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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. EN IM, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 680 dell'anno 2024 R.G.
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 presso e nello studio dell'avv. Nicola Ivan Bernardi ( ) che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 atti;
opponenti
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i..: , e, in P.IVA_1 seguito a contratto di cessione crediti del 18.04.2024,
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, p.i. e c.f.: , elettivamente domiciliate presso e nello P.IVA_2 studio degli avv. ti Eleonora Florio e Simona C.F._4
LO ) che le rappresentano e difendono giusta C.F._5 procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi Parte_1
e hanno evocato in giudizio
[...] Parte_2
al Controparte_3 fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1650/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 29.11.2023, nel procedimento n. 5497/2023 con il quale è stato loro ingiunto di pagare la somma di €.33.395,94, oltre interessi di mora e spese e competenze della procedura monitoria. ha disconosciuto le firme sul contratto Fiditalia Parte_3 del 22.10.2001, chiedendo la condanna della opposta per lite temeraria, mentre ha dedotto l'annullabilità dello Parte_2 stesso contratto per dolo dell'altro contraente. Entrambi hanno eccepito, preliminarmente, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 125 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 638 c.p.c., per avere indicato il Tribunale di Foggia nella intestazione e quello di Bari nelle conclusioni., la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in difetto di prova e per superamento dei tassi soglia antiusura. Ne hanno chiesto, pertanto, la revoca, con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio Controparte_3 contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle eccezioni preliminari: a) nei confronti di Parte_2
, dichiarare l'infondatezza della opposizione e la definitività
[...] del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di annullamento del contratto, condannarla alla restituzione delle somme erogate, oltre rivalutazione e interessi;
b) nei confronti di , con riserva di rinunciare al decreto Parte_1 ingiuntivo all'esito della verificazione delle firme, ove risultassero apocrife, dichiarare l'infondatezza della opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; d) in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite. In corso di causa si è costituita in giudizio Controparte_2 in persona del l.r.p.t., in qualità di cessionaria di
[...]
pag. 2/9 in Controparte_3 virtù di contratto di cessione del 18.04.2024. Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, il Tribunale ha disposto CTU grafologia che non è andata a buon fine a causa della mancata produzione da parte della opposta del documento originale (contratto Fiditalia del 22.10.2001). Con decreto del 01.04.2025, il Tribunale, dichiarata la inammissibilità della istanza di verificazione, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., alla udienza odierna nella quale viene decisa con sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000). A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020). Alla luce delle predette regole, va esaminato il disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nel contratto Fiditalia del 22.10.2001 tempestivamente operato da , cui è correttamente Parte_1 seguita istanza di verificazione avanzata da parte opposta la quale, però, non ha depositato l'originale del documento, rendendo, in tal modo, di fatto, impossibile la verificazione e portando alla dichiarazione di inammissibilità della stessa. Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni presenti in un documento, la parte che intende avvalersene deve avanzare istanza di verificazione, versando in atti l'originale del documento “… atteso che solo
pag. 3/9 con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione” (Trib. Roma, sent. n. 23378 del 05/12/2019). In definitiva, il deposito dell'originale del documento risulta indispensabile posto che la verificazione non può essere effettuata sulla fotocopia, essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 15 marzo 2007, n. 6022; Cass. Civ. Sez. II 18 febbraio 2000, n. 1831). E ciò è tanto più vero nel caso sottoposto all'esame del Tribunale atteso che il CTU ha espressamente evidenziato che “… il documento in verifica prodotto in fotocopia di bassa qualità …” comporterebbe dei
“limiti tecnici” all'indagine.
“Il disconoscimento dell'autenticità delle firme della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E, infatti, l'art. 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento” (Cass. Civ ordinanza 27.03.2024 n. 8304; in tal senso anche ex multis Cass. Civ. 27.03.2024 n. 7267; Cass. Civ. 19.12.2019 n. 33769) L'obiettivo della verificazione è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale ai sensi dell'art. 2702 c.c. mediante l'attribuzione del contenuto del documento a colui che risulta averla sottoscritta.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di tempestivo disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della conformità all'originale della copia fotostatica di una scrittura privata prodotta in giudizio, la parte che intende avvalersi di tale documento ha l'onere di produrre l'originale al fine di esperire il procedimento di verificazione previsti dagli artt. 216 e segg. c.p.c.; in difetto, la copia fotostatica disconosciuta è priva di efficacia probatoria” (Trib. Napoli, sentenza 6174 del 15.06.2023). In definitiva, contro una scrittura privata è possibile difendersi disconoscendone espressamente la sottoscrizione e invalidando, in tal modo, provvisoriamente il contenuto dell'atto che una parte oppone all'altra, ossia sospendendone la valenza probatoria. Per contro, la verificazione della scrittura privata è l'antidoto contro il suo disconoscimento: con essa, infatti, la parte che ne ha interesse cerca di riabilitare l'atto, dimostrando che la sottoscrizione e il documento sono riconducibili alla parte che ha operato il disconoscimento.
pag. 4/9 E se la verificazione si conclude con l'accertamento della autenticità della scrittura o della sottoscrizione, il documento acquisisce l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2702 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 11674/2008); se, invece, la verificazione ha esito negativo, va ritenuta provata la non riferibilità (e non la falsità) del documento al presunto sottoscrittore, con la conseguenza che questo viene privato di qualsivoglia efficacia probatoria e diventa inutilizzabile, non potendo neanche essere oggetto di libero apprezzamento del giudice. In particolare, nel caso specifico di omessa produzione del documento in originale in luogo della sua fotocopia, l'istanza di verificazione del documento disconosciuto deve considerarsi implicitamente abbandonata dalla parte che l'ha proposta e il documento disconosciuto resta una prova muta e non può formare oggetto di apprezzamento alcun da parte del giudice (cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3588 del 14.11.2022) Nel caso che ci occupa, parte opposta ha dedotto: a) di aver invano chiesto l'originale del contratto Fiditalia del 22.10.2001 alla propria dante causa che, come già rilevato dal Tribunale con decreto del 12.03.2025, era obbligata alla sua conservazione senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall'art. 119 TUB e dall'art. 2220 c.c. per la sola documentazione contabile;
b) di non essere stata tenuta alla sua conservazione in quanto non è una banca.
E, però, tali circostanze appaiono del tutto irrilevanti atteso che l'art. 1262 co. I c.c. prevede espressamente che il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in modo da agevolare l'attività di quest'ultimo di recupero del credito cedutogli. A tale obbligo corrisponde il legittimo interesse del cessionario alla consegna dei documenti probatori e vi è inadempimento del cedente che ometta la consegna, con possibilità del cessionario di chiedergli il risarcimento dei danni. Pare superfluo evidenziare che a tali rapporti è totalmente estraneo il debitore ceduto che non può e non deve subire le conseguenze negative di condotte altrui, ossia di quella inadempiente del cedente nei confronti del cessionario (mancata conservazione e consegna del documento originale) e di quella di quest'ultimo per non avere preteso dal cedente l'adempimento di un obbligo posto dalla legge a proprio favore. Nel caso di specie, pertanto, il diritto di credito asseritamente vantato dalla opposta nei confronti di non è stato provato in Parte_1 corso di causa atteso che esso è stato fondato unicamente su un contratto la cui sottoscrizione è stata tempestivamente disconosciuta e mai accertata,
pag. 5/9 nonostante l'istanza di verificazione, a causa dell'omesso deposito dell'originale del contratto da parte della opposta che ha contravvenuto all'ordine del giudice di produrlo in originale, rendendo, in tal modo, impossibile la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute mediante apposito ed idoneo accertamento tecnico. Né è consentito a parte opposta provare con altri mezzi l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute e, per tale motivo, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio posto dalla legge a carico della stessa. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va certamente revocato nei confronti di . Parte_3
ha eccepito l'annullabilità del contratto Parte_2
Fiditalia del 22.10.2001 per dolo, sostenendo che l'omessa produzione dell'originale in sede di verificazione e, quindi, l'impossibilità di espletare tale operazione debba essere equiparata alla stregua di una falsificazione delle firme di ad opera di Fiditalia. Parte_1
Il predetto assunto non può essere condiviso atteso che, come in precedenza rilevato, l'unica conseguenza che scaturisce dall'impossibilità per qualsivoglia motivo (e, quindi, anche per mancata produzione dell'originale del documento da verificare) di espletare la verificazione è che il documento non assurgerà a prova legale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e non potrà essere ascritto al presunto sottoscrittore, ossia verrà privato di qualsivoglia efficacia probatoria con riguardo a colui che lo ha disconosciuto e diverrà inutilizzabile, non potendo neanche essere oggetto di libero apprezzamento del giudice. In altri termini, giammai il documento o le sottoscrizioni potranno tacciarsi di falsità atteso che una conclusione di tal fatta richiede una forzatura non consentita da nessuna norma di legge. In conclusione, non vi è prova in atti né del dolo, ossia dei raggiri o artifici posti in essere da Fiditalia per indurre in errore l'odierna opponente, né che tale errore sia stato determinante del consenso, come espressamente richiesto dall'art. 1439 c.c.: in più occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha affrontato l'argomento, sostenendo che non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o menzogne che abbiano una efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul suo consenso. Ed è certo che l'onere della prova della sussistenza dei predetti elementi gravi sulla parte che deduce il vizio del consenso e che chiede l'annullamento (cfr. Cass., Sez. VI – 2, Ord., 4 Novembre 2021, n. 31731), onere, questo, che ne caso di specie non pare essere stato adempiuto.
pag. 6/9 L'eccezione in esame va, pertanto, disattesa. Stessa sorte deve essere riservata alla eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per errata indicazione dell'Ufficio Giudiziario adito: invero, l'intestazione del ricorso indica correttamente il Tribunale di Foggia e il provvedimento monitorio è stato reso dallo stesso Ufficio giudiziario;
solo nelle conclusioni è stato erroneamente indicato il Tribunale di Bari. E' evidente che ci troviamo di fronte a un semplice refuso che non può comportare nullità alcuna. In via subordinata, poi, deduce la mancanza Parte_2 di prova del credito ingiunto e il superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla L. 108/1996.
Sotto il primo aspetto, va rilevato che la prova del credito è fornita: a) dalla copia del contratto Fiditalia del 22.10.2001 che indica chiaramente le condizioni applicate;
b) dagli estratti conto depositati in fase monitoria che controparte ha contestato solo in quanto prodotti in copia e non specificamente nel loro contenuto il quale va, pertanto, ritenuto come pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Per ciò che concerne l'asserito superamento del tasso soglia antiusura, parte opposta ha opportunamente provato (cfr. doc. 24) che il TAN del 10% applicato al contratto in parola non supera il tasso soglia previsto per il periodo (01.10.2001-31.12.2001) e per le categorie di operazioni alle quali è riconducibile quella effettuata dalla opponente.
A tanto aggiungasi che quest'ultima non ha mai contestato di avere percepito le somme erogate in suo favore e ha dato corretta esecuzione al contratto almeno sino a settembre 2003, pagando le rate dovute (vedi estratti conto).
Ugualmente non specificamente confortata dal punto di vista probatorio, ma solo genericamente dedotta, è l'affermazione secondo cui il contratto in parola sarebbe affetto da anatocismo e quella secondo la quale al contratto sarebbe stato applicato il piano di ammortamento cd. “alla francese” atteso che nessuna clausola contrattuale menziona l'applicazione della capitalizzazione degli interessi né del predetto piano di ammortamento. Né si può demandare la prova di tali generiche contestazioni ad una consulenza tecnica di ufficio la quale, sulla base di tali premesse, non può non assumere carattere meramente esplorativo.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate in ordine alle conseguenze della mancata verificazione per omessa produzione pag. 7/9 dell'originale del contratto (non riferibilità del contratto all'autore del disconoscimento, ma non falsità dello stesso o falsificazione delle sottoscrizioni ivi presenti), va disattesa anche la domanda avanzata da di condanna di parte opposta al risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In definitiva il decreto ingiuntivo va revocato in quanto emesso anche nei confronti di , con condanna della sola Parte_1 opponente al pagamento di €. 33.395,94, Parte_2 oltre interessi di mora convenuti dal dovuto al soddisfo.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.52.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE l'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1650/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 29.11.2023, nel procedimento n. 5497/2023 R.G.;
2. CONDANNA in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in €. 286,00 per spese Parte_3 borsuali ed €. 5.077,00 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge;
= CONDANNA al pagamento in favore di Parte_2 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma di €. 33.395,94, oltre interessi di mora convenuti dal dovuto al soddisfo;
pag. 8/9 = CONDANNA al pagamento in favore di Parte_2 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in €. 5.077,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 05 dicembre 2025
Il Giudice
EN IM
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. EN IM, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 680 dell'anno 2024 R.G.
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 presso e nello studio dell'avv. Nicola Ivan Bernardi ( ) che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 atti;
opponenti
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i..: , e, in P.IVA_1 seguito a contratto di cessione crediti del 18.04.2024,
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, p.i. e c.f.: , elettivamente domiciliate presso e nello P.IVA_2 studio degli avv. ti Eleonora Florio e Simona C.F._4
LO ) che le rappresentano e difendono giusta C.F._5 procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi Parte_1
e hanno evocato in giudizio
[...] Parte_2
al Controparte_3 fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1650/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 29.11.2023, nel procedimento n. 5497/2023 con il quale è stato loro ingiunto di pagare la somma di €.33.395,94, oltre interessi di mora e spese e competenze della procedura monitoria. ha disconosciuto le firme sul contratto Fiditalia Parte_3 del 22.10.2001, chiedendo la condanna della opposta per lite temeraria, mentre ha dedotto l'annullabilità dello Parte_2 stesso contratto per dolo dell'altro contraente. Entrambi hanno eccepito, preliminarmente, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 125 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 638 c.p.c., per avere indicato il Tribunale di Foggia nella intestazione e quello di Bari nelle conclusioni., la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in difetto di prova e per superamento dei tassi soglia antiusura. Ne hanno chiesto, pertanto, la revoca, con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio Controparte_3 contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle eccezioni preliminari: a) nei confronti di Parte_2
, dichiarare l'infondatezza della opposizione e la definitività
[...] del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di annullamento del contratto, condannarla alla restituzione delle somme erogate, oltre rivalutazione e interessi;
b) nei confronti di , con riserva di rinunciare al decreto Parte_1 ingiuntivo all'esito della verificazione delle firme, ove risultassero apocrife, dichiarare l'infondatezza della opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; d) in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite. In corso di causa si è costituita in giudizio Controparte_2 in persona del l.r.p.t., in qualità di cessionaria di
[...]
pag. 2/9 in Controparte_3 virtù di contratto di cessione del 18.04.2024. Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, il Tribunale ha disposto CTU grafologia che non è andata a buon fine a causa della mancata produzione da parte della opposta del documento originale (contratto Fiditalia del 22.10.2001). Con decreto del 01.04.2025, il Tribunale, dichiarata la inammissibilità della istanza di verificazione, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., alla udienza odierna nella quale viene decisa con sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000). A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020). Alla luce delle predette regole, va esaminato il disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nel contratto Fiditalia del 22.10.2001 tempestivamente operato da , cui è correttamente Parte_1 seguita istanza di verificazione avanzata da parte opposta la quale, però, non ha depositato l'originale del documento, rendendo, in tal modo, di fatto, impossibile la verificazione e portando alla dichiarazione di inammissibilità della stessa. Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni presenti in un documento, la parte che intende avvalersene deve avanzare istanza di verificazione, versando in atti l'originale del documento “… atteso che solo
pag. 3/9 con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione” (Trib. Roma, sent. n. 23378 del 05/12/2019). In definitiva, il deposito dell'originale del documento risulta indispensabile posto che la verificazione non può essere effettuata sulla fotocopia, essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 15 marzo 2007, n. 6022; Cass. Civ. Sez. II 18 febbraio 2000, n. 1831). E ciò è tanto più vero nel caso sottoposto all'esame del Tribunale atteso che il CTU ha espressamente evidenziato che “… il documento in verifica prodotto in fotocopia di bassa qualità …” comporterebbe dei
“limiti tecnici” all'indagine.
“Il disconoscimento dell'autenticità delle firme della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E, infatti, l'art. 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento” (Cass. Civ ordinanza 27.03.2024 n. 8304; in tal senso anche ex multis Cass. Civ. 27.03.2024 n. 7267; Cass. Civ. 19.12.2019 n. 33769) L'obiettivo della verificazione è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale ai sensi dell'art. 2702 c.c. mediante l'attribuzione del contenuto del documento a colui che risulta averla sottoscritta.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di tempestivo disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della conformità all'originale della copia fotostatica di una scrittura privata prodotta in giudizio, la parte che intende avvalersi di tale documento ha l'onere di produrre l'originale al fine di esperire il procedimento di verificazione previsti dagli artt. 216 e segg. c.p.c.; in difetto, la copia fotostatica disconosciuta è priva di efficacia probatoria” (Trib. Napoli, sentenza 6174 del 15.06.2023). In definitiva, contro una scrittura privata è possibile difendersi disconoscendone espressamente la sottoscrizione e invalidando, in tal modo, provvisoriamente il contenuto dell'atto che una parte oppone all'altra, ossia sospendendone la valenza probatoria. Per contro, la verificazione della scrittura privata è l'antidoto contro il suo disconoscimento: con essa, infatti, la parte che ne ha interesse cerca di riabilitare l'atto, dimostrando che la sottoscrizione e il documento sono riconducibili alla parte che ha operato il disconoscimento.
pag. 4/9 E se la verificazione si conclude con l'accertamento della autenticità della scrittura o della sottoscrizione, il documento acquisisce l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2702 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 11674/2008); se, invece, la verificazione ha esito negativo, va ritenuta provata la non riferibilità (e non la falsità) del documento al presunto sottoscrittore, con la conseguenza che questo viene privato di qualsivoglia efficacia probatoria e diventa inutilizzabile, non potendo neanche essere oggetto di libero apprezzamento del giudice. In particolare, nel caso specifico di omessa produzione del documento in originale in luogo della sua fotocopia, l'istanza di verificazione del documento disconosciuto deve considerarsi implicitamente abbandonata dalla parte che l'ha proposta e il documento disconosciuto resta una prova muta e non può formare oggetto di apprezzamento alcun da parte del giudice (cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3588 del 14.11.2022) Nel caso che ci occupa, parte opposta ha dedotto: a) di aver invano chiesto l'originale del contratto Fiditalia del 22.10.2001 alla propria dante causa che, come già rilevato dal Tribunale con decreto del 12.03.2025, era obbligata alla sua conservazione senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall'art. 119 TUB e dall'art. 2220 c.c. per la sola documentazione contabile;
b) di non essere stata tenuta alla sua conservazione in quanto non è una banca.
E, però, tali circostanze appaiono del tutto irrilevanti atteso che l'art. 1262 co. I c.c. prevede espressamente che il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in modo da agevolare l'attività di quest'ultimo di recupero del credito cedutogli. A tale obbligo corrisponde il legittimo interesse del cessionario alla consegna dei documenti probatori e vi è inadempimento del cedente che ometta la consegna, con possibilità del cessionario di chiedergli il risarcimento dei danni. Pare superfluo evidenziare che a tali rapporti è totalmente estraneo il debitore ceduto che non può e non deve subire le conseguenze negative di condotte altrui, ossia di quella inadempiente del cedente nei confronti del cessionario (mancata conservazione e consegna del documento originale) e di quella di quest'ultimo per non avere preteso dal cedente l'adempimento di un obbligo posto dalla legge a proprio favore. Nel caso di specie, pertanto, il diritto di credito asseritamente vantato dalla opposta nei confronti di non è stato provato in Parte_1 corso di causa atteso che esso è stato fondato unicamente su un contratto la cui sottoscrizione è stata tempestivamente disconosciuta e mai accertata,
pag. 5/9 nonostante l'istanza di verificazione, a causa dell'omesso deposito dell'originale del contratto da parte della opposta che ha contravvenuto all'ordine del giudice di produrlo in originale, rendendo, in tal modo, impossibile la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute mediante apposito ed idoneo accertamento tecnico. Né è consentito a parte opposta provare con altri mezzi l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute e, per tale motivo, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio posto dalla legge a carico della stessa. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va certamente revocato nei confronti di . Parte_3
ha eccepito l'annullabilità del contratto Parte_2
Fiditalia del 22.10.2001 per dolo, sostenendo che l'omessa produzione dell'originale in sede di verificazione e, quindi, l'impossibilità di espletare tale operazione debba essere equiparata alla stregua di una falsificazione delle firme di ad opera di Fiditalia. Parte_1
Il predetto assunto non può essere condiviso atteso che, come in precedenza rilevato, l'unica conseguenza che scaturisce dall'impossibilità per qualsivoglia motivo (e, quindi, anche per mancata produzione dell'originale del documento da verificare) di espletare la verificazione è che il documento non assurgerà a prova legale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e non potrà essere ascritto al presunto sottoscrittore, ossia verrà privato di qualsivoglia efficacia probatoria con riguardo a colui che lo ha disconosciuto e diverrà inutilizzabile, non potendo neanche essere oggetto di libero apprezzamento del giudice. In altri termini, giammai il documento o le sottoscrizioni potranno tacciarsi di falsità atteso che una conclusione di tal fatta richiede una forzatura non consentita da nessuna norma di legge. In conclusione, non vi è prova in atti né del dolo, ossia dei raggiri o artifici posti in essere da Fiditalia per indurre in errore l'odierna opponente, né che tale errore sia stato determinante del consenso, come espressamente richiesto dall'art. 1439 c.c.: in più occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha affrontato l'argomento, sostenendo che non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o menzogne che abbiano una efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul suo consenso. Ed è certo che l'onere della prova della sussistenza dei predetti elementi gravi sulla parte che deduce il vizio del consenso e che chiede l'annullamento (cfr. Cass., Sez. VI – 2, Ord., 4 Novembre 2021, n. 31731), onere, questo, che ne caso di specie non pare essere stato adempiuto.
pag. 6/9 L'eccezione in esame va, pertanto, disattesa. Stessa sorte deve essere riservata alla eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per errata indicazione dell'Ufficio Giudiziario adito: invero, l'intestazione del ricorso indica correttamente il Tribunale di Foggia e il provvedimento monitorio è stato reso dallo stesso Ufficio giudiziario;
solo nelle conclusioni è stato erroneamente indicato il Tribunale di Bari. E' evidente che ci troviamo di fronte a un semplice refuso che non può comportare nullità alcuna. In via subordinata, poi, deduce la mancanza Parte_2 di prova del credito ingiunto e il superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla L. 108/1996.
Sotto il primo aspetto, va rilevato che la prova del credito è fornita: a) dalla copia del contratto Fiditalia del 22.10.2001 che indica chiaramente le condizioni applicate;
b) dagli estratti conto depositati in fase monitoria che controparte ha contestato solo in quanto prodotti in copia e non specificamente nel loro contenuto il quale va, pertanto, ritenuto come pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Per ciò che concerne l'asserito superamento del tasso soglia antiusura, parte opposta ha opportunamente provato (cfr. doc. 24) che il TAN del 10% applicato al contratto in parola non supera il tasso soglia previsto per il periodo (01.10.2001-31.12.2001) e per le categorie di operazioni alle quali è riconducibile quella effettuata dalla opponente.
A tanto aggiungasi che quest'ultima non ha mai contestato di avere percepito le somme erogate in suo favore e ha dato corretta esecuzione al contratto almeno sino a settembre 2003, pagando le rate dovute (vedi estratti conto).
Ugualmente non specificamente confortata dal punto di vista probatorio, ma solo genericamente dedotta, è l'affermazione secondo cui il contratto in parola sarebbe affetto da anatocismo e quella secondo la quale al contratto sarebbe stato applicato il piano di ammortamento cd. “alla francese” atteso che nessuna clausola contrattuale menziona l'applicazione della capitalizzazione degli interessi né del predetto piano di ammortamento. Né si può demandare la prova di tali generiche contestazioni ad una consulenza tecnica di ufficio la quale, sulla base di tali premesse, non può non assumere carattere meramente esplorativo.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate in ordine alle conseguenze della mancata verificazione per omessa produzione pag. 7/9 dell'originale del contratto (non riferibilità del contratto all'autore del disconoscimento, ma non falsità dello stesso o falsificazione delle sottoscrizioni ivi presenti), va disattesa anche la domanda avanzata da di condanna di parte opposta al risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In definitiva il decreto ingiuntivo va revocato in quanto emesso anche nei confronti di , con condanna della sola Parte_1 opponente al pagamento di €. 33.395,94, Parte_2 oltre interessi di mora convenuti dal dovuto al soddisfo.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.52.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE l'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1650/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 29.11.2023, nel procedimento n. 5497/2023 R.G.;
2. CONDANNA in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in €. 286,00 per spese Parte_3 borsuali ed €. 5.077,00 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge;
= CONDANNA al pagamento in favore di Parte_2 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma di €. 33.395,94, oltre interessi di mora convenuti dal dovuto al soddisfo;
pag. 8/9 = CONDANNA al pagamento in favore di Parte_2 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in €. 5.077,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 05 dicembre 2025
Il Giudice
EN IM
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