Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24637/2022 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EMESSA IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 127 TER CPC
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati:
dott. Diana Rotondaro Presidente
dott. Alessia Notaro Giudice
dott. Francesco Russo GOP rel.
Premesso che l'udienza del 18.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
lette le note tempestivamente depositate dalle parti;
ha pronunciato la presente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 24637/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale
TRA
l'Avv. (C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Fattore, C.F. , con studio in Napoli al Corso Umberto I n. 90, C.F._2
come da procure rilasciate ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto introduttivo, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 081.19560155, ovvero PEC:
Email_1
RICORRENTE
Pagina 1
La sig.ra C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliata in Cardito (NA) al Corso Cesare Battisti n. 145, presso lo studio dell'Avv. Mario
Setola (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta mandato in atti, al C.F._4
quale potranno essere effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 26.10.2022, l'Avv. ha esposto di aver Pt_1
ricevuto mandato dalla resistente per rappresentarla e difenderla, congiuntamente con l'Avv. Ernesto Micillo, nel giudizio monitorio, Rg. n. 19468/18, instaurato dinanzi al
Tribunale di Napoli – sez. lavoro nei confronti della società al fine di CP_1
ottenere il pagamento del TFR, a seguito di dimissioni, giudizio che si concludeva con decreto del 07.11.18 di rigetto;
il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver ricevuto mandato dalla resistente per rappresentarla e difenderla, congiuntamente con il collega Avv.
Ernesto Micillo, in un ulteriore giudizio ex art. 414 c.p.c., Rg. n.25112/18, instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli – sez. lavoro, sempre nei confronti della società CP_1
avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive spettanti alla cliente e le
[...]
medesime richieste già avanzate in sede monitoria e che, a causa di divergenze insorte con la cliente, la quale decideva di ritirare la propria documentazione presso lo studio del legale, era costretto a rinunciare al mandato con lettera del 11.06.2019 inviata a mezzo raccomandata a/r. e contestuale richiesta di pagamento delle competenze per l'attività
espletata.
Tanto esposto, il ricorrente ha dedotto di aver regolarmente concluso l'incarico professionale e di aver richiesto, senza esito, il pagamento dei compensi maturati per l'espletata attività professionale;
detti compensi venivano calcolati secondo i valori minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014 (valore da € 26.001,00 a € 52.000,00), pari cioè alla
Pagina 2 somma di € 653,00 per il giudizio monitorio, R.g. n. 19468/18, oltre spese generali e
C.P.A. e , per il giudizio Rg. n.25112/18, secondo i valori medi tabellari previsti dal D.M. n.
55/2014 (valore da €26.001,00 a € 52.000,00), pari cioè alla somma di € 4.235,00 (fase di studio €3.090,00, fase introduttiva € 1.145,00) oltre spese generali e C.P.A..
Premesso di non aver ricevuto acconti per l'attività espletata, il ricorrente ha, pertanto,
concluso chiedendo:“Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
della Sig.ra relativamente al mancato pagamento delle spese e degli Parte_2
onorari all'Avv. per l'opera professionale da quest'ultimo svolta nei Parte_1
procedimenti civili innanzi al Tribunale di Napoli, n.r.g.l. 19468-18 e 25112-18; -
conseguentemente, condannare la Sig.ra di Napoli al pagamento in favore del Parte_2
ricorrente Avv. del precisato importo di € 5.065,06, oltre agli interessi ed alla Parte_1
rivalutazione monetaria come per legge a far data del 13/06/2019; - in subordine, e nella
denegata ipotesi, condannare la Sig.ra al pagamento in favore del Parte_2
ricorrente Avv. della minore o maggiore somma che l'On. le Giudicante Parte_1
riterrà opportuna in base al disposto combinato artt. 1226 - 2233 c.c., oltre agli accessori
legalmente previsti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
Si è costituita la resistente, la sig.ra impugnando e contestando tutto Parte_2
quanto ex adverso dedotto ed eccepito, deducendo l'inammissibilità e l'improponibilità
della domanda, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto e non provata sia riguardo all'an che al quantum debeatur. In particolare, la resistente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna notula di pagamento dell'importo di € 5.065,06 da parte del legale per l'attività espletata, prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio e che, quella consegnata unitamente alla lettera raccomandata di rinuncia al mandato riporta un importo inferiore, pari cioè a € 3.313,12; ha eccepito, in via ulteriore, la resistente, che la domanda non risulta provata, essendo la documentazione depositata in atti da controparte una ripetizione dei due giudizi nonché il mancato rispetto dell'obbligo informativo da parte
Pagina 3 del legale sull'andamento dei giudizi incardinati e sull'esito probabilmente sfavorevole del giudizio ex art 414 c.p.c. perchè basato sugli stessi presupposti in fatto e in diritto che avevano già determinato, nel giudizio monitorio, il rigetto della domanda;
la resistente ha,
inoltre, eccepito la prescrizione presuntiva triennale del credito ex art 2956 comma 1, n. 2,
c.c., essendo la lettera di costituzione in mora datata 11.06.2019, mentre l'odierno giudizio incardinato il 26.10.2022; infine, la resistente, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014,
convertito in L. n. 162/2014. Ha concluso, pertanto, chiedendo: “A) In via preliminare -
dichiarare improcedibile l'azione per mancato esperimento della procedura di
negoziazione assistita;
- dichiarare prescritto il credito avanzato dal ricorrente;
B) nel
merito- dichiarare non provata la domanda e, pertanto, non provato il credito;
C) in via
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente si
chiede la riduzione degli importi ai minimi tabellari di cui al DM 55/2014 ovvero nella
minore somma che il Giudice riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa con attribuzione ai difensori antistatari”.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014,
formulata dalla resistente, non può essere accolta, in quanto del tutto infondata. Invero, la domanda introdotta dall'avvocato per recuperare un suo credito, qualora si avvalga della procedura speciale di cui all'art.14 ex d.lgs. 150/2011, non prevede quale condizione di procedibilità la negoziazione assistita c.d. obbligatoria;
ciò alla luce del disposto di cui all'art. 3, comma 7 del D.L. 132/2014, a norma del quale la disposizione “non si applica
quando la parte può stare in giudizio personalmente”, come avviene nel caso in esame secondo il dettato di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/2011.
Pagina 4 Inoltre ai sensi dell'art. 3, 1 comma del D.L. succitato, il comma anzidetto, che prevede quale condizione di procedibilità la negoziazione assistita c.d. obbligatoria per i casi ivi indicati, “non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori”, come è quello in esame.
Ed infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, nei rapporti tra avvocato e cliente,
quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando che il rapporto tra le parti sia non di contrapposizione, ma di collaborazione "intuitu personae" (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando, tali circostanze, nel paradigma normativo ed essendo, altresì,
pacifico che la disciplina sulla tutela del consumatore si applica anche nei confronti dell'avvocato, quale professionista esercente un'attività professionale che si concretizza nella prestazione d'opera intellettuale (cfr. Cass.24/01/2014 n.1464; Cass.13/09/2017, n.
21187; Cass.28/09/2018 n.23624; da ultimo v. Cass. 7357/22).
Parimenti va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente perché non preceduta da una valida costituzione in mora, non essendo previsto da alcuna norma che la domanda di pagamento dei compensi professionali debba essere preceduta da un atto di costituzione in mora, che peraltro nel caso di specie è stato inviato dal ricorrente prima dell'instaurazione del presente giudizio (cfr. in produzione ricorrente raccomandata ricevuta in data 13.6.2019).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 comma 1, n. 2, c.c., formulata dalla resistente.
Ed invero ex art. 2959 cc l'eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Come è noto, infatti, la Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui, sotto il profilo del quantum, l'eccezione di prescrizione presuntiva: “è incompatibile con qualsiasi
comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio
Pagina 5 che l'obbligazione non è stata estinta”. Tale condizione ricorre non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti. (Cass., Ord. n. 7793 del 17.03.2023; Cass., Ord. n. 15303
del 05/06/2019; Cass., Ord. n. 30058 del 14/12/2017; Cass., Sez. L, Sent. n. 12771 del
23/07/2012; Cass., Sent. n. 14927 del 21/06/2010; Cass., Sent. n. 3105 del 03/03/2001).
Nel caso di specie, la sig.ra ha eccepito di non aver mai ricevuto una richiesta Parte_2
di pagamento, a titolo di compensi, per l'importo di € 5.065,06, da parte dell'Avv. , Pt_1
prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio e che, la fattura consegnata unitamente alla lettera raccomandata di rinuncia al mandato del 11.06.2019 (doc. 4 della produzione di parte) riporta un importo inferiore, pari cioè a € 3.313,12, contestando, nel merito, anche la prestazione resa dal legale e, quindi, ammettendo implicitamente di non aver pagato.
Ciò posto, nel merito si osserva che risulta pienamente provata la procura rilasciata dalla sig.ra all'odierno ricorrente per rappresentarla e difenderla nel giudizio monitorio, Parte_2
Rg. n. 19468/2018 e nel giudizio ordinario ex art. 414 c.p.c. Rg. n. 25112/18, intrapresi
Co innanzi al Tribunale di Napoli -sez. Lavoro contro la società (cfr. all. 2 in CP_1
produzione ricorrente), così come deve dirsi comprovata dalla documentazione prodotta in atti (cfr. in produzione ricorrente, ricorso per d.i. e documentazione allegata nonché ricorso ex art. 414 cpc e documentazione allegata nonchè copia del ricorso notificato alla controparte) l'attività professionale svolta nei suddetti giudizi dall'Avvocato nell'interesse della resistente.
A tal ultimo riguardo, quanto alla preclusione istruttoria invocata dalla resistente, per avere l'Avv. depositato tardivamente la documentazione inerente al giudizio monitorio Rg. Pt_1
n. 19468/2018, per cui difetterebbe la prova della prestazione eseguita, si osserva che l'eccezione proposta è infondata.
Difatti, secondo la Giurisprudenza di legittimità (Cass. 25547/2015), nel rito sommario di cognizione (nel procedimento di liquidazione per i compensi dell'avvocato ex art. 14 d.lgs.
Pagina 6 150/2011), la disposizione secondo cui il ricorso e la comparsa devono indicare in modo specifico i mezzi di prova nonché i documenti offerti in comunicazione non introduce alcuna preclusione istruttoria (art. 702-bis commi 1 e 4 c.p.c.). Pertanto, si legge nella recente Ordinanza del 12 luglio 2024, n. 19226: “poiché non è contemplata alcuna
sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione
dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano,
rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al
ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale
successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui
all'art. 702-ter c.p.c.”.
Conseguentemente, la documentazione relativa al giudizio monitorio Rg. n. 19468/2018,
prodotta dal ricorrente con le note di trattazione scritta del 16.10.23 per la prima udienza del 18.10.2023, risulta ritualmente depositata.
Va poi evidenziato che la resistente ha sollevato l'eccezione di inadempimento del ricorrente agli obblighi professionali di diligenza e informazione, per avere quest'ultimo,
autonomamente, a seguito del rigetto del ricorso monitorio, ritenuto opportuno instaurare ,
sulla scorta della stessa documentazione, un nuovo giudizio con ricorso ex art. 414 cpc,
dall'esito certamente sfavorevole, perché basato sugli stessi presupposti in fatto ed in diritto che avevano già determinato il rigetto della domanda monitoria precedentemente proposta.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione proposta è infondata.
Ed invero, va in primo luogo osservato che lo stesso giudice del procedimento monitorio,
con provvedimento del 7.11.2018, nel rigettare il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla affermava “ritenuto che nella specie appare opportuna una trattazione a Parte_2
cognizione piena”, suggerendo pertanto l'instaurazione di un giudizio ordinario ex art. 414
cpc, che pertanto l'avv. - come è ovvio a fronte dell'opportunità evidenziata dal Pt_1
Pagina 7 giudice del monitorio - provvedeva a promuovere nell'interesse della sua cliente ,
che peraltro conferiva all'uopo apposita procura (cfr. in produzione Parte_2
ricorrente) non solo all'odierno ricorrente, ma, dopo la rinunzia al mandato da parte dell'avv. , anche ad un nuovo difensore in sostituzione dell'Avv. , costituitosi Pt_1 Pt_1
in data 23.09.2019, come emerge dallo storico del fascicolo di parte depositato in atti dal ricorrente (doc. 7), intendendo quindi evidentemente proseguire il giudizio, che pertanto anche la non aveva considerato come un giudizio dall'esito sicuramente Parte_2
sfavorevole. Peraltro, a tal ultimo riguardo , va evidenziato che, come è noto, i presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria, di cui agli artt. 633 ss cpc, sono diversi da quelli di una domanda ordinaria, essendo il procedimento monitorio a cognizione sommaria, a differenza di un giudizio ordinario, sicchè il rigetto della domanda monitoria non comporta necessariamente il rigetto della stessa domanda proposta in un giudizio ordinario, laddove peraltro nel caso in esame il giudice del monitorio aveva ritenuta “opportuna una trattazione” della domanda della “a cognizione piena”. Parte_2
Alla luce delle considerazioni sopra esposte pertanto l'eccezione di inadempimento sollevata dalla resistente deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente al compenso per l'attività difensiva svolta in favore della resistente.
Circa la quantificazione del compenso, in mancanza di un espresso accordo tra le parti,
esso dovrà avvenire, come richiesto dal ricorrente, secondo i parametri del DM 55/14,
vigenti alla data di conclusione dell'attività difensiva.
Orbene, tenuto conto del valore delle controversie (da €26.001,00 a € 52.000,00) nonché
dell'attività svolta dal ricorrente, ritiene il Tribunale che sia congrua la quantificazione dei compensi spettanti a quest'ultimo per il giudizio monitorio, Rg. n. 19468/2018, nei richiesti valori minimi tabellari di € 653,00 oltre rimborso spese generali al 15% , pari ad euro 97,95, e CPA pari ad euro 30,04 per una somma complessiva di euro 780,99; per
Pagina 8 il giudizio Rg. n. 25112/18 , tenuto conto dell'attività svolta dal ricorrente nonché della circostanza che trattasi sostanzialmente della stessa domanda proposta in sede monitoria,
appare congrua la quantificazione dei compensi spettanti al ricorrente nei valori minimi tabellari e quindi nella somma di euro 2.118,00 (fase di studio € 1.545,00, fase introduttiva € 573,00), oltre rimborso spese generali al 15% , pari ad euro 317,70, e CPA
pari ad euro 97,43, per una somma complessiva di euro 2.533,13, sicchè la somma complessivamente dovuta al ricorrente a titolo di compensi per entrambi i giudizi è pari ad euro 3.314,12.
In conclusione , sulla base delle considerazioni che precedono, va Parte_2
condannata al pagamento in favore dell' avv. della somma di euro 3.314,12 a titolo Pt_1
di compensi – come sopra precisati- per l'attività da quest'ultimo svolta nei giudizi RG
19468/2018 e RG 25112/18 Tribunale di Napoli -sez. Lavoro.
Sulla suddetta somma sono poi dovuti gli interessi legali a decorrere dalla messa in mora, che, come emerge dalla documentazione prodotta, risale alla data del 13.06.2019
(cfr. raccomandata in produzione di parte ricorrente all. 8), sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della domanda accolta, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la sig.ra al Parte_2
pagamento in favore dell'Avv. della somma di euro 3.314,12 a titolo di Parte_1
compensi maturati per l'attività professionale svolta nei giudizi, n. Rg. 19468/2018 e n. Rg.
25112/18, instaurati dinanzi al Tribunale di Napoli -sezione Lavoro, oltre gli interessi legali dal 13.06.2019 fino al soddisfo;
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 76,00 per spese ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso
Pagina 9 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, avv. Fabio Fattore.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 19.12.2024
Il Presidente
dr.ssa Diana Rotondaro
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