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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1086/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Serra San Bruno, via Martiri di Nassirya, n. 1, Parte_1 ell'avv. Francesco Tassone (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
Vibo Valentia, via Luigi Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura generale Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2 ma, via Magnagrecia, n. 84, presso lo studio dell'avv. Luca Chessa (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentano l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920220005037192000, notificata il 24.04.2023 e relativa a contributi integrativi della per l'anno 2010, di CP_1 importo pari a 1.062,84€. La ricorrente deduceva la non d etesa creditoria in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via cautelare: disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, sussistendo il fumus boni iuris per la palese
1 fondatezza delle ragioni sino ad ora esposte, rappresentato dalla illegittimità ed infondatezza della procedura intrapresa e il periculum in mora per via del pregiudizio che potrebbe derivarne in caso di pignoramento dei beni;
nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n°13920220005037192000, notificata in data 27.04.2023, di importo pari ad €1.062,84, quivi opposti per tutti i motivi su esposti, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti;
per l'effetto, condannare per la Provincia , alla Controparte_2 Controparte_3 cancellazione dagli estratti annullare e/o re ne di pagamento impugnata, per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarle per insussistenza della pretesa tributaria;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dall' intimazione di pagamento n°13920220005037192000 ordinare al Concessionario l'immediata cancellazione dell'intimazione di pagamento n°13920220005037192000; condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ri or spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , attualmente, il termine di CP_1 prescrizione sia decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per CP_1
i contributi, gli acce e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
.
[...] rte di cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. Tuttavia, nel caso di specie, poiché l'anno di riferimento della pretesa creditoria è il 2010 e poiché la nuova disciplina trova applicazione «unicamente per il futuro», si applica la normativa
2 prevista dall' l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, la quale ha previsto la prescrizione quinquennale dei contributi di . CP_1
5. La decorrenz izione è da collocarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 576/1980, dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte dell'obbligato (ovvero avvocato) che, obbligatoriamente, deve essere effettuata (ai sensi dell'art. 17, L. 576/1980) entro il 30.09 di ogni anno (il c.d. “modello 5”).
5.1. Tale dichiarazione è stata presentata dalla ricorrente il 24.09.2011.
6. Nel caso di cui ci si occupa, pertanto, non può trovare rilievo l'eccezione sollevata dall'Ente impositore, secondo cui la decorrenza della prescrizione sia da collocarsi alla data del 30.09.2016, a seguito di controlli incrociati, in ragione dei quali ha avuto contezza dei dati reddituali della ricorrente.
6.1. Né, possono trovare valore interruttivo, le note di debito (riferite all'anno contributivo 2010) notificate dalla alla ricorrente il 12.06.2021 e il 16.07.2021, perché non tempestive. CP_1
7. Stante la fi ne del termine prescrizionale in cinque anni, il ricorso deve trovare accoglimento, perché dalla data di presentazione della dichiarazione reddituale (24.09.2011) alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata (24.04.2023) è abbondantemente decorso il termine di prescrizione, senza trovare utili interruzioni.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata (n. 13920220005037192000, notificata il 24.04.2023) per intervenuta prescrizione;
- condanna e (in solido, e ciascuno al 50% per i propri rapporti interni) CP_1 CP_4 al pagame d iquidate in complessivi 600,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 25/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Serra San Bruno, via Martiri di Nassirya, n. 1, Parte_1 ell'avv. Francesco Tassone (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
Vibo Valentia, via Luigi Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura generale Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2 ma, via Magnagrecia, n. 84, presso lo studio dell'avv. Luca Chessa (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentano l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920220005037192000, notificata il 24.04.2023 e relativa a contributi integrativi della per l'anno 2010, di CP_1 importo pari a 1.062,84€. La ricorrente deduceva la non d etesa creditoria in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via cautelare: disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, sussistendo il fumus boni iuris per la palese
1 fondatezza delle ragioni sino ad ora esposte, rappresentato dalla illegittimità ed infondatezza della procedura intrapresa e il periculum in mora per via del pregiudizio che potrebbe derivarne in caso di pignoramento dei beni;
nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n°13920220005037192000, notificata in data 27.04.2023, di importo pari ad €1.062,84, quivi opposti per tutti i motivi su esposti, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti;
per l'effetto, condannare per la Provincia , alla Controparte_2 Controparte_3 cancellazione dagli estratti annullare e/o re ne di pagamento impugnata, per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarle per insussistenza della pretesa tributaria;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dall' intimazione di pagamento n°13920220005037192000 ordinare al Concessionario l'immediata cancellazione dell'intimazione di pagamento n°13920220005037192000; condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ri or spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , attualmente, il termine di CP_1 prescrizione sia decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per CP_1
i contributi, gli acce e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
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[...] rte di cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. Tuttavia, nel caso di specie, poiché l'anno di riferimento della pretesa creditoria è il 2010 e poiché la nuova disciplina trova applicazione «unicamente per il futuro», si applica la normativa
2 prevista dall' l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, la quale ha previsto la prescrizione quinquennale dei contributi di . CP_1
5. La decorrenz izione è da collocarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 576/1980, dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte dell'obbligato (ovvero avvocato) che, obbligatoriamente, deve essere effettuata (ai sensi dell'art. 17, L. 576/1980) entro il 30.09 di ogni anno (il c.d. “modello 5”).
5.1. Tale dichiarazione è stata presentata dalla ricorrente il 24.09.2011.
6. Nel caso di cui ci si occupa, pertanto, non può trovare rilievo l'eccezione sollevata dall'Ente impositore, secondo cui la decorrenza della prescrizione sia da collocarsi alla data del 30.09.2016, a seguito di controlli incrociati, in ragione dei quali ha avuto contezza dei dati reddituali della ricorrente.
6.1. Né, possono trovare valore interruttivo, le note di debito (riferite all'anno contributivo 2010) notificate dalla alla ricorrente il 12.06.2021 e il 16.07.2021, perché non tempestive. CP_1
7. Stante la fi ne del termine prescrizionale in cinque anni, il ricorso deve trovare accoglimento, perché dalla data di presentazione della dichiarazione reddituale (24.09.2011) alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata (24.04.2023) è abbondantemente decorso il termine di prescrizione, senza trovare utili interruzioni.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata (n. 13920220005037192000, notificata il 24.04.2023) per intervenuta prescrizione;
- condanna e (in solido, e ciascuno al 50% per i propri rapporti interni) CP_1 CP_4 al pagame d iquidate in complessivi 600,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 25/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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