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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2024 promossa da:
sig. , nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...] a Serravalle Scrivia (AL) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo al civico numero 18, presso lo studio dell'Avv. Nicola ANGIONI che lo rappresenta e difende ricorrente contro nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. PARODI CLAUDIO elettivamente domiciliato VIA GARIBALDI 91D 15067 NOVI
LIGURE presso lo studio del difensore resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso telematicamente come di seguito riportato pagina 1 di 9 RICORRENTE
1. Pronunciare lo scioglimento dell'unione civile contratta dal sig. con il sig. Parte_1
(come sopra generalizzato) in regime di separazione dei beni dei beni in data 12 Controparte_1
dicembre 2020, unione civile regolarmente trascritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Alessandria al numero di repertorio 1 Parte I Serie A dell'anno 2020, ordinando al competente ufficiale di stato civile del Comune di Alessandria di curare le successive trascrizioni;
2. Stabilire che il resistente dovrà contribuire al mantenimento del sig. , disoccupato, versandogli Parte_1
entro il 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 e che tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA come per legge.
RESISTENTE
Nel merito - Dichiarare che non sussistono i presupposti per disporre un assegno ex art. 5 c. 6 L.
1°/12/1970, n. 898, a favore del GN , non ricorrendo esigenze assistenziali, Parte_1
compensative o perequative, e rigettare di conseguenza la relativa domanda proposta dal ricorrente.
Col favore di compenso professionale, spese ed accessori.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: aveva contratto unione civile con il sig. in regime di separazione dei beni in data 12 dicembre 2020, Controparte_1
unione civile regolarmente trascritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di Alessandria al numero di repertorio 1 Parte I Serie A dell'anno 2020 (All. 1); in data 20 luglio 2023 era comparso innanzi l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serravalle Scrivia per chiedere la risoluzione dell'unione civile costituita innanzi l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure con
[...]
. CP_1
Parte ricorrente precisava di aver convissuto per diversi anni con il sig. prima di unirsi CP_1
civilmente: esponeva – quindi – che convivenza, iniziata dal 2003/2004, aveva visto la coppia lavorare insieme per la società Castellani Bergaglio società agricola SAA, di proprietà del resistnete, sig.
Controparte_1
Il ricorrente sig. esponeva altresì che aveva prestato la propria opera quale Parte_1 esperto enologo ed organizzatore pratico dell'attività aziendale. Col trascorrere degli anni il sig.
aveva maturato l'intenzione di vendere l'azienda, fatto avvenuto lo scorso anno con CP_1
pagina 2 di 9 ingenti ricavi. Tuttavia - evidenziava il ricorrente - la vendita ad un prezzo ingente era stata resa possibile anche grazie all'opera dal medesimo svolta, che aveva prestato un servizio irrinunciabile per “l'appetibilità” dell'azienda sul mercato.
In ordine alla propria situazione economica il ricorrente esponeva di essere attualmente disoccupato e chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili, tenendo conto della durata della convivenza (dal 2003/2004 per circa vent'anni) dei sacrifici effettuati a servizio dell'unione per la creazione di una vita insieme al resistente, dell'apporto dato dal medesimo ricorrente al menage familiare (non solo cura della casa ma anche cura dell'azienda e creazione di prodotti e brand di successo che avevano portato il valore dell'azienda ad oltre 2.500.000 di euro).
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Stabilire che il resistente dovrà contribuire al mantenimento del sig. , disoccupato, versandogli entro il 5 di ogni Parte_1 mese la somma di € 1.000,00 e che tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT. Rimettere infine le parti dinanzi al G.I., per il prosieguo”.
Si costituiva nel giudizio il sig. contestando la ricostruzione offerta da parte Controparte_1
ricorrente.
In particolare si evidenziava da parte del resistente che il sig. a decorrere dal mese Parte_1
di maggio 2022 viveva in modo economicamente autonomo, senza suo contributo economico;
contestava che il ricorrente fosse enologo;
si evidenziava che aveva effettivamente lavorato presso la azienda vitivinicola come operaio specializzato super ricevendo una Controparte_2 retribuzione media di € 1.650,00 mensili per N. 12 mensilità annue oltre indennità di disoccupazione e
T.F.R., come da buste paga che venivano prodotte;
rilevava parte inoltre che il ricorrente non aveva in alcun modo contribuito al menage familiare, non avendo mai destinato alcunchè della retribuzione percepita alle esigenze della vita della coppia.
Veniva inoltre contestato che il ricorrente avesse in alcun modo organizzato l' attività aziendale, in quanto non aveva ideato né tanto meno prodotto i vini maggiormente venduti dalla CP_2
: di tali attività – si evidenziava - si era occupato il resistente ,
[...] Controparte_1
in virtù della sua esperienza ultraventennale nel settore. Si sottolineava, pertanto che il ricorrente GN
non aveva apportato nella azienda nulla di più di Parte_1 Controparte_2
quanto gli fosse richiesto sulla scolta del proprio lavoro che era stato retribuito in base alla massima qualifica possibile (operaio specializzato super).
Evidenziava parte resistente che in particolare nessun contributo alla crescita commerciale dell'azienda era stato apportato dal ricorrente;
sotto nessun aspetto il lavoro del ricorrente aveva reso pagina 3 di 9 più appetibile sul mercato la azienda vitivinicola , né tanto meno aveva Controparte_2
incrementato il valore di cessione dell' azienda.
Sulla scorta di tale ricostruzione si contestava da parte del resistente il diritto del ricorrente a percepire un assegno di mantenimento: a al fine si rilevava che la richiesta Parte_1
era in contrasto con l'art. 5 L 898/1070, considerato che lo stesso ricorrente, in piena età lavorativa
(anni 43) dichiarava di essere esperto enologo e che, in ogni caso, aveva comunque maturato una pregressa esperienza lavorativa in una azienda vitivinicola (come operaio specializzato super), che gli consentiva ottime prospettive di lavoro.
Relativamente al contributo dato dal ricorrente al patrimonio comune, parte resistente ne evidenziava l'insussistenza e che anzi, era stato lo stesso ricorrente a trarre vantaggi personali dall'unione sentimentale;
a tal fine esponeva che con atto Notaio 18 novembre 2015 il GN Per_1 Parte_1
Contr aveva acquistato per il prezzo di € 220.000,00 dai GNi – un immobile
[...] Pt_2 in Cassano Spinola;
il prezzo dell'immobile era stato però interamente versato dal GN
[...]
, in parte con estinzione delle ipoteche sullo stesso immobile iscritte a favore della CP_1
BANCA INTESA SAN PAOLO, e in parte con assegni a favore del venditore , Persona_2
con addebito sul conto corrente Intesa San Paolo Novi Ligure N. 67718, sul quale confluivano versamenti del solo resistente GN e sul quale invece non sono mai stati Controparte_1
effettuati versamenti dal ricorrente GN . Parte_1
Esponeva ancora parte resistente che il GN con atto Notaio del 12 Parte_1 Per_1 aprile 2022 aveva poi venduto al GN per il prezzo di € 290.000,00 Persona_3
l'immobile in Cassano Spinola acquistato con atto 18 novembre 2015 (immobile interamente pagato dal GN , come si è documentato), trattenendo però l'intero prezzo. Controparte_1
Secondo la prospettazione del resistente, pertanto, il GN aveva ricevuto per Parte_1
donazione indiretta dal GN un immobile dallo stesso donatario venduto per Controparte_1 la somma di € 290.000,00; da tale circostanza si ricavava – secondo il resistente – che dalla unione si era arricchito non il patrimonio comune ma piuttosto quello personale del ricorrente sig. R_
.
[...]
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito
Dichiarare lo scioglimento della unione civile costituita il giorno 12/12/2020 in Comune di Novi
Ligure, fra il resistente GN (C.F. ) nato a [...]_1 CodiceFiscale_3
Ligure il 05/05/1969, residente in 15066 Gavi, Frazione Rovereto, 136, ed il ricorrente GN
(C.F. ), nato a [...] il [...]. Parte_1 CodiceFiscale_4
pagina 4 di 9 Dichiarare che non sussistono i presupposti per disporre un assegno ex art. 5 c. 6 L. 1°/12/1970, n.
898, a favore del GN , non ricorrendo esigenze assistenziali, compensative o Parte_1
perequative, e rigettare di conseguenza la relativa domanda proposta dal ricorrente. Col favore di compenso professionale, spese ed accessori”.
All'udienza del 17 ottobre 2024, il procuratore di parte resistente chiedeva la pronuncia sullo status.
A tale richiesta aderiva il procuratore di parte ricorrente e il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
All'esito della pronuncia sullo status la causa veniva rimessa nella fase istruttoria per l'udienza del 10 dicembre 2024 per la decisione sulle richiesta patrimoniali.
In tale udienza i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente che la causa venisse trattenuta a decisione con autorizzazione di note.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, fissava per la remissione della causa in decisione l'udienza del 20 febbraio 2025, ore 12.00, con termine fino al 20 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, fino al 20 gennaio 2025 per le comparse conclusionali e fino al 5 febbraio 2025 per le eventuali repliche.
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa trattenuta per la decisione collegiale
Motivi della decisione
Con sentenza parziale si è già disposto in merito allo scioglimento dell'unione fra le odierne parti processuali.
La sentenza parziale deve trovare, alla luce delle conclusioni finali delle parti, integrale conferma.
Sulla richiesta di un assegno di mantenimento da parte del ricorrente.
Nel caso di specie devono quindi essere decise solamente le questioni economiche: in particolare deve essere verificato da parte del Tribunale su sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del ricorrente ed in caso positivo la sua quantificazione.
In via preliminare va tuttavia evidenziato – a questo proposito – che parte ricorrente non ha depositato alcuna delle memorie previste dall'art. 473 bis 17 c.p.c.; in particolare non ha assunto posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto nella costituzione i quali – pertanto - possono ritenersi acquisiti al giudizio in quanto non tempestivamente e specificamente contestati, ex art. 115 c.p.c.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. VI - 23/03/2022, n. 9439, secondo cui “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non
pagina 5 di 9 contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).
Le circostanze dedotte e documentate dalla parte resistente devono, pertanto ritenersi provate.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha previsto il pagamento di un assegno divorzile in presenza di determinati presupposti.
Si è infatti affermato che “… l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo- compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art.5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno.
Si è quindi evidenziato (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione - , non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (cfr. SS.UU. 8 novembre 2022 n. 32914).
Alla luce di tali principio ed in osservanza dei medesimi, nel caso concreto deve essere verificato se ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto da parte ricorrente nella sua funzione a) assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica)
pagina 6 di 9 b) riequilibratrice o perequativo- compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
Analizzando i redditi delle parti sicuramente non ricorre la funzione assistenziale in quanto il ricorrente, fino alla fine dell'unione e quindi dell'attività lavorativa, ha percepito un reddito di circa
1.650,00 euro mensili che gli consentiva l' autosufficienza economica.
Infatti, come si è osservato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. I - 21/05/2024, n. 14179)
La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno.
Dall'esame delle circostanze indicate dal resistente e non contestate, emerge che il ricorrente è persona che è in piena età lavorativa (anni 44) ed è in possesso di una professionalità che fa ritenere che sebbene la stessa sia – secondo quanto dichiarato - privo di attività lavorativa, possa rinvenirla in tempi brevi.
A ciò si aggiunga – peraltro - che dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. richiesta di rinvio di udienza dell'avv. Angioni del 30.9.2024) emerge il ricorrente vive in Spagna, ed appare verosimile che in tale Paese svolga anche una attività lavorativa con la quale mantenersi.
Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla funzione perequativo- compensativa.
In giurisprudenza si è infatti affermato che “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole
pagina 7 di 9 non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”.
Nel caso concreto non solo non è stata fornita da parte del ricorrente tale prova, ma il resistente ha fornito la prova contraria, in quanto durante l'unione sentimentale il medesimo ricorrente ha potuto acquistare - con il decisivo contributo economico del resistente un bene immobile - che è stato successivamente rivenduto dopo pochi anni ad un prezzo maggiorato. I proventi di tale vendita - ammontanti ad euro 290.000,00 - sono stati tuttavia - -interamente trattenuti dal ricorrente.
Nel caso concreto, pertanto, non sussistono i presupposti per compensare il coniuge economicamente più debole dell'eventuale sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. Non sussiste, parimenti, la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune.
Tale conclusione appare confermata anche analizzando quella giurisprudenza secondo cui (cfr.
Cassazione civile sez. I - 06/12/2024, n. 31241) “l'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali; nello stesso senso Cassazione civile sez. I -
11/10/2024, n. 26520 L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso concreto – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati - le circostanze acquisite al giudizio in quanto non contestate, fanno quindi ritenere insussistente anche l'esigenza perequativa in favore del ricorrente.
Sulle spese del giudizio
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio stante la richiesta congiunta di scioglimento dell'unione e la soccombenza di parte ricorrente in ordine alla richieste economiche, vengono compensate nella misura del 50%, con condanna di parte ricorrente al pagamento in favore del resistente del residuo 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
conferma la sentenza parziale n. 795/2024 del 23 ottobre 2024;
rigetta la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore di parte resistente nella misura del 50% che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa fra le parte l'ulteriore
50%.
Alessandria, camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2024 promossa da:
sig. , nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...] a Serravalle Scrivia (AL) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo al civico numero 18, presso lo studio dell'Avv. Nicola ANGIONI che lo rappresenta e difende ricorrente contro nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. PARODI CLAUDIO elettivamente domiciliato VIA GARIBALDI 91D 15067 NOVI
LIGURE presso lo studio del difensore resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso telematicamente come di seguito riportato pagina 1 di 9 RICORRENTE
1. Pronunciare lo scioglimento dell'unione civile contratta dal sig. con il sig. Parte_1
(come sopra generalizzato) in regime di separazione dei beni dei beni in data 12 Controparte_1
dicembre 2020, unione civile regolarmente trascritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Alessandria al numero di repertorio 1 Parte I Serie A dell'anno 2020, ordinando al competente ufficiale di stato civile del Comune di Alessandria di curare le successive trascrizioni;
2. Stabilire che il resistente dovrà contribuire al mantenimento del sig. , disoccupato, versandogli Parte_1
entro il 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 e che tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA come per legge.
RESISTENTE
Nel merito - Dichiarare che non sussistono i presupposti per disporre un assegno ex art. 5 c. 6 L.
1°/12/1970, n. 898, a favore del GN , non ricorrendo esigenze assistenziali, Parte_1
compensative o perequative, e rigettare di conseguenza la relativa domanda proposta dal ricorrente.
Col favore di compenso professionale, spese ed accessori.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: aveva contratto unione civile con il sig. in regime di separazione dei beni in data 12 dicembre 2020, Controparte_1
unione civile regolarmente trascritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di Alessandria al numero di repertorio 1 Parte I Serie A dell'anno 2020 (All. 1); in data 20 luglio 2023 era comparso innanzi l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serravalle Scrivia per chiedere la risoluzione dell'unione civile costituita innanzi l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure con
[...]
. CP_1
Parte ricorrente precisava di aver convissuto per diversi anni con il sig. prima di unirsi CP_1
civilmente: esponeva – quindi – che convivenza, iniziata dal 2003/2004, aveva visto la coppia lavorare insieme per la società Castellani Bergaglio società agricola SAA, di proprietà del resistnete, sig.
Controparte_1
Il ricorrente sig. esponeva altresì che aveva prestato la propria opera quale Parte_1 esperto enologo ed organizzatore pratico dell'attività aziendale. Col trascorrere degli anni il sig.
aveva maturato l'intenzione di vendere l'azienda, fatto avvenuto lo scorso anno con CP_1
pagina 2 di 9 ingenti ricavi. Tuttavia - evidenziava il ricorrente - la vendita ad un prezzo ingente era stata resa possibile anche grazie all'opera dal medesimo svolta, che aveva prestato un servizio irrinunciabile per “l'appetibilità” dell'azienda sul mercato.
In ordine alla propria situazione economica il ricorrente esponeva di essere attualmente disoccupato e chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili, tenendo conto della durata della convivenza (dal 2003/2004 per circa vent'anni) dei sacrifici effettuati a servizio dell'unione per la creazione di una vita insieme al resistente, dell'apporto dato dal medesimo ricorrente al menage familiare (non solo cura della casa ma anche cura dell'azienda e creazione di prodotti e brand di successo che avevano portato il valore dell'azienda ad oltre 2.500.000 di euro).
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Stabilire che il resistente dovrà contribuire al mantenimento del sig. , disoccupato, versandogli entro il 5 di ogni Parte_1 mese la somma di € 1.000,00 e che tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT. Rimettere infine le parti dinanzi al G.I., per il prosieguo”.
Si costituiva nel giudizio il sig. contestando la ricostruzione offerta da parte Controparte_1
ricorrente.
In particolare si evidenziava da parte del resistente che il sig. a decorrere dal mese Parte_1
di maggio 2022 viveva in modo economicamente autonomo, senza suo contributo economico;
contestava che il ricorrente fosse enologo;
si evidenziava che aveva effettivamente lavorato presso la azienda vitivinicola come operaio specializzato super ricevendo una Controparte_2 retribuzione media di € 1.650,00 mensili per N. 12 mensilità annue oltre indennità di disoccupazione e
T.F.R., come da buste paga che venivano prodotte;
rilevava parte inoltre che il ricorrente non aveva in alcun modo contribuito al menage familiare, non avendo mai destinato alcunchè della retribuzione percepita alle esigenze della vita della coppia.
Veniva inoltre contestato che il ricorrente avesse in alcun modo organizzato l' attività aziendale, in quanto non aveva ideato né tanto meno prodotto i vini maggiormente venduti dalla CP_2
: di tali attività – si evidenziava - si era occupato il resistente ,
[...] Controparte_1
in virtù della sua esperienza ultraventennale nel settore. Si sottolineava, pertanto che il ricorrente GN
non aveva apportato nella azienda nulla di più di Parte_1 Controparte_2
quanto gli fosse richiesto sulla scolta del proprio lavoro che era stato retribuito in base alla massima qualifica possibile (operaio specializzato super).
Evidenziava parte resistente che in particolare nessun contributo alla crescita commerciale dell'azienda era stato apportato dal ricorrente;
sotto nessun aspetto il lavoro del ricorrente aveva reso pagina 3 di 9 più appetibile sul mercato la azienda vitivinicola , né tanto meno aveva Controparte_2
incrementato il valore di cessione dell' azienda.
Sulla scorta di tale ricostruzione si contestava da parte del resistente il diritto del ricorrente a percepire un assegno di mantenimento: a al fine si rilevava che la richiesta Parte_1
era in contrasto con l'art. 5 L 898/1070, considerato che lo stesso ricorrente, in piena età lavorativa
(anni 43) dichiarava di essere esperto enologo e che, in ogni caso, aveva comunque maturato una pregressa esperienza lavorativa in una azienda vitivinicola (come operaio specializzato super), che gli consentiva ottime prospettive di lavoro.
Relativamente al contributo dato dal ricorrente al patrimonio comune, parte resistente ne evidenziava l'insussistenza e che anzi, era stato lo stesso ricorrente a trarre vantaggi personali dall'unione sentimentale;
a tal fine esponeva che con atto Notaio 18 novembre 2015 il GN Per_1 Parte_1
Contr aveva acquistato per il prezzo di € 220.000,00 dai GNi – un immobile
[...] Pt_2 in Cassano Spinola;
il prezzo dell'immobile era stato però interamente versato dal GN
[...]
, in parte con estinzione delle ipoteche sullo stesso immobile iscritte a favore della CP_1
BANCA INTESA SAN PAOLO, e in parte con assegni a favore del venditore , Persona_2
con addebito sul conto corrente Intesa San Paolo Novi Ligure N. 67718, sul quale confluivano versamenti del solo resistente GN e sul quale invece non sono mai stati Controparte_1
effettuati versamenti dal ricorrente GN . Parte_1
Esponeva ancora parte resistente che il GN con atto Notaio del 12 Parte_1 Per_1 aprile 2022 aveva poi venduto al GN per il prezzo di € 290.000,00 Persona_3
l'immobile in Cassano Spinola acquistato con atto 18 novembre 2015 (immobile interamente pagato dal GN , come si è documentato), trattenendo però l'intero prezzo. Controparte_1
Secondo la prospettazione del resistente, pertanto, il GN aveva ricevuto per Parte_1
donazione indiretta dal GN un immobile dallo stesso donatario venduto per Controparte_1 la somma di € 290.000,00; da tale circostanza si ricavava – secondo il resistente – che dalla unione si era arricchito non il patrimonio comune ma piuttosto quello personale del ricorrente sig. R_
.
[...]
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito
Dichiarare lo scioglimento della unione civile costituita il giorno 12/12/2020 in Comune di Novi
Ligure, fra il resistente GN (C.F. ) nato a [...]_1 CodiceFiscale_3
Ligure il 05/05/1969, residente in 15066 Gavi, Frazione Rovereto, 136, ed il ricorrente GN
(C.F. ), nato a [...] il [...]. Parte_1 CodiceFiscale_4
pagina 4 di 9 Dichiarare che non sussistono i presupposti per disporre un assegno ex art. 5 c. 6 L. 1°/12/1970, n.
898, a favore del GN , non ricorrendo esigenze assistenziali, compensative o Parte_1
perequative, e rigettare di conseguenza la relativa domanda proposta dal ricorrente. Col favore di compenso professionale, spese ed accessori”.
All'udienza del 17 ottobre 2024, il procuratore di parte resistente chiedeva la pronuncia sullo status.
A tale richiesta aderiva il procuratore di parte ricorrente e il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
All'esito della pronuncia sullo status la causa veniva rimessa nella fase istruttoria per l'udienza del 10 dicembre 2024 per la decisione sulle richiesta patrimoniali.
In tale udienza i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente che la causa venisse trattenuta a decisione con autorizzazione di note.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, fissava per la remissione della causa in decisione l'udienza del 20 febbraio 2025, ore 12.00, con termine fino al 20 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, fino al 20 gennaio 2025 per le comparse conclusionali e fino al 5 febbraio 2025 per le eventuali repliche.
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa trattenuta per la decisione collegiale
Motivi della decisione
Con sentenza parziale si è già disposto in merito allo scioglimento dell'unione fra le odierne parti processuali.
La sentenza parziale deve trovare, alla luce delle conclusioni finali delle parti, integrale conferma.
Sulla richiesta di un assegno di mantenimento da parte del ricorrente.
Nel caso di specie devono quindi essere decise solamente le questioni economiche: in particolare deve essere verificato da parte del Tribunale su sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del ricorrente ed in caso positivo la sua quantificazione.
In via preliminare va tuttavia evidenziato – a questo proposito – che parte ricorrente non ha depositato alcuna delle memorie previste dall'art. 473 bis 17 c.p.c.; in particolare non ha assunto posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto nella costituzione i quali – pertanto - possono ritenersi acquisiti al giudizio in quanto non tempestivamente e specificamente contestati, ex art. 115 c.p.c.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. VI - 23/03/2022, n. 9439, secondo cui “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non
pagina 5 di 9 contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).
Le circostanze dedotte e documentate dalla parte resistente devono, pertanto ritenersi provate.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha previsto il pagamento di un assegno divorzile in presenza di determinati presupposti.
Si è infatti affermato che “… l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo- compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art.5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno.
Si è quindi evidenziato (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione - , non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (cfr. SS.UU. 8 novembre 2022 n. 32914).
Alla luce di tali principio ed in osservanza dei medesimi, nel caso concreto deve essere verificato se ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto da parte ricorrente nella sua funzione a) assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica)
pagina 6 di 9 b) riequilibratrice o perequativo- compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
Analizzando i redditi delle parti sicuramente non ricorre la funzione assistenziale in quanto il ricorrente, fino alla fine dell'unione e quindi dell'attività lavorativa, ha percepito un reddito di circa
1.650,00 euro mensili che gli consentiva l' autosufficienza economica.
Infatti, come si è osservato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. I - 21/05/2024, n. 14179)
La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno.
Dall'esame delle circostanze indicate dal resistente e non contestate, emerge che il ricorrente è persona che è in piena età lavorativa (anni 44) ed è in possesso di una professionalità che fa ritenere che sebbene la stessa sia – secondo quanto dichiarato - privo di attività lavorativa, possa rinvenirla in tempi brevi.
A ciò si aggiunga – peraltro - che dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. richiesta di rinvio di udienza dell'avv. Angioni del 30.9.2024) emerge il ricorrente vive in Spagna, ed appare verosimile che in tale Paese svolga anche una attività lavorativa con la quale mantenersi.
Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla funzione perequativo- compensativa.
In giurisprudenza si è infatti affermato che “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole
pagina 7 di 9 non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”.
Nel caso concreto non solo non è stata fornita da parte del ricorrente tale prova, ma il resistente ha fornito la prova contraria, in quanto durante l'unione sentimentale il medesimo ricorrente ha potuto acquistare - con il decisivo contributo economico del resistente un bene immobile - che è stato successivamente rivenduto dopo pochi anni ad un prezzo maggiorato. I proventi di tale vendita - ammontanti ad euro 290.000,00 - sono stati tuttavia - -interamente trattenuti dal ricorrente.
Nel caso concreto, pertanto, non sussistono i presupposti per compensare il coniuge economicamente più debole dell'eventuale sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. Non sussiste, parimenti, la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune.
Tale conclusione appare confermata anche analizzando quella giurisprudenza secondo cui (cfr.
Cassazione civile sez. I - 06/12/2024, n. 31241) “l'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali; nello stesso senso Cassazione civile sez. I -
11/10/2024, n. 26520 L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso concreto – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati - le circostanze acquisite al giudizio in quanto non contestate, fanno quindi ritenere insussistente anche l'esigenza perequativa in favore del ricorrente.
Sulle spese del giudizio
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio stante la richiesta congiunta di scioglimento dell'unione e la soccombenza di parte ricorrente in ordine alla richieste economiche, vengono compensate nella misura del 50%, con condanna di parte ricorrente al pagamento in favore del resistente del residuo 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
conferma la sentenza parziale n. 795/2024 del 23 ottobre 2024;
rigetta la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore di parte resistente nella misura del 50% che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa fra le parte l'ulteriore
50%.
Alessandria, camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
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