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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10324/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.03.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana cod. fisc. C.F._1 residente in [...]14 20131 MILANO ITALIA con l'Avv. Alessandra Croci presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiana cod. fisc. C.F._2 residente in [...]61 20155 MILANO ITALIA con l'Avv. CARMELA ROSARIA DI SALVO presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 14/3/2024 la sig.ra ha chiesto, in parziale modifica delle Parte_1
pagina 1 di 4 condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale approvate con decreto del Tribunale di Milano emesso in data 19/01/2022, l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia ad € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre € 50,00 quale contributo Per_1 per la retta scolastica e l'affidamento condiviso con regolamentazione delle visite paterne mediante accordo volta per volta tra i genitori.
All'udienza del 26/09/2024 il Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia del resistente. La sig.ra all'udienza ha modificato le domande Parte_1
e ha chiesto l'affidamento super esclusivo della figlia. Il Presidente ha disposto la notifica del verbale al resistente ed ha rinviato la causa all'udienza del 21/01/2025.
Con memoria depositata in data 17/01/2025 si è costituito il sig. chiedendo Parte_2 termine per le difese.
All'udienza del 21/01/2025, il Presidente, vista la costituzione del resistente, ha revocato la contumacia. Il sig. ha precisato le domande ed ha chiesto l'affidamento Parte_2 condiviso di e un contributo al mantenimento a proprio carico quantificato in € 400,00 oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie ed oltre € 50,00 al mese per la retta della scuola.
Il Presidente ha rinviato la causa per il tentativo di conciliazione davanti al GOT all'udienza del
04/03/2025.
All'udienza le Parti hanno trovato un accordo, hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. con sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, hanno rinunciato al deposito (se non depositata) della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con note scritte autorizzate, sottoscritte personalmente, le Parti hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima
Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il primo Pt_2 ed il terzo fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle 17.00 fino al sabato alle 22.00, con accompagnamento presso la casa materna. Nei mesi di cinque settimane starà con il padre, oltre
Per_1 al 1° ed al 3° fine settimana, anche il quinto. Durante il periodo di vacanza natalizio e pasquale e durante gli altri periodi di sospensione scolastica invernale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con un preavviso da prendersi con la madre almeno una settimana prima. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con due settimane anche non continuative, previo accordo con la madre da
Per_1 prendersi entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore, nei periodi di pertinenza dell'altro, potrà effettuare una telefonata quotidiana nella fascia oraria dalle 20.00 alle 21.00. Per l'estate 2025 le parti concordano che starà con il padre le ultime due settimane di luglio. I genitori concordano altresì
Per_1 che ogni anno possa trascorrere l'intero mese di giugno in Toscana con la zia materna. Il tutto,
Per_1 salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. pagina 2 di 4 2) Con decorrenza dal mese di marzo 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, € 500 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Dal mese di luglio 2025 l'importo del mantenimento sarà rideterminato in € 550,00. Le parti specificano che la prima rivalutazione ISTAT decorrerà dal mese di luglio 2026).
Entrambe le somme si intendono già comprensive di contributo baby sitter e retta scuola. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
3) Le parti stabiliscono altresì che delle somme arretrate portate da precetto il sig. a saldo e Pt_2 stralcio corrisponderà alla sig.ra Polita € 450,00 entro e non oltre il 15/05/2025. Con la dazione di questo importo nulla sarà più dovuto dal padre alla madre a titolo di spese straordinarie arretrate al
04/03/2025. Entrambe le parti, pertanto, rinunciano all'atto di precetto ed all'opposizione.
4) Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. pagina 3 di 4 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per la minore.
Le parti, nelle note scritte, hanno confermato di rinunciare al deposito (se non depositata) della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.03.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana cod. fisc. C.F._1 residente in [...]14 20131 MILANO ITALIA con l'Avv. Alessandra Croci presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiana cod. fisc. C.F._2 residente in [...]61 20155 MILANO ITALIA con l'Avv. CARMELA ROSARIA DI SALVO presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 14/3/2024 la sig.ra ha chiesto, in parziale modifica delle Parte_1
pagina 1 di 4 condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale approvate con decreto del Tribunale di Milano emesso in data 19/01/2022, l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia ad € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre € 50,00 quale contributo Per_1 per la retta scolastica e l'affidamento condiviso con regolamentazione delle visite paterne mediante accordo volta per volta tra i genitori.
All'udienza del 26/09/2024 il Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia del resistente. La sig.ra all'udienza ha modificato le domande Parte_1
e ha chiesto l'affidamento super esclusivo della figlia. Il Presidente ha disposto la notifica del verbale al resistente ed ha rinviato la causa all'udienza del 21/01/2025.
Con memoria depositata in data 17/01/2025 si è costituito il sig. chiedendo Parte_2 termine per le difese.
All'udienza del 21/01/2025, il Presidente, vista la costituzione del resistente, ha revocato la contumacia. Il sig. ha precisato le domande ed ha chiesto l'affidamento Parte_2 condiviso di e un contributo al mantenimento a proprio carico quantificato in € 400,00 oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie ed oltre € 50,00 al mese per la retta della scuola.
Il Presidente ha rinviato la causa per il tentativo di conciliazione davanti al GOT all'udienza del
04/03/2025.
All'udienza le Parti hanno trovato un accordo, hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. con sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, hanno rinunciato al deposito (se non depositata) della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con note scritte autorizzate, sottoscritte personalmente, le Parti hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima
Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il primo Pt_2 ed il terzo fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle 17.00 fino al sabato alle 22.00, con accompagnamento presso la casa materna. Nei mesi di cinque settimane starà con il padre, oltre
Per_1 al 1° ed al 3° fine settimana, anche il quinto. Durante il periodo di vacanza natalizio e pasquale e durante gli altri periodi di sospensione scolastica invernale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con un preavviso da prendersi con la madre almeno una settimana prima. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con due settimane anche non continuative, previo accordo con la madre da
Per_1 prendersi entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore, nei periodi di pertinenza dell'altro, potrà effettuare una telefonata quotidiana nella fascia oraria dalle 20.00 alle 21.00. Per l'estate 2025 le parti concordano che starà con il padre le ultime due settimane di luglio. I genitori concordano altresì
Per_1 che ogni anno possa trascorrere l'intero mese di giugno in Toscana con la zia materna. Il tutto,
Per_1 salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. pagina 2 di 4 2) Con decorrenza dal mese di marzo 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, € 500 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Dal mese di luglio 2025 l'importo del mantenimento sarà rideterminato in € 550,00. Le parti specificano che la prima rivalutazione ISTAT decorrerà dal mese di luglio 2026).
Entrambe le somme si intendono già comprensive di contributo baby sitter e retta scuola. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
3) Le parti stabiliscono altresì che delle somme arretrate portate da precetto il sig. a saldo e Pt_2 stralcio corrisponderà alla sig.ra Polita € 450,00 entro e non oltre il 15/05/2025. Con la dazione di questo importo nulla sarà più dovuto dal padre alla madre a titolo di spese straordinarie arretrate al
04/03/2025. Entrambe le parti, pertanto, rinunciano all'atto di precetto ed all'opposizione.
4) Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. pagina 3 di 4 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per la minore.
Le parti, nelle note scritte, hanno confermato di rinunciare al deposito (se non depositata) della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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