordine al pagamento delle fatture con ingenti ed ingiustificati importi per cui è causa. Con riserva di discussione in ordine al contenuto del quesito e la nomina del proprio CTP sino all'inizio delle operazioni peritali;
parte opponente, richiamandosi alla propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., contesta, per i motivi già specificati in atti, l'efficacia probatoria dei documenti n. 14 e n. 15 prodotti da in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 Controparte_1
c.p.c.. Il tutto previa eventuale rimessione alla fase istruttoria per eventuale assunzione delle prove dedotte e non ammesse.” Per come da foglio di precisazioni delle conclusioni in data Controparte_1
13.12.2024):
“In via preliminare: a) Confermare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa per un totale di Euro 5.463,00 iva inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00; b) ovvero emettere ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. di euro 5.463,00 iva inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00; c) ovvero ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., di euro 5.463,00 iva inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE d) respingere tutte le domande ed eccezioni dedotte ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto: e) condannare al pagamento della somma di Euro 5.463,00 iva Parte_1 inclusa in sorte capitale, oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00 e/o alla somma ritenuta di giustizia che emergerà in sede istruttoria.
- ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie formulate da controparte nell'atto di opposizione all'ingiunzione e nelle successive memorie ex art 183 VI comma c.p.c. con richiesta di CTU sull' ammontare e calcolo dei consumi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione fiscale depositata in data 12/1/23, parte attrice ha esposto che in data 2/12/22 notificava a Controparte_2 [...] un'ingiunzione, emessa dalla stessa società in data 10/10/22, per il Parte_1 pagamento di euro 5.463,00, oltre interessi maturandi. L'odierna opponente ha affermato la nullità di tale ordinanza, evidenziando come l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 sia riservata unicamente agli enti pubblici per entrate tributarie o patrimoniali di diritto pubblico, mentre il servizio idrico integrato, fornito dalla società opposta, costituirebbe corrispettivo di natura privata. Ha evidenziato che la società è una società a responsabilità limitata, CP_1 ancorché a completa partecipazione pubblica, e come tale non avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa ai sensi del R.D. 639/1910, in quanto tale strumento è riservato solo ai crediti di natura pubblicistica e non privatistica. Oltre all'asserita nullità, l'ingiunzione non è fondata su documenti necessari e sufficienti a comprovare il diritto di credito sottostante, in quanto si fonda su un estratto conto interno alla società ingiungente, che non delinea i rapporti con la né il Parte_1 contenuto degli stessi, in mancanza degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto con il cliente. Pertanto, non sussisterebbero, “in assenza di prova scritta comprovante il preteso credito per l'importo richiesto” i requisiti di cui all'art. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o nullità o inefficacia dell'ingiunzione, e, per l'effetto revocarla, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla stessa a è stato altresì CP_1 chiesto, con atto introduttivo, il rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta. Con comparsa depositata in data 19.04.2023 si è costituita Controparte_1 specificando che l'ingiunzione di pagamento, notificata il 2/12/22, è stata emessa per due fatture rimaste impagate per corrispettivi del Servizio Idrico Integrato relativi all'utenza n. 368760 sita in VA AN (MB), via Saragat n.3, di cui la prima fattura n. 2022/20724 del 08.02.2022, scaduta il 22.03.2022 per euro 1.962,00 e la seconda n. 2021/352639 del 03.08.2021, scaduta il 13.09.2021 per euro 3.501,00. Ha affermato che il proprio potere di emettere l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.2 del RD 639/1910 è statuito e sancito dalla giurisprudenza più recente, conformemente alla disciplina consentita del regime di in house providing, per mezzo del quale la pubblica amministrazione affida servizi pubblici a società proprie con capitale interamente pubblico, in applicazione della Direttiva 93/36/CEE e dell'art. 113, c.5 c) TUEL. L' opposta asserisce di essere a tutti gli effetti una società in house providing, possedendo i connotati indicati dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. 26283/13, richiamata in molteplici e recenti pronunce della Corte d'Appello, ossia “la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci
pagina 4 di 12 stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”. Ha evidenziato che tali requisiti sussistono tutti contemporaneamente e trovano il loro fondamento nello Statuto di in particolare, richiama l'art. 3 dello Statuto, CP_1 il quale qualifica espressamente il modello di società come “in house providing” e l'art. 25 nella parte in cui prevede il c.d. controllo analogo esercitato dai soci sulle attività, fornendo altresì prova che la società sia formata solo da enti pubblici, con intero capitale pubblico e producendo la convenzione con cui le sono state affidate le attività di gestione del servizio pubblico integrato. In merito, poi, alla corretta formazione dell'ingiunzione di pagamento, CP_1 afferma che l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 è un atto amministrativo, completo nei suoi elementi essenziali. Ai sensi dell'art. 2 dell'R.D. sopracitato, il “procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. L'ordine, quindi, sarebbe preordinato all'espropriazione dei beni del debitore con forza di titolo esecutivo, senza che vi si possa cogliere un richiamo alla normativa di cui agli artt. 633 e ss c.p.c. . Specifica altresì la convenuta che le somme richieste sono generate dai consumi dell'utente, calcolati secondo la normativa di settore (Arera), contenuta nel regolamento del servizio idrico integrato e nella carta dei servizi che regola il rapporto. Alla lettera G) della carta dei servizi, rubricata “fatturazione e tariffe”, si prevede che
“Con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per le Utenze con Partita Iva, il PDF della fattura viene allegato alla fatturazione elettronica, mentre per le Utenze Civili, la fattura viene inviata tramite servizio postale. Il Gestore offre anche, per le Utenze Civili, il servizio brianzacque@online, che consente di ricevere la fattura in formato elettronico direttamente in una casella di posta elettronica. Per attivare il servizio è necessario inviare la richiesta con le modalità indicate nel sito internet www.brianzacque.it. Inoltre, tramite il servizio Sportello Online ogni Utente può avere sotto controllo la gestione on line della propria posizione contrattuale. Il numero minimo di fatture emesse all'anno è definito sulla base delle seguenti fasce, in funzione dei consumi medi annui delle ultime tre annualità: a) 2 fatture/anno, con cadenza almeno semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 fatture/anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 a 1000 mc;
c) 4 fatture/anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 fino a 3000 mc;
d) 6 fatture/anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc. Ai fini dell'individuazione della fascia di consumo per la determinazione del numero di fatture da emettere, i consumi medi annui delle Utenze condominiali sono determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti. Nella fattura vengono rese note all'Utente le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto”;
pagina 5 di 12 il regolamento del servizio idrico, all'art. 36, prevede al contempo che “La fattura comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e gli eventuali altri oneri connessi all'erogazione del servizio, come descritti al successivo comma 13. La fatturazione avviene con periodicità: a) almeno semestrale (2 fatture anno), per utenti con consumi medi fino a 100 mc/a; b) quadrimestrale (3 fatture anno), per utenti con consumi medi da 101 fino a 1.000 mc/a; c) trimestrale (4 fatture anno), per utenti con consumi medi da 1.001 a 3.000 mc/a; d) bimestrale (6 fatture anno), per utenti con consumi medi superiori a 3.000 mc/a. La modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione oggetto di fatturazione è indicata all'articolo 62 e seguenti del presente Regolamento. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del Servizio. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici e amministrativi. È facoltà dell'Utente comunicare al Gestore direttamente la lettura del proprio contatore. Il Gestore provvede a informare gli Utenti sulle modalità e sui tempi entro i quali comunicare l'autolettura (…) 8. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.
9. La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento della fattura, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. I consumi fatturati sono i consumi addebitati in bolletta per il periodo di competenza (cioè il periodo a cui si riferisce la bolletta). I consumi rilevati (o a lettura) sono i consumi realmente effettuati tra due letture certe (per
“letture certe” si intendono le letture rilevate dall'operatore incaricato da CP_1
o le autoletture comunicate dall'utente). I consumi stimati o in acconto sono i consumi che vengono calcolati, in mancanza di letture certe, basandosi su una stima (consumi presunti). Il calcolo del consumo stimato “Cs” viene eseguito applicando la seguente formula “Ca/365 x Ns” dove: - Ca è il consumo medio annuo valido per l'anno corrente;
- Ns rappresenta l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima. In mancanza di dati storici per il calcolo del consumo medio annuo, si procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito. Vi può essere una differenza tra i consumi stimati e quanto effettivamente indicato dal contatore, questa differenza verrà conguagliata con una successiva bolletta, detta appunto di conguaglio (o a saldo) (…) 11. Di norma le forniture sono fatturate alternando l'addebito di consumi presunti e consumi a saldo, con conguaglio in base al consumo registrato tra le letture effettive e secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio. 12. In caso di mancata lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura. 13. Contestualmente agli importi per consumo, saranno addebitati altri importi eventuali quali: quote fisse, tariffe per i servizi di fognatura e depurazione, canone annuo riferito al numero e al diametro delle bocche installate per forniture antincendio, corrispettivi per servizi accessori forniti dal Gestore, rimborsi di spesa, deposito cauzionale, imposta di bollo, arrotondamenti degli importi fatturati, interessi di mora per ritardati pagamenti, indennizzi, penali spese per esazione.
pagina 6 di 12 Ha rilevato che non ha mai contestato la modalità di fatturazione né gli Parte_1 addebiti, avendo corrisposto le fatture successive a quelle ingiunte ed intestate alla società, e che era stata avvertita nel contenuto della bolletta ingiunta n.20724/2022 che vi era un insoluto, e così nelle fatture successive saldate;
veniva poi notificato l'invito al pagamento della fattura scaduta n. 2021/352639 e in data 20/7/22 la lettera di costituzione in mora, mentre veniva notificato in data 4/10/22 il sollecito bonario per il pagamento della fattura n. 2022/20724. Invero, parte opponente/debitrice ha formulato solo una generica contestazione sulla validità ed attendibilità probatoria dell'estratto conto, senza alcuna contestazione specifica, sicchè le somme ingiunte debbano essere saldate. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di Euro 5.463,00. Alla prima udienza, in data 11 maggio 2023, a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione da parte del G.I. i legali chiedevano un breve rinvio al fine di valutare la possibilità delle parti di addivenire ad una soluzione transattiva. Alla successiva udienza fissata per la data dell'11 luglio 2023 il legale di parte opponente dichiarava che era stata formulata a controparte una proposta comprendente il pagamento dell'importo azionato nella misura del 70% non accettata ed i legali chiedevano pertanto la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Depositate le memorie istruttorie all'udienza del 30 gennaio 2024 i legali si riportavano alle istanze formulate ed il giudice si riservava. Con successiva ordinanza, in data 22 maggio 2024, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 17 dicembre 2024, all'esito della quale, sulle conclusioni delle parti nei termini di cui in epigrafe la causa, veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Occorre in via preliminare esaminare la questione formulata da parte opponente e relativa all'assenza di poteri da parte di di emettere ingiunzione fiscale, CP_1 essendo “la stessa riservata unicamente agli enti pubblici per le loro entrate tributarie o per le loro entrate patrimoniali di diritto pubblico”. Sul punto si osserva che il procedimento di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 è
“utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. Questo principio si salda con
pagina 7 di 12 l'altro, secondo cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla p.a., ma va parificata ad un organo di questa” (così Cass. 28781 /2023); Di fatto, dunque, appare pacifico come l'esercizio delle attività riguardanti il servizio idrico integrato possa essere affidato alla società in house se interamente partecipata da ente pubblico, data la totale equiparazione ad un'articolazione interna dell'ente che l'ha costituita, come ribadito anche di recente dalla suprema Corte(cfr. sentenza a Sezioni Unite n. 18623/2024). Per tali ragioni poteva legittimamente servirsi del procedimento di CP_1 ordinanza ingiunzione di cui al R.D. 639/1910. Parte attrice opponente, in sede di memorie istruttorie ( e precisamente nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.) ha meglio specificato di avere due linee di fornitura d'acqua, la prima (codice utenza 327637) di uso di acqua normale per azienda, mentre le fatture in contestazione si riferiscono al sistema antincendio (codice utenza 368760) di tutto l'anello della Parte_4
, P.IVA: , in cui si trova anche l'odierna opponente.
[...] P.IVA_3
Ha poi affermato che:
- con riferimento a quest'ultimo anello risulta un consumo di acqua anomalo, come riscontrato da parte opposta con comunicazione del 6/8/21;
- è' stata poi allegata la raccomandata datata 3/7/23 con una nuova richiesta ritenuta esorbitante rispetto ai consumi consueti, sempre riferita al sistema antincendio, contestata per iscritto da parte della;
Parte_1
- in data 17 luglio 2023 la riconosceva anche per iscritto “un Parte_3 consumo eccessivo rispetto alle medie dei consumi precedenti” e la Parte_1 interveniva in autonomia, sostenendo i costi dell'intervento ripristinatorio, con conseguente riduzione degli importi presenti nelle successive fatture:
- che un addetto di si presentava presso la solo in data 14/7/23, CP_1 Pt_1 constatando che il consumo ingente fosse dovuto ad una grave perdita, pari a 682 mc di acqua in soli cinque mesi, e che pur chiudendo la valvola, il consumo continuava a girare:
- in data 17/7/23 la società opposta riconosceva “un consumo eccessivo rispetto alle medie dei consumi precedenti”, di talchè la stessa procedeva unilateralmente con Pt_1 la sistemazione dell'impianto idraulico antincendio. nelle proprie memorie ha contestato le affermazioni dell'opponente, CP_1 rilevando che le stesse sono state sviluppate, per la prima volta, solo con la prima memoria istruttoria, senza avere fatto riferimento nell'atto di opposizione al fatto che l'anomalia dei consumi fosse dovuta ad una perdita, e, ritenendo le contestazioni stesse tardive ed inammissibili. Ha affermato che, in ogni caso, l'art. 35 del Servizio Idrico Integrato di BrianzAcque prevede che l'unica tipologia di perdita che permette uno sgravio del credito è quella occulta, intendendo per tale “la dispersione e/o perdita di acqua derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a seguito di rottura della condotta a valle del gruppo di misura, per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili. La perdita
pagina 8 di 12 deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Rientrano nella definizione di perdita occulta, le perdite d'acqua dovute a guasto di autoclavi per le sole utenze uso condominiale, nonché l'avvenuto utilizzo improprio da parte di soggetti terzi (per esempio mediante denuncia di furto d'acqua presentata alla Pubblica Autorità territorialmente competente)” e che obbligo della società è quello di avvertire l'utente dei consumi anomali, obbligo adempiuto con la comunicazione del 6/8/21 la quale riporta il riscontro di “un consumo eccessivo rispetto alle medie dei consumi precedenti” e l'invito a di “provvedere ad effettuare un Pt_1 controllo al Suo impianto, onde evitare sprechi d'acqua con conseguenti aggravi sui costi in bolletta”. Ha precisato altresì che l'intervento descritto nella fattura presentata da Parte_1 non consenta di ritenere la perdita “occulta” secondo i dettami sopra descritti. La fattura in questione riporta la dicitura “intervento in data 17.07.2023 per verifica perdita antincendio chiusura linea principale e vuotato circuito. Intervento in data 25.07.2023 rifatto linea antincendio e ricollegato tubazioni colonnina intervento in data 26.07.2023. allaccio tubazione antincendio all'anello principale con sostituzione prese acqua diam 125 riempito impianto”. Ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità delle questioni formulate dall'opponente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., non appare accoglibile in quanto gli avvenimenti ivi dedotti non vanno a modificare il petitum né il quantum di quanto richiesto da parte attrice, posto che la fattura sopraggiunta (2023) non rientra nell'oggetto di questo giudizio, non essendo ricompresa nell' ingiunzione fiscale contestata, né oggetto di domanda da parte di CP_1
Tra l'altro, con riguardo ai fatti narrati nella stessa memoria deve rilevarsi come essi siano fatti temporalmente sopravvenuti rispetto alla proposizione del giudizio, di talché non potevano che essere portati all'attenzione dell'organo giudicante in corso di causa. Nel merito della vicenda occorre altresì prendere in considerazione quanto dedotto dalla stessa ossia che il consumo d'acqua si è regolarizzato solo a seguito Parte_1 dell'intervento promosso dalla stessa, e non con l'intervento dell'addetto di oltre a ciò è necessario evidenziare come il gestore avesse reso edotta la CP_1 società della possibilità di un'anomalia nei consumi in epoca molto antecedente ambedue gli interventi. Tale circostanza rientra perfettamente negli obblighi delineati per il gestore di servizi idrici, il quale è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare, ma ciò non al mero fine di esonerare l'utente dalla corresponsione di quanto dedotto in fattura, ma per evitare un aggravio del danno prodotto. Il dovere di cui sopra è da considerarsi pienamente soddisfatto, stante l'avviso dato dal gestore in data 6/8/21, il quale astrattamente è misura idonea “a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente
pagina 9 di 12 attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dall'eventuale perdita occulta” (Cass. 24904/21) La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in merito al riparto dell'onere probatorio in casi di addebito di consumi portati da una fattura e derivanti da contratto di somministrazione (ex multis Cass. 28744/24) esistano i punti fermi di seguito elencati:
a) «il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..››;
b) “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”; c) applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo in contestazione (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;
l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo Di talchè, stante la pretesa creditoria espressa con l'ingiunzione da parte di occorre definire se l'onere probatorio incombente sull'utente sia da CP_1 considerarsi soddisfatto, anche alla luce di quanto già appurato in termini di assolvimento del dovere informativo in capo al gestore e a quanto previsto dal contratto di somministrazione del servizio idrico. E'stata fornita prova della comunicazione da parte del gestore di un presunto consumo anomalo già nell'agosto 2021; solo dopo il sollecito del luglio 2023 ha Parte_1 dato riscontro in merito alla situazione, benchè nelle fatture successive emesse da ci fosse il riferimento alle fatture emesse e non saldate. CP_1
Proprio in merito alle fatture oggetto di causa, è opportuno rilevare che anch'esse riportano la dicitura (doc.2 parte opposta), alla voce relativa alla tipologia dell'utenza
“uso antincendio misurato”; la stessa fattura evidenzia come intestatario del contratto sia la stessa la quale, pur opponendosi al pagamento dell'importo in Parte_1 quanto non commisurato all'uso dell'impianto, non disconosce la propria riconducibilità al contratto in questione, tanto più che le successive bollette, di importo minore, risultano pagate e non contestate. Perfino l'intervento effettuato sul sistema antincendio,
pagina 10 di 12 come documentato da fattura allegata dalla stessa opponente, depone per la sussistenza di un potere dispositivo della sull'impianto. Pt_1
Con riguardo a tale intervento, né la prima fattura (doc. 6 mem.183 n.1) né la seconda
(doc. 8 mem.183 n.2) datata 26/9/23 ed emessa “per lavori di intervento di ricerca e sistemazione perdita acqua presso Vs. capannone sito in via Saragat 3, 20834 VA AN MB” consentono di determinare che vi sia stata una c.d. perdita occulta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tale da determinare un concorso di responsabilità con il gestore del servizio idrico;
l'intervento tecnico, infatti, appare relativo alla linea antincendio ed ai corrispondenti allacci, di talchè anche sotto questo profilo non appare sussistente un addebito in capo a In ogni caso, CP_1 al punto 5 del suddetto articolo è riportato che “in assenza di copertura assicurativa, sui consumi riconosciuti come perdite occulte, su richiesta documentata dell'Utente e solo previa adesione obbligatoria alla Polizza Perdite Idriche Occulte stipulata da
è applicato uno sgravio tariffario e/o un rimborso relativamente ai Controparte_1 metri cubi prelevati in eccedenza rispetto ai normali consumi dell'utenza rilevabili dai consumi storici (relativamente alle quote acquedotto, fognatura e depurazione) e il solo addebito del costo di sollevamento acqua. Una volta riconosciuto lo sgravio e/o il rimborso per una perdita occulta, non saranno prese in considerazione altre richieste per la stessa utenza per almeno due anni”; non sono pertanto stati forniti da gli Pt_1 elementi necessari per addivenire allo sgravio, anche nell'ipotesi in cui il consumo eccessivo sia da considerarsi dipendente da perdita occulta. Infine, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss., l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, ai sensi dell'art. 2 del decreto, è riconducibile agli ordini di pagamento preordinato all'espropriazione di beni, e non segue i dettami di cui all'art. 633 c.p.c.. Per tutte queste ragioni non possono trovare accoglimento le contestazioni formulate da parte opponente che devono dunque essere disattese. Ne consegue alla stregua dell'esito del giudizio che deve ritenersi superfluo l'esame delle istanze istruttorie, non ammesse già in sede di giudizio e reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, appare opportuno, stante il comportamento processuale dell'opponente che si è mostrata disponibile, formulando una concreta proposta, ad effettuare il pagamento nella misura del 70% dell'importo oggetto dell'ingiunzione, compensare in parte le spese di giudizio, ponendo la restante parte a carico della parte stessa, soccombente, nella misura minima, tenuto conto del fatto che l'importo azionato è di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento per cui è causa per un totale di euro 5463,00 (iva inclusa in sorte capitale), oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00;
2. condanna, per l'effetto, pagamento dell'importo Parte_5 di euro 5463,00 (iva inclusa in sorte capitale), oltre interessi per euro 373,30 e spese pari ad euro 10,00;
3. liquida le spese di lite nell'importo di euro euro 2.921,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 ivi liquidate nella misura di 2/3, compensando tra le parti la restante parte pari ad un 1/3. Monza, 24 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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