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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17843 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI NO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
con sede legale in Roma, al Piazzale Parte_1
EN AR nn. 10/11 (P. IVA , in persona dell'amministratore P.IVA_1 unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, al Piazzale EN AR nn. 10/11, presso lo studio dell'Avv. Vanessa
Properzi, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, al Largo Colli Albani n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Donatelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024, reso dal Tribunale di Roma il 17.12.2024.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, superata l'eccezione di tardività dell'opposizione, anche in virtù del generale principio di conservazione dell'atto giuridico che abbia comunque raggiunto lo scopo, rigettare l'avversa istanza di declaratoria della esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024. Nel merito, i) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia e, comunque, l'illegittimità ed infondatezza del provvedimento monitorio opposto, per le ragioni esposte in atti;
ii) in via subordinata, all'esito della espletanda istruttoria e con riserva di gravame, condannare la
[...] al pagamento della minor somma dovuta, quantificabile Parte_1 detraendo dall'importo richiesto dall'Arch. quanto allo Stesso già CP_1 corrisposto. In ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024 e, conseguentemente, “mandare assolta” l'opponente da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi confronti. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del
Procuratore di parte opponente, Avv. Vanessa Properzi, in quanto antistatario”; per l'opposto: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, in via preliminare, i) accertare che la notifica dell'atto di citazione in opposizione
è avvenuta oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del provvedimento monitorio opposto e, per l'effetto, dichiarare l'esecutività del Decreto Ingiuntivo
n. 16946/2024; ii) in subordine, concedere la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione proposta dalla non è fondata Parte_1 su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito, rigettare integralmente l'avversa opposizione dacché pretestuosa, del tutto infondata in fatto ed in diritto e proposta con mere finalità dilatorie;
per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., l'Arch. chiedeva ingiungersi, CP_1 alla il pagamento della complessiva somma di Parte_1
2 euro 32.600,03, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese su incarico ed in favore della predetta società, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024, depositato il 17 dicembre 2014 e notificato all'ingiunta il 9 gennaio 2025.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con atto notificato il 19 febbraio 2025. Parte_1
L'opponente, in primo luogo, lamentava che il Decreto Ingiuntivo n.
16946/2024 era stato emesso in difetto di idonea prova scritta e, comunque, in assenza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito;
contestava, comunque, nel merito l'avversa pretesa eccependo di aver già estinto in massima parte il credito azionato in sede monitoria;
rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva l'Arch. CP_1 il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 647 c.p.c., dacché proposta con atto di citazione notificato dopo il decorso del termine di legge;
contestava, poi, nel merito le avverse ragioni di opposizione rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Con ordinanza resa all'udienza del 28 ottobre 2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024; veniva, altresì, fissata l'udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., sul rilievo che l'eccezione preliminare sollevata dalla società opposta poteva condurre ad una pronta definizione del giudizio;
indi, all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
************************
Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi alla definizione in rito del procedimento che ci occupa, con la declaratoria dell'inammissibilità
3 dell'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2025, dacché proposta dalla dopo il decorso del termine perentorio di Parte_1 cui all'art. 641 c.p.c..
Invero, è certo ben noto che l'art. 641 c.p.c. - come novellato dall'art. 8, I co., del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni nella L. 20 dicembre 1995, n. 534 - fissa in giorni quaranta, a decorrere dalla notifica del provvedimento monitorio, il termine accordato, in via ordinaria, all'ingiunto avente residenza o sede in Italia, per proporre l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c..
Pertanto, salvo che il giudice investito del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. non abbia ritenuto – apprezzando la sussistenza di giusti motivi – di ridurre tale termine fino al limite minimo dei dieci giorni ovvero di aumentarlo fino ad un massimo di sessanta giorni, il destinatario dell'ingiunzione di pagamento, al quale il provvedimento monitorio sia stato regolarmente notificato, ove intenda contestare la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, non ha altro strumento che quello dell'opposizione di cui agli artt. 645 e ss c.p.c., da proporre, indefettibilmente, nel termine di giorni quaranta.
E', del pari, indubbio il carattere perentorio del termine contemplato dall'art. 641 c.p.c., tale per cui la relativa inosservanza non può che comportare l'inammissibilità dell'opposizione.
Ed infatti, la natura perentoria del suddetto termine si ricava, agevolmente, dal combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c. nonché dal dettato dell'art. 647
c.p.c., a mente del quale la mancata proposizione dell'opposizione nel termine stabilito produce l'esecutorietà del decreto nonché l'inammissibilità e/o improseguibilità dell'opposizione – e, quindi, la definitività della statuizione di condanna di cui al provvedimento monitorio - salva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 650 c.p.c..
Atteso, poi, che la società opponente, a fronte dell'avversa eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ha invocato il disposto dell'art. 650 c.p.c., deve rilevarsi come, sulla scorta delle stesse prospettazioni della
[...]
[... [...]
non sia dato ravvisare i presupposti per l'utile accesso al rimedio Controparte_2 di cui all'art. 650 c.p.c..
Invero, è certo noto che presupposto del rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. è che il decreto ingiuntivo in contestazione sia stato sì notificato e, tuttavia, l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore, o, comunque, pur avendo avuto conoscenza del provvedimento monitorio, si sia trovato nell'impossibilità di agire in opposizione sempre per caso fortuito e per forza maggiore.
Segnatamente, ai fini della ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., è necessario che l'ingiunto alleghi e provi le circostanze impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa, in modo assoluto, della conoscenza dell'atto, ovvero in un fatto di carattere del tutto oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria.
In particolare, è ben vero che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 120 del
20 maggio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 650 c.p.c., nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione nel termine fissato nel medesimo decreto.
Tuttavia, resta fermo che, anche dopo la cennata pronuncia della Corte
Costituzionale, l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. riposa pur sempre sul presupposto che la proposizione dell'opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. sia stata oggettivamente impedita da caso fortuito o forza maggiore, e, dunque – come sopra accennato – da una “forza esterna ostativa in assoluto o da un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28 agosto 1998, n. 8561).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che – per quanto inferibile dalla documentazione in atti e, comunque, incontestato tra le parti – il Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024 veniva notificato alla odierna opponente in data 9
5 gennaio 2025 onde il termine di giorni quaranta per la proposizione della opposizione veniva a scadenza il 18 febbraio 2025; risulta, poi, dagli atti – ed è parimenti incontestato, che, invece, la curava la Parte_1 notifica dell'atto di citazione in opposizione solo in data 19 febbraio 2025 e, dunque, allorquando era già venuto a scadenza il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c..
In relazione alla specificità della fattispecie concreta, va, poi, rimarcato che l'opponente - avendo prescelto, per la proposizione dell'opposizione, il rito ordinario di cognizione da introdurre con atto di citazione - entro il suindicato termine del 18 febbraio 2025 avrebbe dovuto curare la notifica dell'atto introduttivo, essendo invece inidoneo alla instaurazione del giudizio il mero deposito dell'atto di citazione non ancora notificato.
Atteso, poi, che la società opponente ha invocato l'operatività del disposto dell'art. 650 c.p.c. deducendo che alla data di notifica del provvedimento monitorio (ovvero, ripetesi, alla data del 9 gennaio 2025) il personale amministrativo addetto alla sede era ancora assente per le festività natalizie, mentre il legale rappresentante, impegnato in un cantiere, non si era recato presso la suddetta sede e, quindi, non aveva esaminato la posta certificata in arrivo, va preliminarmente rilevato che le circostanze di fatto di cui sopra sono rimaste del tutto prive di conforto probatorio;
come pure del tutto indimostrato è rimasto l'ulteriore assunto di parte opponente secondo cui “nella giornata del 9 gennaio
2025 e giorni seguenti” sarebbero stati svolti lavori di manutenzione/rifacimento della rete dati, con conseguente impossibilità di accesso alla casella pec di essa società opponente.
Ad ogni buon conto non par superfluo rilevare come appaia ben arduo ritenere che le circostanze varie prospettate dalla società opponente a conforto della invocata applicabilità dell'art. 650 c.p.c. – tra loro neppure agevolmente conciliabili – potessero e possano riguardarsi come casi di “forza esterna ostativa in assoluto” o di “fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà” atti a determinare, “unicamente per forza propria”,
l'impossibilità di proporre tempestiva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
6 n. 16946/2024; ché, anzi, depone certamente in senso contrario la circostanza che nel termine di legge la abbia avuto modo di Parte_1 approntare l'atto di citazione in opposizione e di curarne il deposito telematico, salvo differire al giorno successivo la notifica del suddetto atto al creditore opposto.
In definitiva, dunque, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non può che pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2025, essendo stata, la stessa, introdotta con atto di citazione notificato indubbiamente dopo il vano decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c..
Alla cennata declaratoria di inammissibilità - come alla pronuncia di improcedibilità ovvero alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. - consegue che il provvedimento monitorio acquista, sul piano dell'accertamento del credito, efficacia incontrovertibile al pari della cosa giudicata.
Alla soccombenza consegue la condanna della Parte_1 alla rifusione, in favore dell'Arch. delle spese del presente
[...] CP_1 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
NO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 8452/2025
R.G., così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla
[...]
e, conseguentemente, definitivamente esecutivo ed Parte_1 intangibile il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024, reso dal Tribunale di
Roma in data 17 dicembre 2024.
7 - Condanna la alla rifusione, in favore Parte_1 dell'Arch. delle spese del presente procedimento, che CP_1 liquida in euro 3.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
LI NO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI NO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
con sede legale in Roma, al Piazzale Parte_1
EN AR nn. 10/11 (P. IVA , in persona dell'amministratore P.IVA_1 unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, al Piazzale EN AR nn. 10/11, presso lo studio dell'Avv. Vanessa
Properzi, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, al Largo Colli Albani n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Donatelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024, reso dal Tribunale di Roma il 17.12.2024.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, superata l'eccezione di tardività dell'opposizione, anche in virtù del generale principio di conservazione dell'atto giuridico che abbia comunque raggiunto lo scopo, rigettare l'avversa istanza di declaratoria della esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024. Nel merito, i) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia e, comunque, l'illegittimità ed infondatezza del provvedimento monitorio opposto, per le ragioni esposte in atti;
ii) in via subordinata, all'esito della espletanda istruttoria e con riserva di gravame, condannare la
[...] al pagamento della minor somma dovuta, quantificabile Parte_1 detraendo dall'importo richiesto dall'Arch. quanto allo Stesso già CP_1 corrisposto. In ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024 e, conseguentemente, “mandare assolta” l'opponente da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi confronti. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del
Procuratore di parte opponente, Avv. Vanessa Properzi, in quanto antistatario”; per l'opposto: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, in via preliminare, i) accertare che la notifica dell'atto di citazione in opposizione
è avvenuta oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del provvedimento monitorio opposto e, per l'effetto, dichiarare l'esecutività del Decreto Ingiuntivo
n. 16946/2024; ii) in subordine, concedere la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione proposta dalla non è fondata Parte_1 su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito, rigettare integralmente l'avversa opposizione dacché pretestuosa, del tutto infondata in fatto ed in diritto e proposta con mere finalità dilatorie;
per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., l'Arch. chiedeva ingiungersi, CP_1 alla il pagamento della complessiva somma di Parte_1
2 euro 32.600,03, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese su incarico ed in favore della predetta società, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024, depositato il 17 dicembre 2014 e notificato all'ingiunta il 9 gennaio 2025.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con atto notificato il 19 febbraio 2025. Parte_1
L'opponente, in primo luogo, lamentava che il Decreto Ingiuntivo n.
16946/2024 era stato emesso in difetto di idonea prova scritta e, comunque, in assenza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito;
contestava, comunque, nel merito l'avversa pretesa eccependo di aver già estinto in massima parte il credito azionato in sede monitoria;
rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva l'Arch. CP_1 il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 647 c.p.c., dacché proposta con atto di citazione notificato dopo il decorso del termine di legge;
contestava, poi, nel merito le avverse ragioni di opposizione rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Con ordinanza resa all'udienza del 28 ottobre 2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024; veniva, altresì, fissata l'udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., sul rilievo che l'eccezione preliminare sollevata dalla società opposta poteva condurre ad una pronta definizione del giudizio;
indi, all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi alla definizione in rito del procedimento che ci occupa, con la declaratoria dell'inammissibilità
3 dell'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2025, dacché proposta dalla dopo il decorso del termine perentorio di Parte_1 cui all'art. 641 c.p.c..
Invero, è certo ben noto che l'art. 641 c.p.c. - come novellato dall'art. 8, I co., del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni nella L. 20 dicembre 1995, n. 534 - fissa in giorni quaranta, a decorrere dalla notifica del provvedimento monitorio, il termine accordato, in via ordinaria, all'ingiunto avente residenza o sede in Italia, per proporre l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c..
Pertanto, salvo che il giudice investito del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. non abbia ritenuto – apprezzando la sussistenza di giusti motivi – di ridurre tale termine fino al limite minimo dei dieci giorni ovvero di aumentarlo fino ad un massimo di sessanta giorni, il destinatario dell'ingiunzione di pagamento, al quale il provvedimento monitorio sia stato regolarmente notificato, ove intenda contestare la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, non ha altro strumento che quello dell'opposizione di cui agli artt. 645 e ss c.p.c., da proporre, indefettibilmente, nel termine di giorni quaranta.
E', del pari, indubbio il carattere perentorio del termine contemplato dall'art. 641 c.p.c., tale per cui la relativa inosservanza non può che comportare l'inammissibilità dell'opposizione.
Ed infatti, la natura perentoria del suddetto termine si ricava, agevolmente, dal combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c. nonché dal dettato dell'art. 647
c.p.c., a mente del quale la mancata proposizione dell'opposizione nel termine stabilito produce l'esecutorietà del decreto nonché l'inammissibilità e/o improseguibilità dell'opposizione – e, quindi, la definitività della statuizione di condanna di cui al provvedimento monitorio - salva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 650 c.p.c..
Atteso, poi, che la società opponente, a fronte dell'avversa eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ha invocato il disposto dell'art. 650 c.p.c., deve rilevarsi come, sulla scorta delle stesse prospettazioni della
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non sia dato ravvisare i presupposti per l'utile accesso al rimedio Controparte_2 di cui all'art. 650 c.p.c..
Invero, è certo noto che presupposto del rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. è che il decreto ingiuntivo in contestazione sia stato sì notificato e, tuttavia, l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore, o, comunque, pur avendo avuto conoscenza del provvedimento monitorio, si sia trovato nell'impossibilità di agire in opposizione sempre per caso fortuito e per forza maggiore.
Segnatamente, ai fini della ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., è necessario che l'ingiunto alleghi e provi le circostanze impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa, in modo assoluto, della conoscenza dell'atto, ovvero in un fatto di carattere del tutto oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria.
In particolare, è ben vero che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 120 del
20 maggio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 650 c.p.c., nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione nel termine fissato nel medesimo decreto.
Tuttavia, resta fermo che, anche dopo la cennata pronuncia della Corte
Costituzionale, l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. riposa pur sempre sul presupposto che la proposizione dell'opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. sia stata oggettivamente impedita da caso fortuito o forza maggiore, e, dunque – come sopra accennato – da una “forza esterna ostativa in assoluto o da un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28 agosto 1998, n. 8561).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che – per quanto inferibile dalla documentazione in atti e, comunque, incontestato tra le parti – il Decreto
Ingiuntivo n. 16946/2024 veniva notificato alla odierna opponente in data 9
5 gennaio 2025 onde il termine di giorni quaranta per la proposizione della opposizione veniva a scadenza il 18 febbraio 2025; risulta, poi, dagli atti – ed è parimenti incontestato, che, invece, la curava la Parte_1 notifica dell'atto di citazione in opposizione solo in data 19 febbraio 2025 e, dunque, allorquando era già venuto a scadenza il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c..
In relazione alla specificità della fattispecie concreta, va, poi, rimarcato che l'opponente - avendo prescelto, per la proposizione dell'opposizione, il rito ordinario di cognizione da introdurre con atto di citazione - entro il suindicato termine del 18 febbraio 2025 avrebbe dovuto curare la notifica dell'atto introduttivo, essendo invece inidoneo alla instaurazione del giudizio il mero deposito dell'atto di citazione non ancora notificato.
Atteso, poi, che la società opponente ha invocato l'operatività del disposto dell'art. 650 c.p.c. deducendo che alla data di notifica del provvedimento monitorio (ovvero, ripetesi, alla data del 9 gennaio 2025) il personale amministrativo addetto alla sede era ancora assente per le festività natalizie, mentre il legale rappresentante, impegnato in un cantiere, non si era recato presso la suddetta sede e, quindi, non aveva esaminato la posta certificata in arrivo, va preliminarmente rilevato che le circostanze di fatto di cui sopra sono rimaste del tutto prive di conforto probatorio;
come pure del tutto indimostrato è rimasto l'ulteriore assunto di parte opponente secondo cui “nella giornata del 9 gennaio
2025 e giorni seguenti” sarebbero stati svolti lavori di manutenzione/rifacimento della rete dati, con conseguente impossibilità di accesso alla casella pec di essa società opponente.
Ad ogni buon conto non par superfluo rilevare come appaia ben arduo ritenere che le circostanze varie prospettate dalla società opponente a conforto della invocata applicabilità dell'art. 650 c.p.c. – tra loro neppure agevolmente conciliabili – potessero e possano riguardarsi come casi di “forza esterna ostativa in assoluto” o di “fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà” atti a determinare, “unicamente per forza propria”,
l'impossibilità di proporre tempestiva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
6 n. 16946/2024; ché, anzi, depone certamente in senso contrario la circostanza che nel termine di legge la abbia avuto modo di Parte_1 approntare l'atto di citazione in opposizione e di curarne il deposito telematico, salvo differire al giorno successivo la notifica del suddetto atto al creditore opposto.
In definitiva, dunque, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non può che pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2025, essendo stata, la stessa, introdotta con atto di citazione notificato indubbiamente dopo il vano decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c..
Alla cennata declaratoria di inammissibilità - come alla pronuncia di improcedibilità ovvero alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. - consegue che il provvedimento monitorio acquista, sul piano dell'accertamento del credito, efficacia incontrovertibile al pari della cosa giudicata.
Alla soccombenza consegue la condanna della Parte_1 alla rifusione, in favore dell'Arch. delle spese del presente
[...] CP_1 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
NO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 8452/2025
R.G., così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla
[...]
e, conseguentemente, definitivamente esecutivo ed Parte_1 intangibile il Decreto Ingiuntivo n. 16946/2024, reso dal Tribunale di
Roma in data 17 dicembre 2024.
7 - Condanna la alla rifusione, in favore Parte_1 dell'Arch. delle spese del presente procedimento, che CP_1 liquida in euro 3.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
LI NO
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