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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/08/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
*********
La Corte d'Appello Sezione Feriale
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
- dott. Carlo Errico Presidente
- dott. Consiglia Invitto Consigliere Relatore
- dott. Donatella De Giorgi Consigliere
visto il reclamo proposto con ricorso del 31.7.2025 da avverso il rigetto della istanza Parte_1 proposta ex art. 473bis.15 cpc;
vista la costituzione di;
CP_1 visto il parere del PG rilevato che, il provvedimento del 22.7.2015 qui reclamato, con cui il tribunale << rigetta l'istanza inerente la modifica delle modalità di frequentazione formulata dal rilevando come risulti Pt_1 preliminarmente necessaria la preparazione psicologica dei minori, oltre che del genitore, alla ripresa della relazione da tempo interrotta>> è provvedimento emesso ex art. 473bis.15 cpc e come tale non è provvedimento reclamabile, essendo consentito il reclamo solo avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., e comunque esclusivamente nell'ipotesi in cui il suo contenuto coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 comma 2 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori;
ricordato che la SC ( Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11688) afferma che << avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15
c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 ( oggi comma 1 n.
2) dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. >> ritenuto, quindi, il provvedimento impugnato, rigettando l'istanza di modifica delle modalità di frequentazione delle figlie di fatto e confermando la situazione preesistente non è neppure sotto tale profilo impugnabile in quanto non sospende né introduce sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, né prevede sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il reclamo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.
Lecce, così deciso nella C.C. del 06/08/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Carlo Errico
*********
La Corte d'Appello Sezione Feriale
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
- dott. Carlo Errico Presidente
- dott. Consiglia Invitto Consigliere Relatore
- dott. Donatella De Giorgi Consigliere
visto il reclamo proposto con ricorso del 31.7.2025 da avverso il rigetto della istanza Parte_1 proposta ex art. 473bis.15 cpc;
vista la costituzione di;
CP_1 visto il parere del PG rilevato che, il provvedimento del 22.7.2015 qui reclamato, con cui il tribunale << rigetta l'istanza inerente la modifica delle modalità di frequentazione formulata dal rilevando come risulti Pt_1 preliminarmente necessaria la preparazione psicologica dei minori, oltre che del genitore, alla ripresa della relazione da tempo interrotta>> è provvedimento emesso ex art. 473bis.15 cpc e come tale non è provvedimento reclamabile, essendo consentito il reclamo solo avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., e comunque esclusivamente nell'ipotesi in cui il suo contenuto coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 comma 2 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori;
ricordato che la SC ( Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11688) afferma che << avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15
c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 ( oggi comma 1 n.
2) dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. >> ritenuto, quindi, il provvedimento impugnato, rigettando l'istanza di modifica delle modalità di frequentazione delle figlie di fatto e confermando la situazione preesistente non è neppure sotto tale profilo impugnabile in quanto non sospende né introduce sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, né prevede sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il reclamo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.
Lecce, così deciso nella C.C. del 06/08/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Carlo Errico