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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di AR – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5733/2024 TRA
, nata il [...] a [...], ammessa al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Cathy La Torre,
-ATTRICE- e PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 13 gennaio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato il 17 maggio 2024 e, poi, ritualmente notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di AR, ha dedotto quanto di seguito. Parte attrice è Parte_1 persona transgender con sesso femminile assegnato alla nascita, ma che ha sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità in quella di sesso maschile. Di seguito, pertanto, verrà utilizzato il genere maschile e il nome di elezione scelto, ovvero
. Per_1 Tale condizione di sofferenza e il disagio causatogli dall'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere percepito e vissuto, è stata la motivazione, stabile e costante, che ha portato l'attrice a perseguire con determinazione il proprio iter di affermazione di genere: nel mese di ottobre 2021 si è rivolto al CEST – Centro Salute Trans
e Gender Variant per intraprendere un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica e per ottenere sostegno durante l'iter di transizione;
-dopo essere stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica, senza aver riscontrato tratti psicopatologici che potessero controindicare l'inizio dell'iter medico-psicologico di affermazione di genere, parte attrice, a partire da marzo 2022, ha avviato anche l'assunzione di Terapia Androgenica sotto la guida della dott.ssa , specialista in Endocrinologia e Malattie del Persona_2
Metabolismo, dalla quale tuttora è seguita;
-nel periodo di assunzione della terapia ormonale parte attrice ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da femminili a prettamente mascolinizzati) e ha proseguito la “prova di vita reale” (real life experience), vestendo gli abiti della voluta sessualità maschile. Tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure ma, anzi, ha confermato il desiderio di rendere “reale” l'identità del genere psicologico. I cambiamenti fisici ottenuti, infatti, hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento intrapreso, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali;
-il percorso medico-psicologico si è concluso in data 14.04.2024 con la relazione finale a firma della Dott.ssa e della Dott.ssa Persona_3 Persona_4 che hanno prestato parere favorevole “all'immediato adeguamento dei dati anagrafici, come richiesto dalla persona e all'autorizzazione con urgenza ad effettuare gli Pt_1 interventi chirurgici di mascolinizzazione che riterrà necessari” (doc. 8); -da quanto sinora esposto, emerge chiaramente come il processo di mascolinizzazione intrapreso da parte attrice sia divenuto de facto irreversibile, frutto di una scelta seria, stabile e definitiva;
- parte attrice non è coniugata e non ha prole. Tutto quanto sopra premesso, l'attrice come in epigrafe Parte_1 rappresentata e difesa, ha così concluso nell'atto introduttivo: “Autorizzare Parte_1 nata a [...] il [...] ( ), agli
[...] CodiceFiscale_1 interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile;
-disporre la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero 157 Parte II serie A Anno 1996 –
Comune di Rutigliano - BA) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a ”. Parte_1 Per_1 All'udienza istruttoria monocratica del 17.10.2024, si procedeva all'interrogatorio libero di ivi comparsa personalmente con la rappresentanza e Parte_1 l'assistenza del proprio procuratore, il quale dava atto della recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 143 del 23.07.204, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. VI, del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale all'intervento chirurgico anche nel caso in cui sia stato già disposto il cambio anagrafico;
e chiedeva che la pronuncia venisse valorizzata nell'emananda sentenza. All'esito dell'udienza il Giudice, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede, ai fini della acquisizione del prescritto parere, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.01.2025, con autorizzazione al deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte sostitutive d'udienza, depositate il 13 gennaio 2025, parte attrice ha precisato le conclusioni nel modo che segue, alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 23.7.2024: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: “- AUTORIZZARE parte attrice, nata a [...] il [...] (C.F.
), agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a C.F._2 maschile;
- DISPORRE la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero 157
Parte II serie A Anno 1996 – Comune di Rutigliano - BA) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a Parte_1
“ ”. Per_1
A seguito dell'intervenuto deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte attrice, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 14.04.2024, a firma della Dott.ssa e della Persona_3
Dott.ssa che hanno prestato parere favorevole “all'immediato adeguamento Persona_4 dei dati anagrafici, come richiesto dalla persona e all'autorizzazione con urgenza Pt_1 ad effettuare gli interventi chirurgici di mascolinizzazione che riterrà necessari”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima attrice, in sede di Parte_1 interrogatorio libero.
Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
la stessa ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte attrice presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, la richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co.,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta
"ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e socia-le" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”. È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis.
Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio formale, in cui parte attrice ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità; ha dichiarato, inoltre, di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio- ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte attrice di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte attrice sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome “ ” col nome Parte_1
”. Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 5733/2024, introdotto con ricorso proposto, in data 17 maggio 2024, da , Parte_1 nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AR, visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
DISPONE la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] Parte_1 a OL di AR (BA), nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome “ ” deve essere Parte_1 sostituito con quello indicato da parte attrice in “FRANCESCO”; ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita di , nata il [...] a [...], Parte_1 con modifica del genere anagrafico da “femminile” in “maschile”, nonché del prenome da
” in “ ”; Parte_1 Per_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di AR – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5733/2024 TRA
, nata il [...] a [...], ammessa al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Cathy La Torre,
-ATTRICE- e PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 13 gennaio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato il 17 maggio 2024 e, poi, ritualmente notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di AR, ha dedotto quanto di seguito. Parte attrice è Parte_1 persona transgender con sesso femminile assegnato alla nascita, ma che ha sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità in quella di sesso maschile. Di seguito, pertanto, verrà utilizzato il genere maschile e il nome di elezione scelto, ovvero
. Per_1 Tale condizione di sofferenza e il disagio causatogli dall'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere percepito e vissuto, è stata la motivazione, stabile e costante, che ha portato l'attrice a perseguire con determinazione il proprio iter di affermazione di genere: nel mese di ottobre 2021 si è rivolto al CEST – Centro Salute Trans
e Gender Variant per intraprendere un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica e per ottenere sostegno durante l'iter di transizione;
-dopo essere stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica, senza aver riscontrato tratti psicopatologici che potessero controindicare l'inizio dell'iter medico-psicologico di affermazione di genere, parte attrice, a partire da marzo 2022, ha avviato anche l'assunzione di Terapia Androgenica sotto la guida della dott.ssa , specialista in Endocrinologia e Malattie del Persona_2
Metabolismo, dalla quale tuttora è seguita;
-nel periodo di assunzione della terapia ormonale parte attrice ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da femminili a prettamente mascolinizzati) e ha proseguito la “prova di vita reale” (real life experience), vestendo gli abiti della voluta sessualità maschile. Tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure ma, anzi, ha confermato il desiderio di rendere “reale” l'identità del genere psicologico. I cambiamenti fisici ottenuti, infatti, hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento intrapreso, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali;
-il percorso medico-psicologico si è concluso in data 14.04.2024 con la relazione finale a firma della Dott.ssa e della Dott.ssa Persona_3 Persona_4 che hanno prestato parere favorevole “all'immediato adeguamento dei dati anagrafici, come richiesto dalla persona e all'autorizzazione con urgenza ad effettuare gli Pt_1 interventi chirurgici di mascolinizzazione che riterrà necessari” (doc. 8); -da quanto sinora esposto, emerge chiaramente come il processo di mascolinizzazione intrapreso da parte attrice sia divenuto de facto irreversibile, frutto di una scelta seria, stabile e definitiva;
- parte attrice non è coniugata e non ha prole. Tutto quanto sopra premesso, l'attrice come in epigrafe Parte_1 rappresentata e difesa, ha così concluso nell'atto introduttivo: “Autorizzare Parte_1 nata a [...] il [...] ( ), agli
[...] CodiceFiscale_1 interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile;
-disporre la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero 157 Parte II serie A Anno 1996 –
Comune di Rutigliano - BA) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a ”. Parte_1 Per_1 All'udienza istruttoria monocratica del 17.10.2024, si procedeva all'interrogatorio libero di ivi comparsa personalmente con la rappresentanza e Parte_1 l'assistenza del proprio procuratore, il quale dava atto della recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 143 del 23.07.204, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. VI, del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale all'intervento chirurgico anche nel caso in cui sia stato già disposto il cambio anagrafico;
e chiedeva che la pronuncia venisse valorizzata nell'emananda sentenza. All'esito dell'udienza il Giudice, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede, ai fini della acquisizione del prescritto parere, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.01.2025, con autorizzazione al deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte sostitutive d'udienza, depositate il 13 gennaio 2025, parte attrice ha precisato le conclusioni nel modo che segue, alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 23.7.2024: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: “- AUTORIZZARE parte attrice, nata a [...] il [...] (C.F.
), agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a C.F._2 maschile;
- DISPORRE la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero 157
Parte II serie A Anno 1996 – Comune di Rutigliano - BA) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a Parte_1
“ ”. Per_1
A seguito dell'intervenuto deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte attrice, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 14.04.2024, a firma della Dott.ssa e della Persona_3
Dott.ssa che hanno prestato parere favorevole “all'immediato adeguamento Persona_4 dei dati anagrafici, come richiesto dalla persona e all'autorizzazione con urgenza Pt_1 ad effettuare gli interventi chirurgici di mascolinizzazione che riterrà necessari”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima attrice, in sede di Parte_1 interrogatorio libero.
Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
la stessa ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte attrice presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, la richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co.,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta
"ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e socia-le" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”. È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis.
Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio formale, in cui parte attrice ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità; ha dichiarato, inoltre, di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio- ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte attrice di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte attrice sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome “ ” col nome Parte_1
”. Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 5733/2024, introdotto con ricorso proposto, in data 17 maggio 2024, da , Parte_1 nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AR, visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
DISPONE la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] Parte_1 a OL di AR (BA), nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome “ ” deve essere Parte_1 sostituito con quello indicato da parte attrice in “FRANCESCO”; ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita di , nata il [...] a [...], Parte_1 con modifica del genere anagrafico da “femminile” in “maschile”, nonché del prenome da
” in “ ”; Parte_1 Per_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr.ssa Rosella Nocera