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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/09/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2429 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Mocci, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 10 luglio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini stabiliti dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 5/07/2008 contraeva Parte_1 in AV (RM) matrimonio con e che dall'unione Controparte_1 nascevano a Roma i figli in data 01.09.2009 e in data 31.10.2011, Per_1 Per_2 esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite, con ogni conseguente statuizione.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Nelle more del giudizio parte ricorrente deduceva di aver raggiunto un accordo, allegando i moduli relativi all'istanza di omologa.
La causa veniva rinviata all'udienza del 10 luglio 2025 con trattazione cartolare. le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2429/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
2 eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Controparte_1
AV (RM) il 4.10.1977 e , nato a [...] il Parte_1
31.07.1977, aventi contratto matrimonio in AV (RM) il 5.07.2008, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2008, atto n. 27, parte
I;
B) dispone l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
C) dispone che il padre e potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il collocatario e comunque in caso di disaccordo lunedì-mercoledì
e venerdì compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni anche non consecutivi da suddividersi in n.
_periodiche dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche Pasquali/per 3 gg. delle festività scolastiche Pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze Pasquali, per il compleanno della prole ad anni alterni;
D) dispone l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in AV
(RM) Via Braccianese Claudia Podere 53 con quanto in essa contenuto, mentre l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
E) dispone che il sig. corrisponda la somma di € 300,00 a titolo Parte_1 di mantenimento per i figli, a decorrere dal mese di Febbraio al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
F) dispone che le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria,
3 scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, purchè preventivamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
G) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
H) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in AV il 9 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2429 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Mocci, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 10 luglio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini stabiliti dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 5/07/2008 contraeva Parte_1 in AV (RM) matrimonio con e che dall'unione Controparte_1 nascevano a Roma i figli in data 01.09.2009 e in data 31.10.2011, Per_1 Per_2 esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite, con ogni conseguente statuizione.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Nelle more del giudizio parte ricorrente deduceva di aver raggiunto un accordo, allegando i moduli relativi all'istanza di omologa.
La causa veniva rinviata all'udienza del 10 luglio 2025 con trattazione cartolare. le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2429/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
2 eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Controparte_1
AV (RM) il 4.10.1977 e , nato a [...] il Parte_1
31.07.1977, aventi contratto matrimonio in AV (RM) il 5.07.2008, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2008, atto n. 27, parte
I;
B) dispone l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
C) dispone che il padre e potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il collocatario e comunque in caso di disaccordo lunedì-mercoledì
e venerdì compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni anche non consecutivi da suddividersi in n.
_periodiche dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche Pasquali/per 3 gg. delle festività scolastiche Pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze Pasquali, per il compleanno della prole ad anni alterni;
D) dispone l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in AV
(RM) Via Braccianese Claudia Podere 53 con quanto in essa contenuto, mentre l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
E) dispone che il sig. corrisponda la somma di € 300,00 a titolo Parte_1 di mantenimento per i figli, a decorrere dal mese di Febbraio al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
F) dispone che le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria,
3 scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, purchè preventivamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
G) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
H) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in AV il 9 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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