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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10206/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Valeria Mariangela Napoli, sito Catania via
Guglielmo Oberdan n. 156, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 31.10.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3831/2024
r.g., assumendo, in estrema sintesi, che le ragioni sulle quali il CTU ha formulato “le conclusioni peritali presentano elementi di insufficienza sotto il profilo della motivazione nonché elementi di contraddittorietà ed incongruità rispetto al quadro clinico”, sicché “dalla lettura della relazione non è dato comprendere quale processo logico deduttivo abbia seguito il
CTU” e “D'altra parte l'insufficienza della motivazione non ha permesso di controllare l'iter logico del giudizio del CTU per concludere con l'esclusione di un grado di invalidità che consentisse il raggiungimento dei benefici richiesti nei confronti di un soggetto che, invece, presenta condizioni patologiche di tale gravità da determinare un complesso invalidante che non lascia dubbio alcuno per usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento ovvero in subordine dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%, nonché per la Legge 104/92 art. 3 comma 3”.
Peraltro, il ricorrente ha assunto che in sede peritale neppure sono state attenzionate adeguatamente le patologie che interessano l'apparato neuro –osteo articolare, in quanto esse comportano un grave deficit statico dinamico, sottolineando che l'analisi per determinare la mera capacità esecutiva deve essere estesa all'autonomia ed alla comprensione di quando l'atto deve essere compiuto senza considerare le sollecitazioni che riceve da altri nell'eseguire gli atti quotidiani di vita.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto la rinnovazione dell'accertamento peritale al fine di sentire “… dichiarare il (suo) diritto ad ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento (lex 18/80) ovvero in subordine dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%, nonché per la Legge 104/92 art. 3 comma 3, sin dall'epoca della domanda amministrativa (27.12.2022) ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del … procuratore …”.
In data 26.01.2025 si è costituito l' depositando telematicamente memoria difensiva CP_1
con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 7.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti
Pagina 2 le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, va rilevato che l'opposizione che ci occupa è stata tempestivamente incoata: infatti, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 31.10.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il
16.10.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento emesso in pari data.
Nel merito, il ricorrente ha lamentato che il CTU nominato nella fase sommaria, nel riformare la valutazione operata dalla Commissione medica di una riduzione della sua capacità lavorativa in misura del 67%, ha erroneamente ritenuto la sussistenza di una invalidità parziale nella misura del 78%, laddove la gravità del quadro patologico di cui è affetto è tale da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, quantomeno, dello status di invalido totale e in ogni caso di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3 comma 3 della l. n.104/1992.
Procedendo gradualmente, giova ricordare che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti è stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
Pagina 3 10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Ne consegue che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale ed in particolare nel caso di malattie psichiche, la ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione del beneficio in parola è correlata alla prova che il soggetto sia affetto da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, tali da non consentirgli di determinarsi autonomamente al compimento degli “atti quotidiani della vita” nei tempi dovuti e con modi appropriati (Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella fattispecie concreta, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase sommaria, ha esaminato la documentazione medica prodotta in atti e, dopo aver raccolto l'anamnesi di
[...]
ha sottoposto quest'ultimo ad esame obiettivo, appurando personalmente che trattasi di Pt_1 soggetto in “Discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione;
cute normoelastica, mucose rosee, masse muscolari normotrofiche, pannicolo adiposo rappresentato. Altezza:
m.165 Peso: kg.70”.
A livello neurologico e psichico, in sede peritale, è rimasto accertato che il ricorrente non soffre di disturbi neurologici eclatanti clinicamente obiettivabili, “nn. cranici indenni. Prove cerebellari eseguibili, indice/naso completa, fini tremori delle dita protese ad occhi socchiusi.
Lieve oscillazioni in sul tronco, incertezza alla marcia cieca. ROT elicitabili” ed Per_1 altresì che è “lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Non disturbi mnesici. Non evidenzia ipoacusia bil. Marcata”.
Ancora, il CTU ha accertato
- con riferimento all'apparato respiratorio: “Torace tronco-conico, simmetrico, normoespansibile;
FVT e MV ipotrasmessi. Qualche rantolo basale bil.”;
- con riferimento all'apparato cardiovascolare: “Aia cardiaca nei limiti, toni puri, ritmici.
P.A.120/70; F.C. 80 b/m”;
- con riferimento all'apparato digerente: “Addome piano, trattabile. Org.Ipocondriaci: nei limiti”;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare: “Rachide: Spinalgia digitopressoria cervicale
Pagina 4 e lombare con movimenti del collo e del cingolo pelvico dolenti e limitati ai gradi medio- estremi. Iperestensione difficoltata. Lieve contrattura dei mm. paravertebrali. Arti sup.: forza prensile conservata. Tonotrofismo conservato ai 4 aa. pos. + sx. Non edemi declivi. CP_2
Statica possibile con lieve appoggio, passaggi posturali e deambulazione possibili con appoggio a sx. con lieve andatura falciante”.
A fronte delle risultanze in parola, l'ausiliario dell'Ufficio ha diagnosticato che il ricorrente
è affetto da “Emiparesi sx. post-cranio-trauma (2015) con in atto modesto deficit della deambulazione con necessità di sostegno;
Spondilodiscoartrosi con discopatie cervicali e lombari e coxoartrosi bil., pregresse fratture toraciche guarite senza esiti. Ipoacusia neurosensoriale bil. medio-grave alle alte frequenze;
Note di bronco-enfisema”.
Nell'apprezzare l'incidenza invalidante del quadro patologico in parola, il consulente dell'Ufficio ha sottolineato che “le infermità riscontrate rientrano complessivamente in quelle del contenzioso amministrativo. Le stesse stabilizzate non risultano aggravate tali da essere considerate invalidanti la capacità di lavoro in misura totale e permanente”. Più esattamente,
- l'“Emiparesi sx. post-cranio-trauma (2015) con in atto modesto deficit della deambulazione con necessità di sostegno” va ricondotta, secondo il criterio sincretico nei cod.7304/7336/7340 di cui alle tabelle del D.M.
5.2.92 con attribuzione di una incidenza invalidante complessiva del 60%;
- la “Spondilodiscoartrosi con discopatie cervicali e lombari e coxoartrosi bil., pregresse fratture toraciche guarite senza esiti” va inquadrata, per analogia, nella fattispecie di cui al cod.
7001, con attribuzione di un peso invalidante del 40 %;
- l'“Ipoacusia neurosensoriale bil. medio-grave alle alte frequenze” va ascritta nel codice4005 del D.M.
5.2.1992 con attribuzione di una incidenza invalidante in misura pari al
4,5%;
- le “Note di bronco-enfisema” per analogia al cod. 6456 D.M.
5.02.1992 con attribuzione di una incidenza invalidante in misura pari al 15%.
Conseguentemente, applicando la formula "a scalare di Balthazard" espressa in decimale, variazioni del valore "base", valutando gli arrotondamenti e le esclusioni (valutazioni non concorrenti della fascia tra 0 e 10%), l'ausiliario dell'Ufficio ha concluso che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 78% con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.12.2022) e che, dalla stessa data, lo stesso deve considerarsi portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l. n. 104/1992, da sottoporre a
“revisione a non meno di anni due”.
Alla luce delle superiori risultanze si palesa manifestamente destituita di fondamento sia
Pagina 5 l'assunta carenza di motivazione del giudizio peritale sia la dedotta incongruità e contraddittorietà delle valutazioni espresse dal CTU, in un contesto assertivo in cui Pt_1
neppure ha mosso alcun rilievo utile a riscontrare che la devianza del giudizio medico legale espresso dal consulente d'ufficio dalle nozioni correnti della scienza medica –di cui, peraltro, avrebbe dovuto indicare la fonte- e tanto meno sono stati forniti elementi per appurare che l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
Tra l'altro, l'art. 1 dell'allegato al DM 5.02.1992 afferma espressamente che “A mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
Nel contesto considerato, poi, non può tacersi che il sinistro occorso al ricorrente nel 2015 non ha annullato le capacità dello stesso di operare in autonomia i passaggi posturali e la deambulazione, sia pure con appoggio a sx. e con lieve passo falciante, né ha precluso al ricorrente di mantenere, sempre con appoggio, la statica in soggetto dotato di masse muscolari normotrofiche, di tonotrofismo ai 4 arti unitamente alla forza prensile degli arti superiori e che, dal punto di vista neuropsichico, conserva integre le facoltà cognitive e mnesiche.
E poiché presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è la condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità della presenza di quest'ultimo per compiere gli atti quotidiani della vita di un'assistenza continua, è agevole notare dalle risultanze peritali e dalla lettura delle certificazioni fisiatriche del 27.02.2024 e del 26.09.2023 che il ricorrente, nel far fronte a propri personali bisogni giornalieri, versa in una condizione di difficoltà, insufficiente per accedere al beneficio in parola.
In atti, difetta prova dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente assunto dallo stesso, emergendo dal materiale istruttorio acquisito che esse sono ormai stabilizzate e conformi al quadro patologico cristallizzato nella sentenza del 22.09.2022 n.3131 emessa all'esito del procedimento iscritto al n.378/2022 che, facendo proprie gli apprezzamenti medico legali emersi nell'approfondimento peritale disposto in detta sede, ha dichiarato che Pt_1 [...]
è persona invalida in misura del 78% con argomentazioni alle quali per brevità si rinvia Pt_1
ma qui da intendersi trascritte.
Infine, quanto al preteso stato di handicap, va rilevato che la previsione del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992 ricorre in presenza di un soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
Pagina 6 apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. A norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Dalle risultanze probatorie in atti, allo stato, non è possibile ritenere che la situazione di minorazione integralmente considerata in cui si versa il ricorrente, tenuto conto dell'età dello stesso e della sua capacità deambulatoria e dell'integrità delle facoltà cognitive, determini una situazione di marcata emarginazione personale o nella sfera di relazione.
Pertanto, condividendosi le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria, va affermato che il periziato è affetta da un grado di invalidità in misura pari al 78% nonché portatore di handicap non grave, restando per il resto rigettato il ricorso.
Le spese processuali della fase di sommaria e della fase di opposizione, vanno dichiarate irripetibili stante che le condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, per la medesima ragione, i costi di CTU restano posti a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa in misura del 78% nonché soggetto portatore di handicap a norma dell'art. 3 comma
1 della l. n.104/1992%, dalla data della domanda amministrativa con revisione a non meno di anni due
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'8.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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