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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FREDIANI SERGIO
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
FREDIANI SERGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 13/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2004)
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia nasceva il figlio 006). Per_1
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole seppure condiziona alla modifica della previsione di cui a punto n. 2 delle condizioni di cui al ricorso.
A fronte di ciò, le parti hanno, con le note depositate in sostituzione dell'udienza ribadita la volontà di non volersi riconciliare, confermato le conclusioni rassegnate in ricorso “eccezion fatta per il punto 2 delle stesse, che devesi ritenere così
modificato:
2. il figlio oramai maggiorenne, vivrà assieme al padre, ed al suo integrale Per_1
mantenimento provvederà quest'ultimo in via esclusiva, sia per le spese ordinarie che per
quelle straordinarie“.
Le condizioni proposte dalle parti, così come dalle stesse modificate, tenuto anche conto della maggiore età della prole, risultano adeguate non contrastano con alcuna norma di legge.
Sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo trascorso il termine legale a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (avvenuta il 19.6.2014)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2004), contratto Parte_1
e , il 09/06/2004;
[...] CP_1
PRENDENDO ATTO degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 13/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FREDIANI SERGIO
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
FREDIANI SERGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 13/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2004)
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia nasceva il figlio 006). Per_1
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole seppure condiziona alla modifica della previsione di cui a punto n. 2 delle condizioni di cui al ricorso.
A fronte di ciò, le parti hanno, con le note depositate in sostituzione dell'udienza ribadita la volontà di non volersi riconciliare, confermato le conclusioni rassegnate in ricorso “eccezion fatta per il punto 2 delle stesse, che devesi ritenere così
modificato:
2. il figlio oramai maggiorenne, vivrà assieme al padre, ed al suo integrale Per_1
mantenimento provvederà quest'ultimo in via esclusiva, sia per le spese ordinarie che per
quelle straordinarie“.
Le condizioni proposte dalle parti, così come dalle stesse modificate, tenuto anche conto della maggiore età della prole, risultano adeguate non contrastano con alcuna norma di legge.
Sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo trascorso il termine legale a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (avvenuta il 19.6.2014)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2004), contratto Parte_1
e , il 09/06/2004;
[...] CP_1
PRENDENDO ATTO degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 13/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo