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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/09/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3455/2025, promossa con ricorso depositato il 11/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Torchiarolo il 28.07.1965
Cittadina: Cod. Fisc: CP_1 C.F._1
residente a [...] con l'Avv. STEFANO GOBBI
e
2) Parte_2 nato/a Canosa di Puglia il 04.12.1965 cittadina: Cod. Fisc: CP_1 C.F._2
residente a [...] con l'Avv. STEFANO GOBBI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CANONICO in CORSICO (MI) in data 30.12.1990
(anno 1990 atto n. 98 parte II serie A)
□ senza figli
□X con i seguenti figli maggiorenni:
➢ , nato a [...] in data [...]; Persona_1
➢ , nato a [...] in data [...]; Persona_2
➢ , nato a [...] in data [...]. Persona_3
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Busto Arsizio (VA) in Via Meda n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_2
Pt_1
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 1.000,00, somma che sarà versata sul conto corrente della sig.ra entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.12.1990 in CORSICO (MI) con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CORSICO (anno 1990 atto n. 98, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____18.9.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3455/2025, promossa con ricorso depositato il 11/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Torchiarolo il 28.07.1965
Cittadina: Cod. Fisc: CP_1 C.F._1
residente a [...] con l'Avv. STEFANO GOBBI
e
2) Parte_2 nato/a Canosa di Puglia il 04.12.1965 cittadina: Cod. Fisc: CP_1 C.F._2
residente a [...] con l'Avv. STEFANO GOBBI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CANONICO in CORSICO (MI) in data 30.12.1990
(anno 1990 atto n. 98 parte II serie A)
□ senza figli
□X con i seguenti figli maggiorenni:
➢ , nato a [...] in data [...]; Persona_1
➢ , nato a [...] in data [...]; Persona_2
➢ , nato a [...] in data [...]. Persona_3
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Busto Arsizio (VA) in Via Meda n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_2
Pt_1
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 1.000,00, somma che sarà versata sul conto corrente della sig.ra entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.12.1990 in CORSICO (MI) con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CORSICO (anno 1990 atto n. 98, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____18.9.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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