Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1521/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Parte_1
Valerio Coppola, presso il cui studio in Napoli alla via Piedigrotta n. 30 è elettivamente domiciliato -appellante-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Arena e Stefania Armiero, presso il cui studio in
Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 38 è elettivamente domiciliata
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.6.2023, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3060/2023 pubblicata il 27.4.2023 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato la domanda proposta da esso ricorrente nei confronti volta ad ottenere Controparte_2 la condanna di parte resistente al pagamento di complessivi € 51.652,31 per differenze retributive ed indennità dovute al passaggio da un contratto ad un altro, in virtù delle
aveva accolto la domanda riconvenzionale relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro e rigettato la domanda riconvenzionale relativa alla condanna del ricorrente alla restituzione dell'indennità di trasferta.
Il rapporto di lavoro si era svolto nel periodo dal 1.6.2014 al 29.3.2016 su 6 giorni settimanali dalle ore 7 alle ore 18 svolgendo le mansioni di operaio sondatore;
nel periodo dal 1.4.2016 al 31.10.2017, in cui svolgeva le mansioni di responsabile di magazzino, articolato su 6 giorni settimanali, con orario dalle ore 7.30 alle 18 e per due sabati al mese dalle ore 7 alle 14.
L'appellante ha dedotto che a partire dal 1.6.2014 la società resistente gli aveva unilateralmente ridotto la retribuzione, modificandogli il ccnl di riferimento, passando cioè dal ccnl edili al ccnl metalmeccanici e poi nuovamente al ccnl edili. Per effetto di tali variazioni, la retribuzione fino a quel momento percepita veniva drasticamente ridotta. Ha censurato inoltre: l'omesso ed effettivo “accantonamento cassa edile”; il rigetto della domanda di indennità sostitutiva del preavviso e l'accoglimento sul punto della domanda riconvenzionale di controparte;
il rigetto della domanda di pagamento del lavoro straordinario, ritenendo attendibili i testi indicati dall'azienda e non invece quelli del lavoratore;
il rigetto della domanda di pagamento delle differenze a titolo di TFR.
Si è costituita la che ha contestato il gravame per la Controparte_1 sua infondatezza e ha concluso per il rigetto dell'appello.
In data odierna, all'esito della trattazione scritta, sulla scorta delle note depositate telematicamente dalle parti, la Corte ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
Parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza rivendicando le differenze retributive ordinarie scaturite dalla riduzione della retribuzione originata dal mutamento e dall'applicazione di un diverso ccnl al rapporto, unilateralmente stabilito dal datore di lavoro.
Il ccnl erroneamente applicato è quello dei metalmeccanici (dal 1.4.2016 al 31.10.2017), all'epoca dell'inquadramento come operaio specializzato, 5° livello ccnl industria, in luogo del ccnl edili, che era stato inizialmente applicato (allorchè era stato inquadrato quale operaio specializzato, 4° livello ccnl edilizia industria, dal 1.6.2014 al 29.3.2016) e nell'ultima parte del rapporto di lavoro (1.11.2017 – 28.3.2018).
Invero, il ricorrente, con il presente gravame, ha completamente variato la prospettazione della domanda proposta in primo grado, laddove, nel precisare quale fosse l'oggetto della doglianza, ha espressamente imputato l'illegittima riduzione della retribuzione da parte del datore di lavoro, all'applicazione di un diverso ccnl (quello dei metalmeccanici).
È lo stesso , infatti, nel ricorso introduttivo, a chiarire come nella controversia in Pt_1 esame non fosse in discussione l'applicazione dei due contratti collettivi, bensì la non corretta applicazione del ccnl da parte della convenuta e la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. (v. ricorso di I grado, p. 5).
Risulta evidente che soltanto in appello è stata per la prima volta proposta una nuova tesi difensiva, secondo la quale l'asserita riduzione retributiva sarebbe da ricondurre al mutamento e quindi all'applicazione di un diverso ccnl.
Si tratta, a parere del Collegio, di una prospettazione nuova e come tale inammissibile: il presupposto della domanda svolta nel ricorso introduttivo era esclusivamente la non corretta applicazione del ccnl e la violazione da parte della società resistente del divieto unilaterale di riduzione della retribuzione di cui all'art. 2099 c.c.
L'appellante, del resto, anche a voler sostenere la propria tesi difensiva, avrebbe dovuto allegare, eventualmente, cosa che non ha fatto, che le mansioni da lui svolte corrispondevano a quelle previste dal contratto collettivo invocato e non a quelle del ccnl a suo dire erroneamente applicato.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità si ha infatti domanda nuova per modificazione della “causa petendi”, non consentita in appello, quando la pretesa, fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, non venendo in questione, quindi, solamente una diversa qualificazione giuridica (v. Cass. 2271/21, Cass.
24480/19, Cass. 8290/15, Cass. 20265/05).
Deve essere disattesa la richiesta relativa all' “accantonamento cassa edile” in quanto genericamente proposta. Tale emolumento risulta inoltre percepito dal lavoratore sulla base delle buste paga dallo stesso prodotte in atti e non contestate.
Altresì infondata è la pretesa circa l'indennità sostitutiva del preavviso, non sussistendo la giusta causa per le dimissioni rassegnate dal lavoratore, in quanto non invocata contestualmente al recesso, avendo il ricondotto la risoluzione del rapporto di Pt_1 lavoro alla suddetta riduzione unilaterale della retribuzione. Non sussistendo, quindi una giusta causa delle dimissioni, non spetta l'indennità in questione e va conseguentemente confermato l'accoglimento della domanda riconvenzionale della società resistente, relativa alla stessa indennità. In ordine alla erronea valutazione della prova orale, con riferimento al lavoro straordinario, è opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile
2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
A tali principi si è attenuto il primo giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali
è pervenuto. Egli ha, infatti, puntualmente esaminato le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, traendo da esse le conclusioni più congrue sotto il profilo logico.
In particolare, il teste indotto dal ricorrente ha dichiarato “Ho Parte_2 conosciuto il ricorrente in Sif. Ho lavorato per tale società dall'anno 2006 fino all'anno
2017. Ero tornitore macchine utensili…L'orario era uguale per tutti coloro che lavoravano all'interno dell'officina ed era il seguente: 7.30-18.30 con spacco dalle 13.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e due sabati al mese dalle 7.30 alle 14.30…Ho contenzioso in corso per differenze retributive e straordinario nei confronti della Sif e ho indicato come teste il ricorrente”.
L'altro teste di parte ricorrente, riferiva: “Ho lavorato per la convenuta Testimone_1 dall'anno 2013 all'anno 2016. Ho svolto mansioni di autista. Trasportavo materiali edili…Partivo alle 6.30 circa..terminavo di lavorare intorno alle 18.00-18.30…Il ricorrente si occupava del magazzino del carico e dello scarico delle merci. Mi aiutava a caricare la merce sul camion…apriva il magazzino alle 7.00 ma anche gli uffici per consentire agli operai addetti alle pulizie di pulire gli uffici…anche il ricorrente terminava di lavorare intorno alle 18.30 perché era lui che doveva chiudere il magazzino”.
Dalla prova orale nulla è emerso a comprovare lo svolgimento dell'orario eccedente quello ordinario e a titolo di lavoro straordinario e domenicale, così come invocato dal ricorrente. In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si e' protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" e' affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si e' inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, e' ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr.
Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Il teste di parte ricorrente risulta inattendibile in quanto ha dichiarato di avere Parte_2 un contenzioso in corso con la società convenuta per le medesime causali del , cioè Pt_1 differenze retributive e lavoro straordinario;
inoltre, il ha indicato come teste il Parte_2
Contr ricorrente nel giudizio da lui promosso contro la . Va altresì rilevato che dal verbale di udienza depositato dalla resistente emergono delle incongruenze tra la deposizione CP_3 testimoniale resa dal nel suddetto procedimento e quanto dallo stesso dedotto nel Pt_1 ricorso introduttivo.
Si ritengono irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste avendo lo stesso svolto le Tes_1 mansioni di autista, non lavorando quindi nel magazzino ove si trovava il ricorrente ed era costretto a lavorare per circa 12 giorni al mese in giro per l'Italia per trasportare i materiali nei vari cantieri.
Di contro, i due testi di parte resistente ( e ) hanno reso Testimone_2 Tes_3 dichiarazioni fra loro concordanti con riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro: Contr hanno riferito che il iniziava a lavorare presso il magazzino della alle ore 7.30 Pt_1
e lasciava il capannone alle 16.30, con un'ora di spacco. Resta infine assorbito in virtù di quanto esposto il quinto motivo di doglianza riguardante le differenze a titolo di TFR, essendo già stata spiegata domanda per il TFR in sede monitoria e non risultando dovuto, per i motivi sopra indicati, lo straordinario fisso e continuativo che l'appellante pone alla base del computo dello stesso TFR.
Sulla base delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il D.M. n. 55/2014 e le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della ditta appellata e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Bruno Arena e Stefania Armiero, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento delle spese del grado in favore della parte Parte_1 appellata, che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione agli avv.ti Bruno Arena e Stefania Armiero, antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 30.1.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente