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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13708/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Sgro
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con decreto di omologazione n. 5419/2023 dell'8 maggio 2023 reso dall'intestato Tribunale nell'ambito della procedura rubricata al n. 65671/2023 r.g. e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) I coniugi vivranno separati per mutuo consenso, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Largo Michele Unia n.9 int.4 Scala “A” è di proprietà della Sig.ra e viene alla stessa definitivamente Pt_2
assegnata con tutto quanto in essa contenuto ad eccezione degli oggetti e cose personali che sono state già asportate dal Sig. il quale se Pt_1
ne è allontanato in modo definitivo, portando con sé, oltre a quanto suddetto, tutti i beni personali;
3) L'immobile sito in Via Salvatore Scoca n.11, 00139 Roma è di proprietà
del Sig. attualmente nella sua disponibilità, dove si trasferirà in Pt_1
modo definitivo come già avvenuto a seguito della separazione consensuale che pronunciata dal Tribunale;
4) Ciascuno è titolare di un proprio conto corrente bancario personale ad uso esclusivo, acceso autonomamente ed alimentato nel corso degli anni da crediti personali che tali rimarranno anche a seguito del divorzio come già avvenuto a seguito della pronunciata separazione;
5) Il Sig. è proprietario di una Volkswagen Golf tg. FR376SG che Pt_1
rimarrà nel proprio esclusivo possesso e proprietà, mentre la Sig. Pt_2
è proprietaria di un veicolo Fiat Panda targato EF867CN che rimarrà
nel proprio esclusivo possesso e proprietà;
6) I coniugi hanno maturato la decisione di non voler creare rapporti economici periodici successivamente alla separazione, ritenendo allo stato di poter contare sulle proprie forze, per questo nulla sarà versato a titolo di mantenimento tra gli stessi poiché economicamente autonomi e indipendenti;
inoltre il sig. ha necessità di utilizzare la somma Pt_1
ricevuta a titolo di risarcimento danni per la cura della propria salute tuttora precaria;
7) Che tuttavia, il sig. a fronte degli anni di matrimonio trascorsi Pt_1
insieme alla sig.ra della condivisione coniugale della vita, Pt_2
dell'aiuto ricevuto nel corso della malattia, degli importi retributivi ricevuti dal proprio lavoro, della contribuzione economica apportata dalla coniuge, le riconosce una tantum, la somma totale e omnicomprensiva di € 65.000,00.= a titolo di liberalità – contribuzione volontaria a saldo e stralcio;
8) Che il pagamento della predetta somma è stato così suddiviso: quanto a
€ 35.000,00.= sono stati già corrisposti al momento della sottoscrizione del Ricorso introduttivo;
quanto al saldo di € 30.000,00.= verrà
corrisposto all'udienza di omologa;
con il pagamento della predetta somma la sig.ra si dichiara totalmente soddisfatta e dichiara di Pt_2
non aver altro a pretendere, neanche in futuro, dal sig. per alcun Pt_1
titolo, pretesa anche contributiva, rinunciando a qualsivoglia diritto e azione.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 3 maggio 2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13708/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 3 maggio
2008 tra nato a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00176, Parte 1, Serie 09, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13708/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Sgro
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con decreto di omologazione n. 5419/2023 dell'8 maggio 2023 reso dall'intestato Tribunale nell'ambito della procedura rubricata al n. 65671/2023 r.g. e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) I coniugi vivranno separati per mutuo consenso, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Largo Michele Unia n.9 int.4 Scala “A” è di proprietà della Sig.ra e viene alla stessa definitivamente Pt_2
assegnata con tutto quanto in essa contenuto ad eccezione degli oggetti e cose personali che sono state già asportate dal Sig. il quale se Pt_1
ne è allontanato in modo definitivo, portando con sé, oltre a quanto suddetto, tutti i beni personali;
3) L'immobile sito in Via Salvatore Scoca n.11, 00139 Roma è di proprietà
del Sig. attualmente nella sua disponibilità, dove si trasferirà in Pt_1
modo definitivo come già avvenuto a seguito della separazione consensuale che pronunciata dal Tribunale;
4) Ciascuno è titolare di un proprio conto corrente bancario personale ad uso esclusivo, acceso autonomamente ed alimentato nel corso degli anni da crediti personali che tali rimarranno anche a seguito del divorzio come già avvenuto a seguito della pronunciata separazione;
5) Il Sig. è proprietario di una Volkswagen Golf tg. FR376SG che Pt_1
rimarrà nel proprio esclusivo possesso e proprietà, mentre la Sig. Pt_2
è proprietaria di un veicolo Fiat Panda targato EF867CN che rimarrà
nel proprio esclusivo possesso e proprietà;
6) I coniugi hanno maturato la decisione di non voler creare rapporti economici periodici successivamente alla separazione, ritenendo allo stato di poter contare sulle proprie forze, per questo nulla sarà versato a titolo di mantenimento tra gli stessi poiché economicamente autonomi e indipendenti;
inoltre il sig. ha necessità di utilizzare la somma Pt_1
ricevuta a titolo di risarcimento danni per la cura della propria salute tuttora precaria;
7) Che tuttavia, il sig. a fronte degli anni di matrimonio trascorsi Pt_1
insieme alla sig.ra della condivisione coniugale della vita, Pt_2
dell'aiuto ricevuto nel corso della malattia, degli importi retributivi ricevuti dal proprio lavoro, della contribuzione economica apportata dalla coniuge, le riconosce una tantum, la somma totale e omnicomprensiva di € 65.000,00.= a titolo di liberalità – contribuzione volontaria a saldo e stralcio;
8) Che il pagamento della predetta somma è stato così suddiviso: quanto a
€ 35.000,00.= sono stati già corrisposti al momento della sottoscrizione del Ricorso introduttivo;
quanto al saldo di € 30.000,00.= verrà
corrisposto all'udienza di omologa;
con il pagamento della predetta somma la sig.ra si dichiara totalmente soddisfatta e dichiara di Pt_2
non aver altro a pretendere, neanche in futuro, dal sig. per alcun Pt_1
titolo, pretesa anche contributiva, rinunciando a qualsivoglia diritto e azione.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 3 maggio 2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13708/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 3 maggio
2008 tra nato a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00176, Parte 1, Serie 09, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi