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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6540/24 promossa da:
nata a Royal Oak (USA) il [...], in [...] e in qualità di CP_1 Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
nato a [...], il [...] e nata a
[...] Parte_2
Summit City (USA), il 08/11/2022;
- Sig. nato a [...] il [...], Persona_2
- Sig. nato a [...] il [...], Persona_3
- Sig. nato a [...] il [...], Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 23.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis per essere discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto di essere discendenti di
pagina 1 di 4 sig. , cittadino italiano alla nascita, nato ad [...] il Persona_4
15/12/1894. Il sig. è poi emigrato negli Stati Uniti. Persona_4
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è nata, in data Persona_4 Parte_4
23/09/1926, a St. Louis City (USA), la sig.ra . Pt_2 Parte_5
Dall'unione tra la sig.ra e il sig. sono nati, il sig. Parte_6 Parte_7
OB JO RA, il sig. e il sig. . Parte_8 Persona_5 Parte_9
In particolare: a) è nato il [...], in [...]; Parte_10
b) è nato il [...], a [...]; Parte_8
c) è nato il [...], a [...]. Parte_11
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è nata, in data Parte_10 Parte_12
09/08/1990, a Royal Oak (USA), la sig.ra - odierna attrice -. Parte_13
L'attrice dopo aver contratto matrimonio con il sig. Parte_13 Persona_6
ha acquisito il cognome del coniuge.
[...]
La sig.ra a sua volta, ha generato: Parte_13
a) nato il [...], a [...], anch'esso odierno attore. Persona_1
b) è nata il [...], a [...], anch'ella odierna attrice. Parte_2
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è nato, in data Parte_8 Controparte_3
09/11/199], a Springfield (USA), il sig. , odierno attore. Persona_2
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra sono nati, il sig. Parte_11 Parte_14
e il sig. , entrambi odierni attori. Parte_3 Persona_3
In particolare: a) è nato il [...], a [...] e b) Parte_3 [...]
è nato il [...], a [...]. Persona_3
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non comparso Controparte_2 veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti. All'esito dell'udienza del 20.3.2025 il giudice rimetteva la causa in istruttoria chiedendo che venisse depositato il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo e fissava nuova udienza al 23.10.2025. All'esito dell'udienza del 23.10.2025 mediante note scritte la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
2. Motivi della decisione Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti tutti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/92 per linea materna. Ciò premesso, in relazione alla domanda proposta in via principale si espone quanto segue. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, il quale fanno derivare il diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato per linea materna
, cittadino italiano nato ad [...] il [...] e che la Persona_4 cittadinanza è dunque stata trasmessa ai ricorrenti attraverso il medesimo in via diretta pagina 2 di 4 avendo avuto poi una figlia, la signora , nata nel 1926, che ha poi sposato Parte_6 un cittadino americano perdendo così la sua cittadinanza italiana.
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. Civ. sent. n. 25318/2022).
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e pagina 3 di 4 cioè che il – tipica controparte nei giudizi di accertamento della Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis – non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti. È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal
. Risulta infatti che tale dato viene rilasciata dalle Autorità Consolari Controparte_2 soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta. Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al in assenza di qualsivoglia canale di Controparte_2 comunicazione con le autorità consolari.
In ogni caso ed in via dirimente, deve osservarsi che, ai fini dell'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguines, l'organo giudiziario deve accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Ciò premesso, nel caso di specie, nonostante la richiesta esplicita del giudice di integrare la documentazione mancante, i ricorrenti non hanno fornito il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, di talche' non risulta provata la cittadinanza italiana dell'avo.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_2 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso Dichiara nulla in punto spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 31.10.2025 Il Giudice
Dr. Silvia Carosio pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6540/24 promossa da:
nata a Royal Oak (USA) il [...], in [...] e in qualità di CP_1 Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
nato a [...], il [...] e nata a
[...] Parte_2
Summit City (USA), il 08/11/2022;
- Sig. nato a [...] il [...], Persona_2
- Sig. nato a [...] il [...], Persona_3
- Sig. nato a [...] il [...], Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 23.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis per essere discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto di essere discendenti di
pagina 1 di 4 sig. , cittadino italiano alla nascita, nato ad [...] il Persona_4
15/12/1894. Il sig. è poi emigrato negli Stati Uniti. Persona_4
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è nata, in data Persona_4 Parte_4
23/09/1926, a St. Louis City (USA), la sig.ra . Pt_2 Parte_5
Dall'unione tra la sig.ra e il sig. sono nati, il sig. Parte_6 Parte_7
OB JO RA, il sig. e il sig. . Parte_8 Persona_5 Parte_9
In particolare: a) è nato il [...], in [...]; Parte_10
b) è nato il [...], a [...]; Parte_8
c) è nato il [...], a [...]. Parte_11
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è nata, in data Parte_10 Parte_12
09/08/1990, a Royal Oak (USA), la sig.ra - odierna attrice -. Parte_13
L'attrice dopo aver contratto matrimonio con il sig. Parte_13 Persona_6
ha acquisito il cognome del coniuge.
[...]
La sig.ra a sua volta, ha generato: Parte_13
a) nato il [...], a [...], anch'esso odierno attore. Persona_1
b) è nata il [...], a [...], anch'ella odierna attrice. Parte_2
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è nato, in data Parte_8 Controparte_3
09/11/199], a Springfield (USA), il sig. , odierno attore. Persona_2
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra sono nati, il sig. Parte_11 Parte_14
e il sig. , entrambi odierni attori. Parte_3 Persona_3
In particolare: a) è nato il [...], a [...] e b) Parte_3 [...]
è nato il [...], a [...]. Persona_3
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non comparso Controparte_2 veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti. All'esito dell'udienza del 20.3.2025 il giudice rimetteva la causa in istruttoria chiedendo che venisse depositato il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo e fissava nuova udienza al 23.10.2025. All'esito dell'udienza del 23.10.2025 mediante note scritte la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
2. Motivi della decisione Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti tutti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/92 per linea materna. Ciò premesso, in relazione alla domanda proposta in via principale si espone quanto segue. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, il quale fanno derivare il diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato per linea materna
, cittadino italiano nato ad [...] il [...] e che la Persona_4 cittadinanza è dunque stata trasmessa ai ricorrenti attraverso il medesimo in via diretta pagina 2 di 4 avendo avuto poi una figlia, la signora , nata nel 1926, che ha poi sposato Parte_6 un cittadino americano perdendo così la sua cittadinanza italiana.
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. Civ. sent. n. 25318/2022).
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e pagina 3 di 4 cioè che il – tipica controparte nei giudizi di accertamento della Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis – non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti. È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal
. Risulta infatti che tale dato viene rilasciata dalle Autorità Consolari Controparte_2 soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta. Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al in assenza di qualsivoglia canale di Controparte_2 comunicazione con le autorità consolari.
In ogni caso ed in via dirimente, deve osservarsi che, ai fini dell'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguines, l'organo giudiziario deve accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Ciò premesso, nel caso di specie, nonostante la richiesta esplicita del giudice di integrare la documentazione mancante, i ricorrenti non hanno fornito il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, di talche' non risulta provata la cittadinanza italiana dell'avo.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_2 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso Dichiara nulla in punto spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 31.10.2025 Il Giudice
Dr. Silvia Carosio pagina 4 di 4