Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
09/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 654/2018 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Paolo Primo n. 13, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina Via XXIV CodiceFiscale_1
Maggio n.
96, presso lo studio dell'avv. Angela Paladina, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Walter Auditore, come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 20/02/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la sig.ra ha percepito la prestazione di disoccupazione agricola cat DSAGR n. 1 dal Pt_1
01.01.2009 al 31.12.2009;
- Che con missiva del 23.03.2017 l' ha richiesto la restituzione di somme indebitamente CP_1 percepite, dal 01.01.2009 al 31.12.2009, per un totale di € 3.110,00;
- Che, più precisamente, è stata richiesta la restituzione del superiore importo sulla scorta della seguente motivazione: “Sono stati corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti
a causa della mancata iscrizione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero della avvenuta cancellazione degli stessi.
- Che è stato presentato ricorso amministrativo in data 24.04.2017;
- Che, sino ad oggi, in ordine al detto ricorso nessuna decisione risulta essere stata presa dall'Istituto erogatore.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Rilevava altresì, che parte ricorrente ha avanzato domanda di accertamento della bontà del lavoro subordinato in agricoltura intercorso nel 2009 con l'azienda EL OR con ricorso giudiziario davanti questo Giudice del Lavoro iscritto al RGL 64\2010, nel quale chiedeva espressamente venissero accertati gli stessi diritti oggi ripresentati, e che tale giudizio si è concluso nel 2011 con una decisione che ha acclarato l'inammissibilità della domanda giudiziaria per inesistenza del diritto.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza del 09/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal
Giudicante.
CP_ Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di giudicato sollevato dall' il quale rileva che la domanda proposta dalla parte ricorrente è stata già respinta dal Tribunale con la sentenza n.
677/2018.
Tale eccezione è infondata.
CP_ Infatti, la sentenza n.677/2018, prodotta dall' risulta emessa nel procedimento RGN
2037/2017, proposto da Parte_2
CP_ Premesso quanto sopra, va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, e per stessa ammissione della parte ricorrente che a seguito di provvedimento con il quale l' ha comunicato alla ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione CP_1 agricola relativa all'anno 2009, precedentemente erogata, e di averla rigettata, e con il quale veniva dichiarato un indebito, la stessa parte ricorrente, avverso tale provvedimento ha inoltrato ricorso amministrativo, in data 24/07/2017, ma non ha inoltrato ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi. Il presente ricorso, è stato depositato in data 20/02/2018, a distanza di anni dalla cancellazione, e pertanto l'azione è intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita.
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Peraltro va rilevato che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del rapporto di lavoro e la conseguente iscrizione negli elenchi dei braccianti agricolo per gli anni e le giornate necessarie al
CP_ fine del diritto a percepire la disoccupazione agricola cui l' chiede la restituzione.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 09/05/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia