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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 419/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
HARBESON ALEXANDRA BARBRA
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. HARBESON ALEXANDRA BARBRA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “Voglia il Tribunale adito, preso atto della volontà personalmente espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Vicenza, alle seguenti concordate
1 Condizioni
1- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano;
2- la casa coniugale sita in Vicenza (VI), in Contrà Porta Santa Croce n.31 scala A int. 3 resterà nella disponibilità della sig.ra , già intestataria del Parte_1 contratto di locazione, dandosi atto che il sig. ha già provveduto a Controparte_1 rilasciare la casa coniugale nel mese di gennaio 2023;
3- i coniugi dichiarano che nulla si devono reciprocamente per il proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4- la vettura tg. FH351NC viene assegnata in esclusiva proprietà alla sig.ra Pt_1
che già ne è intestataria;
[...]
5- i coniugi dichiarano di aver regolamentato gli ulteriori rapporti economici tra loro pendenti e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9.2.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Bigfork MT (USA) in data
30.4.2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n.
368, parte II, serie C, anno 2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 9.4.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza n. 58/2024 resa all'esito della camera di consiglio del 11.4.2024 il
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione,
2 omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio riportate nel provvedimento, disponendo la trasmissione della copia della sentenza all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni e incombenti di competenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 10.12.2024, poi trattata ex art. 127ter c.p.c. disponendosi che le parti producessero copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, poi depositata dalle parti. Nelle note ex art. 127ter c.p.c. le parti precisavano di non essersi riconciliati, di non aver intenzione di riconciliarsi e chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- le parti hanno confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
3 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Bigfork MT (USA) in data 30.04.2018 con atto trascritto
[...] nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 368, parte II, serie C, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 368, parte II, serie C, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del
2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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