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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1279/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il diniego di rimborso dell'IRPEF cui riteneva di aver diritto in qualità di soggetto rimpatriato in Italia, avendo svolto per due anni all'estero l'attività di pilota di aerei.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio affermando che il minor rimborso riconosciuto dipendeva dalla circostanza che non vi era stata una residenza all'esterno nei due anni precedenti al 2021.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze respingeva il ricorso dal momento che tranne per il 2019 il contribuente aveva dichiarato la propria residenza anagrafica in Italia.
Appella il contribuente eccependo il difetto di motivazione non essendosi espressa la sentenza su tutte le questioni che erano contenute nel ricorso. Inoltre riteneva che per il 2020 si fosse integrato il requisito della residenza all'estero poiché per la maggior parte dell'anno era stato residente a aLondra come nel 2019 mentre solo dal 3.7.2020 era rientrato in Italia.
L'Agenzia delle Entrate di Firenze si costituiva in giudizio sottolineando come in virtù della certificazione unica emessa dal datore di lavoro per un'attività svolta in Italia il contribuente per il 2020 doveva considerarsi residente in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'art. 16, comma 1, lett a), d.lgs. 147/2015 prevede che per ave diritto alla riduazione del 70% dell'IRPEF dovuta è necessario che nei due anni precedenti il soggetto interessato abbia risieduto fuori dal territorio nazionale.
Tale requisito temporale deve essere integralmente soddisfatto per cui nessuna rilevanza ha la circostanza che, essendo iniziato il rapporto di lavoro con la società ungherese che operava in Italia il 3 luglio 2020, la residenza in Italia avrebbe coperto la parte minore del 2020 mentre per il periodo precedente continuava ad operare la residenza in Inghilterra.
Inoltre il contribuente stesso che ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 2017 al 2020 ad eccezione del 2019, versando le imposte in Italia e dichiarando la propria residenza anagrafica in Italia nel 2020 in Borgo San Lorenzo.
Non vi erano, in conclusione, i presupposti per applicare l'agevolazione richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 800,00. Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026 Il
Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1279/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il diniego di rimborso dell'IRPEF cui riteneva di aver diritto in qualità di soggetto rimpatriato in Italia, avendo svolto per due anni all'estero l'attività di pilota di aerei.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio affermando che il minor rimborso riconosciuto dipendeva dalla circostanza che non vi era stata una residenza all'esterno nei due anni precedenti al 2021.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze respingeva il ricorso dal momento che tranne per il 2019 il contribuente aveva dichiarato la propria residenza anagrafica in Italia.
Appella il contribuente eccependo il difetto di motivazione non essendosi espressa la sentenza su tutte le questioni che erano contenute nel ricorso. Inoltre riteneva che per il 2020 si fosse integrato il requisito della residenza all'estero poiché per la maggior parte dell'anno era stato residente a aLondra come nel 2019 mentre solo dal 3.7.2020 era rientrato in Italia.
L'Agenzia delle Entrate di Firenze si costituiva in giudizio sottolineando come in virtù della certificazione unica emessa dal datore di lavoro per un'attività svolta in Italia il contribuente per il 2020 doveva considerarsi residente in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'art. 16, comma 1, lett a), d.lgs. 147/2015 prevede che per ave diritto alla riduazione del 70% dell'IRPEF dovuta è necessario che nei due anni precedenti il soggetto interessato abbia risieduto fuori dal territorio nazionale.
Tale requisito temporale deve essere integralmente soddisfatto per cui nessuna rilevanza ha la circostanza che, essendo iniziato il rapporto di lavoro con la società ungherese che operava in Italia il 3 luglio 2020, la residenza in Italia avrebbe coperto la parte minore del 2020 mentre per il periodo precedente continuava ad operare la residenza in Inghilterra.
Inoltre il contribuente stesso che ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 2017 al 2020 ad eccezione del 2019, versando le imposte in Italia e dichiarando la propria residenza anagrafica in Italia nel 2020 in Borgo San Lorenzo.
Non vi erano, in conclusione, i presupposti per applicare l'agevolazione richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 800,00. Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026 Il
Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo