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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5765/2021
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia, 136/R, presso lo studio dell'Avv. BELLASSAI GIANFRANCO (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
ivi residente in [...];
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 07.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirla Controparte_1
dichiarare responsabile dei gravi danni arrecati alla proprietà attorea a cagione delle copiose infiltrazioni idriche provenienti dall'appartamento della convenuta, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 15.000,00, oltre IVA, oltre che dei danni non patrimoniali nella misura di € 10.000,00, o in quella minore e/o maggiore somma ritenuta equa e/o giusta. A sostegno della propria domanda, esponeva di essere proprietaria di un appartamento Parte_1
derivato dalla riunione di due appartamentini contigui, siti in Siracusa, con accesso dalla via San Giuliano n. 5, ubicati entrambi al piano terra e , il primo composto da tre vani e il secondo composto da quattro vani, oltre accessori, censito al foglio 46, part.lla 227, sub 1 (ex part.lla 227, sub. 2 e sub 5), pervenuto all'attrice in forza dell'atto di compravendita ricevuto dal notaio di Siracusa, il Persona_1
20.06.2013, n. 32367 rep. E n. 22451 e ubicato al piano sottostante l'appartamento di proprietà esclusiva di riportato in catasto al fg. 46, p.lla 227, sub. Controparte_1
6, cat. A/3, cl. 2, vani 4, R.C. euro 309,87. Affermava, quindi, l'attrice che in due diversi episodi (nelle date del 29.03.2021 e 14.10.2021) riscontrava copiose infiltrazioni idriche provenienti dall'appartamento dell'odierna convenuta, con conseguente percolamento di acqua dal solaio, dal controsoffitto e dalle pareti, rendendosi necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Siracusa, i cui verbali depositava agli atti del giudizio. Sosteneva che le copiose infiltrazioni d'acqua avevano danneggiato alcuni elettrodomestici, i mobili della cucina, le porte e l'impianto elettrico e di allarme, oltre al solaio, ai controsoffitti e alle pareti degli ambienti della cucina, camera da letto e cameretta, con vistose macchie di umidità, fuoriuscita di muffe, distacco di intonaco, scrostamento della pittura nonché il rigonfiamento di tutte le porte di accesso delle camere.
Precisava, inoltre, che, in data 11.10.2021 con maestranze di sua Controparte_1
fiducia eseguiva alcuni lavori di smantellamento e di demolizione di un fabbricato fatiscente sulla terrazza di copertura dell'edificio, di sua esclusiva proprietà, eseguiti con l'ausilio di martelli demolitori, che provocavano intense vibrazioni e la caduta di calcinacci e laterizi sul solaio del piano inferiore con conseguente cedimento di una parte del soffitto e dei pannelli di cartongesso del controsoffitto del vano cucina dell'appartamento sottostante. Intervenuti nuovamente i Vigili del Fuoco, questi procedevano all'ispezione del solaio e riscontravano i distacchi di intonaco e laterizi causati dalle intense vibrazioni dei martelli pneumatici e dalle precedenti infiltrazioni d'acqua, diffidando l'attrice ad accedere al vano cucina-soggiorno fino alla eliminazione del pericolo. Pertanto, stante l'inerzia della convenuta, Parte_1
che sebbene regolarmente diffidata non aveva inteso risarcire i danni, adiva l'intestata autorità al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati in € 15.000,00 come da computo metrico allegato dal consulente di parte attrice oltre ai danni non patrimoniali per i gravi disagi da essa patiti da liquidarsi nella misura di € 10.000,00 o in quella minore e/o maggiore ritenuta giusta e/o equa nel corso del giudizio. non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata con il Controparte_1
rito degli irreperibili.
Con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa del 05.05.2023, Pt_1
istava affinché il Tribunale adito, inaudita altera parte, autorizzasse il
[...]
sequestro conservativo immediato del bene immobile sito in Siracusa, via San
Giuliano n. 5, ubicato al primo piano, riportato nel NCEU di Siracusa al fg. 46, part.lla 227, sub. 3, z.c.1, cat. A/3, cl. 2, di proprietà di , fino alla Controparte_1
concorrenza della somma di € 40.000,00. Esponeva l'attrice che Controparte_1
aveva dato mandato all'agenzia immobiliare RE/MAX Platinum di vendere la suddetta unità immobiliare, rischiando, così, di sottrarre alla garanzia patrimoniale della creditrice l'unico immobile di proprietà della convenuta, peraltro priva di occupazione.
Il Giudice, ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglieva il ricorso e, con ordinanza n. 6126/2023 del 13.10.2023, autorizzava il sequestro conservativo del bene come sopra individuato, per una somma non inferiore a € 40.000,00, nominando parte ricorrente custode dei beni.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte da parte attrice e la CTU a firma dell'Ing. . Persona_2 Indi, all'udienza del 07.02.2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che sebbene Controparte_1
regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
Innanzitutto, va evidenziato come dalle emergenze probatorie è emersa la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., in capo a Controparte_1
che, non costituendosi in giudizio, non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda principale, in ordine alle infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà attorea.
Ed invero, le circostanze dedotte da parte attrice in seno all'atto introduttivo del giudizio trovano riscontro, anzitutto, nelle relazioni di intervento redatte dai Vigili del
Fuoco, intervenuti sui luoghi in tre diverse occasioni. In particolare, nell'intervento del 29.03.2021 i Vigili intervenuti, entrati nell'appartamento dell'odierna attrice, constatavano la fuoriuscita di acqua dai soffitti, proveniente dall'appartamento non abitato sito al primo piano, provocata da un flessibile non collegato, che aveva causato l'allagamento dell'appartamento della convenuta, con conseguente danneggiamento dei controsoffitti dell'immobile di proprietà della e Pt_1
dell'impianto di illuminazione.
Successivamente, in data 11.10.2021l'attrice richiedeva nuovamente l'intervento dei
Vigili del Fuoco di Siracusa, a causa del cedimento di una porzione del soffitto e dei pannelli di cartongesso del controsoffitto del vano cucina dell'appartamento attoreo, verosimilmente provocato dalle vibrazioni dei martelli pneumatici utilizzati per i lavori all'epoca in corso, per la demolizione di un fabbricato sulla terrazza di copertura dell'edificio; gli stessi, ispezionato il soffitto del vano cucina-soggiorno, constatavano i distacchi di intonaco e laterizi, diffidando la e i suoi familiari Pt_1
ad accedere nell'ambiente. Soltanto pochi giorni dopo, in data 14.10.2021, si rese necessario un ulteriore intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dall'attrice, a causa di copiose infiltrazioni idriche nella camera da letto e nella cucina – soggiorno provenienti dal piano soprastante con diffuso percolamento di acqua dal soffitto, dal controsoffitto e dalle pareti. Dalla relazione di intervento si evince che tali ulteriori infiltrazioni erano dovute alle abbondanti piogge cadute nella giornata, che andavano a confluire nella terrazza di proprietà ove, a causa dei lavori in corso, non era stata apposta CP_1
alcuna guaina impermeabilizzante;
pertanto, le acque meteoriche si infiltravano negli appartamenti al primo piano per poi riversarsi su quello a piano terra, provocando ingenti danni agli ambienti.
La ricostruzione dei fatti, come prospettata in citazione, trova riscontro anche nella
CTU espletata nel corso del giudizio dall'Ing. , il quale ha accertato Persona_2
che: “...da una puntuale ricognizione dell'appartamento scaturisce che le infiltrazioni di acqua risultano inequivocabili nel soffitto del vano cucina e nel soffitto del vano lavanderia in quanto direttamente visibili, invece i segni di ammaloramento negli altri ambienti sono riscontrabili nei controsoffitti degli stessi”.
Il CTU, inoltre, accedendo alla terrazza di copertura dell'edificio, ha accertato che le infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'appartamento attoreo provenivano dai piani superiori.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il CTU ha stimato nella complessiva somma di € 4.544,80, IVA inclusa i costi per il ripristino dello stato quo ante .
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono del tutto condivise dal decidente, essendo la consulenza priva di errori metodologici che possano inficiarne il risultato. Pertanto, va condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Controparte_1
e quantificati nella somma di € 4.544,80, IVA inclusa, per Parte_1
l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del proprio immobile.
Tale somma, in quanto credito di valore, va rivalutata per consentire la funzione risarcitoria della relativa obbligazione. Del pari, devono essere, altresì, liquidati gli interessi compensativi, a far data dalla data del primo sopralluogo dei Vigili del
Fuoco (29.03.2021), in cui i danni in questione si erano già verificati, e sino alla data della presente pronuncia.
Nessun'altra voce di danno deve essere risarcita, in quanto non compiutamente provata. In particolare, va disattesa la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, poiché del tutto sfornita di prova.
Va inoltre confermato il provvedimento cautelare del 13.10.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta, con la specificazione che vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n.
147/2022 -, alla luce dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo allo scaglione di riferimento in base al valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice onorario di Pace,
Dott.ssa Maria Concetta Consoli, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda attorea così provvede:
1. dichiara responsabile dei danni patrimoniali cagionati Controparte_1
nell'appartamento di Parte_1
2. Condanna, per l'effetto, al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 4.544,80, IVA inclusa, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. Condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle Controparte_1
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.552,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 06.10.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5765/2021
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia, 136/R, presso lo studio dell'Avv. BELLASSAI GIANFRANCO (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
ivi residente in [...];
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 07.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirla Controparte_1
dichiarare responsabile dei gravi danni arrecati alla proprietà attorea a cagione delle copiose infiltrazioni idriche provenienti dall'appartamento della convenuta, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 15.000,00, oltre IVA, oltre che dei danni non patrimoniali nella misura di € 10.000,00, o in quella minore e/o maggiore somma ritenuta equa e/o giusta. A sostegno della propria domanda, esponeva di essere proprietaria di un appartamento Parte_1
derivato dalla riunione di due appartamentini contigui, siti in Siracusa, con accesso dalla via San Giuliano n. 5, ubicati entrambi al piano terra e , il primo composto da tre vani e il secondo composto da quattro vani, oltre accessori, censito al foglio 46, part.lla 227, sub 1 (ex part.lla 227, sub. 2 e sub 5), pervenuto all'attrice in forza dell'atto di compravendita ricevuto dal notaio di Siracusa, il Persona_1
20.06.2013, n. 32367 rep. E n. 22451 e ubicato al piano sottostante l'appartamento di proprietà esclusiva di riportato in catasto al fg. 46, p.lla 227, sub. Controparte_1
6, cat. A/3, cl. 2, vani 4, R.C. euro 309,87. Affermava, quindi, l'attrice che in due diversi episodi (nelle date del 29.03.2021 e 14.10.2021) riscontrava copiose infiltrazioni idriche provenienti dall'appartamento dell'odierna convenuta, con conseguente percolamento di acqua dal solaio, dal controsoffitto e dalle pareti, rendendosi necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Siracusa, i cui verbali depositava agli atti del giudizio. Sosteneva che le copiose infiltrazioni d'acqua avevano danneggiato alcuni elettrodomestici, i mobili della cucina, le porte e l'impianto elettrico e di allarme, oltre al solaio, ai controsoffitti e alle pareti degli ambienti della cucina, camera da letto e cameretta, con vistose macchie di umidità, fuoriuscita di muffe, distacco di intonaco, scrostamento della pittura nonché il rigonfiamento di tutte le porte di accesso delle camere.
Precisava, inoltre, che, in data 11.10.2021 con maestranze di sua Controparte_1
fiducia eseguiva alcuni lavori di smantellamento e di demolizione di un fabbricato fatiscente sulla terrazza di copertura dell'edificio, di sua esclusiva proprietà, eseguiti con l'ausilio di martelli demolitori, che provocavano intense vibrazioni e la caduta di calcinacci e laterizi sul solaio del piano inferiore con conseguente cedimento di una parte del soffitto e dei pannelli di cartongesso del controsoffitto del vano cucina dell'appartamento sottostante. Intervenuti nuovamente i Vigili del Fuoco, questi procedevano all'ispezione del solaio e riscontravano i distacchi di intonaco e laterizi causati dalle intense vibrazioni dei martelli pneumatici e dalle precedenti infiltrazioni d'acqua, diffidando l'attrice ad accedere al vano cucina-soggiorno fino alla eliminazione del pericolo. Pertanto, stante l'inerzia della convenuta, Parte_1
che sebbene regolarmente diffidata non aveva inteso risarcire i danni, adiva l'intestata autorità al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati in € 15.000,00 come da computo metrico allegato dal consulente di parte attrice oltre ai danni non patrimoniali per i gravi disagi da essa patiti da liquidarsi nella misura di € 10.000,00 o in quella minore e/o maggiore ritenuta giusta e/o equa nel corso del giudizio. non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata con il Controparte_1
rito degli irreperibili.
Con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa del 05.05.2023, Pt_1
istava affinché il Tribunale adito, inaudita altera parte, autorizzasse il
[...]
sequestro conservativo immediato del bene immobile sito in Siracusa, via San
Giuliano n. 5, ubicato al primo piano, riportato nel NCEU di Siracusa al fg. 46, part.lla 227, sub. 3, z.c.1, cat. A/3, cl. 2, di proprietà di , fino alla Controparte_1
concorrenza della somma di € 40.000,00. Esponeva l'attrice che Controparte_1
aveva dato mandato all'agenzia immobiliare RE/MAX Platinum di vendere la suddetta unità immobiliare, rischiando, così, di sottrarre alla garanzia patrimoniale della creditrice l'unico immobile di proprietà della convenuta, peraltro priva di occupazione.
Il Giudice, ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglieva il ricorso e, con ordinanza n. 6126/2023 del 13.10.2023, autorizzava il sequestro conservativo del bene come sopra individuato, per una somma non inferiore a € 40.000,00, nominando parte ricorrente custode dei beni.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte da parte attrice e la CTU a firma dell'Ing. . Persona_2 Indi, all'udienza del 07.02.2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che sebbene Controparte_1
regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
Innanzitutto, va evidenziato come dalle emergenze probatorie è emersa la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., in capo a Controparte_1
che, non costituendosi in giudizio, non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda principale, in ordine alle infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà attorea.
Ed invero, le circostanze dedotte da parte attrice in seno all'atto introduttivo del giudizio trovano riscontro, anzitutto, nelle relazioni di intervento redatte dai Vigili del
Fuoco, intervenuti sui luoghi in tre diverse occasioni. In particolare, nell'intervento del 29.03.2021 i Vigili intervenuti, entrati nell'appartamento dell'odierna attrice, constatavano la fuoriuscita di acqua dai soffitti, proveniente dall'appartamento non abitato sito al primo piano, provocata da un flessibile non collegato, che aveva causato l'allagamento dell'appartamento della convenuta, con conseguente danneggiamento dei controsoffitti dell'immobile di proprietà della e Pt_1
dell'impianto di illuminazione.
Successivamente, in data 11.10.2021l'attrice richiedeva nuovamente l'intervento dei
Vigili del Fuoco di Siracusa, a causa del cedimento di una porzione del soffitto e dei pannelli di cartongesso del controsoffitto del vano cucina dell'appartamento attoreo, verosimilmente provocato dalle vibrazioni dei martelli pneumatici utilizzati per i lavori all'epoca in corso, per la demolizione di un fabbricato sulla terrazza di copertura dell'edificio; gli stessi, ispezionato il soffitto del vano cucina-soggiorno, constatavano i distacchi di intonaco e laterizi, diffidando la e i suoi familiari Pt_1
ad accedere nell'ambiente. Soltanto pochi giorni dopo, in data 14.10.2021, si rese necessario un ulteriore intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dall'attrice, a causa di copiose infiltrazioni idriche nella camera da letto e nella cucina – soggiorno provenienti dal piano soprastante con diffuso percolamento di acqua dal soffitto, dal controsoffitto e dalle pareti. Dalla relazione di intervento si evince che tali ulteriori infiltrazioni erano dovute alle abbondanti piogge cadute nella giornata, che andavano a confluire nella terrazza di proprietà ove, a causa dei lavori in corso, non era stata apposta CP_1
alcuna guaina impermeabilizzante;
pertanto, le acque meteoriche si infiltravano negli appartamenti al primo piano per poi riversarsi su quello a piano terra, provocando ingenti danni agli ambienti.
La ricostruzione dei fatti, come prospettata in citazione, trova riscontro anche nella
CTU espletata nel corso del giudizio dall'Ing. , il quale ha accertato Persona_2
che: “...da una puntuale ricognizione dell'appartamento scaturisce che le infiltrazioni di acqua risultano inequivocabili nel soffitto del vano cucina e nel soffitto del vano lavanderia in quanto direttamente visibili, invece i segni di ammaloramento negli altri ambienti sono riscontrabili nei controsoffitti degli stessi”.
Il CTU, inoltre, accedendo alla terrazza di copertura dell'edificio, ha accertato che le infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'appartamento attoreo provenivano dai piani superiori.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il CTU ha stimato nella complessiva somma di € 4.544,80, IVA inclusa i costi per il ripristino dello stato quo ante .
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono del tutto condivise dal decidente, essendo la consulenza priva di errori metodologici che possano inficiarne il risultato. Pertanto, va condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Controparte_1
e quantificati nella somma di € 4.544,80, IVA inclusa, per Parte_1
l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del proprio immobile.
Tale somma, in quanto credito di valore, va rivalutata per consentire la funzione risarcitoria della relativa obbligazione. Del pari, devono essere, altresì, liquidati gli interessi compensativi, a far data dalla data del primo sopralluogo dei Vigili del
Fuoco (29.03.2021), in cui i danni in questione si erano già verificati, e sino alla data della presente pronuncia.
Nessun'altra voce di danno deve essere risarcita, in quanto non compiutamente provata. In particolare, va disattesa la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, poiché del tutto sfornita di prova.
Va inoltre confermato il provvedimento cautelare del 13.10.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta, con la specificazione che vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n.
147/2022 -, alla luce dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo allo scaglione di riferimento in base al valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice onorario di Pace,
Dott.ssa Maria Concetta Consoli, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda attorea così provvede:
1. dichiara responsabile dei danni patrimoniali cagionati Controparte_1
nell'appartamento di Parte_1
2. Condanna, per l'effetto, al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 4.544,80, IVA inclusa, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. Condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle Controparte_1
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.552,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 06.10.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli