Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4555/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4555/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: fisioterapista reddito: euro 25.614,00 nell'anno d'imposta 2023 e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente presso “TENARIS COATING ITALY SRL” reddito: euro 30.379,00 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Giampietro Berti, presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OV il 14-5-2005 (anno 2005, Numero 28, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nato il figlio in data 30-3-2008. Per_1
1
1. disporsi che i coniugi vivranno separati, ma comunque entrambi presso l'immobile sito a OV (RO) in via Burano n. 8, il sig. al Parte_2 pianoterra e la sig.ra al piano primo, nel reciproco rispetto, libero Parte_1 ciascuno di fissare la propria residenza ove ritiene più opportuno;
2. disporsi l'affidamento condiviso del figlio (C.F.: Persona_2
), ancora minorenne, il quale verrà collocato C.F._3 prevalentemente presso la madre e manterrà la residenza a OV (RO) in via Burano n. 8; i genitori assumeranno concordemente le scelte educative, scolastiche, sanitarie, e ludico/sportive del figlio;
Per_1
3. disporsi che il sig. abbia facoltà di trascorrere con il figlio Parte_2
almeno un week-end a settimane alterne e che il padre possa vedere il figlio Per_1 ogniqualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore (si ritiene poco adatta all'età del minore – sedicenne – una puntuale regolamentazione del diritto di visita padre- figlio, anche in considerazione della soluzione abitativa concordata tra i genitori); durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno, il sig. potrà trascorrere Pt_2 con il figlio sette giorni, alternando con la madre il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano e l'ultimo dell'anno; il padre, inoltre, potrà trascorrere tre giorni con durante le festività pasquali, alternando con la sig.ra i giorni di Per_1 Pt_1
Pasqua e di Pasquetta;
durante le vacanze estive - da concordare preventivamente tra i genitori e, comunque, entro il mese di maggio di ogni anno il padre potrà tenere presso di sé per quindici giorni, anche non consecutivi, tenendo Per_1 sempre conto dei bisogni e delle esigenze del ragazzo e garantendo un aggiornamento telefonico alla madre (aggiornamento telefonico che, invece, dovrà essere garantito dalla madre al padre quando dovesse trascorrere le Per_1 vacanze estive con la madre); in occasione del compleanno di , il padre e la Per_1 madre potranno accordarsi per trascorrere con il figlio il pranzo o la cena;
le ulteriori festività religiose o civili più importanti dovranno essere trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
il calendario delle visite del padre sarà, in ogni caso, suscettibile di modifiche e variazioni dettate dalle esigenze del figlio e/o dei genitori (anche in considerazione della soluzione abitativa concordata tra i coniugi – ) e tali variazioni saranno, direttamente, concordate tra Pt_2 Pt_1 gli stessi;
4. disporsi che il sig. provveda a corrispondere alla sig.ra Parte_2 [...]
(alle seguenti coordinate: IBAN: [...]) entro Pt_1 il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1 la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. disporsi che i coniugi concorrano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (spese che verranno sostenute dai sig.ri Pt_2
– utilizzando il conto cointestato), come da elenco contenuto nelle Linee Pt_1
Guida del CNF la cui regolamentazione per praticità si riporta qui di seguito (escluse le spese non pertinenti in considerazione dell'età di ): Per_1
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
2 libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense e eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e di logopedia;
5) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro a mezzo whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, a mezzo whatsapp entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e cha ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso corredata dalla relativa pezza giustificativa;
6. disporsi che l'assegno unico venga percepito dai genitori al 50%;
7. disporsi che i sig.ri e suddividano al 50% le Parte_2 Parte_1 spese concernenti le utenze e, più in generale, l'immobile (fatta eccezione per spese di manutenzione che si riferiscano unicamente al piano in cui gli stessi vivranno) facendovi fronte tramite il conto corrente cointestato n. 1000/00009169 che verrà utilizzato unicamente per tali necessità;
8. i coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso (qualora ve ne fosse necessità) al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio e di analoghi documenti (es. documento d'identità) per il figlio minore;
9. i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento con rinuncia reciproca allo stesso;
3 10. spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4555/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio OV il 14-5- Parte_2
2005, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a OV, il 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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