TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI OS, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 656/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto
Controparte_1
), pendente
[...]
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/01/1976, elettivamente domiciliato in VIA M. D'UNGHERIA IS. 10 SC. A N.102 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
(C.F. ), che lo rappresenta e difende
[...] C.F._1 in virtù di procura in atti APPELLANTE E
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo (C.F. in virtù di procura C.F._2 generale alle liti rilasciata dinanzi al dott. – Controparte_3
Notaio in Roma – Repertorio n. 54368 – Raccolta n.15494 registrata a Roma l'11 settembre 2020, ed elettivamente domiciliata presso Controparte_4
via San Nicola da Pastena, 3 – 84133 Salerno
[...]
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 29/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 6212/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pubblicata in data 26/9/2018, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, volta ad ottenere il risarcimento dei danni, da Parte di , Controparte_2 per la ritardata restituzione della ricevuta di notifica di un atto giudiziario contenente un titolo esecutivo con pedissequo atto di precetto. Parte appellante censurava la sentenza impugnata per erroneità dei presupposti di fatto su cui il primo giudice aveva fondato la propria decisione, essendo incontestato che la restituzione della cartolina di ritorno fosse avvenuta oltre 90 giorni dalla notifica dell'atto – a seguito di reclamo - con conseguente perdita di efficacia dell'atto di precetto. Evidenziava, altresì che, pur potendosi ammettere l'esclusione del diritto all'indennizzo, non poteva escludersi il diritto al risarcimento del danno cagionato al cliente per mancata e/o inesatta esecuzione dell'obbligazione ex artt. 1218 e 1176 c.c. Con riguardo ai danni lamentati, evidenziava di aver diritto, a causa dell'inesatto adempimento, alle seguenti somme: a titolo di danni patrimoniali
- € 56,23, per spese di notifica;
- € 536,75, per diritti e compensi dei precetti divenuti inefficaci;
- € 200,00, per allungamento dei tempi della procedura e per spese di trasferta;
a titolo di danni non patrimoniali:
- danni per duplicazione dell'attività lavorativa e per provvedere alla proposizione dei reclami nei confronti di;
CP_2
- danni per rischio di sottrazione delle somme o dei beni da assoggettare ad esecuzione forzata da parte dei debitori;
- danni per rischio di doglianze da parte del proprio assistito;
per un totale complessivo di € 2500,00, per danni patrimoniali e non, da liquidarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c.
Parte appellante concludeva, pertanto chiedendo:
• di accogliere l'appello e dichiarare la responsabilità dell'appellata;
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 • di condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nella misura complessiva di € 2500,00,
o nella diversa misura ritenuta più equa dal Tribunale;
• di condannare l'appellata al pagamento delle spese competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
In data 30/5/2019, si costituiva , evidenziando Controparte_2 che il primo giudice aveva rilevato che, solo in un caso, il destinatario non era stato trovato ed era stato avvertito della possibilità di ritirare il plico in ufficio, con conseguente consegna, in tempi più lunghi, della cartolina di ritorno. Eccepiva che, nel caso di specie, doveva applicarsi l'art. 1341 e ss c.c. e che le norme regolamentari non prevedevano alcun risarcimento in caso di tardiva restituzione degli avvisi di ricevimento, ma solo la gratuita duplicazione degli stessi, non esistendo, tra l'altro, come correttamente evidenziato dal primo giudice, alcun nesso causale tra l'ipotetico ritardo e il danno asseritamente subito. Aggiungeva, poi, che la Cassazione, aveva specificato che,
[...]
è una mera ausiliaria dell' in relazione alla notifica CP_2 Pt_2 degli atti giudiziari, spettando a quest'ultimo l'eventuale obbligo di indennizzo, con conseguente difetto di legittimazione passiva di
. CP_2
Parte appellata concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliere le proposte eccezioni;
2) di rigettare la domanda di risarcimento;
3) di condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. L'appello è fondato e va accolto, non sussistendo la legittimazione passiva dell'appellante. La Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n. 17892 depositata il 20 giugno 2024, ha affermato che L'agente postale è un ausiliario dell'ufficiale giudiziario (v. Cass., 18/2/2015, n. 3263), e pertanto, “in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga” (così Cass., 12/02/2018, n. 3292; Cass., 24/11/2021, n. 36505). Tale principio è stato esplicitamente confermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 477/2002; Corte Cost., n. 28/2004), che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona -per il notificante- alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ha appunto affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati -per quanto riguarda il notificante- al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari -quale appunto l'agente postale- sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Pertanto, per quanto attiene al rapporto obbligatorio, questo si instaura tra il richiedente la notificazione e l'ufficiale giudiziario, mentre l'agente postale è un semplice ausiliario cui può (anzi
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 deve, in caso di notificazione da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio) far ricorso l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione. Risulta, pertanto, evidente che tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale intercorre un rapporto obbligatorio, sulla cui base l'agente postale, in qualità di ausiliario, adempie al suo incarico, ed è all'ufficiale giudiziario che l'agente postale deve rispondere. L'art. 6 L. n. 890 del 1982 conferma l'indicata ricostruzione, in quanto prevede che il pagamento della indennità per lo smarrimento dei pieghi “è effettuato all'ufficiale giudiziario”, il quale ne corrisponde l'importo “alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta”. Nei confronti dei terzi (tra i quali è compreso, ovviamente, il richiedente la notificazione), in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. risponde pertanto solo l'ufficiale giudiziario che dell'agente postale si è avvalso quale ausiliario. Ricorrono altresì i presupposti di cui alll'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 656/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Controparte_1 CP_1
, ), pendente tra CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 Pt_1
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 , ogni contraria istanza disattesa Pt_1 Controparte_2 così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002; 3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano, per il CP_2 primo grado, in € 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano, per il CP_2 secondo grado, in € 147,00 per spese ed € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI OS
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI OS, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 656/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto
Controparte_1
), pendente
[...]
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/01/1976, elettivamente domiciliato in VIA M. D'UNGHERIA IS. 10 SC. A N.102 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
(C.F. ), che lo rappresenta e difende
[...] C.F._1 in virtù di procura in atti APPELLANTE E
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo (C.F. in virtù di procura C.F._2 generale alle liti rilasciata dinanzi al dott. – Controparte_3
Notaio in Roma – Repertorio n. 54368 – Raccolta n.15494 registrata a Roma l'11 settembre 2020, ed elettivamente domiciliata presso Controparte_4
via San Nicola da Pastena, 3 – 84133 Salerno
[...]
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 29/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 6212/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pubblicata in data 26/9/2018, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, volta ad ottenere il risarcimento dei danni, da Parte di , Controparte_2 per la ritardata restituzione della ricevuta di notifica di un atto giudiziario contenente un titolo esecutivo con pedissequo atto di precetto. Parte appellante censurava la sentenza impugnata per erroneità dei presupposti di fatto su cui il primo giudice aveva fondato la propria decisione, essendo incontestato che la restituzione della cartolina di ritorno fosse avvenuta oltre 90 giorni dalla notifica dell'atto – a seguito di reclamo - con conseguente perdita di efficacia dell'atto di precetto. Evidenziava, altresì che, pur potendosi ammettere l'esclusione del diritto all'indennizzo, non poteva escludersi il diritto al risarcimento del danno cagionato al cliente per mancata e/o inesatta esecuzione dell'obbligazione ex artt. 1218 e 1176 c.c. Con riguardo ai danni lamentati, evidenziava di aver diritto, a causa dell'inesatto adempimento, alle seguenti somme: a titolo di danni patrimoniali
- € 56,23, per spese di notifica;
- € 536,75, per diritti e compensi dei precetti divenuti inefficaci;
- € 200,00, per allungamento dei tempi della procedura e per spese di trasferta;
a titolo di danni non patrimoniali:
- danni per duplicazione dell'attività lavorativa e per provvedere alla proposizione dei reclami nei confronti di;
CP_2
- danni per rischio di sottrazione delle somme o dei beni da assoggettare ad esecuzione forzata da parte dei debitori;
- danni per rischio di doglianze da parte del proprio assistito;
per un totale complessivo di € 2500,00, per danni patrimoniali e non, da liquidarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c.
Parte appellante concludeva, pertanto chiedendo:
• di accogliere l'appello e dichiarare la responsabilità dell'appellata;
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 • di condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nella misura complessiva di € 2500,00,
o nella diversa misura ritenuta più equa dal Tribunale;
• di condannare l'appellata al pagamento delle spese competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
In data 30/5/2019, si costituiva , evidenziando Controparte_2 che il primo giudice aveva rilevato che, solo in un caso, il destinatario non era stato trovato ed era stato avvertito della possibilità di ritirare il plico in ufficio, con conseguente consegna, in tempi più lunghi, della cartolina di ritorno. Eccepiva che, nel caso di specie, doveva applicarsi l'art. 1341 e ss c.c. e che le norme regolamentari non prevedevano alcun risarcimento in caso di tardiva restituzione degli avvisi di ricevimento, ma solo la gratuita duplicazione degli stessi, non esistendo, tra l'altro, come correttamente evidenziato dal primo giudice, alcun nesso causale tra l'ipotetico ritardo e il danno asseritamente subito. Aggiungeva, poi, che la Cassazione, aveva specificato che,
[...]
è una mera ausiliaria dell' in relazione alla notifica CP_2 Pt_2 degli atti giudiziari, spettando a quest'ultimo l'eventuale obbligo di indennizzo, con conseguente difetto di legittimazione passiva di
. CP_2
Parte appellata concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliere le proposte eccezioni;
2) di rigettare la domanda di risarcimento;
3) di condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. L'appello è fondato e va accolto, non sussistendo la legittimazione passiva dell'appellante. La Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n. 17892 depositata il 20 giugno 2024, ha affermato che L'agente postale è un ausiliario dell'ufficiale giudiziario (v. Cass., 18/2/2015, n. 3263), e pertanto, “in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga” (così Cass., 12/02/2018, n. 3292; Cass., 24/11/2021, n. 36505). Tale principio è stato esplicitamente confermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 477/2002; Corte Cost., n. 28/2004), che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona -per il notificante- alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ha appunto affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati -per quanto riguarda il notificante- al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari -quale appunto l'agente postale- sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Pertanto, per quanto attiene al rapporto obbligatorio, questo si instaura tra il richiedente la notificazione e l'ufficiale giudiziario, mentre l'agente postale è un semplice ausiliario cui può (anzi
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 deve, in caso di notificazione da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio) far ricorso l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione. Risulta, pertanto, evidente che tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale intercorre un rapporto obbligatorio, sulla cui base l'agente postale, in qualità di ausiliario, adempie al suo incarico, ed è all'ufficiale giudiziario che l'agente postale deve rispondere. L'art. 6 L. n. 890 del 1982 conferma l'indicata ricostruzione, in quanto prevede che il pagamento della indennità per lo smarrimento dei pieghi “è effettuato all'ufficiale giudiziario”, il quale ne corrisponde l'importo “alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta”. Nei confronti dei terzi (tra i quali è compreso, ovviamente, il richiedente la notificazione), in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. risponde pertanto solo l'ufficiale giudiziario che dell'agente postale si è avvalso quale ausiliario. Ricorrono altresì i presupposti di cui alll'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 656/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Controparte_1 CP_1
, ), pendente tra CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 Pt_1
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 , ogni contraria istanza disattesa Pt_1 Controparte_2 così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002; 3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano, per il CP_2 primo grado, in € 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano, per il CP_2 secondo grado, in € 147,00 per spese ed € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI OS
N.R.G. 656/2019 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6