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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 1.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 24.6.2025, 30.6.2025, 1.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 429/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso d enere giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona c.so Mazzini n. 156, con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c. Email_1
Email_2 [...]
Email_3
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Marazzi e Vincenzi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Carpi (MO) p.za dei Martiri n. 42 giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere comunicazioni Email_4
Email_5
RESISTENTE
OGGETTO: agenzia e collaborazione parasubordinata;
qualificazione del rapporto. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere stipulato in data 4.1.2016 con la convenuta un contratto di agenzia senza rappresentanza per promuovere nella zona MUAM (Marche, Umbria,
1 Abruzzo e Molise) articoli di abbigliamento con il marchio People of Shibuya;
in seguito, in data 31.10.2018 e in data 1.6.2020, aveva concluso sempre con la convenuta due contratti con incarico di fare una prospezione di tutta la clientela della Regione Lombardia. Sostiene che anche in Lombardia ha svolto attività di agenzia raccogliendo ordini, sicché chiede il pagamento delle provvigioni maturate e delle indennità di fine rapporto, nonché la regolarizzazione contributiva presso l'Enasarco. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepisce la carenza di competenza del giudice adito e l'inammissibilità della domanda per la presenza di una conciliazione intervenuta tra le parti e non impugnata tempestivamente. Nel merito sostiene l'infondatezza della domanda in quanto: non c'erano i presupposti per la riqualificazione;
il aveva dato origine alla Parte_1 cessazione del contratto, sicché non p dere le indennità di fine rapporto;
il compenso era stato concordato tra le parti e in assenza della spettanza dei compensi minimi per legge doveva considerarsi legittimo e satisfattivo. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa istruita con l'escussione di vari testimoni veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Competenza territoriale del Tribunale adito. Eccepisce parte resistente la carenza di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, dovendo farsi riferimento ai sensi dell'art. 413 c.p.c. al domicilio dell'asserito agente che, in relazione al contratto di consulenza impugnato, era da collocarsi nel circondario del Tribunale di Milano dove si trovava lo showroom in cui prestava attività il ricorrente e dove lo stesso si era trasferito in abitazione messa a sua disposizione dalla società. Orbene, a tale proposito va rilevato che il ricorrente non ha mai spostato la propria residenza, considerato che accanto al contratto di consulenza stipulato per la zona Lombardia aveva concluso con la convenuta un contratto di agenzia per la zona MUAM (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise), che gestiva dalla sua abitazione in Agugliano. Deve, pertanto, ritenersi che anche nel periodo di svolgimento del rapporto per cui è causa, il domicilio principale dell'agente fosse da individuarsi nella sua abitazione in Agugliano, dove viveva, peraltro, il suo nucleo familiare e dalla quale si spostava presumibilmente il tempo necessario per svolgere l'attività lavorativa assegnata con il contratto per cui è causa nella zona della Lombardia, fruendo dell'abitazione messagli a disposizione dalla società preponente. In causa analoga, resa sempre nell'ambito di un rapporto di collaborazione in regime di parasubordinazione, la Suprema Corte ha chiarito che “la disposizione di cui all'art. 413, quarto comma, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, la quale si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere – almeno di norma - che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 403 del 13/01/2012) …La
2 locuzione “sede principale degli affari e interessi” di cui all'art. 43 c.c., infatti, è da intendersi riferita non solo agli interessi economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone la considerazione complessiva di questi aspetti (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11339 del 11/05/2010; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15264 del 09/06/2008; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17882 del 22/08/2007)” (Cass. 3932/2024).
Si ritiene, pertanto, che l'individuazione del Tribunale di Ancona come competente per la presente controversia non possa considerarsi errata.
3. Natura del rapporto intercorso tra le parti. Per il principio della ragion più liquida si ritiene di affrontare in via preliminare il merito della pretesa, inerente alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni relative alla validità o meno della transazione conclusa tra le parti e della tempestività della sua impugnazione da parte del ricorrente.
Sostiene quest'ultimo che il rapporto intercorso con la preponente per la zona Lombardia fosse da qualificare come contratto di agenzia, in quanto nell'ambito di tale accordo egli aveva svolto attività di raccolta di ordini presso la clientela per gli articoli della linea People of Shibuya, ampliando il pacchetto clienti ed operando sia presso i negozi della clientela sia nello showroom dell'azienda.
La tesi attorea non può essere condivisa, dovendo ritenersi che l'attività di raccolta degli ordini in assenza di altri elementi connotanti il rapporto di agenzia non sia sufficiente a supportare la pretesa vantata.
È pacifico tra le parti che il ricorrente era titolare nel periodo per cui è causa di due distinti rapporti: un rapporto di agenzia per la zona MUAM, in cui era stato pattuito l'obbligo di promuovere i prodotti della preponente ricevendo in cambio una provvigione legata alle vendite concluse, e un rapporto di consulenza per la zona Lombardia in cui veniva pattuito un compenso fisso mensile per l'attività di prospezione di tutta la clientela direzionale della Regione Lombardia.
È, altresì, pacifico che la società preponente provvedeva al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta in Lombardia, essendo a suo carico il costo dell'alloggio messo a disposizione del cui era stato fornito Parte_1 dall'azienda anche un computer, uno sma 'autovettura per gli spostamenti necessari, uno showroom dove ricevere la clientela, un supporto per l'inserimento degli ordini raccolti nel sistema aziendale.
È stato, poi, accertato nel corso dell'istruttoria che nell'ambito dell'attività di prospezione della clientela il ha raccolto ordini sia Parte_1 visitando i clienti presso i loro negozi oli nello showroom aziendale.
Orbene, l'attività di promozione e di raccolta degli ordini di acquisto non è di per sé significativa per la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare, la Suprema Corte in controversia per alcuni versi assimilabile alla presente, ha affermato che “l'attività di promozione
3 rilevante ai fini del contratto di agenzia non può equipararsi a mera propaganda, da cui possa derivare solo indirettamente un incremento delle vendite, ma consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare ordinazioni di prodotti del preponente, poiché è proprio con riguardo a questo risultato che viene riconosciuto il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per il tramite dell'agente ed andati a buon fine, ciò del resto in aderenza al dettato normativo ex art. 1742 c.c. (Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata)” (Cass. 20453/2018).
Ed infatti, l'attività di promozione e vendita dei prodotti ben può essere affidata o ad agenti esterni o a collaboratori parasubordinati o ancora a dipendenti afferenti al settore commerciale. Quel che permette di distinguere le varie tipologie di rapporto di lavoro sono le modalità di svolgimento dello stesso, il rischio che ciascun collaboratore assume, il tipo di prestazione che viene messa a disposizione del preponente-datore di lavoro.
A tale proposito, si ricorda che l'attività di promozione svolta da lavoratori dipendenti deve essere connotata da eterodirezione, la quale implica l'esercizio da parte del datore di lavoro di un forte potere conformativo e di controllo relativo non soltanto ai tempi e ai luoghi di svolgimento della prestazione, ma altresì alla prestazione da rendere nel rispetto di ordini specifici che individuano l'attività da compiere e le modalità di utilizzazione delle energie lavorative messe a disposizione dal dipendente, il quale non ha autonomia di gestire la propria attività (Cass. 16603/2009, che nel definire la distinzione tra lavoratore subordinato e lavoratore parasubordinato o agente afferma che il primo rapporto è connotato “dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro”).
Al contrario, nel caso di collaborazione parasubordinata il potere dispositivo e di controllo del datore di lavoro è più limitato e si estrinseca in direttive generiche che lasciano il collaboratore libero nella gestione dei tempi e dei luoghi della prestazione (secondo quanto precisato dall'art. 15 della legge 81/2017 che ha modificato l'art. 409 n. 3 c.p.c. con l'aggiunta dell'inciso per cui “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”), senza addossargli il rischio economico della propria prestazione che viene remunerata a prescindere dai risultati raggiunti;
è compatibile (ma non imprescindibile) con tale tipologia di rapporto l'etero- organizzazione con riferimento alle modalità di esecuzione quanto ai tempi e ai luoghi della prestazione, come individuata dall'art. 2 d.lgs. 81/2015.
Nell'ambito della collaborazione parasubordinata, il contratto di agenzia si distingue per le modalità di remunerazione legate alle vendite andate a buon fine e per l'assunzione del rischio dei risultati della propria attività in capo all'agente, essendo escluso che questi abbia diritto al rimborso delle spese di
4 agenzia (salvo diversa pattuizione) e venendo corrisposti compensi sotto forma di provvigioni soltanto per le operazioni di vendita che si concludono per effetto del suo intervento secondo il disposto dell'art. 1748 c.c. (Cass. 9696/2009, per la quale il rapporto di agenzia si connota per “lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente.”).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che le modalità di lavoro del nell'ambito dell'incarico assunto in Lombardia, pur Parte_1 rientrando ità proprie della parasubordinazione, non avessero i connotati propri del contratto di agenzia. Ed infatti, non vi è prova alcuna di una struttura imprenditoriale gravante sul per lo svolgimento Parte_1 dell'attività di promozione dei prodotti sul t contrario, è emerso che questi fruiva della struttura aziendale della convenuta (testi e Tes_1 che hanno riferito di aver provveduto ad inserire gli ordini raccolti Tes_2 nel sistema aziendale presso lo showroom), che copriva anche i Parte_1 cos io, trasporto, strumentazione necessaria per l'invio di ordini eventualmente raccolti.
Manca, peraltro, anche la prova dell'assunzione dell'obbligo di raccolta di ordini della clientela, dal momento che il compenso era stato stabilito in misura fissa a prescindere dal risultato dell'attività del tanto che è Parte_1 stato corrisposto pacificamente in maniera costante sia à di vendita si concretizzasse sia che non andasse a buon fine.
D'altro canto, l'attività di “prospezione” (pattuita nel contratto individuale versato in atti) in ambito commerciale indica l'individuazione e il contatto di potenziali clienti (detti prospect) che non hanno ancora acquistato i prodotti o i servizi dell'azienda, ma che possono essere potenzialmente interessati ad acquistarli. Pertanto, a differenza dell'attività di agenzia la prospezione non è necessariamente legata alla conclusione di contratti ma può essere limitata ad un'attività promozionale e di conoscenza che può o meno concludersi con una vendita, ma che viene in ogni caso remunerata dal committente.
Si aggiunga che dalla prova esperita è emerso che coloro che si interfacciavano direttamente con il durante l'attività svolta nella Parte_1
Regione Lombardia hanno rilevato lo svolgimento di attività diversa e ulteriore rispetto alla semplice raccolta degli ordini. In particolare, il teste cliente della convenuta, ha riferito che “si percepiva che era un Tes_3 re che agente, mi sembrava di più di un agente”; il teste , cliente Tes_4 della convenuta, ha chiarito che “oltre che raccogliere gli ordini come chiunque svolge questo lavoro passava anche a vedere come andava l'attività di vendita”; la teste Tes_2 dipendente della convenuta, ha ricordato che il “era respons Parte_1 showroom Lombardia, girava anche per i clienti per rac ”; il teste , Tes_5 che ha svolto attività di direttore commerciale lavorando con il a Parte_1
5 Milano, ha affermato che “il aveva un contratto di consulenza sulla Parte_1 clientela, andando in giro per veri out dei prodotti e la distribuzione in Lombardia. Presso i clienti proponeva i prodotti dell'azienda in generale… Il Parte_1 lavorava nello showroom che era la sua base operativa”.
Non è dirimente al riguardo la deposizione della teste moglie Tes_6 del ricorrente, che ha riferito che i primi tempi che lavor egione Lombardia il inseriva gli ordini da casa, tenuto conto che non è Parte_1 dato sapere se tale attività riguardasse gli ordini raccolti nella Regione MUAM, per la quale il era agente nello stesso periodo e non si avvaleva Parte_1 della collabora struttura aziendale della preponente, oppure gli ordini raccolti per la Regione Lombardia, per i quali due testimoni (testi Tes_1
e già sopra ricordate) hanno riferito che l'inserimento veniva curato Tes_2
d li dipendenti della presso lo showroom di Milano. Controparte_1
Alla luce di tutte le a poste, deve concludersi che gli accordi intercorsi tra le parti abbiano avuto svolgimento nel rispetto delle legittime pattuizioni concluse, con piena legittimità del contratto stipulato, sicché alcuna pretesa al riguardo può vantare il ricorrente.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti, in particolare con riferimento all'intervento di un accordo transattivo, alla validità dell'impugnativa di esso, all'oggetto e all'efficacia del disconoscimento proposto nel corso di procedimento.
Il riparto delle spese di lite segue la regola della soccombenza, considerata anche la mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa giudiziale più favorevole alla parte dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in Euro 9.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 18.7.2025 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 1.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
6
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 1.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 24.6.2025, 30.6.2025, 1.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 429/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso d enere giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona c.so Mazzini n. 156, con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c. Email_1
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RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Marazzi e Vincenzi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Carpi (MO) p.za dei Martiri n. 42 giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere comunicazioni Email_4
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RESISTENTE
OGGETTO: agenzia e collaborazione parasubordinata;
qualificazione del rapporto. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere stipulato in data 4.1.2016 con la convenuta un contratto di agenzia senza rappresentanza per promuovere nella zona MUAM (Marche, Umbria,
1 Abruzzo e Molise) articoli di abbigliamento con il marchio People of Shibuya;
in seguito, in data 31.10.2018 e in data 1.6.2020, aveva concluso sempre con la convenuta due contratti con incarico di fare una prospezione di tutta la clientela della Regione Lombardia. Sostiene che anche in Lombardia ha svolto attività di agenzia raccogliendo ordini, sicché chiede il pagamento delle provvigioni maturate e delle indennità di fine rapporto, nonché la regolarizzazione contributiva presso l'Enasarco. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepisce la carenza di competenza del giudice adito e l'inammissibilità della domanda per la presenza di una conciliazione intervenuta tra le parti e non impugnata tempestivamente. Nel merito sostiene l'infondatezza della domanda in quanto: non c'erano i presupposti per la riqualificazione;
il aveva dato origine alla Parte_1 cessazione del contratto, sicché non p dere le indennità di fine rapporto;
il compenso era stato concordato tra le parti e in assenza della spettanza dei compensi minimi per legge doveva considerarsi legittimo e satisfattivo. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa istruita con l'escussione di vari testimoni veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Competenza territoriale del Tribunale adito. Eccepisce parte resistente la carenza di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, dovendo farsi riferimento ai sensi dell'art. 413 c.p.c. al domicilio dell'asserito agente che, in relazione al contratto di consulenza impugnato, era da collocarsi nel circondario del Tribunale di Milano dove si trovava lo showroom in cui prestava attività il ricorrente e dove lo stesso si era trasferito in abitazione messa a sua disposizione dalla società. Orbene, a tale proposito va rilevato che il ricorrente non ha mai spostato la propria residenza, considerato che accanto al contratto di consulenza stipulato per la zona Lombardia aveva concluso con la convenuta un contratto di agenzia per la zona MUAM (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise), che gestiva dalla sua abitazione in Agugliano. Deve, pertanto, ritenersi che anche nel periodo di svolgimento del rapporto per cui è causa, il domicilio principale dell'agente fosse da individuarsi nella sua abitazione in Agugliano, dove viveva, peraltro, il suo nucleo familiare e dalla quale si spostava presumibilmente il tempo necessario per svolgere l'attività lavorativa assegnata con il contratto per cui è causa nella zona della Lombardia, fruendo dell'abitazione messagli a disposizione dalla società preponente. In causa analoga, resa sempre nell'ambito di un rapporto di collaborazione in regime di parasubordinazione, la Suprema Corte ha chiarito che “la disposizione di cui all'art. 413, quarto comma, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, la quale si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere – almeno di norma - che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 403 del 13/01/2012) …La
2 locuzione “sede principale degli affari e interessi” di cui all'art. 43 c.c., infatti, è da intendersi riferita non solo agli interessi economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone la considerazione complessiva di questi aspetti (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11339 del 11/05/2010; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15264 del 09/06/2008; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17882 del 22/08/2007)” (Cass. 3932/2024).
Si ritiene, pertanto, che l'individuazione del Tribunale di Ancona come competente per la presente controversia non possa considerarsi errata.
3. Natura del rapporto intercorso tra le parti. Per il principio della ragion più liquida si ritiene di affrontare in via preliminare il merito della pretesa, inerente alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni relative alla validità o meno della transazione conclusa tra le parti e della tempestività della sua impugnazione da parte del ricorrente.
Sostiene quest'ultimo che il rapporto intercorso con la preponente per la zona Lombardia fosse da qualificare come contratto di agenzia, in quanto nell'ambito di tale accordo egli aveva svolto attività di raccolta di ordini presso la clientela per gli articoli della linea People of Shibuya, ampliando il pacchetto clienti ed operando sia presso i negozi della clientela sia nello showroom dell'azienda.
La tesi attorea non può essere condivisa, dovendo ritenersi che l'attività di raccolta degli ordini in assenza di altri elementi connotanti il rapporto di agenzia non sia sufficiente a supportare la pretesa vantata.
È pacifico tra le parti che il ricorrente era titolare nel periodo per cui è causa di due distinti rapporti: un rapporto di agenzia per la zona MUAM, in cui era stato pattuito l'obbligo di promuovere i prodotti della preponente ricevendo in cambio una provvigione legata alle vendite concluse, e un rapporto di consulenza per la zona Lombardia in cui veniva pattuito un compenso fisso mensile per l'attività di prospezione di tutta la clientela direzionale della Regione Lombardia.
È, altresì, pacifico che la società preponente provvedeva al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta in Lombardia, essendo a suo carico il costo dell'alloggio messo a disposizione del cui era stato fornito Parte_1 dall'azienda anche un computer, uno sma 'autovettura per gli spostamenti necessari, uno showroom dove ricevere la clientela, un supporto per l'inserimento degli ordini raccolti nel sistema aziendale.
È stato, poi, accertato nel corso dell'istruttoria che nell'ambito dell'attività di prospezione della clientela il ha raccolto ordini sia Parte_1 visitando i clienti presso i loro negozi oli nello showroom aziendale.
Orbene, l'attività di promozione e di raccolta degli ordini di acquisto non è di per sé significativa per la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare, la Suprema Corte in controversia per alcuni versi assimilabile alla presente, ha affermato che “l'attività di promozione
3 rilevante ai fini del contratto di agenzia non può equipararsi a mera propaganda, da cui possa derivare solo indirettamente un incremento delle vendite, ma consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare ordinazioni di prodotti del preponente, poiché è proprio con riguardo a questo risultato che viene riconosciuto il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per il tramite dell'agente ed andati a buon fine, ciò del resto in aderenza al dettato normativo ex art. 1742 c.c. (Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata)” (Cass. 20453/2018).
Ed infatti, l'attività di promozione e vendita dei prodotti ben può essere affidata o ad agenti esterni o a collaboratori parasubordinati o ancora a dipendenti afferenti al settore commerciale. Quel che permette di distinguere le varie tipologie di rapporto di lavoro sono le modalità di svolgimento dello stesso, il rischio che ciascun collaboratore assume, il tipo di prestazione che viene messa a disposizione del preponente-datore di lavoro.
A tale proposito, si ricorda che l'attività di promozione svolta da lavoratori dipendenti deve essere connotata da eterodirezione, la quale implica l'esercizio da parte del datore di lavoro di un forte potere conformativo e di controllo relativo non soltanto ai tempi e ai luoghi di svolgimento della prestazione, ma altresì alla prestazione da rendere nel rispetto di ordini specifici che individuano l'attività da compiere e le modalità di utilizzazione delle energie lavorative messe a disposizione dal dipendente, il quale non ha autonomia di gestire la propria attività (Cass. 16603/2009, che nel definire la distinzione tra lavoratore subordinato e lavoratore parasubordinato o agente afferma che il primo rapporto è connotato “dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro”).
Al contrario, nel caso di collaborazione parasubordinata il potere dispositivo e di controllo del datore di lavoro è più limitato e si estrinseca in direttive generiche che lasciano il collaboratore libero nella gestione dei tempi e dei luoghi della prestazione (secondo quanto precisato dall'art. 15 della legge 81/2017 che ha modificato l'art. 409 n. 3 c.p.c. con l'aggiunta dell'inciso per cui “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”), senza addossargli il rischio economico della propria prestazione che viene remunerata a prescindere dai risultati raggiunti;
è compatibile (ma non imprescindibile) con tale tipologia di rapporto l'etero- organizzazione con riferimento alle modalità di esecuzione quanto ai tempi e ai luoghi della prestazione, come individuata dall'art. 2 d.lgs. 81/2015.
Nell'ambito della collaborazione parasubordinata, il contratto di agenzia si distingue per le modalità di remunerazione legate alle vendite andate a buon fine e per l'assunzione del rischio dei risultati della propria attività in capo all'agente, essendo escluso che questi abbia diritto al rimborso delle spese di
4 agenzia (salvo diversa pattuizione) e venendo corrisposti compensi sotto forma di provvigioni soltanto per le operazioni di vendita che si concludono per effetto del suo intervento secondo il disposto dell'art. 1748 c.c. (Cass. 9696/2009, per la quale il rapporto di agenzia si connota per “lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente.”).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che le modalità di lavoro del nell'ambito dell'incarico assunto in Lombardia, pur Parte_1 rientrando ità proprie della parasubordinazione, non avessero i connotati propri del contratto di agenzia. Ed infatti, non vi è prova alcuna di una struttura imprenditoriale gravante sul per lo svolgimento Parte_1 dell'attività di promozione dei prodotti sul t contrario, è emerso che questi fruiva della struttura aziendale della convenuta (testi e Tes_1 che hanno riferito di aver provveduto ad inserire gli ordini raccolti Tes_2 nel sistema aziendale presso lo showroom), che copriva anche i Parte_1 cos io, trasporto, strumentazione necessaria per l'invio di ordini eventualmente raccolti.
Manca, peraltro, anche la prova dell'assunzione dell'obbligo di raccolta di ordini della clientela, dal momento che il compenso era stato stabilito in misura fissa a prescindere dal risultato dell'attività del tanto che è Parte_1 stato corrisposto pacificamente in maniera costante sia à di vendita si concretizzasse sia che non andasse a buon fine.
D'altro canto, l'attività di “prospezione” (pattuita nel contratto individuale versato in atti) in ambito commerciale indica l'individuazione e il contatto di potenziali clienti (detti prospect) che non hanno ancora acquistato i prodotti o i servizi dell'azienda, ma che possono essere potenzialmente interessati ad acquistarli. Pertanto, a differenza dell'attività di agenzia la prospezione non è necessariamente legata alla conclusione di contratti ma può essere limitata ad un'attività promozionale e di conoscenza che può o meno concludersi con una vendita, ma che viene in ogni caso remunerata dal committente.
Si aggiunga che dalla prova esperita è emerso che coloro che si interfacciavano direttamente con il durante l'attività svolta nella Parte_1
Regione Lombardia hanno rilevato lo svolgimento di attività diversa e ulteriore rispetto alla semplice raccolta degli ordini. In particolare, il teste cliente della convenuta, ha riferito che “si percepiva che era un Tes_3 re che agente, mi sembrava di più di un agente”; il teste , cliente Tes_4 della convenuta, ha chiarito che “oltre che raccogliere gli ordini come chiunque svolge questo lavoro passava anche a vedere come andava l'attività di vendita”; la teste Tes_2 dipendente della convenuta, ha ricordato che il “era respons Parte_1 showroom Lombardia, girava anche per i clienti per rac ”; il teste , Tes_5 che ha svolto attività di direttore commerciale lavorando con il a Parte_1
5 Milano, ha affermato che “il aveva un contratto di consulenza sulla Parte_1 clientela, andando in giro per veri out dei prodotti e la distribuzione in Lombardia. Presso i clienti proponeva i prodotti dell'azienda in generale… Il Parte_1 lavorava nello showroom che era la sua base operativa”.
Non è dirimente al riguardo la deposizione della teste moglie Tes_6 del ricorrente, che ha riferito che i primi tempi che lavor egione Lombardia il inseriva gli ordini da casa, tenuto conto che non è Parte_1 dato sapere se tale attività riguardasse gli ordini raccolti nella Regione MUAM, per la quale il era agente nello stesso periodo e non si avvaleva Parte_1 della collabora struttura aziendale della preponente, oppure gli ordini raccolti per la Regione Lombardia, per i quali due testimoni (testi Tes_1
e già sopra ricordate) hanno riferito che l'inserimento veniva curato Tes_2
d li dipendenti della presso lo showroom di Milano. Controparte_1
Alla luce di tutte le a poste, deve concludersi che gli accordi intercorsi tra le parti abbiano avuto svolgimento nel rispetto delle legittime pattuizioni concluse, con piena legittimità del contratto stipulato, sicché alcuna pretesa al riguardo può vantare il ricorrente.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti, in particolare con riferimento all'intervento di un accordo transattivo, alla validità dell'impugnativa di esso, all'oggetto e all'efficacia del disconoscimento proposto nel corso di procedimento.
Il riparto delle spese di lite segue la regola della soccombenza, considerata anche la mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa giudiziale più favorevole alla parte dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in Euro 9.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 18.7.2025 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 1.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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