Articolo 15 della Legge 22 maggio 2017, n. 81
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14 giugno 2017
Art. 15. Modifiche al codice di procedura civile 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa»;
b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attivita' commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».
Note all'art. 15:
- Si riporta l' art. 409, numero 3), del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».
- Si riporta l' art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge:
«Art. 634 (Prova scritta). - Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile .
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attivita' commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile , purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.».
Entrata in vigore il 14 giugno 2017
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