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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7237/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Renato e Paola Buonajuto, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Carmine Schettino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (NA), alla via P. Metastasio n. 43;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 566/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponendo di avere Controparte_1
stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la e di aver Parte_1 corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 1.208,96 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Marigliano la detta società e chiedeva la restituzione dell'indicato importo, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del
2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda, per l'inesistenza della causa debendi e la prescrizione del presunto credito, chiedendo il rigetto dell'iniziativa avversa.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 566/2022 accoglieva la domanda e condannava la Parte_1
a restituire all'attore la somma di euro 1.043,30, ponendo a carico della
[...]
convenuta le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale deduceva Parte_1
l'omessa, carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove relative all'esistenza del depuratore, sull'onere probatorio incombente sull'utente in merito alla domanda restitutoria e sull'eccezione sollevata dalla società convenuta riguardo il quantum della pretesa, evidenziando la mancanza di prova della somma sborsata e dei criteri di quantificazione utilizzati.
Deduceva, infine, l'omessa valutazione dell'eccepita prescrizione del credito attoreo e concludeva per la riforma della pronuncia gravata, con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado.
Cont Si costituiva in giudizio il quale contestava i motivi di gravame e CP_1
ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025, quando veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la controversia rientra tra quelle per le quali l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa;
le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sarebbero state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
Va altresì preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellato.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
La deduce anzitutto, quale motivo di gravame, l'illogicità ed Parte_1
erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda, evidenziando l'omessa valutazione “in ordine alla prova offerta circa
l'esistenza e il funzionamento del depuratore < > ”. Parte_2
La doglianza appare fondata, atteso che nelle rassegnate conclusioni il primo Giudice risulta non prendere in alcuna considerazione i documenti tempestivamente e ritualmente depositati da parte della la quale, nel costituirsi in primo Parte_1
grado, ha esibito copiosa documentazione non specificamente contestata dalla controparte ed idonea a dimostrare sia la sussistenza dell'impianto di depurazione delle acque sia il suo pieno funzionamento.
Com'è noto l'articolo 14 della l. n. 36/1994, che dichiarava dovuto il canone di depura-zione pur in assenza di un impianto centralizzato funzionante o qualora l'impianto, pur presente, fosse inattivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008 nella quale è stata affermata la natura di corrispettivo di tale tariffa: quest'ultima non è altro che il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che trova la sua fonte nel contratto di utenza, il quale comporta che, a fronte del pagamento della tariffa,
l'utente riceva un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Pertanto, a partire dalla summenzionata sentenza, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depura-zione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge” (Cass. n. 7947 del 20 aprile
2020).
Ulteriore logica conseguenza del qualificare la tariffa del servizio idrico integrato come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa è che “… è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. n.
11270/2020).
Nella fattispecie deve ritenersi che la abbia fornito tale dimostrazione Pt_1
esibendo in giudizio lo Stralcio Planimetrico del comune di Mariglianella con indicazione della rete fognaria di Via Palermo e lo Stralcio Planimetrico con l'indicazione della rete fognaria con recapito finale al depuratore di “ - Parte_2
allegati alla relazione tecnica descrittiva del Tecnico - comprovanti Persona_1
che l'impianto di depurazione dell'Area Nolana, detto serve anche il Parte_2
ove è ubicato l'immobile del e da quest'ultimo Controparte_2 CP_1
non specificamente contestati.
L'appellato, difatti, non ha negato l'esistenza dell'impianto, ma si è limitato a replicare “La documentazione depositata agli atti proviene dalla odierna parte appellante (come la relazione tecnica) ovvero riguarda la rete fognaria del
[...] . Ciò, però, non prova che l'impianto sia regolarmente Controparte_2
funzionante…” (v. pag. 5 memoria di costituzione appellato).
A ben vedere, tuttavia, anche il funzionamento dell'impianto di cui innanzi risulta sufficientemente suffragato per tabulas da parte appellante.
La invero, ha esibito (in allegato alla relazione dell'ing. CTU in altro Pt_1 Per_2
procedimento) copia della nota della Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema del 21.11.2016, con oggetto “Impianto di depurazione
<> e rete di collettori”, in cui si dichiarava “che l'impianto in oggetto risulta avere sempre regolarmente funzionato dall'1.9.1984 con l'attivazione della linea acque primarie e linea fanghi e dall'1.9.1986 con l'attivazione della linea delle acque biologico”.
A ciò aggiungasi la nota del 07.12.2016, avente ad oggetto il medesimo impianto di depurazione di Area Nolana, indirizzata fra gli altri al in Controparte_2
cui il rappresentava “di gestire provvisoriamente, per Controparte_3
conto della Regione Campania, l'impianto di depurazione dell'Area Nolana a far data dal 20.12.2010”, attestandone la regolare funzionalità da tale data.
Dal momento che detti documenti dimostrano sia la presenza dell'impianto che la sua regolare funzionalità continuativamente dagli anni '80 sino al 2016, ovvero per un periodo comprensivo del lasso di tempo in cui sono stati corrisposti gli oneri dall'odierno appellato (dal 2004 al 2016), deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla esistenza ed al funzionamento dell'impianto di depurazione presso l'area di ubicazione dell'immobile del . CP_1
Al riguardo, fra l'altro, l'appellato non ha fornito alcuna prova in contrario, essendosi limitato a richiamare, a smentita della documentazione prodotta dalla (v. Pt_1
memoria di costituzione e memoria conclusionale in appello), una non meglio precisata CTU asseritamente disposta sul citato depuratore, nella quale il tecnico incaricato arch. avrebbe dato atto che l'impianto “non è riuscito a trattare Per_3
le quantità di acque reflue che vi sono giunte in modo soddisfacente”. L'elaborato citato dall'appellato, però, non è presente agli atti di causa (v. fascicolo di primo grado allegato in formato cartaceo). Parimenti dicasi per la relazione del
Prof. Ing. , suppostamente redatta per l' , pure richiamata dalla Persona_4 CP_4
difesa del , che non risulta agli atti di causa. CP_1
La documentazione della convenuta (alla quale il primo Giudice non ha fatto alcun accenno) va, in definitiva, a smentire la mancanza del servizio dedotta dall'attore in primo.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi fondato e va accolto con totale riforma della sentenza oggetto di impugnazione e, per l'effetto, la domanda di ripetizione, avanzata da dei corrispettivi Controparte_1
versati per il servizio di depurazione espletato dalla va rigettata. Parte_1
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. va, quindi, condannato al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo
[...]
sulla base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 566/2022 del Giudice di Pace di Marigliano, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 566/2022 resa dal Giudice di Pace di Marigliano in data 26.04.2022, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti della Parte_1
2) condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e ss. mod., in euro 330,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro
662,00 per compensi, oltre euro 91,50 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7237/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Renato e Paola Buonajuto, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Carmine Schettino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (NA), alla via P. Metastasio n. 43;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 566/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponendo di avere Controparte_1
stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la e di aver Parte_1 corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 1.208,96 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Marigliano la detta società e chiedeva la restituzione dell'indicato importo, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del
2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda, per l'inesistenza della causa debendi e la prescrizione del presunto credito, chiedendo il rigetto dell'iniziativa avversa.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 566/2022 accoglieva la domanda e condannava la Parte_1
a restituire all'attore la somma di euro 1.043,30, ponendo a carico della
[...]
convenuta le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale deduceva Parte_1
l'omessa, carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove relative all'esistenza del depuratore, sull'onere probatorio incombente sull'utente in merito alla domanda restitutoria e sull'eccezione sollevata dalla società convenuta riguardo il quantum della pretesa, evidenziando la mancanza di prova della somma sborsata e dei criteri di quantificazione utilizzati.
Deduceva, infine, l'omessa valutazione dell'eccepita prescrizione del credito attoreo e concludeva per la riforma della pronuncia gravata, con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado.
Cont Si costituiva in giudizio il quale contestava i motivi di gravame e CP_1
ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025, quando veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la controversia rientra tra quelle per le quali l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa;
le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sarebbero state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
Va altresì preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellato.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
La deduce anzitutto, quale motivo di gravame, l'illogicità ed Parte_1
erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda, evidenziando l'omessa valutazione “in ordine alla prova offerta circa
l'esistenza e il funzionamento del depuratore < > ”. Parte_2
La doglianza appare fondata, atteso che nelle rassegnate conclusioni il primo Giudice risulta non prendere in alcuna considerazione i documenti tempestivamente e ritualmente depositati da parte della la quale, nel costituirsi in primo Parte_1
grado, ha esibito copiosa documentazione non specificamente contestata dalla controparte ed idonea a dimostrare sia la sussistenza dell'impianto di depurazione delle acque sia il suo pieno funzionamento.
Com'è noto l'articolo 14 della l. n. 36/1994, che dichiarava dovuto il canone di depura-zione pur in assenza di un impianto centralizzato funzionante o qualora l'impianto, pur presente, fosse inattivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008 nella quale è stata affermata la natura di corrispettivo di tale tariffa: quest'ultima non è altro che il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che trova la sua fonte nel contratto di utenza, il quale comporta che, a fronte del pagamento della tariffa,
l'utente riceva un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Pertanto, a partire dalla summenzionata sentenza, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depura-zione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge” (Cass. n. 7947 del 20 aprile
2020).
Ulteriore logica conseguenza del qualificare la tariffa del servizio idrico integrato come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa è che “… è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. n.
11270/2020).
Nella fattispecie deve ritenersi che la abbia fornito tale dimostrazione Pt_1
esibendo in giudizio lo Stralcio Planimetrico del comune di Mariglianella con indicazione della rete fognaria di Via Palermo e lo Stralcio Planimetrico con l'indicazione della rete fognaria con recapito finale al depuratore di “ - Parte_2
allegati alla relazione tecnica descrittiva del Tecnico - comprovanti Persona_1
che l'impianto di depurazione dell'Area Nolana, detto serve anche il Parte_2
ove è ubicato l'immobile del e da quest'ultimo Controparte_2 CP_1
non specificamente contestati.
L'appellato, difatti, non ha negato l'esistenza dell'impianto, ma si è limitato a replicare “La documentazione depositata agli atti proviene dalla odierna parte appellante (come la relazione tecnica) ovvero riguarda la rete fognaria del
[...] . Ciò, però, non prova che l'impianto sia regolarmente Controparte_2
funzionante…” (v. pag. 5 memoria di costituzione appellato).
A ben vedere, tuttavia, anche il funzionamento dell'impianto di cui innanzi risulta sufficientemente suffragato per tabulas da parte appellante.
La invero, ha esibito (in allegato alla relazione dell'ing. CTU in altro Pt_1 Per_2
procedimento) copia della nota della Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema del 21.11.2016, con oggetto “Impianto di depurazione
<> e rete di collettori”, in cui si dichiarava “che l'impianto in oggetto risulta avere sempre regolarmente funzionato dall'1.9.1984 con l'attivazione della linea acque primarie e linea fanghi e dall'1.9.1986 con l'attivazione della linea delle acque biologico”.
A ciò aggiungasi la nota del 07.12.2016, avente ad oggetto il medesimo impianto di depurazione di Area Nolana, indirizzata fra gli altri al in Controparte_2
cui il rappresentava “di gestire provvisoriamente, per Controparte_3
conto della Regione Campania, l'impianto di depurazione dell'Area Nolana a far data dal 20.12.2010”, attestandone la regolare funzionalità da tale data.
Dal momento che detti documenti dimostrano sia la presenza dell'impianto che la sua regolare funzionalità continuativamente dagli anni '80 sino al 2016, ovvero per un periodo comprensivo del lasso di tempo in cui sono stati corrisposti gli oneri dall'odierno appellato (dal 2004 al 2016), deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla esistenza ed al funzionamento dell'impianto di depurazione presso l'area di ubicazione dell'immobile del . CP_1
Al riguardo, fra l'altro, l'appellato non ha fornito alcuna prova in contrario, essendosi limitato a richiamare, a smentita della documentazione prodotta dalla (v. Pt_1
memoria di costituzione e memoria conclusionale in appello), una non meglio precisata CTU asseritamente disposta sul citato depuratore, nella quale il tecnico incaricato arch. avrebbe dato atto che l'impianto “non è riuscito a trattare Per_3
le quantità di acque reflue che vi sono giunte in modo soddisfacente”. L'elaborato citato dall'appellato, però, non è presente agli atti di causa (v. fascicolo di primo grado allegato in formato cartaceo). Parimenti dicasi per la relazione del
Prof. Ing. , suppostamente redatta per l' , pure richiamata dalla Persona_4 CP_4
difesa del , che non risulta agli atti di causa. CP_1
La documentazione della convenuta (alla quale il primo Giudice non ha fatto alcun accenno) va, in definitiva, a smentire la mancanza del servizio dedotta dall'attore in primo.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi fondato e va accolto con totale riforma della sentenza oggetto di impugnazione e, per l'effetto, la domanda di ripetizione, avanzata da dei corrispettivi Controparte_1
versati per il servizio di depurazione espletato dalla va rigettata. Parte_1
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. va, quindi, condannato al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo
[...]
sulla base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 566/2022 del Giudice di Pace di Marigliano, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 566/2022 resa dal Giudice di Pace di Marigliano in data 26.04.2022, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti della Parte_1
2) condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e ss. mod., in euro 330,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro
662,00 per compensi, oltre euro 91,50 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi