TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/11/2024, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPY BALICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
CAMPAGNA -Presidente1) Dott. Giuseppe
2) Dott. CAMPAGNA -Giudice ES
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 331 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 05.11.2024, vertente
TRA
Parte 1 (cod. fisc.: Codice Fiscale 1 nata a [...] il [...]),
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Pangallo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Pio XI n. 98/C, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
nato a [...] 1 (cod. fisc.: Codice Fiscale 2
il 29.03.1962), rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Maria Aguglia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F.sco Baracca
Trav. De Salvo n. 8/A, ha eletto domicilio;
-resistente-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
***** -vista l'istanza congiunta depositata in data 31.10.2024, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da la pronuncia diParte 1 nei confronti di Controparte_1 separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a NO (BA) in data 01.06.1991;
-considerato che all'udienza del 05.11.2024 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, riservando la causa alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in NO (BA) in data 01.06.1991; b) dal matrimonio sono nati tre figli: Per_1 (14.08.1991), Per 2 (26.12.1994) e ES (19.11.2002), tutti
maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
¯preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 11.03.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, depositata il 31.10.2024 da
Controparte 1 così provvede: Parte 1 e
-dichiara la separazione personale tra Parte 1 e Controparte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO (BA), atto n. 27, parte 2, serie A, anno 1991, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Reggio Calabria alla Via Strada Seconda Carrera n. 8, rimarrà assegnata alla Sig.ra Parte 1
unitamente agli arredi ed ai corredi in essa esistenti, ad esclusione dei
[...]
beni personali del sig. CP_1 (comprese le armi legalmente detenute e denunciate, salvo i cani che rimarranno nella casa familiare e la cui gestone in termini di costi sarà ripartita al 50% con la Signora Parte 1 che saranno prelevati portati via entro 12 mesi dalla sottoscrizione dei presente atto;
3) Le utenze relative alla casa coniugale saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% fino al trasferimento di nella costruendaControparte_1
sua nuova abitazione, confinante con la casa coniugale come in appresso viene descritta . Successivamente saranno per intero a carico della Sig.ra Parte 1 assegnataria della casa coniugale, tanto le utenze quanto le spese di ordinaria manutenzione. Con riferimento alla straordinaria manutenzione dell'immobile, i relativi oneri saranno a carice di entrambe le parti, ove e fin quando ne saranno ancora comproprietari, in ragione della metà per ciascuna;
4) Le parti convengono che dall'assegnazione della casa coniugale come sopra concordata siano esclusi: a) il piano seminterrato in catasto al foglio 44 particella 949 cat. C6 - adibito a deposito e utilizzato dal sig. CP_1 per la sua attività, con accesso da un cancello indipendente rispetto all'abitazione e da cui lo stesso CP 1 continuerà ad accedere in via continuativa;
b) l'area di catastalmente individuata al foglioesclusiva proprietà di Controparte 1
44 particella 119, confinante con la casa coniugale, in cui già si trova ubicata una piscina ed in vano in muratura, munito di servizi igienici, dove CP 1 sta per eseguire i lavori per la costruzione della sua nuova abitazione nella quale trasferirà la sua residenza e ciò anche al fine di regolamentare la futura imposizione tributaria, nonché ad installare un autonoma utenza elettrica, previo distacco da quella in uso all'immobile assegnato alla Sig.r Parte 1
5) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al loro mantenimento;
CP 1 si6) Quanto al mantenimento dei tre figli, tutti maggiorenni, il sig. obbliga a contribuire al loro mantenimento - riferito all'ordinarietà delle spese mediante corresponsione diretta a loro tre figli, entro il cinque di ogni mese, di un assegno pari a euro 300,00 per ciascuno, complessivamente euro 900,00 mensili. Detta somma è suscettibile di rivalutazione annuale in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
7) Il sig. CP 1 verserà direttamente alla moglie il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, previamente concordate, per come contemplate e regolamentate, quanto agli accordi e le tipologie nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro dieci giorni dalla presentazione dello scontrino, ricevuta e/o fattura;
8) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
9) Le convenzioni e condizioni del presente alto hanno immediata efficacia tra le parti già dalla loro sottoscrizione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale;
10)Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, comprendendo le competenze dei rispettivi legali i quali pure sottoscrivono il presente accordo di separazione per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (BA) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
CAMPAGNA -Presidente1) Dott. Giuseppe
2) Dott. CAMPAGNA -Giudice ES
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 331 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 05.11.2024, vertente
TRA
Parte 1 (cod. fisc.: Codice Fiscale 1 nata a [...] il [...]),
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Pangallo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Pio XI n. 98/C, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
nato a [...] 1 (cod. fisc.: Codice Fiscale 2
il 29.03.1962), rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Maria Aguglia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F.sco Baracca
Trav. De Salvo n. 8/A, ha eletto domicilio;
-resistente-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
***** -vista l'istanza congiunta depositata in data 31.10.2024, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da la pronuncia diParte 1 nei confronti di Controparte_1 separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a NO (BA) in data 01.06.1991;
-considerato che all'udienza del 05.11.2024 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, riservando la causa alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in NO (BA) in data 01.06.1991; b) dal matrimonio sono nati tre figli: Per_1 (14.08.1991), Per 2 (26.12.1994) e ES (19.11.2002), tutti
maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
¯preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 11.03.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, depositata il 31.10.2024 da
Controparte 1 così provvede: Parte 1 e
-dichiara la separazione personale tra Parte 1 e Controparte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO (BA), atto n. 27, parte 2, serie A, anno 1991, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Reggio Calabria alla Via Strada Seconda Carrera n. 8, rimarrà assegnata alla Sig.ra Parte 1
unitamente agli arredi ed ai corredi in essa esistenti, ad esclusione dei
[...]
beni personali del sig. CP_1 (comprese le armi legalmente detenute e denunciate, salvo i cani che rimarranno nella casa familiare e la cui gestone in termini di costi sarà ripartita al 50% con la Signora Parte 1 che saranno prelevati portati via entro 12 mesi dalla sottoscrizione dei presente atto;
3) Le utenze relative alla casa coniugale saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% fino al trasferimento di nella costruendaControparte_1
sua nuova abitazione, confinante con la casa coniugale come in appresso viene descritta . Successivamente saranno per intero a carico della Sig.ra Parte 1 assegnataria della casa coniugale, tanto le utenze quanto le spese di ordinaria manutenzione. Con riferimento alla straordinaria manutenzione dell'immobile, i relativi oneri saranno a carice di entrambe le parti, ove e fin quando ne saranno ancora comproprietari, in ragione della metà per ciascuna;
4) Le parti convengono che dall'assegnazione della casa coniugale come sopra concordata siano esclusi: a) il piano seminterrato in catasto al foglio 44 particella 949 cat. C6 - adibito a deposito e utilizzato dal sig. CP_1 per la sua attività, con accesso da un cancello indipendente rispetto all'abitazione e da cui lo stesso CP 1 continuerà ad accedere in via continuativa;
b) l'area di catastalmente individuata al foglioesclusiva proprietà di Controparte 1
44 particella 119, confinante con la casa coniugale, in cui già si trova ubicata una piscina ed in vano in muratura, munito di servizi igienici, dove CP 1 sta per eseguire i lavori per la costruzione della sua nuova abitazione nella quale trasferirà la sua residenza e ciò anche al fine di regolamentare la futura imposizione tributaria, nonché ad installare un autonoma utenza elettrica, previo distacco da quella in uso all'immobile assegnato alla Sig.r Parte 1
5) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al loro mantenimento;
CP 1 si6) Quanto al mantenimento dei tre figli, tutti maggiorenni, il sig. obbliga a contribuire al loro mantenimento - riferito all'ordinarietà delle spese mediante corresponsione diretta a loro tre figli, entro il cinque di ogni mese, di un assegno pari a euro 300,00 per ciascuno, complessivamente euro 900,00 mensili. Detta somma è suscettibile di rivalutazione annuale in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
7) Il sig. CP 1 verserà direttamente alla moglie il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, previamente concordate, per come contemplate e regolamentate, quanto agli accordi e le tipologie nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro dieci giorni dalla presentazione dello scontrino, ricevuta e/o fattura;
8) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
9) Le convenzioni e condizioni del presente alto hanno immediata efficacia tra le parti già dalla loro sottoscrizione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale;
10)Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, comprendendo le competenze dei rispettivi legali i quali pure sottoscrivono il presente accordo di separazione per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (BA) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna