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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 24/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 412 del 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: azione di indebito e risarcimento del danno;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Bernardo (c.f. ) per procura in calce all'atto di C.F._2
citazione ed elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE ATTRICE
E
(p.iva ) (ad Controparte_1 P.IVA_1
oggi , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta, dall'avv. Albina Candian (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Caserta, presso lo studio C.F._3
dell'avv. Francesco Mammone, in via Eugenio Montale n. 11;
PARTE CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA
DECISIONE ()
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti Con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2017, la parte attrice conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Compagnia Controparte_1
(ad oggi di seguito per
[...] Controparte_2
brevità “ o “ ) per far accertare la responsabilità della CP_2 CP_3
Compagnia in conseguenza dell'inosservanza della normativa in materia di strumenti finanziari relativamente al collocamento della polizza n. 9205060689 e, conseguentemente, far condannare la al risarcimento dei danni subiti CP_1
dall'attore e quantificati nella misura pari all'ammontare dei premi versati, detratta la somma già incassata in seguito all'avvenuto riscatto della polizza.
Affermava la parte attrice quanto segue:
- di aver sottoscritto in data 03.09.2008 un proposta di assicurazione sulla vita legata a fondi n. 9205060689 della società Controparte_1
con decorrenza dal 01.10.2008;
[...]
- la predetta polizza prevedeva il pagamento di un premio annuo di euro
2.400,00;
- sia nell'anno 2010 che nell'anno 2012 l'attore faceva richiesta di riduzione del premio annuo alla società convenuta, la quale accettava come da lettere allegate;
- a fronte della suddetta polizza aveva versato all' 01.08.2014 premi per euro
9.730,00 come da prospetto riepilogativo della società datato 29.08.2014;
- in data 06.08.2014 presentava domanda di riscatto della polizza in questione ricevendo dalla società assicuratrice la somma di euro 3.609,16 in data
10.09.2014 a titolo di liquidazione;
- che non gli veniva fornita copia del contratto peraltro mai sottoscritto, non venivano fornite le informazioni economiche finanziarie dette anche profilo di rischio né copia dei prospetti pubblicitari ed informativi copia dell'ordine di sottoscrizione della polizia e quanto altro previsto dal TUF e dal regolamento conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. CP_4
- che la polizza stipulata aveva natura finanziaria non assicurativa;
- contestava la mancanza del contratto quadro previsto a pena di nullità oltre che la mancanza degli obblighi informativi prescritti dalla normativa vigente;
- che aveva avviato procedura di mediazione a cui la convenuta non aveva partecipato.
Cosi concludeva la parte attrice:
- Accertata la responsabilità della società nella stipulazione della CP_1
polizza di cui sopra, per l'inosservanza della normativa in materia di strumenti finanziari (Testo Unico della Finanza e regolamento 11522/1998) CP_4
condannare la stessa alla restituzione dei premi versati pari ad € 9.730,00, detratto quanto pagato in sede di riscatto pari ad € 3.609,16 e quindi alla restituzione della somma di € 6.120,84 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sull'importo annualmente rivalutato il tutto dai singoli versamenti o a quella maggiore o minor somma che si accerterà dovuta nel corso del giudizio anche in via equitativa.
Si costituiva l la quale Controparte_1
esplicitava quanto segue:
- il sig. , con l'assistenza e attraverso l'attività Parte_1
dell'intermediario assicurativo nella persona del sig. Controparte_5
aveva sottoscritto (differentemente da quanto Persona_1
erroneamente indicato da parte attrice) in data 05.08.2008 una proposta di assicurazione sulla vita legata a fondi Aspecta Italia per il prodotto “Futuro in libertà” della compagnia (proposta n. 9205060689); CP_1
- la polizza prevedeva il pagamento di un premio assicurativo su base mensile pari a euro 200,00, con una rivalutazione su base annua del 5%;
- prima della sottoscrizione della proposta di polizza, l'attore riceveva correttamente tutta l'informativa precontrattuale prevista dalla normativa di settore (compresi il prospetto informativo e le condizioni di polizza, come dallo stesso espressamente dichiarato nella proposta) e compilava anche il questionario per l'adeguatezza del contratto;
- - la Compagnia Aspecta, con comunicazione del 03.09.2008, inviava all'attore il certificato di assicurazione n. 9205060689, fornendo quindi prova scritta dell'avvenuta conclusione del contratto;
- - sia nell'anno 2010 che nell'anno 2012, l'attore, come indicato anche in citazione, faceva richiesta alla Compagnia di ridurre il premio mensile pattuito e la accettava prontamente le richieste del proprio assicurato;
CP_1
- in data 08.08.2014, la riceveva dall'odierno attore richiesta di riscatto CP_1
anticipato della polizza in oggetto;
- in riscontro alla richiesta di riscatto anticipato, la inviava la CP_1
comunicazione del 29.08.2014 nella quale, oltre ad indicare il prospetto riepilogativo relativo alla polizza, veniva indicato quanto segue: “Il prodotto da Lei stipulato è una polizza la cui struttura è finalizzata a perseguire risultati in un orizzonte temporale medio lungo. Le ricordiamo inoltre che il rispetto del piano di investimento concordato, in sede di formulazione della proposta di assicurazione, è fondamentale per raggiungere i risultati prefissati alla stipula del contratto. Al fine di meglio valutare quanto da Lei richiesto Le alleghiamo un prospetto riepilogativo del Suo contratto, invitandoLa a riconsiderare attentamente la chiusura anticipata dello stesso in considerazione delle penalità di riscatto. In alternativa al riscatto Le suggeriamo di lasciare il contratto in sospensione dal pagamento dei premi, anche per beneficiare di una riduzione delle penali di riscatto che diminuiscono con il trascorrere del tempo;
oppure di apportare eventuali modifiche di premio (riduzione, frazionamento). Salvo sue diverse disposizioni la informiamo che il valore di riscatto da Lei maturato, sarà calcolato il
31.08.2014 e liquidato secondo quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione.”
- in data 10.09.2014, conseguentemente all'inerzia dell'assicurato, e in mancanza di diverse indicazioni dello stesso, la compagnia provvedeva a comunicare, come indicato, l'avvenuto riscatto totale della polizza, indicando la valorizzazione della stessa al netto della penale di riscatto contrattualmente prevista;
- Pertanto il valore di riscatto veniva contestualmente liquidato all'attore, a mezzo bonifico bancario;
- Ricostruiva il quadro normativo applicabile alle polizze unit linked;
- affermava che la responsabilità risarcitoria per violazione dei dover d'informazione era a carico degli intermediari
- Che in ogni caso tutti gli obblighi prescritti dalla legge erano stati rispettai come anche quello della forma scritta del contratto;
Così concludeva la parte convenuta:
- rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che sfornite di ogni prova, con conseguente condanna della stessa al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
06.11.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta;
la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge con provvedimento assunto e comunicato il 05.12.2024, data da cui sono decorsi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Ciò premesso, va detto che la domanda della parte attrice è fondata e come tale va accolta ai sensi della motivazione che segue.
Dai documenti prodotti risulta che in data 05.08.2008 la parte attrice sottoscrisse, tramite un incaricato della società intermediaria 1iC Direct s.r.l., un modulo della società
Aspecta Assurance International Luxemburg S.A. contenente una proposta di contratto di assicurazione sulla vita legata a fondi comuni di investimento scelti dal cliente tra quelli indicati (100% “DWS flex pension”); la proposta prevedeva il versamento di premi mensili di € 200,00 fino alla somma complessiva di € 84.000. Il contratto, come da comunicazione al cliente del certificato di assicurazione del 3.2.2009, ha avuto decorrenza dal 1.10.2008
Ora, a norma dell'art. 25-bis comma 1 del D.L.vo 1.7.1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di seguito TUF), inserito dall'art. 11 della legge 28.12.2005 n. 262 e successivamente modificato (dall'art. 3 del D.L.vo 29.12.2006 n. 303, dall'art. 4 del D.L.vo 17.9.2007
n. 164 – oltre che, in seguito, dall'art. 40 del D.L.vo 27.1.2010 n. 39 -), gli artt. 21 e
23 del TUF si applicano anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. La lettera w-bis) dell'art. 1, aggiunta dall'art. 3 del D.L.vo n. 303/06, definisce come “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e
V di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. L'art. 2 comma 1 nn. III e V del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) comprende nelle classificazioni del ramo vita: le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (III); le operazioni di capitalizzazione (V).
In tale ambito si collocano le polizze “unit linked” che, a differenza delle assicurazioni sulla vita di tipo tradizionale, nelle quali le prestazioni delle parti sono predeterminate nel contratto, prevedono prestazioni flessibili, collegate all'andamento di fondi di investimento. La loro collocazione nella categoria dei prodotti finanziari e l'estensione ad essi della disciplina, ad effetti limitati, del TUF (artt. 21 e 23), dipende dalla funzione tipica dei servizi di investimento, che si aggiunge a quella propria delle assicurazioni sulla vita, e dal rischio a carico dell'assicurato che, con il versamento di premi, effettua un investimento in quote di fondi e riceve (al verificarsi del rischio vita o al decorrere di un determinato termine dalla conclusione del contratto) un capitale o una rendita, la cui entità non è certa e predeterminata nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto ma dipende dal valore delle quote dei fondi. E' evidente, perciò, che il contratto “unit linked” stipulato rientra pienamente nella categoria dei “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 23 del TUF, richiamate dal successivo art. 25-bis comma 1.
L'art. 23 comma 1 del TUF dispone che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”. L'art. 37 comma 1 del Regolamento Consob del 29.10.2007 n. 16190 (di seguito,
Regolamento) dispone che “gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio clienti non professionali o qualificati> i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente”; al comma 2 disciplina il contenuto del contratto. La disposizione è derogata solo per i servizi (non di collocamento di prodotti di un'emittente ma) di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini prestati a clienti qualificati, definiti come tali dall'art. 6 comma 2-quater lettera d), del TUF (art. 58 del Regolamento). Ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. c) e c-bis) del TUF, nei “servizi di investimento” sono compresi, tra l'altro, anche il servizio di collocazione di strumenti finanziari (come le polizze unit linked) nei confronti dell'emittente.
Per siffatte ragione va dunque affermata la soggezione della polizza de qua alle previsioni degli artt. 21 e 23 T.U.F. (per effetto della relatio contenuta nell'art. 25-bis), cioè a dire, per quanto qui interessa, alla sanzione della nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e dalla consegna a quest'ultimo di un esemplare del contratto) avente ad oggetto la regolamentazione dell'offerta all'investitore del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicuratrice (cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 31/01/2024, n.2922).
Appare infatti pacifico che "..in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma." (Corte di Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 7238 del 22/03/2013).
Alla dichiarazione di nullità del contratto segue la ripetizione delle somme indebitamente versate dalla parte oggi attrice
La parte convenuta eccepisce che la parte attrice si sarebbe limitata nelle conclusioni dell'atto di citazione a chiedere il risarcimento del danno e non la ripetizione degli importi versati che avrebbe chiesto solo in sede di prima memoria istruttoria.
A tal proposito va detto che “La domanda giudiziale deve essere interpretata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche - e sopratutto - nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire.
Deriva da quanto precede, pertanto, che anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi", e non ne estenda
l'ambito soggettivo di riferimento”. (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/03/2008,
n.5743).
Dalla lettura dell'atto di citazione nel suo complesso emerge chiara la volontà della parte attrice di chiedere la restituzione degli importi versati;
essa fa esplicito riferimento nel corpo dell'atto di citazione alla nullità del contratto per cui è causa ed al correlato obbligo restitutorio.
In ogni caso va detto, quanto alla modifica della domanda proposta in sede di prima memoria istruttoria che “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (cfr. Cassazione civile sez. III,
16/02/2021, n.4031).
Andando alla quantificazione della somma da restituire le parti concordano circa l'effettiva corresponsione da parte della attrice della somma di euro 9.730,00 ( la parte attrice lo afferma e la parte convenuta deposita il documento n.
5 - riscontro richiesta di riscatto - in cui è indicata come versata la stessa somma). La parte attrice ha ricevuto a titolo di riscatto anticipato la domma di euro 3.609,16 (vedi comunicazione di riscatto del 10.09.2014 depositata dalla parte attrice mentre la parte convenuta deposita una comunicazione di riscatto errata, riferita ad altro soggetto).
Residua pertanto la somma di euro 6.120,84. Trattasi di obbligazione di valuta e gli interessi decorrono non sussistendo mala fede (cfr. Cassazione civile sez. I,
07/05/2024, n.12362) dal giorno della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
7.07.2017 ed ex art. 1284 IV comma c.c. sino al soddisfo;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014
(come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140), tenendo conto del valore della controversia e della sua natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda della parte attrice, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice medesima della somma di euro
6.120,84 oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 7.07.2017 e sino al soddisfo;
2. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore della parte attrice che liquida in euro 264,00 per esborsi 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Ischia, in data 24.03.2025
IL GIUDICE