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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/12/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1328 / 2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FAGORZI PATRIZIA, C.F._2 presso il cui Studio hanno eletto domicilio e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 4.05.2000 in Foggia (FG), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Foggia, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 118, parte II, serie A.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dall'unione dei coniugi non sono nati i figli;
(2) che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
(3) di aver ottenuto la separazione personale con decreto n.85 del Tribunale di Prato emesso in data 28.12.2005; (4) che dalla data della
1 separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi che hanno sempre vissuto separati da oltre 18 anni.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Foggia il 4 maggio
2000, in regime della comunione dei beni;
tale atto è stato registrato negli atti di matrimonio dello stesso Comune, per l'anno 2000, atto n. 118, parte 2, serie A, come da estratto per riassunto dall'atto di matrimonio;
- ordinare al Comune di Foggia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nessun assegno divorzile essendo i signori e economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti;
- dichiarare compensate le spese legali.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti nella forma della trattazione scritta e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e celebrato in data 4.05.2000 in Foggia (FG), trascritto
[...] Parte_2 nei registri dello Stato civile del Comune di Foggia, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 118, parte II, serie A, alle condizioni come sopra riportate;
- Prende atto che le parti concordano che nessun assegno divorzile sarà corrisposto essendo le parti economicamente indipendenti;
2 - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia (GF) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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