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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1177 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, nella qualità di Impresa designata dal Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Maria Ciani del foro di
Prato, giusta procura notarile in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Bracciale, in Cassino, via G. Marconi n. 53.
-ATTORE-
C O N T R O
DI identificata in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Tresa Carlini, giusta procura Controparte_1 alle liti, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Rieti n. 14.
-CONVENUTO-
Oggetto: IV
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la predetta GN conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Frosinone la sig.ra , chiedendo la condanna della convenuta al pagamento Parte_2 dell'importo di € 34.000,00 a titolo di rivalsa, per aver pagato il danneggiato di un sinistro stradale, verificatosi in Roma il 28/08/2005, ore 18,15, in via Prenestina, intersezione con via Busachi, provocato dalla vettura Seat Cordoba, tg: AB26JH,, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà della convenuta e il cui conducente, dopo aver causato il sinistro, si allontanava, abbandonando il veicolo.
Si costituiva la sig.ra , eccependo l'intervenuta prescrizione del credito, l'estraneità Parte_2 ai fatti di causa e la totale assenza di prova a supporto della domanda.
All'udienza del 27/06/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda si presenta fondata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che, a mente della sentenza delle SS.UU. 21514/22, il termine prescrizionale dell'azione ex art. 292 dlgs. 209/05 è decennale e decorrente dalla liquidazione ovvero dal pagamento sicchè, considerati gli atti interruttivi del 2013 e del 2022, l'eccezione si presenta infondata In ordine al merito della vicenda, si rileva che dagli atti emerge che parte attrice ha liquidato il danno in occasione del predetto sinistro, come risulta in particolare dall'esame del documento n. 5 (quietanza sottoscritta e assegno BNL intestato a dell'importo di € 34.000,00). Parte_3
In merito all'asserita, presunta estraneità della convenuta, risulta provata la titolarità della vettura in capo alla predetta, così come si evince dal verbale della Polizia Municipale, laddove i verbalizzanti danno atto della predetta circostanza, atto pubblico e quindi fidefacente, nonché dall'allegato 12 ovvero l'atto di vendita, a rogito Notaio di Frosinone (anch'esso facente prova fino a querela di falso, trattandosi Per_1
[... di atto notarile del 13.4.04), con cui il sig cedeva la vettura proprio alla convenuta, Sig.ra CP_2
. Parte_2
Quest'ultima sostiene in proposito di essere divenuta proprietaria della vettura su menzionata solo dal
28.8.05 e ciò in forza di una sentenza del 4.2.06 che però non è stato prodotta in giudizio, con la conseguenza che la circostanza è rimasta indimostrata.
A tale riguardo, si osserva che la circostanza dell'iscrizione al PRA, ovvero che la convenuta sarebbe divenuta proprietaria del mezzo scoperto solo dopo il sinistro di cui trattasi, contrasta con due dati emergenti da atti pubblici, ovvero dal verbale dell'Autorità e dall'atto notarile.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di rivalsa proposta e, per l'effetto, condanna la sig.ra a Parte_2 corrispondere alla GN ., in persona del suo legale rappresentante, l'importo Parte_1 di € 34.000,00 a titolo di rivalsa, oltre interessi legali, decorrenti dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la sig.ra a corrispondere alla GN . alla Parte_2 Parte_1 rifusione delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese, € 3.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, 1/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1177 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, nella qualità di Impresa designata dal Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Maria Ciani del foro di
Prato, giusta procura notarile in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Bracciale, in Cassino, via G. Marconi n. 53.
-ATTORE-
C O N T R O
DI identificata in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Tresa Carlini, giusta procura Controparte_1 alle liti, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Rieti n. 14.
-CONVENUTO-
Oggetto: IV
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la predetta GN conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Frosinone la sig.ra , chiedendo la condanna della convenuta al pagamento Parte_2 dell'importo di € 34.000,00 a titolo di rivalsa, per aver pagato il danneggiato di un sinistro stradale, verificatosi in Roma il 28/08/2005, ore 18,15, in via Prenestina, intersezione con via Busachi, provocato dalla vettura Seat Cordoba, tg: AB26JH,, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà della convenuta e il cui conducente, dopo aver causato il sinistro, si allontanava, abbandonando il veicolo.
Si costituiva la sig.ra , eccependo l'intervenuta prescrizione del credito, l'estraneità Parte_2 ai fatti di causa e la totale assenza di prova a supporto della domanda.
All'udienza del 27/06/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda si presenta fondata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che, a mente della sentenza delle SS.UU. 21514/22, il termine prescrizionale dell'azione ex art. 292 dlgs. 209/05 è decennale e decorrente dalla liquidazione ovvero dal pagamento sicchè, considerati gli atti interruttivi del 2013 e del 2022, l'eccezione si presenta infondata In ordine al merito della vicenda, si rileva che dagli atti emerge che parte attrice ha liquidato il danno in occasione del predetto sinistro, come risulta in particolare dall'esame del documento n. 5 (quietanza sottoscritta e assegno BNL intestato a dell'importo di € 34.000,00). Parte_3
In merito all'asserita, presunta estraneità della convenuta, risulta provata la titolarità della vettura in capo alla predetta, così come si evince dal verbale della Polizia Municipale, laddove i verbalizzanti danno atto della predetta circostanza, atto pubblico e quindi fidefacente, nonché dall'allegato 12 ovvero l'atto di vendita, a rogito Notaio di Frosinone (anch'esso facente prova fino a querela di falso, trattandosi Per_1
[... di atto notarile del 13.4.04), con cui il sig cedeva la vettura proprio alla convenuta, Sig.ra CP_2
. Parte_2
Quest'ultima sostiene in proposito di essere divenuta proprietaria della vettura su menzionata solo dal
28.8.05 e ciò in forza di una sentenza del 4.2.06 che però non è stato prodotta in giudizio, con la conseguenza che la circostanza è rimasta indimostrata.
A tale riguardo, si osserva che la circostanza dell'iscrizione al PRA, ovvero che la convenuta sarebbe divenuta proprietaria del mezzo scoperto solo dopo il sinistro di cui trattasi, contrasta con due dati emergenti da atti pubblici, ovvero dal verbale dell'Autorità e dall'atto notarile.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di rivalsa proposta e, per l'effetto, condanna la sig.ra a Parte_2 corrispondere alla GN ., in persona del suo legale rappresentante, l'importo Parte_1 di € 34.000,00 a titolo di rivalsa, oltre interessi legali, decorrenti dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la sig.ra a corrispondere alla GN . alla Parte_2 Parte_1 rifusione delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese, € 3.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, 1/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani