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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 656 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, cui è stata riunita la causa n. 763/23, vertente
TRA
CI. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 Parte_2
Orbetello (GR), Località Albinia, Via Paolieri n. 61 (c.f. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Alfredo
Bragagni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in persona Controparte_2
del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in
Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento e ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente giudizio n. 656/23: “Voglia il Giudice Adito, contrariis reiectis, previo accertamento del corretto inquadramento contrattuale del signor Parte_3
dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla CI. con il verbale unico di CP_2 CP_1
accertamento e notificazione n° 2022008872/DDL.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ricorrente giudizio n. 763/23: “Voglia il Giudice Adito, contrariis reiectis, previo accertamento del corretto inquadramento contrattuale del signor Parte_3
dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla CI. con il verbale unico di CP_2 CP_1
accertamento e notificazione n° 2022008872/DDL.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Opposto giudizio n. 656/23: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa istanza CP_2
disattesa e reietta,
- Dichiarare inammissibile il ricorso avverso il verbale siccome atto non autonomamente impugnabile;
In subordine, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo l' da ogni domanda ex adverso proposta. (…).
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Resistente giudizio n. 763/23: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa istanza CP_2
disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario siccome infondato per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo l' da ogni domanda ex adverso proposta.(…).
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi separati iscritti rispettivamente con i numeri di ruolo 665/2023 e
763/2023, la CI. ha proposto opposizione avverso il verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2022-008872-DDL del 28/03/2023 (doc. 2), notificato in pari data, con il quale l' in virtù dell'istruttoria ispettiva iniziata in CP_2
data 17 novembre 2022, emetteva l'avviso di addebito – pure in questa sede opposto - n.351 2023 00002659 83 000, formato dall sede di Grosseto il 24 CP_2
ottobre 2023 e notificato in data 28.11.2023, sull'assunto dell'errato inquadrato del dipendente al primo livello (quindi con mansioni di manovale), Parte_3
anziché al secondo livello (con mansioni di montatore di cartongesso, compresa rifinitura e tinteggiatura) del C.C.N.L. Edilizia Industria. Parte ricorrente invocava l'infondatezza nel merito della pretesa per insussistenza dei presupposti fattuali posti a fondamento delle violazioni addebitate, deducendo in particolare l'estrema genericità e debolezza della pretesa dell' nonché l'inattendibilità della CP_2
ricostruzione operata in sede ispettiva. Rappresentava inoltre la mancata produzione da parte dell' dei documenti amministrativi oggetto, peraltro, di CP_2
istanza di accesso agli atti rimasta inevasa. Concludeva pertanto come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione CP_2
al verbale unico di accertamento. Contestava poi nel merito quanto dedotto dalla società, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna della società ricorrente al pagamento del dovuto. L' in particolare evidenziava il valore probatorio delle CP_2
dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e dunque la correttezza del proprio operato anche in ordine al calcolo delle sanzioni irrogate.
3. All'udienza del 20.03.2024 i procedimenti in epigrafe venivano riuniti stante l'evidente connessione soggettiva e oggettiva. Escussi i testimoni ammessi, la causa
è stata discussa e quindi decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Preliminarmente deve rivelarsi che il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
In tal senso, Cass. SS.UU. n. 16 del 2007 hanno affermato "l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati
a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22".
Sulla stessa linea, anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18320 del 30/08/2007 (Rv.598774
– 01) secondo cui: ”Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e finanche nel corso del giudizio di legittimità”
(cfr. anche Cass. Sez. Lav. sentenza n. 16319 del 12/07/2010 Rv. 614994, nonché
Cass. n. 6916/16).
Anche nel caso di specie, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione ovvero emette avviso di addebito, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. da ultimo l'ordinanza n.
32886/2018).
Ne consegue che l'opposizione proposta non già avverso il provvedimento che irroga la sanzione amministrativa o avverso l'avviso di addebito, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e finanche nel corso del giudizio di legittimità.
5. Ciò posto deve osservarsi che successivamente all'opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-008872-DDL del 28/03/2023 (doc. 2),
l' ha notificato in data 28.11.2023 l'avviso di addebito n.351 2023 00002659 83 CP_2
000 del 24 ottobre 2023, in questa stessa sede opposto con il ricorso iscritto al n. rg.
763/2023.
6. Nel merito la tale domanda risulta fondata.
Innanzitutto, è utile chiarire il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, CP_2
il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 10569/2001).
In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema
Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva.
5.Premesso, inoltre, che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. In particolare, è onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata. Né a diverse conclusioni può pervenirsi rispetto all'onere di provare la sussistenza di un contratto differente rispetto a quello nominativamente indicato dalle parti come ha stabilito del resto la Cassazione, ad esempio Cass. nella sentenza n. 23931 del 10 novembre 2014, ove ha precisato che, nel caso in cui ne disconosca la natura, è l'istituto convenuto a dover provare la sussistenza della subordinazione nel contratto di associazione in partecipazione, così ribaltando la diversa presa di posizione della corte territoriale d'appello (nella specie si trattava della Corte d'Appello di Ancona). Sulla stessa linea, tra le altre, già Cass. 19.9.2005,
n. 18481
7. Nel caso di specie, la pretesa scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-008872-DDL del 28/03/2023 (doc. 2), all'esito del quale,
l' ha ritenuto di dover contestare alla CI. s.r.l. di aver Controparte_3
erroneamente inquadrato il dipendente al primo livello (quindi con Parte_3 mansioni di manovale) anziché al secondo livello (con mansioni di montatore di cartongesso, compresa rifinitura e tinteggiatura) del C.C.N.L. Edilizia Industria.
Alla pagina 2 e 3 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-008872-
DDL del 28/03/2023 (doc. 2), relativamente alle irregolarità che concernono il lavoratore si legge infatti che: Parte_3
(Cfr. estratti doc. 2 parte ricorrente)
L' ha pertanto quantificato la differenza di imponibile non denunciatagli per il CP_2
dipendente tra il 2° e il 1° livello, a titolo di contributi e somme aggiuntive Parte_3
pari a 2.862,01 euro, imponendo alla la regolarizzazione del suddetto CP_4
lavoratore per i periodi successivi al presente accertamento. Sulla scorta del suddetto verbale unico di accertamento e notificazione n°2022008872/DDL è stato poi emesso l'avviso di addebito in questa sede impugnato per l'importo di €.
3.061,67.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che dall'istruttoria espletata non è emerso alcun riscontro, anche semplicemente indiziario, utile ad avvalorare la tesi dell' CP_2
Dalla documentazione versata in atti si può evincere che lo è stato assunto Parte_3
da CI. in data 10 febbraio 2020 e che nell'ambito dell'organizzazione aziendale egli svolgeva la propria attività lavorativa sotto la supervisione e il controllo di un altro operaio qualificato.
Sul piano della prova orale, il teste , operaio specializzato, Testimone_1
dipendente della TRE CI fin dal 1993, ha dichiarato di aver lavorato con lo Parte_3 per circa due anni nel cantiere di Cacciarella vicino Porto Santo Stefano intorno al
2022 e che questi lavorava sotto il suo controllo e supervisione. (cfr. Verb. ud. del
31.7.2024: deposizione ). Tale testimonianza confligge con la tesi Tes_1
dell' CP_2
L'altro teste, operaio esperto (cfr. ADR:” Faccio questo mestiere da Testimone_2
circa 30 anni;
sono capo squadra”) e dipendente della resistente ha anche egli sconfessato la tesi dell' riferendo di aver “lavorato con sin da quando CP_2 Parte_3
è stato assunto per la Tre CI SRL”, così precisando relativamente alle mansioni lavorative dello “lui mi aiutava nella posa in opera dei pannelli;
Parte_3
precisamente mi passava il materiale e l'attrezzatura facendo da manovalanza, io ero responsabile della posa in opera. Insomma, mi dava una mano, io ero l'operaio esperto”.
In relazione al controllo da qui è scaturito il verbale di accertamento, il ha Tes_2
inoltre dichiarato che, sebbene in quel preciso momento non lavorasse nello stesso cantiere dello era a conoscenza del fatto che lo prestava la sua Parte_3 Parte_3
attività lavorativa con le mansioni prima descritte sotto la supervisione dell'operaio
, confermando in tal modo la deposizione di quest'ultimo (cfr. Verb. ud. Tes_1
del 31.7.2024: deposizione . Tes_2
Anche in questo caso, dunque, la testimonianza non ha in alcun modo corroborato quanto sostenuto dall' CP_2
In ultimo il teste , già dipendente della CI. per circa 2 Testimone_3
anni dal marzo 2022, ha confermato che questi “lavorava con altri operai qualificati come e . Ricordo che, come me, montava pannelli sotto la direzione Tes_2 Tes_1
degli operai più esperti. Io passavo i materiali ai montatori e aiutavo con i tagli”. Ha inoltre ricordato che il giorno dell'accesso degli ispettori era presente assieme a e , confermando anche in tale data le mansioni svolte dallo Parte_3 Tes_1
(cfr. Verb. ud. del 31.7.2024: deposizione ). Parte_3 Tes_3
9. Ciò posto, deve rilevarsi che sebbene il dipendente in sede di accesso Parte_3
ispettivo abbia riferito di “svolgere fin dall'inizio la mansioni di montatore del cartongesso, rifinitore e tinteggiatore”, nulla ha invece dedotto circa l'esistenza di una supervisione diretto esercitato sulla propria attività lavorativa da parte di operai con maggiore esperienza. Circostanza questa ampiamente emersa nel corso dell'istruttoria e oltretutto determinante per un corretto inquadramento contrattuale.
L'art. 77 del CCNL di riferimento qualifica infatti come “operaio comune” anche l'
”addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione …, al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie ferri
e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato … di materiale isolante ecc.; alla rifinitura di pannelli prefabbricati di pareti o di solaio, di rampa di scale”, purché tali attività siano svolte “come aiutante” sempre “al servizio diretto di operai specializzati o qualificati”.
Deve peraltro evidenziarsi che l' nel verbale di accertamento, ha richiamato un CP_2
estratto contributivo (peraltro non prodotto) da cui risulterebbe che lo sia Parte_3
stato occupato fin dall'anno 1998. E' palese come tale circostanza sia insensata posto che lo all'epoca avrebbe avuto solo dieci anni, essendo nato solo nel Parte_3
1988.
10. Alla luce di quanto prima richiamato in punto di diritto, raffrontato alle risultanze tutte della compiuta istruttoria, difetta la prova della sussistenza dei presupposti fattuali posti a fondamento delle violazioni addebitate alla società ricorrente.
Deve concludersi quindi per la fondatezza del ricorso e dichiararsi l'insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della società ricorrente di cui all'avviso di addebito opposto n. 351 2023 00002659 83 000, formato dall sede di Grosseto CP_2
il 24 ottobre 2023 e notificato in data 28.11.2023, discendente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-008872-DDL del 28/03/2023 (doc. 2). 11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e ss.ii., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da TRE. CI. CP_1
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-008872-DDL del 28/03/2023;
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351 2023 00002659 83 000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000 per CP_2
compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso