Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2138/2019 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2019 del Tribunale di S. Maria C.V depositato in data 09.01.2019, emesso per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Mircko Marchione, presso il cui studio in S. Maria C.V. alla via Napoli n° 40, elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t, con socio unico (C.F., P. I.V.A. ) e per essa CP P.IVA_1 proposta da - in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Partita I.V.A. Controparte_2 nr. ) - quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 Controparte_3
(C.F., P. I.V.A. ), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Giovan Battista Santangelo, nonché Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Di Foggia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Gricignano di Aversa (CE) alla Via Galileo Galilei n. 5, come da procura in atti
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2019 Parte_1
(R.G. n° 7687/18), emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 09/01/2019, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Euro 16.682,55, oltre interessi legali Controparte_1 dalla notifica del decreto al soddisfo, oltre spese del procedimento.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. lamentava: - il difetto di capacità Parte_1 processuale della sostenendo che il ricorso per decreto ingiuntivo era Controparte_4 stato proposto dalla e dalla nell'interesse Controparte_2 Controparte_5 CP
[...
quali mandatari in persona dei legali rapp.ti procuratori speciali senza che però fossero indicati nell'epigrafe dell'atto, nonché per l'assenza di procura al predetto ricorso, né risultando la fonte dell'asserito potere di rappresentanza da parte dei soggetti indicati nel corpo del ricorso per D.I.; - l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo in assenza di prova certa della conformità tra le scritture contabili da certificare come vere e liquide e l'estratto inviato al cliente della Soc. finanziaria;
- la vessatorietà della clausola di pagamento degli interessi di mora e illegittima applicazione della decadenza dal beneficio del termine, in quanto asseritamente applicata fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 1186 c.c. e mai comunicata ad esso opponente;
- l'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto per assenza di prova della notifica della cessione del credito o la sua irregolarità, chiedendo pertanto revocarsi o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. – eccependo l'infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 12.01.2021 le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
La causa era istruita unicamente mediante produzioni documentali.
Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del
03.12.2024 e la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art.190 cpc. Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dalla opposta nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, per la mancata partecipazione dell'opponente, come da verbale negativo depositato in data 25.02.2021.
Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di difetto di capacità processuale della opposta Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta, risulta infatti sia CP la procura speciale conferita dalla alla mandataria per Controparte_1 Controparte_3 notar Rep. n. 288633 – Racc. n. 25145, registrato a Pordenone il 04.12.2014 Persona_1 al n. 10345, che la procura speciale conferita dalla medesima alla Controparte_3 submandataria sempre per notar Rep. n. 288675 – Racc. n. Controparte_2 Persona_1
25182, con atto registrato a Pordenone il 16.12.2014 al n. 10816. Sono state altresì prodotte dalla opposta la procura speciale alle liti conferita dalla all'avv. Roberto Ricciardelli per CP la fase monitoria, con atto per notar registrato a Roma il 20.06.2018 al n. 19802 Persona_2 serie IT, nonché le procure conferite ai procuratori costituiti per il presente giudizio di opposizione.
Nel merito, l'opposizione va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente vagliata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Orbene, l'opposta , ha puntualmente dato prova della propria legitimatio ad causam CP producendo, quale acquirente, la proposta di contratto di cessione sottoscritta dalla AG UC del
20.12.2016, nonché l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 22.12.2016 – Parte Seconda, così determinando, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. B., gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.
Va ribadito sul punto, come la Corte di Cassazione ritenga sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (Cass. 31188/2017- Cass. 15884/2019 e Cass. 17110/2019).
L'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire infatti adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Ebbene, come è dato leggersi dall'estratto della GU n. 152 depositato dalla opposta società, tra i crediti ceduti dalla AG UC a , rientravano tutti quelli traenti origine da rapporti di CP credito al consumo finalizzati all'acquisto di beni o servizi, nonché rapporti di credito personale o di tipo revolving, sottoscritti nel periodo tra il 12 gennaio 1989 e il 13 agosto 2015, per i quali fosse stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ovvero il debitore fosse stato costituito in mora entro il 30.11.2015, e dunque vi rientravano certamente anche i crediti di cui all'ingiunzione qui opposta, essendo stati stipulati rispettivamente in data 05.08.2009, 20.03.2010 e 21.04.2011 (cfr. contratti in atti non contestati) ed essendo stata comunicata per gli stessi la decadenza dal beneficio del termine con lettere racc. a/r del 08.04.2015 e del 30.07.2015 recapitate al debitore (cfr. doc 5.10,
5.11, 5.12 di parte opposta).
Vero è che la giurisprudenza di merito e di legittimità affermano, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma è altrettanto pacifico che tale prova
è priva di vincoli di forma e, pertanto, può essere fornita anche in base a presunzioni e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, potendo peraltro la notificazione della cessione rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. 2023/17944; Cass. 2023/21821).
Nel caso in esame, costituiscono prova sufficiente della cessione la circostanza che la cessionaria, odierna opposta sia in possesso dei due contratti di finanziamento e del contratto revolving, poiché trattasi di elemento che non troverebbe alcuna giustificazione se non “postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (ex multis, App. Milano n. 220/2024; App. Perugia, n.
386/2024; Trib. Terni, n. 812/2024), ed inoltre l'ulteriore circostanza che la cessione sia stata notificata al debitore dalla stessa cedente AG UC, come da lettere raccomandate in atti.
Ad ogni buon conto occorre comunque rilevare che alcuna contestazione è stata mossa dall'opponente nei confronti della vicenda successoria globalmente intesa, non avendo egli contestato né l'avvenuta cessione in blocco dei crediti AG in favore di , né la specifica CP cessione della propria posizione debitoria personale, quanto piuttosto la sola irregolarità del procedimento di notificazione, dovendo ritenersi certamente operante nel caso de quo il principio di non contestazione in ordine alla avvenuta cessione dei crediti.
Quanto dunque nello specifico alle contestazioni afferenti al procedimento di notificazione della cessione dei crediti AG alla , si evidenzia che nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria CP
e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
(Cass. Sent. n. 13954 del 16/06/2006).
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha dunque inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tuttavia, tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Ord. n. 20495 del 29/09/2020).
Nell'ipotesi de qua, oltre che a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, già di per sé sufficiente a renderla efficace nei confronti del debitore ceduto, l'intervenuta la cessione risulta essere stata altresì notificata all'opponente con le lettere raccomandate a.r. di diffida e messa in mora del
07.03.2018 e del 15.03.2018, in cui si ribadiva l'intervenuta cessione dei crediti in favore di CP
. dalla stessa cedente AG UC.
[...]
L'eccezione dell'opponente sul punto appare pertanto infondata e va reietta.
Tanto premesso, l'opposta ha dato dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti copia del contratto di apertura di credito revolving del 05.08.2009 stipulato con la AG con fido fino ad € 1.500,00, nonché copia dei contratti di finanziamento a titolo di prestito personale stipulati anch'essi dall' con la cedente AG UC S.p.a rispettivamente in data Parte_1
20.03.2010 per l'importo di € 21.270.000 (di cui € 16.000,00 per capitale) e in data 21.04.2011 per € 12.168,00 (di cui € 9.000,00 per capitale), con le condizioni contrattuali applicate e i documenti di sintesi, unitamente alle liste movimenti afferenti a ciascuno dei predetti contratti ed alle lettere di decadenza dal beneficio del termine e successive diffide al pagamento contenenti il richiamo alla cessione dei crediti in lite.
Peraltro va osservato che il debitore opponente non ha nemmeno mai contestato la sottoscrizione dei finanziamenti, né di aver ricevuto le somme ivi richieste e neppure di essersi reso inadempiente al pagamento delle rate mensili, contestando il credito unicamente sulla scorta dell'assenza di prova della piena corrispondenza tra le scritture contabili da certificare come vere e liquide e l'estratto inviato al cliente della Soc. finanziaria, a norma dell'art. 50 del
T.U. in materia bancaria e creditizia.
Orbene, sul punto va osservato che nei processi avente ad oggetto i contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula dello schema contrattuale, ai fini probatori, differentemente da quanto sostenuto dall'opponente, non è necessaria la certificazione ex art. 50 TUB, dettata in via esclusiva relativamente ai contratti di conto corrente, ma è sufficiente la produzione del contratto, unitamente alla comunicazione di messa in mora/decadenza dal beneficio del termine, atteso che in mancanza gli effetti dell'inadempimento si produrranno pacificamente soltanto a decorrere dalla data della notifica del provvedimento monitorio, da intendersi implicitamente volto alla contestazione dell'inadempimento e alla richiesta di pagamento dell'intero importo finanziato, oltre eventuali competenze e spese (Cfr. Tribunale di Foggia, sentenza n.
116/2024 del 17.01.2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 1569/2023 del 29.06.2023).
A fronte della documentazione prodotta dall'opposta a fondamento della domanda,
l'opponente non ha né dedotto, né allegato fatti estintivi o modificativi del proprio debito, limitandosi con l'opposizione a generiche contestazioni prive di riscontro sia sotto il profilo allegatorio che probatorio, mai specifiche e prontamente smentite dalle produzioni documentali dell'opposta.
Non appaiono infatti condivisibili neppure le eccezioni di parte opponente in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali sull'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nel versamento, posto che, come si evince dalla lettura dei contratti versati in atti, le clausole contrattuali aventi ad oggetto il mancato, inesatto o ritardato pagamento, sono state oggetto di doppia sottoscrizione da parte dell' in ciascuno dei tre contratti. Parte_1
Pertanto, non si è dinanzi ad una indiscriminata sottoscrizione della totalità delle clausole contrattuali, alcune delle quali di natura non onerosa, che renderebbero difficoltosa per il contraente debole la percezione delle clausole vessatorie, ma innanzi una specifica e doppia sottoscrizione. Al riguardo, è pacifico che non occorrono tante firme quante sono le clausole vessatorie: una sottoscrizione è sufficiente per approvare specificamente più clausole vessatorie, purché queste ultime siano chiaramente individuate.
Con riguardo alla vessatorietà delle clausole contenute nei documenti, è del pari pacifico che non è necessario che la sottoscrizione faccia seguito alla riproduzione integrale del testo delle clausole vessatorie: è sufficiente che la sottoscrizione sia collocata dopo un'indicazione idonea a richiamare l'attenzione dell'aderente sulle clausole vessatorie contenute nel contratto. Si discute, invece, se tale indicazione debba recare una sintetica esposizione del contenuto della singola clausola vessatoria da approvare (ad esempio, clausola compromissoria), o se viceversa sia sufficiente il mero richiamo al numero assegnato alla clausola (ad es. clausola nr. 10). La giurisprudenza prevalente reputa assolto l'onere formale quando l'aderente sottoscrive un'autonoma dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie individuate attraverso il richiamo al loro numero o al loro contenuto. Ciò posto, nel caso di specie, appaiono soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra: doppia sottoscrizione e individuazione delle clausole. Ne consegue che la doglianza va rigettata.
Parimenti infondata si è rivelata l'ulteriore censura di parte opponente in ordine all'asserita illegittima applicazione della decadenza dal beneficio del termine ed alla sua omessa comunicazione, atteso che la AG UC ha agito in conformità delle clausole contrattuali specificamente sottoscritte ed approvate con doppia sottoscrizione dal sig. , che prevedevano espressamente la facoltà Parte_1 per l'istituto di credito di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di almeno due rate, come avvenuto nel caso di specie. L'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, risulta poi essere stata ritualmente comunicata al debitore con lettere raccomandate a/r del 27.04.2015 e del 10.08.2015, ricevute rispettivamente in data 30.04.2015 relativamente al contratto di apertura di credito revolving, ed in data 12-13.08.2015 per i due contratti di finanziamento (cfr. doc. 5.10, 5.11, 5.12 di parte opposta), e nelle quali sono espressamente riportati gli importi delle rate scadute e non saldate, certamente superiori a due, che legittimavano la
AG a dichiarare, come da condizioni contrattuali, la decadenza dal beneficio del termine.
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda (euro 16.682,55), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n.
2138/2019 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo opposto n. 99/2019 –
R.G. 7687/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida nella misura di euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 31.03.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente