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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/07/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza dell' 08.05.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: in data 22.04.2024 dall'Avv.ta
[...]
per (già Controparte_1 Controparte_2
denominata la quale ha concluso - Controparte_3
previa istanza di rinnovo della CTU - per l'accoglimento del proposto gravame avverso la sentenza n. 304/2019 resa dal
Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto in data il 6 Giugno
2019, depositata il 7 Giugno 2019, oltreché per la condanna della società appellata al pagamento delle spese relative ai due gradi del giudizio e alla restituzione delle somme corrisposte in dipendenza della esecutorietà della decisione di primo grado pari a complessivi € 6.053,66 come da attestazione di pagamento versati in atti;
in data 04.05.2024 dall'avv.ta Caterina Gatto, per la odierna appellata la quale ha Controparte_4
concluso – opponendosi alla istanza di rinnovo della CTU chiesta ex adverso - per il rigetto dell'appello proposto da
[...]
, con conferma integrale della sentenza di prime Controparte_3
cure e con vittoria di spese e compensi per il giudizio d'appello; visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n.
2053/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:
“risarcimento danni”, promosso da
(già Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) elettivamente domiciliata in indirizzo P.IVA_1
telematico, rappresentata e difesa dall'avv.ta CP_1
giusta procura rilasciata in calce all'atto di
[...]
citazione in appello
- appellante - contro in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, (codice fiscale Controparte_5
) (Partita Iva ) C.F._1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv.ta Caterina Gatto, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di Comparsa di Costituzione Nuovo
Procuratore
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con citazione ritualmente notificata, la Controparte_2
(già in forza di verbale di
[...] Controparte_3
pag. 2/15 cambio denominazione sociale) ha proposto appello avverso la sentenza n. 304/2019 del 6.6.2019, (depositata il 7.6.2019) con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, accogliendo la domanda proposta in prime cure dalla
[...]
l'ha condannata al pagamento della somma pari a CP_4
complessivi euro 4.845,12 – di cui € 3.045,12 a titolo di danni patrimoniali (danno emergente) ed € 1.800,00 per la mancata lavorazione e trasformazione del prodotto (lucro cessante) oltre interessi e rivalutazione, nonché spese del procedimento – a titolo di risarcimento dei danni cagionati dall'interruzione dell'energia elettrica - protrattasi nella giornata del 10.02.2015 dalle ore 08.45 sino alle ore 14.20 – all'impianto industriale di trasformazione e lavorazione di agrumi, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via del Mare n. 100/c, di proprietà della ditta appellata.
Riproponendo le difese svolte in primo grado – relative, segnatamente, alla infondatezza della domanda risarcitoria: a) per assenza di danno alle apparecchiature della ditta appellata riconducibile alla mera interruzione della linea elettrica, finalizzata alla manutenzione della stessa ed oggetto, peraltro, di tempestiva e adeguata informativa agli utenti, attraverso l'affissione di avvisi lungo il percorso interessato dall'intervento interruttivo programmato;
b) per l'assenza di nesso tra l'interruzione di energia mediante disalimentazione (finalizzata alla manutenzione) e la manifestazione di sbalzi di tensione, (così contestando, ulteriormente, il profilo causale dell'esistenza del pag. 3/15 nesso eziologico tra il dedotto danneggiamento di apparecchiature industriali e l'interruzione di energia, la quale non provoca alcuno sbalzo di tensione) – nonché ripercorrendo l'iter processual-probatorio espletato in quella sede – prova orale e CTU - ha affidato l'appello (così ad Controparte_2
un tempo illustrando le parti della statuizione oggetto di riforma) ai motivi attinenti: i) al travisamento delle emergenze processuali: assumendo provata la mancata affissione, nei pressi del civico dell'utenza della , del preavviso di CP_4
interruzione programmata, dolendosi della parte in cui la sentenza, ai fini dell'accoglimento della domanda, ha attribuito rilevanza probatoria alle affermazioni dei testi escussi nell'interesse di parte attrice (teste , fratello di Testimone_1
legale rappresentante della società attrice) Controparte_5
senza considerare la maggior conducenza della dichiarazione resa dal teste (di conferma delle risultanze documentali, Testimone_2
avente ad oggetto l'adempimento della preventiva affissione degli avvisi curata da collega); ii) alla insussistenza del lamentato disservizio e del nesso eziologico dolendosi della parte della sentenza relativa alla assenza di debita considerazione della eccezione di insussistenza/omessa prova del nesso eziologico tra l'evento lamentato ed il presunto danno subito dall'appellata, alla luce sia delle dichiarazioni del teste – esplicative Testimone_2
del fatto che il distacco dell'energia elettrica non determina problemi di bassa tensione agli utenti, giacché la disalimentazione determina l'azzeramento degli impianti senza,
pag. 4/15 dunque, condurre alcuna carica lesiva nei confronti delle apparecchiature dell'utenza coinvolta sia delle conclusioni – almeno in parte qua - del CTU (esplicative della mancata verificazione di fenomeni di sovratensione idonei a cagionare i danni lamentati dalla società oggi appellata); iii) alla falsa applicazione della regola di cui all'art. 2050 c.c., per essere,
l'attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica, non astrattamente qualificabile come attività pericolosa;
iv) alla statuizione relativa al riconoscimento, a titolo di risarcimento per lucro cessante, della somma di euro 1.800,00 per il mancato utilizzo dell'impianto, errata per l'assenza di supporto probatorio alcuno – con onere incombente sulla attrice-appellata – dolendosi, altresì, del supino riconoscimento della somma a titolo di IVA portata dalla fattura offerta in produzione in prime cure. quindi, ha instato per la riforma Controparte_2
della sentenza di primo grado stante la mancata prova del danno subito e della sua riconducibilità al distacco programmato per ragioni manutentive, nonché, in ogni caso, del lucro cessante, chiedendo, ad un tempo, la restituzione delle somme corrisposte in dipendenza della esecutorietà della decisione di primo grado
(pari all'importo complessivo di € 6.053,66 come indicato, da ultimo, nelle note conclusive).
Il tutto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Il gravame è stato trattato nella resistenza della Controparte_4
la quale ha insistito per la conferma della sentenza di prime cure.
pag. 5/15 Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La causa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive, viene decisa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Premessa, in rito, la ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
- avendo, l'appellante, individuato, pur succintamente, le parti dell'impalcatura della sentenza di cui domanda la riforma indicando, ad un tempo, anche le statuizioni sostitutive
(dolendosi, in particolare, seppur con ordine espositivo invertito, della qualificazione giuridica operata ai sensi dell'art. 2050 c.c., in luogo di quella generale ex art. 2043 c.c., così lamentando l'agevolazione probatoria concessa, nonché della affermazione di responsabilità basata sull'errato presupposto di sussistenza del nesso causale tra danni lamentati ed evento verificatosi, così chiedendo la riforma integrale o, quantomeno, la riforma nella parte in cui si danno per dimostrati i danni conseguenza pur in difetto di prova in tal senso, con riferimento alla somma pari ad euro 1.800,00) – anche al di là della questione veicolata con il motivo di gravame con cui si contesta la qualificazione giuridica della fattispecie e la annessa individuazione del regime giuridico applicabile (motivo sub iii) della superiore esposizione in fatto)
l'azione risarcitoria proposta dalla odierna appellata non avrebbe potuto attingere ad esiti di accoglibilità mancando, in ogni caso, l'evidenza probatoria del presupposto costitutivo del pag. 6/15 danno risarcibile perché riconducibile alla specifica attività imputabile e contestata all'appellante.
In particolare, anche richiamando la giurisprudenza maggioritaria – senza distinguere tra rischi da contatto e guasti alla distribuzione - secondo cui le interruzioni di fornitura elettrica e gli sbalzi di frequenza o di tensione, sono riconducibili al paradigma normativo della responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa – e, quindi, pur senza obliterare il limite costituito dalla inapplicabilità dell'esimente del caso fortuito (cfr. Cassazione civile, sez. III , 15/05/2007, n.
11193) – nondimeno, quando, come nella specie, le evidenze probatorie depongono per la mancanza di prova circa l'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'attività riferibile al distributore (i.e. disalimentazione programmata di energia elettrica nella giornata del 10.2.2015 in zona che alimenta la utenza della odierna appellata) non può accedersi al CP_4
riconoscimento di posta risarcitoria alcuna.
Se, infatti, è vero che nella costruzione della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2050 c.c., il legislatore ha inteso introdurre un regime rafforzato di agevolazione probatoria per il danneggiato – nel senso che l'esercizio di attività pericolosa, ex se o per la natura dei mezzi impiegati, espone il soggetto esercente all'obbligo di risarcire ogni danno da questa derivato, salva la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare gli eventi dannosi – è, tuttavia, altrettanto vero che l'agevolazione non si traduce nella creazione di fattispecie pag. 7/15 totalmente avulsa dal paradigma generale fondato sui requisiti consustanziali della responsabilità, ovvero il danno ed il nesso di causalità.
In termini piani, se - da un lato - la norma di cui all'art. 2050 c.c. rientra tra le figure di responsabilità senza colpa, ovvero fondate su presunzioni di colpa – contraddistinguendosi da quella di cui all'art. 2051 c.c., la quale ammette, quale prova liberatoria, il caso fortuito e la forza maggiore – la stessa postula - dall'altro - comunque, come necessario l'accertamento del nesso causale tra attività pericolosa e danno subito, con onere della prova a carico del danneggiato.
Ciò per la considerazione – logica prima ancora che giuridica – che non può essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile.
Deve, in definitiva, sussistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati.
Il nesso di causalità deve essere "adeguato", ovvero tra l'esercizio dell'attività pericolosa e il conseguente danno deve esserci un rapporto di sequenza "costante", secondo un calcolo di regolarità statistica, apparendo, l'evento, come conseguenza normale dell'antecedente.
L'antecedente non deve essere eziologicamente neutralizzato dalla sopravvenienza di un fatto ex se tale da determinare l'evento.
Venendo, funditus, alla fattispecie in trattazione, dalla relazione di CTU espletata in prime cure si evince che i danni ai motori pag. 8/15 elettrici richiesti dalla ditta attrice-odierna appellata, prospettati come dipendenti da sospensione/distacco energia elettrica, non hanno, in realtà, alcuna attinenza con la predetta sospensione della fornitura elettrica: “per i motori elettrici l'interruzione dell'alimentazione dalla rete corrisponde ad un loro arresto realizzato con la semplice apertura dell'interruttore tramite il quale sono allacciati alla rete stessa”(cfr. pag. 5 relazione di
CTU a firma P.I. acclusa al fascicolo di primo Persona_1
grado).
Sicché, poiché dalla CTU – alla quale, nel suo complesso, si richiama pure la sentenza gravata (da riformare in virtù della fondatezza del motivo d'appello basato sulla dedotta falsa applicazione delle norme che presiedono all'onere della prova, incluso l'erroneo apprezzamento/travisamento dei risultati dell'indagine peritale) - risulta la compiuta esplicazione delle ragioni tecniche a sostegno della conclusione per cui “nessun danno ai motori elettrici e/o ad altre apparecchiature può derivare da una sospensione nella fornitura di energia elettrica, peraltro prolungatasi per diverse ore” – avendo, in particolare, il
CTU spiegato che un motore elettrico può subire danneggiamenti a causa di tensione di alimentazione superiore o inferiore rispetto a quella di progettazione/tolleranza, ovvero al cospetto di stress causato dal ripetersi dello stacco e riattacco dell'alimentazione in brevi intervalli di tempo, ipotesi differenti da quella occorsa, ove si è trattato di “una semplice assenza, senza soluzione di continuità, dell'alimentazione elettrica”, inidonea a provocare pag. 9/15 danni alle attrezzature (cfr. pagg.
5-6 relazione di CTU a firma
P.I. acclusa al fascicolo di primo grado) - può Persona_1
concludersi per l'assenza di nesso di causalità adeguata tra i danni reclamati e la interruzione programmata di energia elettrica.
Tale accertamento – posta la condivisibilità delle indagini peritali espletate giacché, tra le altre, basate sulla spiegazione tecnico- scientifica della differenza tra sovratensioni di varia natura ed origine e interruzione di energia – assorbe e supera le questioni attinenti alla prova testimoniale, giacché relativa al tema, costituente un posterius, della prova della adozione delle misure preventive adottate (quali, in prospettazione, quelle della affissione di avviso di interruzione nei pressi del civico della ditta appellata).
Al di là della neutralità della deposizione del teste Tes_3
dipendente della società attrice odierna appellata – giacché, per come emerge dalla lettura della stessa sentenza appellata, limitata alla esposizione di un fatto (la natura intermittente e la cessazione della corrente elettrica per tutto il pomeriggio) di per sé non in contestazione – nonché al di là della genericità della deposizione del teste – apprezzata in sentenza di Testimone_1
prime cure senza indicazione di elemento utile per discriminare tra il non aver visto (il teste) alcun avviso, e la totale assenza di collocazione di detti avvisi dal personale della società convenuta
(lungo il tratto interessato, indicato nell'avviso di interruzione programmata incluso il civico n. 179 a), richiamato nella pag. 10/15 relazione a seguito di esposto: cfr. docc. n. 1, n. 2 fascicolo convenuta in primo grado) - la responsabilità ex art. 2050 c.c., infatti, va esclusa – a monte - sussistendo incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente.
Del pari è a dirsi con riferimento al danno conseguenza richiesto a titolo di perdita di mancata lavorazione e trasformazione del prodotto.
A fronte del motivo di gravame incentrato sulla erronea applicazione delle norme che presiedono all'onere della prova – così ove l'appellante deduce “il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda di parte attrice relativa al risarcimento per lucro cessante, ritenendo congrua la somma di euro 1.800,00 per il mancato utilizzo dell'impianto nel periodo di tempo oggetto di processo. Tale dato è emerso esclusivamente dalla dichiarazione resa da parte attrice. Il Consulente, infatti, non ha svolto alcuna attività di verifica di tale dato, ritenendo di conformarsi a quanto asserito dalla ” – dagli atti e CP_4
documenti di causa – relativi al procedimento in prime cure – risulta che parte attrice si è limitata alla produzione di una relazione di parte senza, peraltro, sotto il profilo dell'onere di allegazione probatoria, dedurre in via specifica elementi atti a fare apprezzare la consistenza del danno reclamato a tale titolo
(cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure e pag. 7 relazione di CTU ove si ricava che l'unica prova offerta dalla è la relazione di CTP esaminata in sede di CP_4
CTU).
pag. 11/15 Né, del resto, dal contenuto della detta relazione, si ricava la fonte documentale del calcolo effettuato dal perito a titolo di mancato guadagno subito dalla ditta a causa dell'interruzione di energia elettrica, così confermandosi la valenza meramente assertiva delle considerazioni (cfr. doc. denominato “relazione dott. ” accluso al fascicolo di parte Persona_2 CP_4
del procedimento di primo grado).
[...]
Sicché, a fronte delle contestazione dell'appellante – relative, segnatamente, alla acritica adesione del CTU e, di riflesso, del giudice di primo grado, alla relazione di CTP, costituente una mera allegazione difensiva, priva di autonomo contenuto probatorio, in un contesto di deficit probatorio ascrivibile alla attrice odierna appellata, inadempiente alla prova del volume di affari dell'esercizio commerciale con il deposito dei relativi documenti contabili - anche tale motivo di gravame si rivela fondato.
Ne segue, dunque, la riforma della sentenza impugnata – nella parte in cui dopo aver richiamato il regime giuridico della responsabilità ex art. 2050 c.c., prestando adesione alla relazione di CTU ha, tuttavia, basato l'affermazione di responsabilità sull'erroneo apprezzamento dei contenuti della stessa, dimostrativi, invece, della assenza di nesso di causalità, oltreché, comunque, per aver ritenuto provato il danno sulla base di materiale probatorio inidoneo (la fattura commerciale non quietanzata e, quanto alla voce a titolo di perdite di produzione, la mera relazione di CTP priva di supporto documentale) - con pag. 12/15 rigetto della pretesa azionata in prime cure dalla CP_4
[...]
Alla statuizione segue - a fronte di specifica richiesta della appellante, non attinta da contestazione da parte della appellata, sotto il profilo della effettività del pagamento della somma - la condanna della appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, pari ad € 6.053,66
(corrispondenti, in difetto di deduzione contraria della appellata e al cospetto di indicazione di causale specifica nel documento
“attestazione di pagamento” ricognitivo del n. della sentenza resa dal Giudice di Pace e della data di deposito/pubblicazione ai punti nn.
2-4 del dispositivo della sentenza).
Quanto alle spese dei due gradi di giudizio, l'accoglimento complessivo del gravame comporta la regolamentazione secondo la regola della soccombenza.
Sicché, le spese già liquidate in primo grado – nella misura di cui al punto n. 3) del dispositivo limitatamente ai compensi professionali (data la veste di convenuta della appellata) ovvero al netto delle spese vive documentate (euro 146,01) – vanno poste a carico della odierna appellata soccombente sulla domanda risarcitoria.
Le spese di CTU espletata in primo grado, invece, vanno – nei rapporti interni e senza pregiudizio per l'ausiliario – ripartite in misura pari alla metà, avuto riguardo alla rilevanza spiegata dall'accertamento tecnico demandato dal giudice, circa la prova pag. 13/15 di insussistenza di nesso causale adeguato ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c.
Le spese di secondo grado vanno liquidate ai minimi tabellari, data la semplicità delle questioni affrontate in fatto (veicolate dai motivi di appello ricognitivi, in uno alle difese della appellata, della vicenda sottesa, di non ardua risoluzione stante la presenza di materiale documentale adeguato senza necessità di rinnovo dell'istruttoria) ed in diritto (la portata dell'art. 2050 c.c. anche in rapporto al nesso di causalità e, quindi, al principio dell'onere della prova incombente sul danneggiato) computando le sole voci studio, introduttiva e decisoria, secondo il valore dichiarato
(ricadente nello scaglione fino ad euro 5.200,00).
PQM
e già Controparte_2 Controparte_2
denominata per le ragioni e nei limiti Controparte_3
di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, n. 304/19, dichiara infondata la domanda proposta da nei confronti di Controparte_4 Controparte_2
ordinando, conseguentemente, la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure, pari ad euro 6.953,66;
PONE le spese di lite, già liquidate in sentenza in misura pari ad euro 1.351,01 per compensi professionali oltre rimborso generale, iva, cpa come per legge, a carico della appellata-parte attrice soccombente;
pag. 14/15 PONE in riforma le spese di CTU di cui al punto n. 4) della sentenza appellata in solido (solidarietà interna al 50%) tra le parti;
CONDANNA l'appellata al rimborso delle spese relative al secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro
1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso generale, iva, cpa come per legge.
Barcellona P.G. 1.7.2024
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza dell' 08.05.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: in data 22.04.2024 dall'Avv.ta
[...]
per (già Controparte_1 Controparte_2
denominata la quale ha concluso - Controparte_3
previa istanza di rinnovo della CTU - per l'accoglimento del proposto gravame avverso la sentenza n. 304/2019 resa dal
Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto in data il 6 Giugno
2019, depositata il 7 Giugno 2019, oltreché per la condanna della società appellata al pagamento delle spese relative ai due gradi del giudizio e alla restituzione delle somme corrisposte in dipendenza della esecutorietà della decisione di primo grado pari a complessivi € 6.053,66 come da attestazione di pagamento versati in atti;
in data 04.05.2024 dall'avv.ta Caterina Gatto, per la odierna appellata la quale ha Controparte_4
concluso – opponendosi alla istanza di rinnovo della CTU chiesta ex adverso - per il rigetto dell'appello proposto da
[...]
, con conferma integrale della sentenza di prime Controparte_3
cure e con vittoria di spese e compensi per il giudizio d'appello; visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n.
2053/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:
“risarcimento danni”, promosso da
(già Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) elettivamente domiciliata in indirizzo P.IVA_1
telematico, rappresentata e difesa dall'avv.ta CP_1
giusta procura rilasciata in calce all'atto di
[...]
citazione in appello
- appellante - contro in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, (codice fiscale Controparte_5
) (Partita Iva ) C.F._1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv.ta Caterina Gatto, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di Comparsa di Costituzione Nuovo
Procuratore
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con citazione ritualmente notificata, la Controparte_2
(già in forza di verbale di
[...] Controparte_3
pag. 2/15 cambio denominazione sociale) ha proposto appello avverso la sentenza n. 304/2019 del 6.6.2019, (depositata il 7.6.2019) con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, accogliendo la domanda proposta in prime cure dalla
[...]
l'ha condannata al pagamento della somma pari a CP_4
complessivi euro 4.845,12 – di cui € 3.045,12 a titolo di danni patrimoniali (danno emergente) ed € 1.800,00 per la mancata lavorazione e trasformazione del prodotto (lucro cessante) oltre interessi e rivalutazione, nonché spese del procedimento – a titolo di risarcimento dei danni cagionati dall'interruzione dell'energia elettrica - protrattasi nella giornata del 10.02.2015 dalle ore 08.45 sino alle ore 14.20 – all'impianto industriale di trasformazione e lavorazione di agrumi, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via del Mare n. 100/c, di proprietà della ditta appellata.
Riproponendo le difese svolte in primo grado – relative, segnatamente, alla infondatezza della domanda risarcitoria: a) per assenza di danno alle apparecchiature della ditta appellata riconducibile alla mera interruzione della linea elettrica, finalizzata alla manutenzione della stessa ed oggetto, peraltro, di tempestiva e adeguata informativa agli utenti, attraverso l'affissione di avvisi lungo il percorso interessato dall'intervento interruttivo programmato;
b) per l'assenza di nesso tra l'interruzione di energia mediante disalimentazione (finalizzata alla manutenzione) e la manifestazione di sbalzi di tensione, (così contestando, ulteriormente, il profilo causale dell'esistenza del pag. 3/15 nesso eziologico tra il dedotto danneggiamento di apparecchiature industriali e l'interruzione di energia, la quale non provoca alcuno sbalzo di tensione) – nonché ripercorrendo l'iter processual-probatorio espletato in quella sede – prova orale e CTU - ha affidato l'appello (così ad Controparte_2
un tempo illustrando le parti della statuizione oggetto di riforma) ai motivi attinenti: i) al travisamento delle emergenze processuali: assumendo provata la mancata affissione, nei pressi del civico dell'utenza della , del preavviso di CP_4
interruzione programmata, dolendosi della parte in cui la sentenza, ai fini dell'accoglimento della domanda, ha attribuito rilevanza probatoria alle affermazioni dei testi escussi nell'interesse di parte attrice (teste , fratello di Testimone_1
legale rappresentante della società attrice) Controparte_5
senza considerare la maggior conducenza della dichiarazione resa dal teste (di conferma delle risultanze documentali, Testimone_2
avente ad oggetto l'adempimento della preventiva affissione degli avvisi curata da collega); ii) alla insussistenza del lamentato disservizio e del nesso eziologico dolendosi della parte della sentenza relativa alla assenza di debita considerazione della eccezione di insussistenza/omessa prova del nesso eziologico tra l'evento lamentato ed il presunto danno subito dall'appellata, alla luce sia delle dichiarazioni del teste – esplicative Testimone_2
del fatto che il distacco dell'energia elettrica non determina problemi di bassa tensione agli utenti, giacché la disalimentazione determina l'azzeramento degli impianti senza,
pag. 4/15 dunque, condurre alcuna carica lesiva nei confronti delle apparecchiature dell'utenza coinvolta sia delle conclusioni – almeno in parte qua - del CTU (esplicative della mancata verificazione di fenomeni di sovratensione idonei a cagionare i danni lamentati dalla società oggi appellata); iii) alla falsa applicazione della regola di cui all'art. 2050 c.c., per essere,
l'attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica, non astrattamente qualificabile come attività pericolosa;
iv) alla statuizione relativa al riconoscimento, a titolo di risarcimento per lucro cessante, della somma di euro 1.800,00 per il mancato utilizzo dell'impianto, errata per l'assenza di supporto probatorio alcuno – con onere incombente sulla attrice-appellata – dolendosi, altresì, del supino riconoscimento della somma a titolo di IVA portata dalla fattura offerta in produzione in prime cure. quindi, ha instato per la riforma Controparte_2
della sentenza di primo grado stante la mancata prova del danno subito e della sua riconducibilità al distacco programmato per ragioni manutentive, nonché, in ogni caso, del lucro cessante, chiedendo, ad un tempo, la restituzione delle somme corrisposte in dipendenza della esecutorietà della decisione di primo grado
(pari all'importo complessivo di € 6.053,66 come indicato, da ultimo, nelle note conclusive).
Il tutto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Il gravame è stato trattato nella resistenza della Controparte_4
la quale ha insistito per la conferma della sentenza di prime cure.
pag. 5/15 Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La causa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive, viene decisa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Premessa, in rito, la ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
- avendo, l'appellante, individuato, pur succintamente, le parti dell'impalcatura della sentenza di cui domanda la riforma indicando, ad un tempo, anche le statuizioni sostitutive
(dolendosi, in particolare, seppur con ordine espositivo invertito, della qualificazione giuridica operata ai sensi dell'art. 2050 c.c., in luogo di quella generale ex art. 2043 c.c., così lamentando l'agevolazione probatoria concessa, nonché della affermazione di responsabilità basata sull'errato presupposto di sussistenza del nesso causale tra danni lamentati ed evento verificatosi, così chiedendo la riforma integrale o, quantomeno, la riforma nella parte in cui si danno per dimostrati i danni conseguenza pur in difetto di prova in tal senso, con riferimento alla somma pari ad euro 1.800,00) – anche al di là della questione veicolata con il motivo di gravame con cui si contesta la qualificazione giuridica della fattispecie e la annessa individuazione del regime giuridico applicabile (motivo sub iii) della superiore esposizione in fatto)
l'azione risarcitoria proposta dalla odierna appellata non avrebbe potuto attingere ad esiti di accoglibilità mancando, in ogni caso, l'evidenza probatoria del presupposto costitutivo del pag. 6/15 danno risarcibile perché riconducibile alla specifica attività imputabile e contestata all'appellante.
In particolare, anche richiamando la giurisprudenza maggioritaria – senza distinguere tra rischi da contatto e guasti alla distribuzione - secondo cui le interruzioni di fornitura elettrica e gli sbalzi di frequenza o di tensione, sono riconducibili al paradigma normativo della responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa – e, quindi, pur senza obliterare il limite costituito dalla inapplicabilità dell'esimente del caso fortuito (cfr. Cassazione civile, sez. III , 15/05/2007, n.
11193) – nondimeno, quando, come nella specie, le evidenze probatorie depongono per la mancanza di prova circa l'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'attività riferibile al distributore (i.e. disalimentazione programmata di energia elettrica nella giornata del 10.2.2015 in zona che alimenta la utenza della odierna appellata) non può accedersi al CP_4
riconoscimento di posta risarcitoria alcuna.
Se, infatti, è vero che nella costruzione della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2050 c.c., il legislatore ha inteso introdurre un regime rafforzato di agevolazione probatoria per il danneggiato – nel senso che l'esercizio di attività pericolosa, ex se o per la natura dei mezzi impiegati, espone il soggetto esercente all'obbligo di risarcire ogni danno da questa derivato, salva la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare gli eventi dannosi – è, tuttavia, altrettanto vero che l'agevolazione non si traduce nella creazione di fattispecie pag. 7/15 totalmente avulsa dal paradigma generale fondato sui requisiti consustanziali della responsabilità, ovvero il danno ed il nesso di causalità.
In termini piani, se - da un lato - la norma di cui all'art. 2050 c.c. rientra tra le figure di responsabilità senza colpa, ovvero fondate su presunzioni di colpa – contraddistinguendosi da quella di cui all'art. 2051 c.c., la quale ammette, quale prova liberatoria, il caso fortuito e la forza maggiore – la stessa postula - dall'altro - comunque, come necessario l'accertamento del nesso causale tra attività pericolosa e danno subito, con onere della prova a carico del danneggiato.
Ciò per la considerazione – logica prima ancora che giuridica – che non può essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile.
Deve, in definitiva, sussistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati.
Il nesso di causalità deve essere "adeguato", ovvero tra l'esercizio dell'attività pericolosa e il conseguente danno deve esserci un rapporto di sequenza "costante", secondo un calcolo di regolarità statistica, apparendo, l'evento, come conseguenza normale dell'antecedente.
L'antecedente non deve essere eziologicamente neutralizzato dalla sopravvenienza di un fatto ex se tale da determinare l'evento.
Venendo, funditus, alla fattispecie in trattazione, dalla relazione di CTU espletata in prime cure si evince che i danni ai motori pag. 8/15 elettrici richiesti dalla ditta attrice-odierna appellata, prospettati come dipendenti da sospensione/distacco energia elettrica, non hanno, in realtà, alcuna attinenza con la predetta sospensione della fornitura elettrica: “per i motori elettrici l'interruzione dell'alimentazione dalla rete corrisponde ad un loro arresto realizzato con la semplice apertura dell'interruttore tramite il quale sono allacciati alla rete stessa”(cfr. pag. 5 relazione di
CTU a firma P.I. acclusa al fascicolo di primo Persona_1
grado).
Sicché, poiché dalla CTU – alla quale, nel suo complesso, si richiama pure la sentenza gravata (da riformare in virtù della fondatezza del motivo d'appello basato sulla dedotta falsa applicazione delle norme che presiedono all'onere della prova, incluso l'erroneo apprezzamento/travisamento dei risultati dell'indagine peritale) - risulta la compiuta esplicazione delle ragioni tecniche a sostegno della conclusione per cui “nessun danno ai motori elettrici e/o ad altre apparecchiature può derivare da una sospensione nella fornitura di energia elettrica, peraltro prolungatasi per diverse ore” – avendo, in particolare, il
CTU spiegato che un motore elettrico può subire danneggiamenti a causa di tensione di alimentazione superiore o inferiore rispetto a quella di progettazione/tolleranza, ovvero al cospetto di stress causato dal ripetersi dello stacco e riattacco dell'alimentazione in brevi intervalli di tempo, ipotesi differenti da quella occorsa, ove si è trattato di “una semplice assenza, senza soluzione di continuità, dell'alimentazione elettrica”, inidonea a provocare pag. 9/15 danni alle attrezzature (cfr. pagg.
5-6 relazione di CTU a firma
P.I. acclusa al fascicolo di primo grado) - può Persona_1
concludersi per l'assenza di nesso di causalità adeguata tra i danni reclamati e la interruzione programmata di energia elettrica.
Tale accertamento – posta la condivisibilità delle indagini peritali espletate giacché, tra le altre, basate sulla spiegazione tecnico- scientifica della differenza tra sovratensioni di varia natura ed origine e interruzione di energia – assorbe e supera le questioni attinenti alla prova testimoniale, giacché relativa al tema, costituente un posterius, della prova della adozione delle misure preventive adottate (quali, in prospettazione, quelle della affissione di avviso di interruzione nei pressi del civico della ditta appellata).
Al di là della neutralità della deposizione del teste Tes_3
dipendente della società attrice odierna appellata – giacché, per come emerge dalla lettura della stessa sentenza appellata, limitata alla esposizione di un fatto (la natura intermittente e la cessazione della corrente elettrica per tutto il pomeriggio) di per sé non in contestazione – nonché al di là della genericità della deposizione del teste – apprezzata in sentenza di Testimone_1
prime cure senza indicazione di elemento utile per discriminare tra il non aver visto (il teste) alcun avviso, e la totale assenza di collocazione di detti avvisi dal personale della società convenuta
(lungo il tratto interessato, indicato nell'avviso di interruzione programmata incluso il civico n. 179 a), richiamato nella pag. 10/15 relazione a seguito di esposto: cfr. docc. n. 1, n. 2 fascicolo convenuta in primo grado) - la responsabilità ex art. 2050 c.c., infatti, va esclusa – a monte - sussistendo incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente.
Del pari è a dirsi con riferimento al danno conseguenza richiesto a titolo di perdita di mancata lavorazione e trasformazione del prodotto.
A fronte del motivo di gravame incentrato sulla erronea applicazione delle norme che presiedono all'onere della prova – così ove l'appellante deduce “il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda di parte attrice relativa al risarcimento per lucro cessante, ritenendo congrua la somma di euro 1.800,00 per il mancato utilizzo dell'impianto nel periodo di tempo oggetto di processo. Tale dato è emerso esclusivamente dalla dichiarazione resa da parte attrice. Il Consulente, infatti, non ha svolto alcuna attività di verifica di tale dato, ritenendo di conformarsi a quanto asserito dalla ” – dagli atti e CP_4
documenti di causa – relativi al procedimento in prime cure – risulta che parte attrice si è limitata alla produzione di una relazione di parte senza, peraltro, sotto il profilo dell'onere di allegazione probatoria, dedurre in via specifica elementi atti a fare apprezzare la consistenza del danno reclamato a tale titolo
(cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure e pag. 7 relazione di CTU ove si ricava che l'unica prova offerta dalla è la relazione di CTP esaminata in sede di CP_4
CTU).
pag. 11/15 Né, del resto, dal contenuto della detta relazione, si ricava la fonte documentale del calcolo effettuato dal perito a titolo di mancato guadagno subito dalla ditta a causa dell'interruzione di energia elettrica, così confermandosi la valenza meramente assertiva delle considerazioni (cfr. doc. denominato “relazione dott. ” accluso al fascicolo di parte Persona_2 CP_4
del procedimento di primo grado).
[...]
Sicché, a fronte delle contestazione dell'appellante – relative, segnatamente, alla acritica adesione del CTU e, di riflesso, del giudice di primo grado, alla relazione di CTP, costituente una mera allegazione difensiva, priva di autonomo contenuto probatorio, in un contesto di deficit probatorio ascrivibile alla attrice odierna appellata, inadempiente alla prova del volume di affari dell'esercizio commerciale con il deposito dei relativi documenti contabili - anche tale motivo di gravame si rivela fondato.
Ne segue, dunque, la riforma della sentenza impugnata – nella parte in cui dopo aver richiamato il regime giuridico della responsabilità ex art. 2050 c.c., prestando adesione alla relazione di CTU ha, tuttavia, basato l'affermazione di responsabilità sull'erroneo apprezzamento dei contenuti della stessa, dimostrativi, invece, della assenza di nesso di causalità, oltreché, comunque, per aver ritenuto provato il danno sulla base di materiale probatorio inidoneo (la fattura commerciale non quietanzata e, quanto alla voce a titolo di perdite di produzione, la mera relazione di CTP priva di supporto documentale) - con pag. 12/15 rigetto della pretesa azionata in prime cure dalla CP_4
[...]
Alla statuizione segue - a fronte di specifica richiesta della appellante, non attinta da contestazione da parte della appellata, sotto il profilo della effettività del pagamento della somma - la condanna della appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, pari ad € 6.053,66
(corrispondenti, in difetto di deduzione contraria della appellata e al cospetto di indicazione di causale specifica nel documento
“attestazione di pagamento” ricognitivo del n. della sentenza resa dal Giudice di Pace e della data di deposito/pubblicazione ai punti nn.
2-4 del dispositivo della sentenza).
Quanto alle spese dei due gradi di giudizio, l'accoglimento complessivo del gravame comporta la regolamentazione secondo la regola della soccombenza.
Sicché, le spese già liquidate in primo grado – nella misura di cui al punto n. 3) del dispositivo limitatamente ai compensi professionali (data la veste di convenuta della appellata) ovvero al netto delle spese vive documentate (euro 146,01) – vanno poste a carico della odierna appellata soccombente sulla domanda risarcitoria.
Le spese di CTU espletata in primo grado, invece, vanno – nei rapporti interni e senza pregiudizio per l'ausiliario – ripartite in misura pari alla metà, avuto riguardo alla rilevanza spiegata dall'accertamento tecnico demandato dal giudice, circa la prova pag. 13/15 di insussistenza di nesso causale adeguato ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c.
Le spese di secondo grado vanno liquidate ai minimi tabellari, data la semplicità delle questioni affrontate in fatto (veicolate dai motivi di appello ricognitivi, in uno alle difese della appellata, della vicenda sottesa, di non ardua risoluzione stante la presenza di materiale documentale adeguato senza necessità di rinnovo dell'istruttoria) ed in diritto (la portata dell'art. 2050 c.c. anche in rapporto al nesso di causalità e, quindi, al principio dell'onere della prova incombente sul danneggiato) computando le sole voci studio, introduttiva e decisoria, secondo il valore dichiarato
(ricadente nello scaglione fino ad euro 5.200,00).
PQM
e già Controparte_2 Controparte_2
denominata per le ragioni e nei limiti Controparte_3
di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, n. 304/19, dichiara infondata la domanda proposta da nei confronti di Controparte_4 Controparte_2
ordinando, conseguentemente, la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure, pari ad euro 6.953,66;
PONE le spese di lite, già liquidate in sentenza in misura pari ad euro 1.351,01 per compensi professionali oltre rimborso generale, iva, cpa come per legge, a carico della appellata-parte attrice soccombente;
pag. 14/15 PONE in riforma le spese di CTU di cui al punto n. 4) della sentenza appellata in solido (solidarietà interna al 50%) tra le parti;
CONDANNA l'appellata al rimborso delle spese relative al secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro
1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso generale, iva, cpa come per legge.
Barcellona P.G. 1.7.2024
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/15