Sentenza 13 giugno 2019
Ordinanza cautelare 30 agosto 2019
Ordinanza collegiale 6 dicembre 2019
Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza collegiale 8 maggio 2020
Ordinanza collegiale 3 giugno 2020
Decreto cautelare 6 agosto 2020
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 23 febbraio 2021
Sentenza 25 febbraio 2021
Sentenza 5 marzo 2021
Sentenza 8 marzo 2021
Sentenza 19 marzo 2021
Ordinanza cautelare 21 maggio 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Rigetto
Sentenza 7 luglio 2021
Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Parere definitivo 28 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6210 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06210/2025REG.PROV.COLL.
N. 04074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4074 del 2023, proposto dal sig. ER CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Callea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Sindaco del Comune di Reggio Calabria nella qualità di Funzionario delegato all'attuazione del decreto “Reggio L. 249/898”, non costituito in giudizio;
per la ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 03428/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
Con sentenza 9 marzo 2021, n. 170, resa inter partes, il T.a.r. per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, adito dal sig. ER CA per ottenere la pronuncia di illegittimità della occupazione, da parte della P.A., di due fondi siti in siti in San Leo di Pellaro, riportati al catasto foglio 1, part. nn. 1418 e 1419, occupati in difetto di regolare provvedimento ablativo, nonché per il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione del “Progetto Integrato Centro Alimentare Trasporti Pubblici e Servizi annessi”, così statuiva:
“La domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta, nei termini che seguono: in via principale, il sindaco di Reggio Calabria, nella qualità di funzionario delegato all'attuazione del cd. “Decreto Reggio” (decreto legge 8 maggio 1989 n. 166, convertito in legge 5 luglio 1989 n. 246), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del consiglio dei ministri, devono essere condannati a restituire i terreni occupati nella piena disponibilità del legittimo proprietario, previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto originario. Il bene dovrà, inoltre, essere rimesso nella piena disponibilità del legittimo proprietario libero da persone e/o cose. Le citate amministrazioni, in uno alla restituzione del bene, devono essere condannate a risarcire il danno da occupazione illegittima, che, per il periodo successivo alla scadenza dei termini di occupazione temporanea legittima, si configura come un illecito permanente, che si rinnova di giorno in giorno. Il danno da occupazione temporanea illegittima, può essere quantificato, ad avviso del Collegio, in misura pari al saggio degli interessi legali sul valore del bene, da aggiornare annualmente secondo gli indici periodici ISTAT, decorrenti dall’inizio dell’occupazione illegittima, che risale come detto al 14.05.2003, e sino all’effettivo rilascio del bene nella disponibilità del proprietario. Il Collegio reputa poi che il valore venale dei fondi occupati (da assumere come base di calcolo) debba essere determinato pure con riferimento al momento dell’inizio dell’occupazione illegittima (14.05.2003) e debba avvenire, a cura dell’Amministrazione, in contraddittorio con la parte proprietaria; dovendosi risolvere ogni eventuale atteggiamento renitente dell’Amministrazione stessa in sede di eventuale ottemperanza. Va precisato, inoltre, che la devalutazione monetaria dovrà essere effettuata con riferimento alla data di inizio dell’occupazione illegittima come sopra individuata (14 maggio 2003). Tale valore dovrà, poi, essere attualizzato anno per anno, con l’utilizzo dell'indice ISTAT e, solo sul relativo risultato, deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato, come detto, attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta, in sostanza, la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili. La somma così risultante dovrà essere maggiorata degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza sino alla restituzione effettiva. Laddove, invece, le amministrazioni intimate vogliano evitare la restituzione con contestuale ripristino dei luoghi, esse potranno optare, nell’ambito del loro potere discrezionale, per la regolarizzazione postuma della vicenda ablatoria de qua e, pertanto, disporre l’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropri, avendo cura di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla succitata norma. Compete, dunque, esclusivamente alle Amministrazioni intimate la valutazione, da condursi in base alle risorse economiche disponibili ed agli interessi da soddisfare, circa la restituzione del terreno, previa demolizione dell’opera pubblica ivi realizzata, ovvero l’acquisizione dello stesso ai sensi del più volte citato art. 42 bis del DPR 327/2001, disponendo in tale ultimo caso l’indennizzo nei termini ivi previsti. In ogni caso, nell’ambito della definizione del quantum spettante alla parte ricorrente, dovranno essere computate e detratte le somme alla stessa eventualmente già erogate in dipendenza del procedimento espropriativo non tempestivamente concluso. Gli adempimenti indicati dovranno essere posti in essere, ciascuno per le proprie competenze, dal Sindaco di Reggio Calabria, nella qualità di funzionario delegato all'attuazione del cd. “Decreto Reggio”, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla notifica della presente sentenza a cura di parte, ovvero dalla comunicazione della stessa. Non è invece meritevole di accoglimento la domanda inerente il risarcimento del danno alle colture (bergamotteto) esistenti sul fondo oggetto di occupazione e trasformazione”.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 2 maggio 2022, n. 3428, a seguito di interposto appello da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riformava solo in parte la sentenza n. 170/2021, limitatamente al periodo di prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno, accertando “la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima occupazione dei beni immobili per il periodo anteriore al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso n. 36 del 2013 proposto innanzi al Tar per la Calabria dai signori AN CA e ER CA”.
Con ricorso r.g. 4074 del 2023, il sig. ER CA agiva per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 03428/2022.
Con sentenza n. 10712 del 12 dicembre 2023, la Sezione accoglieva il ricorso e, per l’effetto:
- ordinava alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e al Sindaco di Reggio Calabria, nella sua qualità di funzionario delegato all'attuazione del cd. “Decreto Reggio”, di dare ottemperanza alle sentenze del T.a.r. (n. 170/2021) e del Consiglio di Stato (n. 3428/2023), secondo l’effetto conformativo derivato all’esito della pronuncia definitiva del giudizio di appello;
- nominava il Commissario ad acta, nella persona del Dirigente responsabile del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria - o suo delegato appartenente alla medesima amministrazione munito di adeguata professionalità, per l’esecuzione alle suindicate pronunce con attribuzione al medesimo di tutti i compiti e poteri utili a dare definitiva e completa esecuzione al giudicato.
Considerato
Con nota depositata in data 14 marzo 2025, il commissario ad acta (nel frattempo insediatosi a causa del persistere dell’inadempimento) ha inoltrato una “Richiesta chiarimenti … per l'esecuzione delle sentenze del T.a.r. Reggio Calabria dell'8 marzo 2021 n. 00170 e del Consiglio di Stato 7 aprile 2022 n. 3428”.
Il commissario riferisce che “a seguito dell'insediamento, eseguiti i primi e preliminari adempimenti, accertava che parte del terreno di proprietà del sig. CA, in particolare la part. n. 1419, oggetto di sindacato del giudice, in realtà risulta già espropriata dall'ANAS e di proprietà di quest'ultima, benché sia rimasta ineseguita la voltura catastale (si allega documentazione). In proposito, pertanto, la pedissequa attuazione delle sentenze porterebbe a restituire/indennizzare al Sig. CA una porzione di terreno già espropriata e, pertanto, non più di sua proprietà, con ovvia opposizione dell'ANAS, quale attuale legittimo proprietario. Al contrario, un preliminare frazionamento della particella, porterebbe il sig. CA a sollevare rilievi all'operato dello scrivente Commissario ad Acta, in ragione di un'ottemperanza solo parziale della statuizione di codesta eccellentissima Corte ...”.
Il Collegio osserva quanto segue.
L’esecuzione del giudicato ha imposto una attività ripristinatoria rispetto al quale assume rilevanza il tema delle sopravvenienze di fatto e di diritto.
In particolare, per quanto rileva ai fini di causa, il commissario ha rappresentato e documentato la sussistenza di un ostacolo alla realizzazione piena degli effetti ripristinatori delle sentenze, avuto riguardo alla restituzione e all’indennizzo della part. n. 1419 in quanto la medesima “risulta già espropriata dall'ANAS e di proprietà di quest'ultima, benché sia rimasta ineseguita la voltura catastale”.
Il commissario ha documentato la circostanza fattuale mediante la produzione dei seguenti atti:
1) Verbale di Cessione Bonaria;
2) Decreto di Esproprio;
3) Convenzione Preliminare di Cessione;
4) Computo metrico danni- cessione;
5) Liquidazione danni cessione;
6) Visure storiche per immobile.
In particolare, per quanto risulta l’esproprio della particella n. 1419 e il pagamento della relativa indennità, è stato depositato il decreto n. 2304, datato 12 febbraio 1974, col quale il Prefetto di Reggio Calabria ha pronunciato l’espropriazione dell’intera particella di terreno nell’ambito dei “Lavori di costruzione della variante compresa tra il termine della circumvallazione di Reggio Calabria e il Km 16+500 della s.s. 106”; decreto emesso sulla base del decreto AN del 15 settembre 1964 n. 53177 e del decreto del Pretore di Reggio Calabria 8 maggio 1971, cui ha fatto seguito il verbale del 10 maggio 1990 di liquidazione dei danni per la somma di vecchie lire quattro milioni, accettata dalla proprietaria signora UR Cuzzocrea vedova CA.
La particella di cui è stata “pronunziata l’espropriazione” per l’intero reca il n. 494 che corrisponde, sulla base delle visure storiche per immobile prodotte dal commissario ad acta, alla particella alla quale successivamente è stato attribuito il numero 1419.
Il Collegio osserva che è principio generale, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr ex multis Cons. St., sez. III, n. 3648/2015) per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti soltanto nelle sopravvenienze di fatto e di diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile.
Il principio deve trovare applicazione, per identità di ratio e a fortiori, anche nelle ipotesi in cui, come quella in esame, il mutamento della situazione di fatto precedeva la formazione stessa del giudicato.
La proprietà della particella 1419 (ex 494) risulta infatti - allo stato degli atti e per quanto rileva ai soli fini del presente giudizio di ottemperanza - trasferita in capo al demanio pubblico in forza del decreto di esproprio n. 2304/1974 pronunciato dal Prefetto di Reggio Calabria in data 12 febbraio 1974.
Tale circostanza rende, allo stato degli atti, impossibile l’esecuzione del giudicato quanto all’effetto reintegrativo della particella in questione, o di una sua porzione, e al relativo indennizzo.
La circostanza che non siano state operate le volture catastali o che, eventualmente, non sia stata effettuata la trascrizione del decreto presso la competente Conservatoria, non rileva in questa sede trattandosi di adempimenti che attengono al regime della pubblicità degli atti e non all’effetto reale del trasferimento della proprietà; ad ogni modo, i rapporti giuridici tra AN e il privato con riguardo al regime dominicale della particella 1419 (ex 494) potranno, se del caso, essere regolati nelle opportune sedi giudiziarie.
Consegue a tanto che, il commissario dovrà procedere a dare ottemperanza al giudicato – restitutorio e indennitario - con riguardo esclusivamente alla particella n. 1418.
Nei suddetti termini sono resi, pertanto, i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’istanza del commissario ad acta e fornisce i chiarimenti richiesti nei sensi e termini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO