Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/1975, n. 2596
CASS
Sentenza 4 luglio 1975

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In forza del principio della prevenzione, chi edifica per primo su fondo contiguo ad altro ha facolta di costruire sul confine, ovvero di costruire con distacco dal confine in conformita delle prescrizioni del codice civile e delle norme edilizie,ovvero infine di costruire a distanza inferiore alla meta di quella totale prescritta per i fabbricati su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino, che edifichi successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la meta del valore del muro, in comune nonche il valore del suolo occupato per effetto di detto avanzamento. Peraltro,colui che edifica per primo, quando si sia giovato di una delle indicate tre facolta, deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del fabbricato, alla scelta originariamente operata, di guisa che ogni parte superiore dell'immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, senza costringere il vicino, che pure voglia sopraelevare, a modellare la sua fabbrica in modo simmetrico alle nuove scelte, variando il programma edificatorio predisposto in base alla pregressa situazione. ( Conf 1376/71, mass n 351631; 2893/67, mass n 330520).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/1975, n. 2596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2596
    Data del deposito : 4 luglio 1975

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