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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 21/05/2025, alle ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 525/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di P_
Sono presenti:
per parte l'attore l'Avv. SCOPELLITI FRANCESCANTONIO il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusionali per parte convenuta l'Avv. BORRUTO ALESSANDRA la quale precisa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e le note conclusionali
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio , terminata alle ore 23,00, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, all'udienza del 21.05.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni alle parti e discutere la causa e, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 23,00, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 525/2022 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
Dr. , (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1957 e residente in [...], elettiva-mente domiciliato in Catona di Reggio Calabria, alla Via Nazionale n° 174/G, presso lo studio legale dell'Avv.
Francescantonio Scopelliti (c.f.: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione (P.E.C.: Email_1
- attore-
E
(C.F. P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
del Responsabile della Direzione Legale, Avv. Nicola Rubino (procura speciale per atto del
Notaio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia del 18 giugno Persona_1
2021, Rep 27451, racc. 11492), con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Crocefisso n. 15/C, presso lo studio dell' avv. Alessandra
Borruto (pec: CF: ) che, Email_2 C.F._3
in virtù di mandato su separato foglio (all.1), la rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata - convenuto -
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da processo verbale di udienza
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali
MOTIVI
L'attore adiva questo Tribunale al fine di vedere giudizialmente Parte_1
accertata la responsabilità civile della convenuta per i danni subiti in occasione P_
del sinistro occorsogli in data 10.07.2020, alle ore 16.00 circa, sulla corsia di ingresso alla corsia Sud dell'autoST A2 di AG Calabra, mentre era alla guida del proprio motociclo targato
ME 090236, causato dalla presenza sulla sede STle percorsa di materiale liquido scivoloso.
Deduceva in fatto che la sostanza oleosa sul manto STle aveva determinato la perdita di controllo del motociclo, e quindi la sua caduta rovinosa;
che la predetta sostanza oleosa si trovava sulla carreggiata già da diverse ore prima che si verificasse l'incidente, e che non era stata posta alcuna segnalateci ad indicarne presenza e il pericolo;
che sul luogo dell'incidente interveniva la Polizia STle che redigeva apposito verbale ed effettuava i relativi rilievi, indicando nella relazione la presenza sulla carreggiata di “sostanza viscida posta sulla sede STle, forse gasolio per il tipico odore..” ; che in seguito alla caduta riportava lesioni personali per le quali veniva chiesto l'intervento immediato della autombulanza del 118 che lo portava presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato:
“ Trauma cranio-facciale con rottura elementi dentari, frattura IV e V costa Dx, frattura branca ileo-pubica Dx e ala iliaca dx, frattura acetabolo antero-superiore dx, distorsione tratta del rachide cervicale, contusioni escoriate flc multiple;
che il periodo di cure e terapie necessarie per giungere alla completa guarigione dalle lesioni riportate si protraeva fino al 14.11.2020; che a causa del sinistro subiva danni patrimoniali quantificabili in € 8.750,00, così distinti: €.
3.092,00 per danni alla moto, come da preventivo rilasciato dalla concessionaria Parte_2
€ 180,00 per rimozione e trasporto motociclo, come da fattura Europe Assistance;
€
[...]
110,00 per giubbotto rovinato;
€. 200,00 per rottura orologio;
€. 96,00 per spese mediche per elettromiografia;
€. 120,00 per spese mediche per ausili ortopedici;
€ 450,00 per spese mediche riabilitative, € 4.502,00, per il costo sostenuto per la sostituzione nel lavoro professionale svolto
( medico di famiglia); e danni non patrimoniali quantificati in € 128.862,00, così dettagliati:
- €. 3.960,00 per gg. 40 di invalidità temporanea totale;
- €. 2.970,00 per gg. 40 di invalidità temporanea al 75%;
- €. 2.475,00 per gg. 50 di invalidità temporanea al 50%;
- €. 92.932,00 per danno da invalidità permanente nella misura del 25%;
- €. 22.409,00 per personalizzazione del danno;
- €. 3.450,00 per danno odontoiatrico;
infine, deduceva in fatto di avere chiesto, inutilmente , ad il risarcimento dei danni P_ patiti e di avere esperito la procedura di negoziazione assistita , anch'essa dall'esito negativo, prima di adire il presente Tribunale.
Eccepiva in diritto la responsabilità esclusiva dell' sotto due profili, quello generale P_
del neminem laedere art. 2043 c.c., considerando trabocchetto o insidia STle la condizione del manto STle di competenza dell' , in quanto non segnalata , né prevedibile P_ perché posta in un tratto di ST curvilineo di unico accesso all'autoST; quello della responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. , rimettendo alla valutazione del Giudice
l'esatta qualificazione giuridica della domanda proposta di risarcimento del danno, deducendo.
Chiedeva quindi a questo Tribunale di volere:
accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dell' e, conseguentemente, condannarla al pagamento della complessiva somma P_
di euro 136.946,00 come in narrativa de-terminata, in favore del Dr. a titolo Parte_1
di risarcimento di tutti i danni subiti, in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione monetaria
e gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore e difensore.
A sostegno delle proprie ragioni ha prodotto in giudizio la seguente documentazione:
1) copia della lettera racc. a.r. del
24.07.2020; 2) copia nota del 11.08.2020; 3) Copia nota del 26.08.2020; 4) Copia nota P_
del 24.11.2020; 5) Copia nota del 18.02.2021; 6) Copia invito negoziazione assistita del P_
27.04.2021; 7) Copia diniego negoziazione 8) Copia verbale Polizia STle;
9) copia P_
Consulenza tecnica di parte;
10) Copia Certificato P.S. G.O.M.; 11) Copia visita ortopedica
G.O.M; 12) n° 3 Rapporti radiologici G.O.M.; 13 ) Certificazione otorino GOM;
14) Esame audiometrico ASP;
15) Certificazione ortopedica GOM;
16) Esame ENG/EMG Clinica
Caminiti; 17) n° 4 certificati Dr. ; 18) n° 2 certificati Dr.ssa Persona_2 Persona_3
19) n° 3 certificati Dr. ; 20) Attestazione terapia riabilitativa Centro
[...] Persona_4
medico guarire;
21) Preventivo spese odontoiatriche;
22) n° 2 referti RX Studio Ecorad;
23) n°
2 Referti Risonanza magnetica studio ECO-RAD; 24) Esame TC studio Ecorad;
25)
Ortopanoramica dentaria studio ECO-RAD; 26) Copia Attestazione ASP di avvenuta sostituzione;
27) Copia fattura Dr.ssa 28) Ticket visita ortopedica GOM;
29) Persona_5 Ricevuta sanitaria;
30) Centro Medico Guarire;
30) Ricevuta sanitaria Elettromiografia Clinica
Caminiti; 31) Ricevuta acquisto ausili ortopedici;
32) Fattura Europe Assistance;
33)
Preventivo . Parte_2
Chiedeva altresì prova per testi sui seguenti capitoli di prova :
1. Vero è che in data 10.07.2020, verso le ore 12,00, sulla rampa di accesso alla autoST A2, corsia sud, vi era una macchia di sostanza oleosa sulla corsia destra della carreggiata;
2. Vero è che la macchia di sostanza oleosa di cui al punto 1) si trovava in curva, subito dopo la biforcazione che permette l'ingresso verso la corsia sud dell'autoST;
3. Vero è che la macchia presente sulla carreggiata non era segnalata;
4. Vero è che per la riparazione dei danni riportati dalla moto Honda Transalp targata ME
090236 in conseguenza del sinistro per cui è causa, il Dr. fu richiesto della somma di € Parte_1
3.582,00, come da preventivo rilasciato dalla Ditta Martino Moto di Reggio Calabria;
5. Vero è che in conseguenza della caduta dalla moto in data 10.07.2020 il Dr. Parte_1 riportava la rottura dell'orologio da polso marca e il danneggiamento del giubbotto CP_3 marca condizioni dell'asfalto, CP_4
chiedeva altresì che venisse disposta CTU medica al fine di verificare, confermandoli, i danni non patrimoniali derivati dal sinistro, postumi invalidanti permanenti e misura e durata dell'inabilità temporanea totale e parziale.
2. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda per P_ mancata individuazione della causa petendi , non avendo parte attrice specificato se l'azione contro l' sia stato formulata ai sensi dell' art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c. , pur P_
delineandosi due diversi e antitetici profili di responsabilità civile, richiamando in argomento quella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale incombe al danneggiato
l'onere di un'opzione chiara tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo le predette azioni presupposti, funzioni ed oneri processuali molto diversi (ex multis: Cass.
05/08/2013, n. 18609; Cass. 21/09/2015 n. 18463; Cass. n. 2482/2018).
Nel merito della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda , e la mancanza di responsabilità dell' atteso che la condizione P_
del manto STle, era talmente visibile da non potere costituire un trabocchetto, date le condizioni della ST l'ora diurna in cui si verificava il sinistro , deducendo che in ogni caso la macchia oleosa sull'asfalto non costituiva un pericolo occulto;
eccepiva anche l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. contro l' quale P_
custode della ST , per mancanza di nesso causale fra cosa in custodia e sinistro occorso all'attore, ed in ogni caso deducendo a propria discolpa il caso fortuito, deducendo che la condizione del manto STle, in mancanza di segnalazioni, doveva essere stata causata dal transito di altro veicolo poco prima del momento dell'attraversamento della ST da parte del sicchè l' non poteva in alcun modo evitare la situazione di pericolo da poco Pt_1 P_
tempo creatasi, atteso che sulle strade di sua competenza vengono eseguiti controlli continui sul territorio con squadre che presidiano tutto il tratto di competenza e turni che coprono le 24 ore e proprio sul tratto autoSTle ove si è verificato l'evento lamentato vi è la presenza continua e costante della squadra per assicurare manutenzione e sorveglianza della rete, ma la suddetta sostanza oleosa non era presente, né era stata segnalata da alcuno prima dei fatti narrati dall'attore. E' evidente, quindi, che è stata versata sulla careggiata da qualche veicolo che la perdeva, soltanto poco prima del transito dell'attore.
Eccepiva, comunque, la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro per condotta colposa e imprudente valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero tale da escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.).
Infine, contestava anche la quantificazione del danno offerta da parte attrice, rilevando la mancanza o insufficienza di prova in merito al danno patrimoniale lamentato alla moto, al giubbotto e all'orologio, e non essendo altresì ravvisabile alcun nesso fra spese odontoiatriche e lesioni riportate durante la caduta dalla moto, tenuto conto del referto del pronto soccorso.
Quindi chiedeva a questo Tribunale di volere: dichiarare l'assenza di responsabilità di nell'evento per cui è causa, dovuto a caso P_
fortuito e rigettare la domanda attorea perché infondata e/o non provata in ogni sua parte, sia per l'an, sia, in via subordinata, per il quantum debeatur, con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell'attore alle spese e competenze del presente giudizio in favore di P_
A sostegno della proprie ragioni produceva in giudizio del Controparte_5
3.06.2021, relazione di servizio del 06.11.2020 e allegato verbale giornaliero del 20.07.2020 della squadra di pronto intervento e chiedeva prova per testi sui seguenti capi: P_
a) Vero che il giorno 10 luglio 2020 alle ore 16,50 circa, la squadra n.3 del Nucleo
Manutenzione di Reggio Calabria – Palmi riceveva una segnalazione da parte della S.O.C. (Sala Operativa Compartimentale) in merito ad un sinistro occorso sulla A2 del Mediterraneo, allo svincolo di AG Calabra. Direzione Sud;
b) Vero che arrivati sul posto i cantonieri notavano una scia di liquido persa da ignoti sull'asfalto, prontamente bonificato con talco assorbente;
c) Vero che lo stato della pavimentazione era buono, lo stato del fondo STle asciutto e il meteo sereno;
d) Vero che il giorno del sinistro, come comunicato dagli operatori su ST di turno P_
quel giorno, e come si ricava dal verbale giornaliero prodotto, non erano state effettuate precedenti segnalazioni in merito al liquido presente sulla sede STle, né era stato rilevato dalla squadra che presidiava quel tratto autoSTle;
e) Vero che il controllo della sede autoSTle da parte del personale (Nucleo di P_
manutenzione - Servizio Sorveglianza e Pronto Intervento) è regolare e continuo, con turni che coprono le 24 ore, a mezzo di squadre che presidiano tutto il tratto di competenza che, nel caso in esame, è dal km 370+500 al km 442+920 sede nord e sud dell'AutoST A2, comprensivo, quindi, del luogo del sinistro.
3. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, acquisizione della documentazione offerta dalle parti e CTU medico-legale affidata al CTU dott. al fine Persona_6
di rispondere ai seguenti quesiti:
“ Il c.t.u., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti utili, dica:
1. se l'incidente per il quale è causa abbia causato lesioni personali a e Parte_1 di che tipo;
specifichi, altresì, l'eventuale preesistenza di patologie pregresse;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, tenendo conto nella determinazione del grado di invalidità permanente dello stato anteriore della vittima;
4. se le spese eventualmente sostenute in conseguenza dell'incidente siano state necessarie utili superflue.
.
4. Preliminarmente va qualificata la domanda di parte attrice come azione di responsabilità civile contro il custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. tanto emerge dalla rappresentazione dei fatti e dagli elementi di prova offerti in giudizio da parte attrice, da cui emerge l'imputazione del sinistro alla condizione del bene , la ST, nel momento in cui veniva percorsa dal danneggiato, ponendo l'accento sul nesso causale fra sinistro e cosa in custodia.
La mancata specifica qualificazione giuridica dell'azione da parte dell'attore, non pregiudica l'ammissibilità della domanda stessa, avendo parte attrice dettagliatamente descritto il fatto e dedotto due diversi profili di responsabilità ravvisabili nella vicenda, così facendo non ha pregiudicato il diritto di difesa di parte convenuta, né la qualificazione giuridica offerta da questo Tribunale precluderà in un eventuale futura grado di giudizio un diverso inquadramento giudico della stessa. Si ricorda, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all'art. 2043 c.c., non vincola il giudice
d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata”
(così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11805). Ed ancora: “In tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la possibilità di porre in discussione
l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., non avendo l'appellato né formulato contestazioni sul punto né riproposto le argomentazioni a sostegno della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.).
(Cass. civ., sez. III, 08 maggio 2015, n. 9294).
Dalla documentazione offerta in giudizio da parte attrice , in particolare dal verbale della Polizia
Stradale intervenuta sul luogo del sinistro a distanza di poco tempo dal suo verificarsi risulta provato che l'attore il giorno 10.07.2020 verso le ore 16,15 mentre percorreva la ST di accesso all'autoST direzione sud AG C. , alla guida del suo motociclo Honda tg ME
090236, nel punto in cui la carreggiata si biforca diventando a corsia unica, a causa verosimilmente di una sostanza viscida sopra il manto STle “forse gasolio per il tipo odore” perdeva il controllo del mezzo e cadeva in terra percorrendo, strisciando col corpo sulla ST, circa 4,95 metri;
non venivano contestate infrazioni al codice della ST, non venivano coinvolti altri veicoli.; lo stato del fondo STle veniva definito nel verbale sdrucciolevole a causa di liquido oleoso , probabilmente gasolio. In sede di prova testimoniale parte attrice ha dimostrato che lo stato del fondo STle era nelle condizioni descritte sin dall'ora di pranzo dello stesso giorno del sinistro STle,
Il teste ha riferito “io ho percorso la suddetta rampa intorno all'ora di pranzo Testimone_1 dello stesso giorno in cui il dott. ha avuto il suddetto incidente, ma non ricordo l'orario Pt_1
esatto. Io ero alla guida della macchina della ditta per la quale lavoro unitamente al sig.
[...]
che, però, non lavora per la stessa ditta. ADR: Su questa rampa vi era una striscia Parte_3
nera lungo la carreggiata. ADR: la striscia nera di cui ho detto iniziava dove la ST proveniente da AG si biforca per le due direzioni dell'autoST e proseguiva fino all'imbocco dell'autoST direzione Reggio Calabria. ( teste) ed anche il teste
[...]
confermava detta circostanza, riferendo di avere percorso la ST ove si verificava Tes_2
l'incidente per cui è causa lo stesso giorno dopo mezzogiorno e di avere visto sul manto STle una chiazza scura dove ha successivamente saputo si era verificato l'incidente del Dott. Pt_1
, persona di sua conoscenza, in quanto medico di famiglia.
In mancanza di diversi elementi e considerati gli indizi concordanti deve ritenersi che la perdita di controllo del motociclo da parte del sia stato causato dalla scivolosità del manto Pt_1 STle in un tratto curvilineo nel quale l'aderenza su due ruote è più vulnerabile, in una ST di accesso all'autoST per cui per buona diligenza il motociclo tende a mantenere strettamente la propria destra sulla carreggiata.
Dunque, dalle prove acquisite agli atti appare dimostrata la dinamica descritta da parte attrice come l'esistenza di un nesso causale fra la condizione della ST e il sinistro.
Ora ai fini della decisione della causa appare necessario stabilire quanto tempo prima rispetto al momento dell'incidente di causa, si fosse formata la chiazza oleosa che invadeva il manto STle.
Il dato temporale infatti , rileva ai fini dell'accertamento di un'eventuale ipotesi di caso fortuito, come invocato da parte convenuta, che escluderebbe del tutto la responsabilità della società tenuta alla custodia della ST.
I testimoni di parte attrice hanno riferito di avere visto le chiazze scure sul manto STle dello stesso giorno del sinistro STle (di cui avevano avuto conoscenza poiché il è loro Pt_1 medico curante) intorno all'ora di pranzo che convenzionalmente possiamo collocare in uno spazio temporale compreso tra le 12.30 e le 14,00, a ciò si aggiunge che i dipendenti dell' P_
sentiti come testi indicati da parte convenuta, hanno dichiarato che il giorno dell'incidente
[...]
svolgevano il lavoro di controllo nell'area che comprendeva anche il tratto di ST che qui interessa, e hanno riferito di avere cominciato il loro turno alle ore 13,45 ma di avere effettuato il sopralluogo sul luogo del sinistro solo alle 16,20 dopo la segnalazione del sinistro da parte della Polizia STle.
LA prova testimoniale dei dipendenti non fa che confermare la testimonianza di P_
e , che hanno dichiarato di avere visto la chiazza sull'asfalto, nel luogo Tes_1 Tes_3 dell'incidente , quello stesso giorno intorno all'ora di pranzo.
Non è stato però dimostrato da quando è stato eseguito l'ultimo controllo di routine P_ sul tratto di ST teatro dell'incidente di causa, prova che solo l' poteva e doveva P_
fornire.
Ora è pur vero che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ravvisare, in fattispecie di sinistro in cui il danno derivi dalla giacenza di una macchia d'olio sul manto STle, "una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi, che libera da responsabilità il custode quando lo stesso fattore di pericolo non sia conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero nel caso in cui lo stesso esplichi la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018, n.6703; Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 4963 ; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805 ), tuttavia nel caso di specie parte convenuta non ha offerto in giudizio alcuna prova che consenta di ritenere che la chiazza oleosa sul manto STle si fosse creata poco tempo prima del passaggio del , sicchè la Pt_1
situazione di pericolo non poteva in alcun modo essere preveduta ed impedita dal custode della ST, e tale non rendere esigibile il pronto intervento dell' Eppure, bastava esibire P_
in giudizio un rapporto giornaliero delle squadre ove potesse evincersi che il P_
controllo era stato eseguito sul tratto di ST in questione.
Astrattamente la chiazza d'olio poteva essere presente sul manto anche dal giorno prima.
Sicuramente era presente da più di tre ore.
L'art 2051 c.c. grava dell'onere della prova del caso fortuito il custode del bene, sicchè nel caso di specie, ancorchè parte convenuta abbia argomentato in ordine alla mancanza di tempo sufficiente ad intervenire, per rimuovere lo stato di pericolo creato dalla chiazza oleosa sul manto STle, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova che consentisse di ritenere inesigibile, per ragioni temporale, l'intervento di messa in sicurezza del tratto STle ove si verificava il sinistro. La giurisprudenza di legittimità è unanimemente concorde nel ritenere che qualora il sinistro è determinato da buche o irregolarità della ST l'ente titolare della stessa è responsabile per i danni cagionati ai sensi dell'Art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia” atteso che l'ente ha l'obbligo di tenere in buono stato di manutenzione le proprie strade ed evitare situazioni di pericolo essendo responsabile se a causa dello stato di manutenzione o della stato di pericolo in cui si trova la ST derivi un danno all'utenza , salvo che riesca a provare il caso fortuito o l'altrui condotta negligente.
Sulla condotta del non è ravvisabile alcuna negligenza atteso che la stessa Polizia Pt_1
Stradale intervenuta sul luogo del sinistra non ha contestato alcuna violazione al codice della ST.
Pertanto, dimostrata l'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danni, in mancanza di prova idonea a dimostrare nella specie la ricorrenza di un caso fortuito, non può che essere dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell' per i danni subiti dall'attore, P_
con conseguente insorgenza del diritto al risarcimento .
Parte attrice lamenta di avere subito i danni patrimoniale e i danni non patrimoniali meglio sopra descritti.
In giudizio offriva prova scritta dei danni patrimoniali connessi a cure mediche, visite specialistiche, terapie , esami diagnostici, meglio descritti in sede di CTU, al quale veniva chiesto di accertare quali fossero state le spese mediche connesse alle lesioni personali riportate nell'incidente di causa e necessarie per la completa guarigione. E' offerta prova del costo di rimozione della moto , fattura della europe assistence € 180,00.
I danni all'orologio e all'abbigliamento non sono stati sufficientemente dimostrati in giudizio, mancando a riguardo elementi di prova come fotografie, documentazione comprovante l'acquisto dei beni, con indicazione del relativo prezzo, o similari.
Anche i danni al motociclo non sono stati sufficientemente provati, non esiste una dettagliata descrizione degli stessi a opera di un perito, né fotografie ritraenti lo stato del motociclo prima e dopo l'incidente, nella fattura della Europe assistance sono indicati solo graffi. Parte attrice ha offerto in giudizio un preventivo, per cui non è provato che a spesa sia stata realmente sostenuta, ma la prova testimoniale sulle circostanze specifiche non sono mai state assunte, per cui la domanda risarcitoria non ha trovato in giudizio il giusto riscontro probatorio. Anche le spese odontoiatriche non sono sostenute da sufficienti elementi di prova , è stato infatti prodotto un preventivo che a parere del CTU non presenta alcuna connessione con le lesioni riportate a causa del sinistro per cui è giudizio.
Quanto ai danni non patrimoniali, derivati dal sinistro, la CTU disposta nel corso del giudizio e affidata al Dott. , che ai fini della relazione ha utilizzato la documentazione offerta in Per_6
giudizio dalle parti, fra cui tutti i referti medici prodotti in giudizio dall'attore, e sulla base dei dati anamnestici, degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti, del riscontro obiettivo emerso durante la visita medico-legale, ha consentito di accertare quali conseguenze dirette del sinistro i seguenti esiti :
“Esiti di pregresso trauma cranio-facciale. Esiti algico disfunzionale di frattura branca ileo-pubica dx e ala iliaca dx, frattura acetabolo dx, frattura spigolo antero-superiore dx. Esiti frattura IV, V e VI costa di dx.. Distorsione rachide cervicale con frattura composta dell'emiarco posteriore e dell'apofisi articolare sx di C7. Esiti trauma contusivo-distorsivo ginocchio sx Lievi esiti cicatriziali di pregresse multiple ferite l.c. con escoriazioni ed abrasioni.”
Su detti esiti il CTU ha accertato che non hanno influito i precedenti morbosi .
Il CTU ha, dunque, ritenuto compatibile la dinamica del sinistro descritta dall'attore come emerge dagli atti del processo con le lesioni lamentate e di cui viene chiesto il risarcimento.
Dette conclusioni, anche alla luce dell'esito istruttorio complessivo, in particolare dell'intervento immediato del 118 e del referto del pronto soccorso redatto lo stesso giorno del sinistro, subito dopo l'evento dannoso, non possono che essere condivise da questo Tribunale.
Gli esiti morbosi derivati dall'incidente hanno acquisito carattere permanente, secondo il giudizio tecnico del CTU, incidendo sulla validità del periziando nella misura del 20%
(ventipercento), calcolata secondo i Barèmes della Società Italia di Medicina Legale e delle
Assicurazioni.
Dalla documentazione medica offerta in giudizio, secondo l'accertamento scientifico eseguito dal CTU, a causa della lesione riportata a seguito del sinistro il dott. ha sopportato un Pt_1
periodo di Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 30 (trenta), esattamente dal 10.07 al
11.08.2020, in tale periodo è stato allettato o comunque impossibilitato ad effettuare gli atti quotidiani giornalieri e non ha potuto svolgere l'attività professionale in quanto è stato sostituito da altro medico; un successivo periodo di I.T.P. al 75% di giorni 30 (trenta); ancora periodo di giorni 30 di I.T.P. al 50% e un periodo di giorni 36 di ITP al 25%. Le conclusioni peritali, avvalorate dalla compiuta spiegazione scientifica e dalla documentazione medica offerta in giudizio da parte attrice, possono essere interamente condivise da questo Tribunale, sicchè può dirsi accertato che il danno biologico causato dal sinistro ha comportato un'invalidità permanente del 20% e un periodo complessivo di inabilità temporanea di 126 giorni, suddivisi in periodi di inabilità totale e parziale come sopra meglio descritti.
Per la liquidazione dei predetti danni da invalidità permanente e invalidità temporanea si può certamente fare applicazione in via analogica ed equitativa alla Tabella Unica Nazionale adottata con DPR n. 12 del 13/01/2025 .
La Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n.
23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).
Ai fini della quantificazione del danno , considerati i seguenti parametri della Tabella di riferimento:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico permanente € 3.962,12
Coefficiente di riduzione per età 0,694
Punto base I.T.T. € 55,24
Giorni di invalidità temporanea totale 100% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 38 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 36
Il Danno biologico permanente può essere così monetizzato (€ 79.242,40 x 0,694) € 54.994,23
Il Danno da Invalidità Temporanea può essere così liquidato:
Invalidità temporanea totale 100% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 497,16
Totale danno biologico temporaneo € 4.225,86
Pertanto è liquidabile un complessivo danno non patrimoniale di € 59.220,09
Sulla somma così liquidata ai valori monetari attuali in base alla TUN, spettano al danneggiato gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95
n.1712I)
Al predetto danno deve aggiungersi il danno patrimoniale che può essere così quantificato e liquidato:
a) spese mediche (Ricevuta fiscale per acquisto ausili ortopedici del 01.09.2020, di Euro
120.00, emessa da sanitaria ortopedica Villa San Giovanni. Fattura di Euro 96.00 del
03.09.2020, emessa dalla Casa di Cura Caminiti per esame EMG. Fattura emessa il 17.11.2020 dadi Catona, di Euro 450.00. Ticket sanitario per visita ortopedica c/o GOM del 10.08.2020 di Euro 1.00) € 667,00
b) spese per soccorso STle e rimozione motociclo € 180,00
c) Euro 4.502.0 rimborso spese per sostituzione prestazione professionale nel periodo dall'11.07 al 09.08.2020 di cui alla fattura dalla dott.ssa Persona_5
Gli altri danni patrimoniali relativi al costo di riparazione del motociclo, alle spese odontoiatriche, alla perdita di un orologio e di un giubbotto non risultano sufficiente dimostrati in giudizio e pertanto la relativa domanda risarcitoria non può essere accolta.
Pertanto il danno complessivo risarcibile è quello derivato come danno biologico, non patrimoniale, complessivamente ammontante ad € 59.220,09, oltre interessi maturati sulla somma via via devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza e quello patrimoniale, pari a complessivi € sopra meglio pari a pari a € (667,00 + 4.502,00) 5.349,00
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento delle somme sopra liquidate a P_
titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale , come emerso dall'accertamento giudiziale svolto, oltre al pagamento, sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato, degli interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza sino al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
1. accerta e riconosce la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio ex art. 2051 c.c. dell' P_
2. per l'effetto condanna l' al risarcimento dei seguenti danni subiti da P_ [...]
danno biologico permanente nella misura del 20% quantificato in € 54.994,23; Pt_1
danno da inabilità temporanea totale di 30 giorni, danno i.t.p. al 75% di giorni 30 , danno da inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30, danno da inabilità temporanea parziale al
25% di 36 gg, quantificato in € 4.225,86, per un complessivo danno non patrimoniale quantificato in € 59.220,09, oltre interessi maturati sulla somma via via devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 5.349,00, e su tutte le somme sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza sino al soddisfo;
3. Condanna, infine , al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice P_ che liquida in € 759,00 per spese n.i., € 11.352,92 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le P_
spese di CTU liquidate con separato decreto. Palmi, lì 21.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 21/05/2025, alle ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 525/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di P_
Sono presenti:
per parte l'attore l'Avv. SCOPELLITI FRANCESCANTONIO il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusionali per parte convenuta l'Avv. BORRUTO ALESSANDRA la quale precisa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e le note conclusionali
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio , terminata alle ore 23,00, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, all'udienza del 21.05.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni alle parti e discutere la causa e, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 23,00, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 525/2022 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
Dr. , (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1957 e residente in [...], elettiva-mente domiciliato in Catona di Reggio Calabria, alla Via Nazionale n° 174/G, presso lo studio legale dell'Avv.
Francescantonio Scopelliti (c.f.: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione (P.E.C.: Email_1
- attore-
E
(C.F. P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
del Responsabile della Direzione Legale, Avv. Nicola Rubino (procura speciale per atto del
Notaio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia del 18 giugno Persona_1
2021, Rep 27451, racc. 11492), con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Crocefisso n. 15/C, presso lo studio dell' avv. Alessandra
Borruto (pec: CF: ) che, Email_2 C.F._3
in virtù di mandato su separato foglio (all.1), la rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata - convenuto -
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da processo verbale di udienza
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali
MOTIVI
L'attore adiva questo Tribunale al fine di vedere giudizialmente Parte_1
accertata la responsabilità civile della convenuta per i danni subiti in occasione P_
del sinistro occorsogli in data 10.07.2020, alle ore 16.00 circa, sulla corsia di ingresso alla corsia Sud dell'autoST A2 di AG Calabra, mentre era alla guida del proprio motociclo targato
ME 090236, causato dalla presenza sulla sede STle percorsa di materiale liquido scivoloso.
Deduceva in fatto che la sostanza oleosa sul manto STle aveva determinato la perdita di controllo del motociclo, e quindi la sua caduta rovinosa;
che la predetta sostanza oleosa si trovava sulla carreggiata già da diverse ore prima che si verificasse l'incidente, e che non era stata posta alcuna segnalateci ad indicarne presenza e il pericolo;
che sul luogo dell'incidente interveniva la Polizia STle che redigeva apposito verbale ed effettuava i relativi rilievi, indicando nella relazione la presenza sulla carreggiata di “sostanza viscida posta sulla sede STle, forse gasolio per il tipico odore..” ; che in seguito alla caduta riportava lesioni personali per le quali veniva chiesto l'intervento immediato della autombulanza del 118 che lo portava presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato:
“ Trauma cranio-facciale con rottura elementi dentari, frattura IV e V costa Dx, frattura branca ileo-pubica Dx e ala iliaca dx, frattura acetabolo antero-superiore dx, distorsione tratta del rachide cervicale, contusioni escoriate flc multiple;
che il periodo di cure e terapie necessarie per giungere alla completa guarigione dalle lesioni riportate si protraeva fino al 14.11.2020; che a causa del sinistro subiva danni patrimoniali quantificabili in € 8.750,00, così distinti: €.
3.092,00 per danni alla moto, come da preventivo rilasciato dalla concessionaria Parte_2
€ 180,00 per rimozione e trasporto motociclo, come da fattura Europe Assistance;
€
[...]
110,00 per giubbotto rovinato;
€. 200,00 per rottura orologio;
€. 96,00 per spese mediche per elettromiografia;
€. 120,00 per spese mediche per ausili ortopedici;
€ 450,00 per spese mediche riabilitative, € 4.502,00, per il costo sostenuto per la sostituzione nel lavoro professionale svolto
( medico di famiglia); e danni non patrimoniali quantificati in € 128.862,00, così dettagliati:
- €. 3.960,00 per gg. 40 di invalidità temporanea totale;
- €. 2.970,00 per gg. 40 di invalidità temporanea al 75%;
- €. 2.475,00 per gg. 50 di invalidità temporanea al 50%;
- €. 92.932,00 per danno da invalidità permanente nella misura del 25%;
- €. 22.409,00 per personalizzazione del danno;
- €. 3.450,00 per danno odontoiatrico;
infine, deduceva in fatto di avere chiesto, inutilmente , ad il risarcimento dei danni P_ patiti e di avere esperito la procedura di negoziazione assistita , anch'essa dall'esito negativo, prima di adire il presente Tribunale.
Eccepiva in diritto la responsabilità esclusiva dell' sotto due profili, quello generale P_
del neminem laedere art. 2043 c.c., considerando trabocchetto o insidia STle la condizione del manto STle di competenza dell' , in quanto non segnalata , né prevedibile P_ perché posta in un tratto di ST curvilineo di unico accesso all'autoST; quello della responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. , rimettendo alla valutazione del Giudice
l'esatta qualificazione giuridica della domanda proposta di risarcimento del danno, deducendo.
Chiedeva quindi a questo Tribunale di volere:
accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dell' e, conseguentemente, condannarla al pagamento della complessiva somma P_
di euro 136.946,00 come in narrativa de-terminata, in favore del Dr. a titolo Parte_1
di risarcimento di tutti i danni subiti, in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione monetaria
e gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore e difensore.
A sostegno delle proprie ragioni ha prodotto in giudizio la seguente documentazione:
1) copia della lettera racc. a.r. del
24.07.2020; 2) copia nota del 11.08.2020; 3) Copia nota del 26.08.2020; 4) Copia nota P_
del 24.11.2020; 5) Copia nota del 18.02.2021; 6) Copia invito negoziazione assistita del P_
27.04.2021; 7) Copia diniego negoziazione 8) Copia verbale Polizia STle;
9) copia P_
Consulenza tecnica di parte;
10) Copia Certificato P.S. G.O.M.; 11) Copia visita ortopedica
G.O.M; 12) n° 3 Rapporti radiologici G.O.M.; 13 ) Certificazione otorino GOM;
14) Esame audiometrico ASP;
15) Certificazione ortopedica GOM;
16) Esame ENG/EMG Clinica
Caminiti; 17) n° 4 certificati Dr. ; 18) n° 2 certificati Dr.ssa Persona_2 Persona_3
19) n° 3 certificati Dr. ; 20) Attestazione terapia riabilitativa Centro
[...] Persona_4
medico guarire;
21) Preventivo spese odontoiatriche;
22) n° 2 referti RX Studio Ecorad;
23) n°
2 Referti Risonanza magnetica studio ECO-RAD; 24) Esame TC studio Ecorad;
25)
Ortopanoramica dentaria studio ECO-RAD; 26) Copia Attestazione ASP di avvenuta sostituzione;
27) Copia fattura Dr.ssa 28) Ticket visita ortopedica GOM;
29) Persona_5 Ricevuta sanitaria;
30) Centro Medico Guarire;
30) Ricevuta sanitaria Elettromiografia Clinica
Caminiti; 31) Ricevuta acquisto ausili ortopedici;
32) Fattura Europe Assistance;
33)
Preventivo . Parte_2
Chiedeva altresì prova per testi sui seguenti capitoli di prova :
1. Vero è che in data 10.07.2020, verso le ore 12,00, sulla rampa di accesso alla autoST A2, corsia sud, vi era una macchia di sostanza oleosa sulla corsia destra della carreggiata;
2. Vero è che la macchia di sostanza oleosa di cui al punto 1) si trovava in curva, subito dopo la biforcazione che permette l'ingresso verso la corsia sud dell'autoST;
3. Vero è che la macchia presente sulla carreggiata non era segnalata;
4. Vero è che per la riparazione dei danni riportati dalla moto Honda Transalp targata ME
090236 in conseguenza del sinistro per cui è causa, il Dr. fu richiesto della somma di € Parte_1
3.582,00, come da preventivo rilasciato dalla Ditta Martino Moto di Reggio Calabria;
5. Vero è che in conseguenza della caduta dalla moto in data 10.07.2020 il Dr. Parte_1 riportava la rottura dell'orologio da polso marca e il danneggiamento del giubbotto CP_3 marca condizioni dell'asfalto, CP_4
chiedeva altresì che venisse disposta CTU medica al fine di verificare, confermandoli, i danni non patrimoniali derivati dal sinistro, postumi invalidanti permanenti e misura e durata dell'inabilità temporanea totale e parziale.
2. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda per P_ mancata individuazione della causa petendi , non avendo parte attrice specificato se l'azione contro l' sia stato formulata ai sensi dell' art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c. , pur P_
delineandosi due diversi e antitetici profili di responsabilità civile, richiamando in argomento quella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale incombe al danneggiato
l'onere di un'opzione chiara tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo le predette azioni presupposti, funzioni ed oneri processuali molto diversi (ex multis: Cass.
05/08/2013, n. 18609; Cass. 21/09/2015 n. 18463; Cass. n. 2482/2018).
Nel merito della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda , e la mancanza di responsabilità dell' atteso che la condizione P_
del manto STle, era talmente visibile da non potere costituire un trabocchetto, date le condizioni della ST l'ora diurna in cui si verificava il sinistro , deducendo che in ogni caso la macchia oleosa sull'asfalto non costituiva un pericolo occulto;
eccepiva anche l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. contro l' quale P_
custode della ST , per mancanza di nesso causale fra cosa in custodia e sinistro occorso all'attore, ed in ogni caso deducendo a propria discolpa il caso fortuito, deducendo che la condizione del manto STle, in mancanza di segnalazioni, doveva essere stata causata dal transito di altro veicolo poco prima del momento dell'attraversamento della ST da parte del sicchè l' non poteva in alcun modo evitare la situazione di pericolo da poco Pt_1 P_
tempo creatasi, atteso che sulle strade di sua competenza vengono eseguiti controlli continui sul territorio con squadre che presidiano tutto il tratto di competenza e turni che coprono le 24 ore e proprio sul tratto autoSTle ove si è verificato l'evento lamentato vi è la presenza continua e costante della squadra per assicurare manutenzione e sorveglianza della rete, ma la suddetta sostanza oleosa non era presente, né era stata segnalata da alcuno prima dei fatti narrati dall'attore. E' evidente, quindi, che è stata versata sulla careggiata da qualche veicolo che la perdeva, soltanto poco prima del transito dell'attore.
Eccepiva, comunque, la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro per condotta colposa e imprudente valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero tale da escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.).
Infine, contestava anche la quantificazione del danno offerta da parte attrice, rilevando la mancanza o insufficienza di prova in merito al danno patrimoniale lamentato alla moto, al giubbotto e all'orologio, e non essendo altresì ravvisabile alcun nesso fra spese odontoiatriche e lesioni riportate durante la caduta dalla moto, tenuto conto del referto del pronto soccorso.
Quindi chiedeva a questo Tribunale di volere: dichiarare l'assenza di responsabilità di nell'evento per cui è causa, dovuto a caso P_
fortuito e rigettare la domanda attorea perché infondata e/o non provata in ogni sua parte, sia per l'an, sia, in via subordinata, per il quantum debeatur, con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell'attore alle spese e competenze del presente giudizio in favore di P_
A sostegno della proprie ragioni produceva in giudizio del Controparte_5
3.06.2021, relazione di servizio del 06.11.2020 e allegato verbale giornaliero del 20.07.2020 della squadra di pronto intervento e chiedeva prova per testi sui seguenti capi: P_
a) Vero che il giorno 10 luglio 2020 alle ore 16,50 circa, la squadra n.3 del Nucleo
Manutenzione di Reggio Calabria – Palmi riceveva una segnalazione da parte della S.O.C. (Sala Operativa Compartimentale) in merito ad un sinistro occorso sulla A2 del Mediterraneo, allo svincolo di AG Calabra. Direzione Sud;
b) Vero che arrivati sul posto i cantonieri notavano una scia di liquido persa da ignoti sull'asfalto, prontamente bonificato con talco assorbente;
c) Vero che lo stato della pavimentazione era buono, lo stato del fondo STle asciutto e il meteo sereno;
d) Vero che il giorno del sinistro, come comunicato dagli operatori su ST di turno P_
quel giorno, e come si ricava dal verbale giornaliero prodotto, non erano state effettuate precedenti segnalazioni in merito al liquido presente sulla sede STle, né era stato rilevato dalla squadra che presidiava quel tratto autoSTle;
e) Vero che il controllo della sede autoSTle da parte del personale (Nucleo di P_
manutenzione - Servizio Sorveglianza e Pronto Intervento) è regolare e continuo, con turni che coprono le 24 ore, a mezzo di squadre che presidiano tutto il tratto di competenza che, nel caso in esame, è dal km 370+500 al km 442+920 sede nord e sud dell'AutoST A2, comprensivo, quindi, del luogo del sinistro.
3. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, acquisizione della documentazione offerta dalle parti e CTU medico-legale affidata al CTU dott. al fine Persona_6
di rispondere ai seguenti quesiti:
“ Il c.t.u., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti utili, dica:
1. se l'incidente per il quale è causa abbia causato lesioni personali a e Parte_1 di che tipo;
specifichi, altresì, l'eventuale preesistenza di patologie pregresse;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, tenendo conto nella determinazione del grado di invalidità permanente dello stato anteriore della vittima;
4. se le spese eventualmente sostenute in conseguenza dell'incidente siano state necessarie utili superflue.
.
4. Preliminarmente va qualificata la domanda di parte attrice come azione di responsabilità civile contro il custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. tanto emerge dalla rappresentazione dei fatti e dagli elementi di prova offerti in giudizio da parte attrice, da cui emerge l'imputazione del sinistro alla condizione del bene , la ST, nel momento in cui veniva percorsa dal danneggiato, ponendo l'accento sul nesso causale fra sinistro e cosa in custodia.
La mancata specifica qualificazione giuridica dell'azione da parte dell'attore, non pregiudica l'ammissibilità della domanda stessa, avendo parte attrice dettagliatamente descritto il fatto e dedotto due diversi profili di responsabilità ravvisabili nella vicenda, così facendo non ha pregiudicato il diritto di difesa di parte convenuta, né la qualificazione giuridica offerta da questo Tribunale precluderà in un eventuale futura grado di giudizio un diverso inquadramento giudico della stessa. Si ricorda, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all'art. 2043 c.c., non vincola il giudice
d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata”
(così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11805). Ed ancora: “In tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la possibilità di porre in discussione
l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., non avendo l'appellato né formulato contestazioni sul punto né riproposto le argomentazioni a sostegno della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.).
(Cass. civ., sez. III, 08 maggio 2015, n. 9294).
Dalla documentazione offerta in giudizio da parte attrice , in particolare dal verbale della Polizia
Stradale intervenuta sul luogo del sinistro a distanza di poco tempo dal suo verificarsi risulta provato che l'attore il giorno 10.07.2020 verso le ore 16,15 mentre percorreva la ST di accesso all'autoST direzione sud AG C. , alla guida del suo motociclo Honda tg ME
090236, nel punto in cui la carreggiata si biforca diventando a corsia unica, a causa verosimilmente di una sostanza viscida sopra il manto STle “forse gasolio per il tipo odore” perdeva il controllo del mezzo e cadeva in terra percorrendo, strisciando col corpo sulla ST, circa 4,95 metri;
non venivano contestate infrazioni al codice della ST, non venivano coinvolti altri veicoli.; lo stato del fondo STle veniva definito nel verbale sdrucciolevole a causa di liquido oleoso , probabilmente gasolio. In sede di prova testimoniale parte attrice ha dimostrato che lo stato del fondo STle era nelle condizioni descritte sin dall'ora di pranzo dello stesso giorno del sinistro STle,
Il teste ha riferito “io ho percorso la suddetta rampa intorno all'ora di pranzo Testimone_1 dello stesso giorno in cui il dott. ha avuto il suddetto incidente, ma non ricordo l'orario Pt_1
esatto. Io ero alla guida della macchina della ditta per la quale lavoro unitamente al sig.
[...]
che, però, non lavora per la stessa ditta. ADR: Su questa rampa vi era una striscia Parte_3
nera lungo la carreggiata. ADR: la striscia nera di cui ho detto iniziava dove la ST proveniente da AG si biforca per le due direzioni dell'autoST e proseguiva fino all'imbocco dell'autoST direzione Reggio Calabria. ( teste) ed anche il teste
[...]
confermava detta circostanza, riferendo di avere percorso la ST ove si verificava Tes_2
l'incidente per cui è causa lo stesso giorno dopo mezzogiorno e di avere visto sul manto STle una chiazza scura dove ha successivamente saputo si era verificato l'incidente del Dott. Pt_1
, persona di sua conoscenza, in quanto medico di famiglia.
In mancanza di diversi elementi e considerati gli indizi concordanti deve ritenersi che la perdita di controllo del motociclo da parte del sia stato causato dalla scivolosità del manto Pt_1 STle in un tratto curvilineo nel quale l'aderenza su due ruote è più vulnerabile, in una ST di accesso all'autoST per cui per buona diligenza il motociclo tende a mantenere strettamente la propria destra sulla carreggiata.
Dunque, dalle prove acquisite agli atti appare dimostrata la dinamica descritta da parte attrice come l'esistenza di un nesso causale fra la condizione della ST e il sinistro.
Ora ai fini della decisione della causa appare necessario stabilire quanto tempo prima rispetto al momento dell'incidente di causa, si fosse formata la chiazza oleosa che invadeva il manto STle.
Il dato temporale infatti , rileva ai fini dell'accertamento di un'eventuale ipotesi di caso fortuito, come invocato da parte convenuta, che escluderebbe del tutto la responsabilità della società tenuta alla custodia della ST.
I testimoni di parte attrice hanno riferito di avere visto le chiazze scure sul manto STle dello stesso giorno del sinistro STle (di cui avevano avuto conoscenza poiché il è loro Pt_1 medico curante) intorno all'ora di pranzo che convenzionalmente possiamo collocare in uno spazio temporale compreso tra le 12.30 e le 14,00, a ciò si aggiunge che i dipendenti dell' P_
sentiti come testi indicati da parte convenuta, hanno dichiarato che il giorno dell'incidente
[...]
svolgevano il lavoro di controllo nell'area che comprendeva anche il tratto di ST che qui interessa, e hanno riferito di avere cominciato il loro turno alle ore 13,45 ma di avere effettuato il sopralluogo sul luogo del sinistro solo alle 16,20 dopo la segnalazione del sinistro da parte della Polizia STle.
LA prova testimoniale dei dipendenti non fa che confermare la testimonianza di P_
e , che hanno dichiarato di avere visto la chiazza sull'asfalto, nel luogo Tes_1 Tes_3 dell'incidente , quello stesso giorno intorno all'ora di pranzo.
Non è stato però dimostrato da quando è stato eseguito l'ultimo controllo di routine P_ sul tratto di ST teatro dell'incidente di causa, prova che solo l' poteva e doveva P_
fornire.
Ora è pur vero che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ravvisare, in fattispecie di sinistro in cui il danno derivi dalla giacenza di una macchia d'olio sul manto STle, "una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi, che libera da responsabilità il custode quando lo stesso fattore di pericolo non sia conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero nel caso in cui lo stesso esplichi la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018, n.6703; Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 4963 ; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805 ), tuttavia nel caso di specie parte convenuta non ha offerto in giudizio alcuna prova che consenta di ritenere che la chiazza oleosa sul manto STle si fosse creata poco tempo prima del passaggio del , sicchè la Pt_1
situazione di pericolo non poteva in alcun modo essere preveduta ed impedita dal custode della ST, e tale non rendere esigibile il pronto intervento dell' Eppure, bastava esibire P_
in giudizio un rapporto giornaliero delle squadre ove potesse evincersi che il P_
controllo era stato eseguito sul tratto di ST in questione.
Astrattamente la chiazza d'olio poteva essere presente sul manto anche dal giorno prima.
Sicuramente era presente da più di tre ore.
L'art 2051 c.c. grava dell'onere della prova del caso fortuito il custode del bene, sicchè nel caso di specie, ancorchè parte convenuta abbia argomentato in ordine alla mancanza di tempo sufficiente ad intervenire, per rimuovere lo stato di pericolo creato dalla chiazza oleosa sul manto STle, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova che consentisse di ritenere inesigibile, per ragioni temporale, l'intervento di messa in sicurezza del tratto STle ove si verificava il sinistro. La giurisprudenza di legittimità è unanimemente concorde nel ritenere che qualora il sinistro è determinato da buche o irregolarità della ST l'ente titolare della stessa è responsabile per i danni cagionati ai sensi dell'Art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia” atteso che l'ente ha l'obbligo di tenere in buono stato di manutenzione le proprie strade ed evitare situazioni di pericolo essendo responsabile se a causa dello stato di manutenzione o della stato di pericolo in cui si trova la ST derivi un danno all'utenza , salvo che riesca a provare il caso fortuito o l'altrui condotta negligente.
Sulla condotta del non è ravvisabile alcuna negligenza atteso che la stessa Polizia Pt_1
Stradale intervenuta sul luogo del sinistra non ha contestato alcuna violazione al codice della ST.
Pertanto, dimostrata l'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danni, in mancanza di prova idonea a dimostrare nella specie la ricorrenza di un caso fortuito, non può che essere dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell' per i danni subiti dall'attore, P_
con conseguente insorgenza del diritto al risarcimento .
Parte attrice lamenta di avere subito i danni patrimoniale e i danni non patrimoniali meglio sopra descritti.
In giudizio offriva prova scritta dei danni patrimoniali connessi a cure mediche, visite specialistiche, terapie , esami diagnostici, meglio descritti in sede di CTU, al quale veniva chiesto di accertare quali fossero state le spese mediche connesse alle lesioni personali riportate nell'incidente di causa e necessarie per la completa guarigione. E' offerta prova del costo di rimozione della moto , fattura della europe assistence € 180,00.
I danni all'orologio e all'abbigliamento non sono stati sufficientemente dimostrati in giudizio, mancando a riguardo elementi di prova come fotografie, documentazione comprovante l'acquisto dei beni, con indicazione del relativo prezzo, o similari.
Anche i danni al motociclo non sono stati sufficientemente provati, non esiste una dettagliata descrizione degli stessi a opera di un perito, né fotografie ritraenti lo stato del motociclo prima e dopo l'incidente, nella fattura della Europe assistance sono indicati solo graffi. Parte attrice ha offerto in giudizio un preventivo, per cui non è provato che a spesa sia stata realmente sostenuta, ma la prova testimoniale sulle circostanze specifiche non sono mai state assunte, per cui la domanda risarcitoria non ha trovato in giudizio il giusto riscontro probatorio. Anche le spese odontoiatriche non sono sostenute da sufficienti elementi di prova , è stato infatti prodotto un preventivo che a parere del CTU non presenta alcuna connessione con le lesioni riportate a causa del sinistro per cui è giudizio.
Quanto ai danni non patrimoniali, derivati dal sinistro, la CTU disposta nel corso del giudizio e affidata al Dott. , che ai fini della relazione ha utilizzato la documentazione offerta in Per_6
giudizio dalle parti, fra cui tutti i referti medici prodotti in giudizio dall'attore, e sulla base dei dati anamnestici, degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti, del riscontro obiettivo emerso durante la visita medico-legale, ha consentito di accertare quali conseguenze dirette del sinistro i seguenti esiti :
“Esiti di pregresso trauma cranio-facciale. Esiti algico disfunzionale di frattura branca ileo-pubica dx e ala iliaca dx, frattura acetabolo dx, frattura spigolo antero-superiore dx. Esiti frattura IV, V e VI costa di dx.. Distorsione rachide cervicale con frattura composta dell'emiarco posteriore e dell'apofisi articolare sx di C7. Esiti trauma contusivo-distorsivo ginocchio sx Lievi esiti cicatriziali di pregresse multiple ferite l.c. con escoriazioni ed abrasioni.”
Su detti esiti il CTU ha accertato che non hanno influito i precedenti morbosi .
Il CTU ha, dunque, ritenuto compatibile la dinamica del sinistro descritta dall'attore come emerge dagli atti del processo con le lesioni lamentate e di cui viene chiesto il risarcimento.
Dette conclusioni, anche alla luce dell'esito istruttorio complessivo, in particolare dell'intervento immediato del 118 e del referto del pronto soccorso redatto lo stesso giorno del sinistro, subito dopo l'evento dannoso, non possono che essere condivise da questo Tribunale.
Gli esiti morbosi derivati dall'incidente hanno acquisito carattere permanente, secondo il giudizio tecnico del CTU, incidendo sulla validità del periziando nella misura del 20%
(ventipercento), calcolata secondo i Barèmes della Società Italia di Medicina Legale e delle
Assicurazioni.
Dalla documentazione medica offerta in giudizio, secondo l'accertamento scientifico eseguito dal CTU, a causa della lesione riportata a seguito del sinistro il dott. ha sopportato un Pt_1
periodo di Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 30 (trenta), esattamente dal 10.07 al
11.08.2020, in tale periodo è stato allettato o comunque impossibilitato ad effettuare gli atti quotidiani giornalieri e non ha potuto svolgere l'attività professionale in quanto è stato sostituito da altro medico; un successivo periodo di I.T.P. al 75% di giorni 30 (trenta); ancora periodo di giorni 30 di I.T.P. al 50% e un periodo di giorni 36 di ITP al 25%. Le conclusioni peritali, avvalorate dalla compiuta spiegazione scientifica e dalla documentazione medica offerta in giudizio da parte attrice, possono essere interamente condivise da questo Tribunale, sicchè può dirsi accertato che il danno biologico causato dal sinistro ha comportato un'invalidità permanente del 20% e un periodo complessivo di inabilità temporanea di 126 giorni, suddivisi in periodi di inabilità totale e parziale come sopra meglio descritti.
Per la liquidazione dei predetti danni da invalidità permanente e invalidità temporanea si può certamente fare applicazione in via analogica ed equitativa alla Tabella Unica Nazionale adottata con DPR n. 12 del 13/01/2025 .
La Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n.
23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).
Ai fini della quantificazione del danno , considerati i seguenti parametri della Tabella di riferimento:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico permanente € 3.962,12
Coefficiente di riduzione per età 0,694
Punto base I.T.T. € 55,24
Giorni di invalidità temporanea totale 100% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 38 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 36
Il Danno biologico permanente può essere così monetizzato (€ 79.242,40 x 0,694) € 54.994,23
Il Danno da Invalidità Temporanea può essere così liquidato:
Invalidità temporanea totale 100% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 497,16
Totale danno biologico temporaneo € 4.225,86
Pertanto è liquidabile un complessivo danno non patrimoniale di € 59.220,09
Sulla somma così liquidata ai valori monetari attuali in base alla TUN, spettano al danneggiato gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95
n.1712I)
Al predetto danno deve aggiungersi il danno patrimoniale che può essere così quantificato e liquidato:
a) spese mediche (Ricevuta fiscale per acquisto ausili ortopedici del 01.09.2020, di Euro
120.00, emessa da sanitaria ortopedica Villa San Giovanni. Fattura di Euro 96.00 del
03.09.2020, emessa dalla Casa di Cura Caminiti per esame EMG. Fattura emessa il 17.11.2020 da
b) spese per soccorso STle e rimozione motociclo € 180,00
c) Euro 4.502.0 rimborso spese per sostituzione prestazione professionale nel periodo dall'11.07 al 09.08.2020 di cui alla fattura dalla dott.ssa Persona_5
Gli altri danni patrimoniali relativi al costo di riparazione del motociclo, alle spese odontoiatriche, alla perdita di un orologio e di un giubbotto non risultano sufficiente dimostrati in giudizio e pertanto la relativa domanda risarcitoria non può essere accolta.
Pertanto il danno complessivo risarcibile è quello derivato come danno biologico, non patrimoniale, complessivamente ammontante ad € 59.220,09, oltre interessi maturati sulla somma via via devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza e quello patrimoniale, pari a complessivi € sopra meglio pari a pari a € (667,00 + 4.502,00) 5.349,00
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento delle somme sopra liquidate a P_
titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale , come emerso dall'accertamento giudiziale svolto, oltre al pagamento, sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato, degli interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza sino al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
1. accerta e riconosce la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio ex art. 2051 c.c. dell' P_
2. per l'effetto condanna l' al risarcimento dei seguenti danni subiti da P_ [...]
danno biologico permanente nella misura del 20% quantificato in € 54.994,23; Pt_1
danno da inabilità temporanea totale di 30 giorni, danno i.t.p. al 75% di giorni 30 , danno da inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30, danno da inabilità temporanea parziale al
25% di 36 gg, quantificato in € 4.225,86, per un complessivo danno non patrimoniale quantificato in € 59.220,09, oltre interessi maturati sulla somma via via devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 5.349,00, e su tutte le somme sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza sino al soddisfo;
3. Condanna, infine , al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice P_ che liquida in € 759,00 per spese n.i., € 11.352,92 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le P_
spese di CTU liquidate con separato decreto. Palmi, lì 21.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella