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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3640 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro , 27 98031 C.F._1
Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA CARLO SERENI, 15 CP_1 P.IVA_1
00146 ROMA presso lo studio dell'Avv. CARUSO SEBASTIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c., – in qualità di erede della Parte_1 sig.ra deceduta il 24.09.2019 – ha domandato la condanna Persona_1 dell' al pagamento della quota ereditaria sui ratei maturati e non riscossi CP_1 delle tredicesime 2019 afferenti due trattamenti (cat. IO e cat. SOCTPS). Ha quantificato il totale delle tredicesime in € 1.582,29, il rateo maturato fino al decesso (9/12) in € 1.186,72 e, quindi, la quota pro-quota spettante a ciascuno dei due eredi in € 593,36; ha, inoltre, reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Si è costituito l' , deducendo che il pagamento dei ratei richiesti è già CP_1 avvenuto: per la gestione pubblica “lotto 6.3.2020” e, per la pensione cat. IO, con provvedimento 14.09.2022; ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note di trattazione il ricorrente ha contestato l'integrale soddisfo, insistendo per la differenza ancora dovuta, con vittoria di spese.
DIRITTO
È principio pacifico che i ratei di pensione maturati e non riscossi (ivi compresa la quota di tredicesima maturata sino alla data del decesso) si trasmettono agli eredi, previo espletamento della procedura amministrativa. Ciò è riconosciuto dalla prassi e dalla regolazione dell'ente previdenziale, nonché dalla costante prassi amministrativa in tema di “ratei maturati e non riscossi”.
In giurisprudenza di legittimità si rinviene, inoltre, l'affermazione del diritto degli eredi ai ratei non riscossi, subordinatamente ai presupposti e alla domanda amministrativa;
la quota di tredicesima rientra tra le somme ereditabili.
(Cass., ord. 31.01.2025, n. 2297, in tema di ratei non riscossi dagli eredi).
Quando in corso di causa l'ente provvede al pagamento (totale o parziale) della prestazione richiesta, il giudizio si definisce, per la parte corrispondente, con cessazione della materia del contendere. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, imponendo di verificare quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza del pagamento sopravvenuto. Tale principio è consolidato ed è applicato trasversalmente anche al contenzioso previdenziale.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che l' ha effettuato pagamenti CP_1
(lotto 6.3.2020; provv. 14.09.2022). Tuttavia, il ricorrente ha specificamente dedotto che l'ammontare non copre l'intero dovuto ex ricorso, sicché permangono differenze da corrispondere. Ne consegue: a) dichiarazione di cessazione per la porzione effettivamente soddisfatta;
b) accoglimento della domanda per il residuo.
Quanto alle spese, considerata la “soccombenza virtuale” dell'ente resistente – che ha provveduto ai pagamenti solo post litem e in pendenza di giudizio – le stesse vanno poste a carico dell' ; resta, in ogni caso, efficace CP_1
l'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. già dichiarato dal ricorrente.
Per i crediti previdenziali opera il regime di cui all'art. 16, comma 6, L. n.
412/1991, che prevede il riconoscimento degli interessi legali dalla scadenza del procedimento amministrativo, con divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria, spettando il maggiore tra i due accessori (salva prova del maggior danno). Si tratta di principio costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.
La domanda attorea è determinata sulla base di conteggi puntuali: tredicesime 2019 complessive € 1.582,29; rateo 9/12 € 1.186,72; quota erede (1/2)
€ 593,36. Tale quantificazione è coerente col criterio legale (pro-quota tra coeredi)
e non risulta specificamente confutata nel quantum, essendo la difesa CP_1 incentrata sull'avvenuto pagamento;
ciò giustifica la condanna per differenza, con detrazione delle somme già corrisposte per il medesimo titolo, come risultanti dai provvedimenti prodotti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi già corrisposti dall' per i ratei maturati e non riscossi relativi CP_1 alle tredicesime 2019 del dante causa, come da “lotto 6.3.2020” e provvedimento 14.09.2022 prodotti in atti;
2. Accoglie, per il residuo, la domanda di e, per l'effetto, Parte_1 condanna l' a pagare in suo favore la somma di € 593,36, previa CP_1 detrazione di quanto già corrisposto per il medesimo titolo in favore del medesimo avente diritto, oltre accessori di legge ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 (maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con divieto di cumulo), dalla scadenza del termine del procedimento amministrativo sino al saldo;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
[...]
CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Patti 12/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo