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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1727 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1727/2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
P.IVA_ in Corso Giacomo Matteotti, 146/F 98066 Patti presso lo studio dell'avv. CARIANNI GIUSEPPE , che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Emanuele Amato del foro di Messina e l'avv. Stefano Trimboli del foro di Patti (ME), per procura in atti
ATTORE
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Picone per CP_2 procura in atti
Oggetto: opposizione a precetto
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 13 dicembre 2022,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole Pt_1 da e per essa, quale mandataria, da Controparte_3 CP_2
in data 30 novembre 2022, con cui le era stato intimato il
[...] pagamento, in favore della dell'importo di euro Controparte_1
20.658,27 (oltre interessi come da domanda e compensi) in virtù del
1 contratto di compravendita immobiliare dell'11 agosto 1995 (rep. n.
111393 e racc. n. 22385) e connesso accollo del debito derivante dal contratto di mutuo del 29 luglio 1993 (rep. n. 18294 e racc. n. 3349) tra e poi fusa per incorporazione Parte_2 Controparte_4 in . Controparte_5
Parte opponente eccepiva l'insussistenza di un valido titolo esecutivo oltre che l'indeterminatezza ed erroneità della pretesa creditoria, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, l'insussistenza della pretesa creditoria nei confronti dell'accollante e la carenza di legittimazione, l'estinzione dell'ipoteca per intervenuta prescrizione, la prescrizione del credito originario nonché la nullità delle clausole determinative degli interessi del mutuo.
L'opponente chiedeva, in via principale -previa declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - di accertare e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo,
l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato, il difetto di titolarità attiva della convenuta per mancanza di prova della cessione del contratto di mutuo, la carenza di legittimazione passiva nei confronti dell'opponente per inesistenza della pretesa creditoria, l'estinzione per prescrizione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'attrice,
l'intervenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo;
in ulteriore subordine: la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del calcolo degli interessi e, in ogni caso, l'illegittimità dell'azione esecutiva con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.; il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
Integrato il contraddittorio, si costituiva -con comparsa depositata in data 1 marzo 2023- e per essa, n.q. di Controparte_1 mandataria, chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_2 delle domande ivi contenute, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
2 Disposta, con ordinanza del 27.03.2023, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., precisate di poi le conclusioni, la causa veniva infine introitata a sentenza ex artt. S81 quinquies e 190 c.p.c. in data 11.12.2024.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, da qualificare più correttamente come eccezione di difetto di titolarità del credito.
Ebbene, in tema di cessione di crediti è onere della parte, che afferma essere cessionaria del credito, provare l'esistenza dell'atto di cessione,
a maggior ragione nel caso in cui il debitore ceduto, come nel caso in specie, abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione.
Difatti nella vicenda che ci occupa, a fronte delle puntuali confutazioni dell'opponente, la società opposta -affermandosi successore della parte originaria e assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società- ha disatteso l'onere su di essa gravante di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993 e non ha così fornito prova documentale adeguata a sostegno della propria legittimazione (prova ritenuta, invece, necessaria dalla
Suprema Corte salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta non contestandola -ex multis Cass., n.
10518/2016 e Cass. n. 4116/2016-)
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità a cui si ritiene di aderire, la mera produzione dell'avviso della cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto (cfr. Cass., n. 22268/18 e successivamente in senso conforme Cass., n. 2780/19; Cass., n.
24798/2020).
Pertanto, non essendo bastevole ai fini della prova della cessione la pubblicazione sulla G.U. e non avendo la società opposta fornito altra prova relativa a detto atto di cessione, al suo contenuto e all'efficacia
3 traslativa, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva -sollevata dall'opponente e riqualificata come difetto di titolarità del credito- è meritevole di accoglimento.
In proposito, ancora, si rileva come Cass., n. 17944/2023 abbia precisato quanto segue: Una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»).
Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione
4 in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020,
Cass., n. 4116/2016).
In particolare, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato.
5 Diverso è, però, il caso in cui (come accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione (v. atto di citazione in opposizione,
p.5, ove l'attrice ha contestato che: “Si contestano, pertanto, le cessioni dell'originario credito in ambito delle operazioni societarie straordinarie sopra indicate e di cui ad oggi non è stata fornita prova scritta. Perdipiù, non v'è prova della titolarità del credito in capo alla mandante e quindi alla mandataria e tantomeno v'è prova di una loro legittimazione processuale, stante la mancata produzione di documentazione atta a dimostrare in modo irrefragabile la cessione del credito da CP_5 ad Aspra Finance Spa, da ad Controparte_6 ed, infine, da quest'ultima a Controparte_7 Controparte_1
[...
con operazioni di cartolarizzazione dei crediti individuabili in blocco”);
l'attrice ha, dunque, messo in discussione la stessa esistenza della fattispecie traslativa, oltre che l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione.
In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass.,
n. 17994/2023, cit.).
Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria.
L'opposta aveva fatto riserva di produrre la dichiarazione della cedente, ma tale adempimento non ha avuto luogo.
Per quanto precede va esclusa, quindi la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
6 Parte opponente ha, inoltre, eccepito la prescrizione della (efficacia dell') ipoteca sull'immobile acquistato.
Anche tale eccezione appare fondata, richiamandosi, sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di questo Tribunale sent. n.
1095/2024 e n. 1372/2024.
Ai sensi dell'art. 2880 c.c. “riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione”.
La norma integra un'eccezione rispetto alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente viene in rilievo una vera e propria scissione tra il diritto di credito -che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario- e la garanzia reale che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo;
pertanto, quest'ultima si può estinguere per prescrizione indipendentemente dalle vicende del diritto di credito.
Siffatta disciplina trova la sua ragione d'essere nella circostanza per cui, volendo bilanciare le ragioni creditorie e le esigenze di tutela del terzo acquirente, il legislatore ha inteso apprestare a favore di quest'ultimo
(non personalmente obbligato al pagamento dei creditori iscritti, ma assoggettabile a esecuzione in forza del c.d. diritto di sequela) una misura eccezionale: la liberazione del diritto dominicale dal peso sullo stesso gravante, una sorta di usucapio libertatis dell'immobile acquistato in ragione del trascorrere di un considerevole lasso di tempo (venti anni, termine coincidente con quello necessario per usucapire beni immobili) decorrente dalla data di trascrizione del titolo di acquisto;
evento che, assolvendo alla funzione di pubblicità notizia, rende edotto il creditore
7 della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato (cfr., per tutte, Cass. n. 21752/2019).
Sono fatte salve le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione, con la precisazione che il creditore deve rivolgere al terzo acquirente specifici atti, costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale (v., e.g., la notifica di un pignoramento), essendo irrilevanti, in ragione della evidenziata scissione tra il credito e la garanzia, meri atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario ovvero la rinnovazione dell'ipoteca (sia nei confronti del debitore originario che del terzo acquirente), non rientrando la rinnovazione dell'ipoteca nel novero degli atti idonei a interrompere la prescrizione, tassativamente previsti dall'art. 2943 c.c..
Non rileva neanche, ai fini dell'interruzione, l'ammissione al fallimento del debitore.
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore (o il suo avente causa), per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis"), che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi (Cass., n. 21752/2019).
È stato, inoltre, affermato che “la mera iscrizione di ipoteca” -nella fattispecie concreta la rinnovazione nei confronti del terzo acquirente -
8 “pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non
è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile
(ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile” (Cass., n. 14213/2022).
Nella specie, l'opponente ha acquistato con atto dell'11 agosto 1995 in
Notar ed è pacifico che quando l'art. 2880 c.c. fa coincidere il Per_1 decorso della prescrizione dai venti anni “dalla data di trascrizione del titolo di acquisto” si riferisce solo al titolo del primo acquirente in quanto i successivi acquirenti, essendo successori a titolo particolare, possono avvalersi anche del termine già decorso.
Ora, risulta dimostrato che l'originario acquisto sia pacificamente avvenuto l'11 agosto 1995 e trascritto il 14.08.1995, mentre parte opposta non ha dimostrato la realizzazione di atti interruttivi specificamente rivolti al terzo acquirente, entro il termine ventennale ex art. 2880 c.c. (quindi entro il 14 agosto 2015).
Come già chiarito, infatti, l'insinuazione al passivo del
[...] non è utile a tal fine. Controparte_8
Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, occorre dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione.
Ogni altra eccezione proposta dall'opponente va dichiarata assorbita.
Va, infine, rigettata la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non avendo parte istante assolto all'onere probatorio su di essa gravante di allegare quanto meno
9 gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (ex multis Cass., n. 21789/2015).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1727/2022 R.G., così provvede:
-accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di e per Controparte_3 essa, quale mandataria, di di procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'attrice;
-rigetta la domanda attorea di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
-condanna parte convenuta al pagamento, in favore di
[...]
, di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre Pt_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Patti, 04/03/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1727/2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
P.IVA_ in Corso Giacomo Matteotti, 146/F 98066 Patti presso lo studio dell'avv. CARIANNI GIUSEPPE , che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Emanuele Amato del foro di Messina e l'avv. Stefano Trimboli del foro di Patti (ME), per procura in atti
ATTORE
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Picone per CP_2 procura in atti
Oggetto: opposizione a precetto
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 13 dicembre 2022,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole Pt_1 da e per essa, quale mandataria, da Controparte_3 CP_2
in data 30 novembre 2022, con cui le era stato intimato il
[...] pagamento, in favore della dell'importo di euro Controparte_1
20.658,27 (oltre interessi come da domanda e compensi) in virtù del
1 contratto di compravendita immobiliare dell'11 agosto 1995 (rep. n.
111393 e racc. n. 22385) e connesso accollo del debito derivante dal contratto di mutuo del 29 luglio 1993 (rep. n. 18294 e racc. n. 3349) tra e poi fusa per incorporazione Parte_2 Controparte_4 in . Controparte_5
Parte opponente eccepiva l'insussistenza di un valido titolo esecutivo oltre che l'indeterminatezza ed erroneità della pretesa creditoria, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, l'insussistenza della pretesa creditoria nei confronti dell'accollante e la carenza di legittimazione, l'estinzione dell'ipoteca per intervenuta prescrizione, la prescrizione del credito originario nonché la nullità delle clausole determinative degli interessi del mutuo.
L'opponente chiedeva, in via principale -previa declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - di accertare e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo,
l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato, il difetto di titolarità attiva della convenuta per mancanza di prova della cessione del contratto di mutuo, la carenza di legittimazione passiva nei confronti dell'opponente per inesistenza della pretesa creditoria, l'estinzione per prescrizione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'attrice,
l'intervenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo;
in ulteriore subordine: la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del calcolo degli interessi e, in ogni caso, l'illegittimità dell'azione esecutiva con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.; il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
Integrato il contraddittorio, si costituiva -con comparsa depositata in data 1 marzo 2023- e per essa, n.q. di Controparte_1 mandataria, chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_2 delle domande ivi contenute, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
2 Disposta, con ordinanza del 27.03.2023, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., precisate di poi le conclusioni, la causa veniva infine introitata a sentenza ex artt. S81 quinquies e 190 c.p.c. in data 11.12.2024.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, da qualificare più correttamente come eccezione di difetto di titolarità del credito.
Ebbene, in tema di cessione di crediti è onere della parte, che afferma essere cessionaria del credito, provare l'esistenza dell'atto di cessione,
a maggior ragione nel caso in cui il debitore ceduto, come nel caso in specie, abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione.
Difatti nella vicenda che ci occupa, a fronte delle puntuali confutazioni dell'opponente, la società opposta -affermandosi successore della parte originaria e assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società- ha disatteso l'onere su di essa gravante di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993 e non ha così fornito prova documentale adeguata a sostegno della propria legittimazione (prova ritenuta, invece, necessaria dalla
Suprema Corte salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta non contestandola -ex multis Cass., n.
10518/2016 e Cass. n. 4116/2016-)
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità a cui si ritiene di aderire, la mera produzione dell'avviso della cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto (cfr. Cass., n. 22268/18 e successivamente in senso conforme Cass., n. 2780/19; Cass., n.
24798/2020).
Pertanto, non essendo bastevole ai fini della prova della cessione la pubblicazione sulla G.U. e non avendo la società opposta fornito altra prova relativa a detto atto di cessione, al suo contenuto e all'efficacia
3 traslativa, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva -sollevata dall'opponente e riqualificata come difetto di titolarità del credito- è meritevole di accoglimento.
In proposito, ancora, si rileva come Cass., n. 17944/2023 abbia precisato quanto segue: Una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»).
Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione
4 in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020,
Cass., n. 4116/2016).
In particolare, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato.
5 Diverso è, però, il caso in cui (come accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione (v. atto di citazione in opposizione,
p.5, ove l'attrice ha contestato che: “Si contestano, pertanto, le cessioni dell'originario credito in ambito delle operazioni societarie straordinarie sopra indicate e di cui ad oggi non è stata fornita prova scritta. Perdipiù, non v'è prova della titolarità del credito in capo alla mandante e quindi alla mandataria e tantomeno v'è prova di una loro legittimazione processuale, stante la mancata produzione di documentazione atta a dimostrare in modo irrefragabile la cessione del credito da CP_5 ad Aspra Finance Spa, da ad Controparte_6 ed, infine, da quest'ultima a Controparte_7 Controparte_1
[...
con operazioni di cartolarizzazione dei crediti individuabili in blocco”);
l'attrice ha, dunque, messo in discussione la stessa esistenza della fattispecie traslativa, oltre che l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione.
In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass.,
n. 17994/2023, cit.).
Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria.
L'opposta aveva fatto riserva di produrre la dichiarazione della cedente, ma tale adempimento non ha avuto luogo.
Per quanto precede va esclusa, quindi la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
6 Parte opponente ha, inoltre, eccepito la prescrizione della (efficacia dell') ipoteca sull'immobile acquistato.
Anche tale eccezione appare fondata, richiamandosi, sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di questo Tribunale sent. n.
1095/2024 e n. 1372/2024.
Ai sensi dell'art. 2880 c.c. “riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione”.
La norma integra un'eccezione rispetto alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente viene in rilievo una vera e propria scissione tra il diritto di credito -che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario- e la garanzia reale che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo;
pertanto, quest'ultima si può estinguere per prescrizione indipendentemente dalle vicende del diritto di credito.
Siffatta disciplina trova la sua ragione d'essere nella circostanza per cui, volendo bilanciare le ragioni creditorie e le esigenze di tutela del terzo acquirente, il legislatore ha inteso apprestare a favore di quest'ultimo
(non personalmente obbligato al pagamento dei creditori iscritti, ma assoggettabile a esecuzione in forza del c.d. diritto di sequela) una misura eccezionale: la liberazione del diritto dominicale dal peso sullo stesso gravante, una sorta di usucapio libertatis dell'immobile acquistato in ragione del trascorrere di un considerevole lasso di tempo (venti anni, termine coincidente con quello necessario per usucapire beni immobili) decorrente dalla data di trascrizione del titolo di acquisto;
evento che, assolvendo alla funzione di pubblicità notizia, rende edotto il creditore
7 della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato (cfr., per tutte, Cass. n. 21752/2019).
Sono fatte salve le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione, con la precisazione che il creditore deve rivolgere al terzo acquirente specifici atti, costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale (v., e.g., la notifica di un pignoramento), essendo irrilevanti, in ragione della evidenziata scissione tra il credito e la garanzia, meri atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario ovvero la rinnovazione dell'ipoteca (sia nei confronti del debitore originario che del terzo acquirente), non rientrando la rinnovazione dell'ipoteca nel novero degli atti idonei a interrompere la prescrizione, tassativamente previsti dall'art. 2943 c.c..
Non rileva neanche, ai fini dell'interruzione, l'ammissione al fallimento del debitore.
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore (o il suo avente causa), per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis"), che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi (Cass., n. 21752/2019).
È stato, inoltre, affermato che “la mera iscrizione di ipoteca” -nella fattispecie concreta la rinnovazione nei confronti del terzo acquirente -
8 “pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non
è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile
(ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile” (Cass., n. 14213/2022).
Nella specie, l'opponente ha acquistato con atto dell'11 agosto 1995 in
Notar ed è pacifico che quando l'art. 2880 c.c. fa coincidere il Per_1 decorso della prescrizione dai venti anni “dalla data di trascrizione del titolo di acquisto” si riferisce solo al titolo del primo acquirente in quanto i successivi acquirenti, essendo successori a titolo particolare, possono avvalersi anche del termine già decorso.
Ora, risulta dimostrato che l'originario acquisto sia pacificamente avvenuto l'11 agosto 1995 e trascritto il 14.08.1995, mentre parte opposta non ha dimostrato la realizzazione di atti interruttivi specificamente rivolti al terzo acquirente, entro il termine ventennale ex art. 2880 c.c. (quindi entro il 14 agosto 2015).
Come già chiarito, infatti, l'insinuazione al passivo del
[...] non è utile a tal fine. Controparte_8
Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, occorre dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione.
Ogni altra eccezione proposta dall'opponente va dichiarata assorbita.
Va, infine, rigettata la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non avendo parte istante assolto all'onere probatorio su di essa gravante di allegare quanto meno
9 gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (ex multis Cass., n. 21789/2015).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1727/2022 R.G., così provvede:
-accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di e per Controparte_3 essa, quale mandataria, di di procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'attrice;
-rigetta la domanda attorea di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
-condanna parte convenuta al pagamento, in favore di
[...]
, di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre Pt_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Patti, 04/03/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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