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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1659 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta la causa in decisione con i termini previsti dall'art. 189 c.p.c. all'udienza dell'8.05.2025, tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Parini N. 21, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti
Andrea Scrimali e Francesca Fiorentini del foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Latina, V.le Mazzini n. 1
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via Legnano n. 61, rappresentato e difeso per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. to Stefano Tiberia del foro di Frosinone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Frosinone, Piazza Federico Fellini n. 4
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice, in epigrafe generalizzata, conveniva in giudizio l'odierno convenuto per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: - accertare e dichiarare che le somme corrisposte dalla SI.ra per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del SI. Parte_1
sito in Latina, Via Legnano n. 61 e per l'acquisto della vettura Smart Fortwo coupé Controparte_1
targata FX 327 NY per le ragioni esposte in narrativa stante l'entità delle stesse e le ragioni del loro versamento non costituiscono un'obbligazione naturale né una donazione o attribuzione spontanea ma una dazione rivolta allo scopo di realizzare un progetto comune poi fallito che allo stato ha determinato l'indebito arricchimento dell'odierno convenuto;
-per l'effetto condannare lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. alla restituzione in favore della SI.ra della Parte_1 somma di € 44.413,00 (pari alla somma delle spese affrontate per i lavori e l'acquisto della macchina) o della somma diversa nella misura che sarà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A supporto della domanda, deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il IG.
, il quale ultimo nel corso dell'anno 2019 acquistava un immobile sito in Latina, via Controparte_1
Legnano n. 61 ove le parti decidevano di andare a convivere.
Allegava di aver sborsato una somma complessivamente pari a € 70.000,00 per la ristrutturazione e per l'arredamento del detto immobile.
In specie, precisava di aver provveduto all'acquisto dei mobili, tra cui la cucina e gli elettrodomestici, dei pavimenti presso il rivenditore “Progetto casa” che venivano messi in posa a sue spese dall'installatore incaricato;
dei termo arredi marca Riello e dei finestroni della sala, acquistati da
; alla realizzazione dei bagni per il tramite di personale incaricato, previo Controparte_2
acquisto dei materiali presso “Generale edilizia di Roberta Picca”; di aver remunerato un pittore per la tinteggiatura dell'immobile, nonché di aver pagato la ristrutturazione degli infissi preesistenti nell'immobile e di aver acquistato le zanzariere.
Esponeva, inoltre, di aver provveduto al versamento della somma di € 7.500,00 per il pagamento del
50% della maxi-rata finale della Smart Fortwo coupé, targata FX 327 NY, in uso al IG. a CP_1
mezzo bonifico disposto in favore della di lui madre IG.ra , ET della Controparte_3
vettura.
Asseriva che, interrotta dopo qualche tempo la relazione sentimentale e lasciato l'appartamento, vani si erano rivelati i tentativi esperiti di recupero delle somme versate per le migliorie apportate all'immobile di proprietà del che ne avevano accresciuto in modo considerevole il valore, CP_1 oltre che della somma di € 7.500,00 versata in favore della IG.ra per il pagamento della CP_3
maxi-rata relativa alla su indicata autovettura, sebbene il convenuto avesse riconosciuto nel corso di una conversazione intercorsa tra gli ex conviventi il diritto di credito vantato dall'attrice per un totale di € 36.913,00, importo pari alle spese da lei sostenute per la ristrutturazione dell'immobile (cfr. all.
n. 5 trascrizione della conversazione audio intercorsa tra le parti atto di citazione)
Aggiungeva che nei giorni 4 e 5 settembre 2023 recuperava presso l'immobile il mobilio e gli elettrodomestici da lei acquistati.
Concludeva precisando di aver tentato, anche per il tramite dei suoi legali, di recuperare le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, al netto di quelle sborsate per l'acquisto del mobilio e degli elettrodomestici e per il pagamento della maxi-rata della vettura smart, anche in sede di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio l'odierno convenuto, il quale contestava quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Deduceva, in primo luogo, di aver acquistato l'immobile sito in Latina, Via Legnano n. 61 al prezzo di € 230.000,00, di aver acceso a tal fine un mutuo fondiario con il sostegno economico dei di lui genitori e di averne pagato i ratei.
Allegava che il detto immobile era abitabile sin dal momento dell'acquisto e che ivi venivano effettuati piccoli lavori di ristrutturazione;
in specie, veniva ristrutturato il bagno ed altre piccole parti dell'immobile, tra cui gli infissi, nonché sostituito il motore dei preesistenti avvolgibili già in dotazione nell'immobile.
Esponeva che per i detti lavori venivano spese poche migliaia di euro, pagate in contanti dal convenuto medesimo e dai genitori di parte attrice, anche in considerazione della circostanza che il IG. si occupava personalmente della manodopera con l'ausilio del padre, , CP_1 Persona_1
e del nonno, . Persona_2
Contestava, dunque, l'elenco dei lavori e dei relativi importi asseritamente sborsati, riportati nella scrittura offerta in comunicazione da parte attrice, tra l'altro priva di data.
Contestava, altresì, l'utilizzabilità della trascrizione, depositata da parte attrice, delle conversazioni telefoniche che sarebbero intercorse con la IG.ra , nonché la loro riconducibilità ai fatti di causa, Pt_1
rilevato che essa non recava la data né la specificazione delle fonti dalle quali sarebbe stata attinta.
Sottolineava, tuttavia, che le “spese in ogni caso sostenute dall'attrice erano state il frutto di una sua libera scelta”, che nella detta conversazione trascritta la evidenziava, riferendosi alla Pt_1 ristrutturazione dell'immobile, che “tutto a nero avemo fatto” e che, comunque, quanto ivi dichiarato dal convenuto era stato “fortemente condizionato dalla situazione emozionale-affettiva del IG.
, il quale ultimo versava in una condizione di forte “stress emotivo” a causa della rottura CP_1
della relazione sentimentale nel mese di marzo 2023 per cause imputabili esclusivamente alla IG.ra
. Pt_1
Asseriva, poi, che l'attrice aveva limitatamente provveduto all'acquisto dei mobili e della cucina che nei giorni 4 e 5 settembre 2023 portava via con sé, essendosi trattato di un esborso riconducibile nell'alveo nell'obbligazione naturale, anche in considerazione della capacità economico-reddituale di parte attrice e che quest'ultima, a dispetto di quanto rappresentato nella dichiarazione dei redditi allegata all'atto introduttivo della causa, ritenuta non veritiera, aveva acquistato due ulteriori immobili, l'uno per stabilirvi la sua abitazione, l'altro per l'esercizio dell'attività professionale di estetista. Aggiungeva, in ultimo, che i due conviventi avevano in uso un'autovettura Smart Fortwo tg.
FX327NY, di proprietà della SI.ra , acquistata con un finanziamento nell'anno Controparte_3
2019, il cui acconto di € 9.200,00 e le cui rate le venivano rimborsate dal e che nel mese di CP_1 settembre dell'anno 2022 detta autovettura veniva riscattata dalla ET , alla Controparte_3 quale venivano rimborsate dalla IG.ra € 7.500,00 per l'uso che ne aveva fatto durante i Parte_1
tre anni.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice deIGnato, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, stante la carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché infondata in fatto come in diritto. Solo in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea ricondurre l'indennizzo entro il suo effettivo ammontare che il SI. Giudice adito riterrà di giustizia”. Con vittoria di spese e competenze.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed esperito, ancorché infruttuosamente, il tentativo di conciliazione, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c., stante la sua natura documentale, rilevata l'irrilevanza ovvero l'inammissibilità delle prove costituende richieste dalle parti.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice non sia meritevole di accoglimento per le considerazioni in punto di fatto e di diritto di seguito indicate.
Giova, in via preliminare, evidenziare che l'azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza «giusta causa»: l'assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall'art. 2041 c.c.. In altri termini, colui che agisce con l'azione in parola è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l'altrui arricchimento o con la causa di quest'ultimo, sia privo di una legittima causa dell'attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del c.c.
Sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. (cfr., ex plurimis, Cass. 13/06/2023, n. 16864; Cass.
16/02/2023, n. 4909; Cass. 16/02/2022, n. 5086; Cass. 24/06/2020, n. 12405; Cass. 07/06/2018, n.
14732; Cass. 15/05/2009, n. 11330).
È, di contro, configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro solamente in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza- il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto- e travalichino i limiti di proporzionalità ed adeguatezza (In tal senso, Cass. civ., sez. III, sent.
30 aprile 2025, n. 11337).
Ebbene, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova dell'arricchimento conseguito dall'ex convivente, l'odierno convenuto, e del correlato danno dalla stessa patito, nonché del relativo nesso di causa.
In via preliminare, sotto il profilo processuale, il Tribunale dichiara utilizzabile ai fini del decidere la trascrizione dei contenuti audio redatta dalla dott.ssa Freddi, offerta in comunicazione da parte attrice in allegato all'atto introduttivo.
Sotto tale profilo, parte convenuta, se per un verso ne ha contestato l'utilizzabilità, per altro ha dedotto che le dichiarazioni ivi rilasciate dal IG. venivano estorte da parte attrice, anche in CP_1
considerazione dello stato di vulnerabilità ovvero di stress emotivo in cui versava a causa dell'interruzione della relazione sentimentale tra le parti.
Tra l'altro, la stessa parte convenuta valorizzava il contenuto della conversazione trascritta nella parte in cui la IG.ra affermava che i lavori di ristrutturazione sul detto immobile erano stati effettuati Pt_1
“a nero” (cfr. “tutto a nero avemo fatto”, pag. 31).
Per questo, il Tribunale rileva l'utilizzabilità del documento, ovvero la perizia trascrittiva delle conversazioni intercorse tra le parti, solo genericamente contestata da parte convenuta, la quale ultima si è, invece, avvalsa nell'esercizio del diritto di difesa dei contenuti delle dichiarazioni ivi trasfuse e non ha affatto contestato che le conversazioni in oggetto non fossero mai avvenute.
Di contro, si impone la dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti tardivamente allegati da parte attrice alla memoria integrativa, ex art. 171 ter c.p.c. III termine, in quanto essi non sono tesi ad offrire prova contraria in relazione ai capi di prova articolati da parte convenuta e ai documenti da quest'ultima depositati in allegato alla memoria integrativa di cui all'art. 171 ter, II termine c.p.c.
Piuttosto, tali documenti sono deputati alla prova della consistenza delle migliorie per cui è causa in quanto afferiscono agli elementi costitutivi della pretesa attorea e, per questo, dovevano essere depositati entro il termine previsto dal codice di rito per il deposito della memoria integrativa II termine ex art. 171 ter c.p.c.
Si tratta, infatti, di documenti fondamentali ai fini del thema decidendum e dell'oggetto del giudizio, relativi a fatti e circostanze allegate dalle parti sin dalla loro costituzione, per cui non possono ritenersi prove documentali il cui deposito si è reso necessario solo dopo e per effetto delle prove di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc di controparte.
A conforto del tardivo deposito dei documenti in oggetto, peraltro tempestivamente eccepito da parte convenuta ma, in ogni caso, rilevabile d'ufficio, si evidenzia che essi venivano menzionati nell'indice della memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. II termine depositata nell'interesse della IG.ra , Pt_1
ma effettivamente ad essa non allegati.
Ciò premesso, fatto non controverso è la circostanza che le parti decidevano di andare a convivere nell'anno 2019 in un appartamento acquistato dal IG. sito a Latina, in via Legnano n. 61, CP_1 acceso dal convenuto ai fini del pagamento del relativo prezzo, pari ad € 230.000,00, un contratto di mutuo versato in atti e che il provvedeva al pagamento dei ratei. CP_1
All'interno del detto immobile venivano apportate delle migliorie sulla base di una scelta condivisa delle parti in vista della realizzazione di un progetto di vita comune. Esse si sostanziavano nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento oltreché nell'acquisto del mobilio e degli elettrodomestici.
Tuttavia, la relazione si interrompeva dopo circa 4 anni, nel mese di marzo del 2023. Tali circostanze possono ritenersi, invero, pacifiche, tenuto conto delle allegazioni delle parti.
Inoltre, i detti lavori di ristrutturazione venivano effettuati “in economia”; eloquenti, a tal fine, sono le dichiarazioni rilasciate dalla IG.ra , trasfuse nella trascrizione versata in atti, con le quali, Pt_1 come preannunciato, ella affermava che “avemo fatto tutto a nero” (cfr. pag. 21 della trascrizione)
Ne consegue, che l'attrice non ha allegato prove documentali relative a contratti di appalto ovvero fatture, quietanze od altra documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei materiali e della manodopera al fine ultimo di stimare l'entità delle migliorie apportate all'immobile e di quantificarne l'incremento di valore conseguito all'esito della ristrutturazione.
Di contro, in allegato alla memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. II termine, il convenuto ha allegato talune fatture di acquisto dei materiali e le relative distinte di bonifico (cfr. fattura Generale Edilizia srl del 15.05.2020 e relativo bonifico fattura Generale Edilizia srl del 22.11.2019 e relativo CP_1
bonifico Tessitori;
fattura Ingel srl del 18.12.2019 e relativo bonifico Tessitori;
fattura Spazio Clima del 09.10.2020 e relativo bonifico Tessitori;
fattura Spazio Clima del 20.07.2022 e relativo bonifico
Tessitori; fattura Spazio Clima del 26.08.2020 e relativo bonifico Tessitori).
La circostanza dedotta dalla IG.ra che il si servisse per l'effettuazione dei bonifici di Pt_1 CP_1
somme di denaro provenienti dal conto corrente della convivente e versate su quello del convenuto per il tramite di giroconti non è stata comprovata da parte attrice, anche in considerazione della predetta inutilizzabilità dei documenti depositati in allegato alla terza memoria integrativa, tra i quali gli estratti conto, perché tardivamente depositati. In ogni caso, quand'anche fossero stati utilizzabili, non sarebbe stato possibile ricondurre specificatamente tali operazioni al pagamento dei singoli lavori.
Né al difetto di prova della consistenza delle migliorie apportate all'immobile può sopperire la ricognizione dell'ammontare complessivo degli esborsi effettuati per il pagamento dei materiali e della manodopera per un totale di € 36.913,00 da attribuirsi al convenuto sulla base delle dichiarazioni ricavabili dalle conversazioni telefoniche trascritte.
Essa, contenuta a pag. 34 della trascrizione, non può essere elevata a ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., rilevato che il convenuto non manifestava alcuna inequivoca volontà impegnativa di restituire detto importo in favore dell'ex convivente.
Piuttosto, gli interlocutori in quell'occasione tentavano di raggiungere un accordo per la definizione dei loro rapporti, vagliando all'uopo diverse alternative tra cui la possibilità dell'acquisto dell'immobile di proprietà del IG. da parte della IG.ra , la quale ultima invitava l'ex CP_1 Pt_1 convivente a quantificare il valore delle migliorie apportate nell'immobile in cui avevano convissuto al fine di scorporarlo dal prezzo complessivo di acquisto.
Quand'anche si trattasse di una ricognizione di debito, determinante la c.d. astrazione processuale ex art. 1988 c.c., non è possibile stabilire a fronte della presunta complessiva somma di € 36.913,00 quale sia stato l'effettivo apporto economico recato dalla IG.ra , anche in considerazione delle Pt_1
distinte di bonifico allegate dal convenuto di cui si è detto, nonché della circostanza, allegata da parte convenuta e riscontrata nella trascrizione, che il IG. con l'ausilio dei familiari, provvedeva CP_1
personalmente alla realizzazione di taluni non meglio specificati lavori. Tanto che la somma complessiva di € 36.913,00 veniva, poi, ridotta ad € 26.000,00 proprio in ragione dei lavori effettuati da parte convenuta (cfr. pag. 45 della trascrizione).
Anche l'elenco depositato da parte attrice non può integrare la prova univoca dell'esborso effettuato, non solo perché privo di sottoscrizione e di data certa, come peraltro eccepito da parte convenuta, ma anche per la circostanza che i lavori sono ivi genericamente enumerati, sovente con riferimento ai nominativi delle persone che, presumibilmente, se ne sono occupate. Tra l'altro, anche i singoli importi sono oggetto di cancellature e correzioni tanto da impedirne una ricognizione certa (cfr. all.
6 atto di citazione).
Del resto, si è trattato, come sottolineato dalle parti stesse, di lavori effettuati in economia e pagati, per lo più, in contanti.
Neppure i capi di prova articolati da parte attrice avrebbero potuto sopperire alla mancanza di prove documentali tese a dare atto della consistenza effettiva delle migliorie apportate all'immobile.
Come è noto, la dazione di somme di denaro non può essere comprovata per testimoni, ex art. 2726
c.c., e la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede i €
2,58, ex art. 2721 c.c., come tempestivamente eccepito da parte convenuta.
In ragione di ciò, non avrebbero potuto comprovare l'ammontare effettivo degli esborsi effettuati da parte attrice le testimonianze delle IG.re e le quali ultime Testimone_1 Testimone_2 avrebbero dovuto riferire di aver accompagnato la IG.ra a versare taluni acconti in contanti Pt_1
presso dei rivenditori di materiali edili.
Lo stesso è a dirsi per il IG. il quale ultimo avrebbe dovuto confermare di aver svolto i lavori CP_4
indicati in un preventivo non tempestivamente depositato da parte attrice.
Mentre sovrabbondante sarebbe stata la testimonianza richiesta del fratello dell'attrice, TE
, il quale avrebbe dovuto riferire di aver ascoltato le conversazioni telefoniche tra le parti
[...]
oggetto di perizia, le quali ultime sono state ritenute utilizzabili ai fini del decidere per quanto sovraesposto.
In ogni caso, ancorché possa ritenersi che la IG.ra abbia in qualche modo contribuito alla Pt_1 realizzazione della ristrutturazione dell'immobile, era indefettibile comprovare la stima complessiva delle migliorie apportate e la misura della partecipazione di parte attrice ad esse;
stima cui non è stato possibile addivenire per difetto di prova.
Né la richiesta C.T.U. avrebbe potuto sopperire alle carenze probatorie dei fatti costitutivi della pretesa attorea;
essa, difatti, non può avere natura meramente esplorativa.
Nel caso di specie, inoltre, non sarebbe stato possibile ricostruire l'entità delle migliorie effettuate all'interno dell'immobile, tenuto conto del difetto di elementi idonei a comprovare lo status quo ante per il raffronto con quello attuale al fine ultimo di quantificare l'incremento del valore dell'abitazione conseguito all'esito della ristrutturazione.
Per tutte le considerazioni sin qui rassegnate, il Tribunale non può che concludere per il rigetto della domanda attorea a causa del difetto di prova degli elementi costitutivi della sua pretesa, in specie degli esborsi effettuati dalla IG.ra , del tutto incerti in relazione al “quantum”. Pt_1
Come è evidente, non essendo quantificabili le spese sostenute dall'attrice, non può valutarsi la proporzionalità e l'adeguatezza delle stesse al fine di ricondurle nell'alveo dell'obbligazione naturale ovvero dell'arricchimento ingiustificato sulla scorta della giurisprudenza applicabile al caso di specie soprarichiamata.
In relazione, invece, al pagamento da parte dell'attrice dell'importo di € 7.500,00 quale maxi-rata relativa alla vettura smart Fortwo tg. FX327NY, di proprietà della SI.ra , madre Controparte_3
del convenuto, esso è stato comprovato per il tramite del deposito della relativa distinta di bonifico, allegata da parte attrice all'atto introduttivo, disposto in favore della . (cfr. all. 1 atto di CP_3
citazione).
Tuttavia, si impone l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta di inammissibilità della domanda di parte attrice di restituzione del detto importo, ex art. 2041 c.c., per difetto di legittimazione passiva del convenuto. Piuttosto, la IG.ra avrebbe dovuto convenire in giudizio la IG.ra , titolare del diritto Pt_1 CP_3
di proprietà della vettura, in favore della quale veniva versato da parte attrice l'importo necessario per il pagamento della maxi-rata, sebbene dalle deduzioni delle parti sia emerso che l'auto era loro in uso.
Le spese seguono vanno compensate in ragione dei rapporti intercorsi tra le parti e della peculiarità della vicenda, nonché della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
-rigetta le domande di parte attrice,
-compensa le spese.
Latina, 23.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)