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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, in persona del giudice unico dott. Antonio Atta- nasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3860/21 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad og- getto opposizione-cosap, passata in decisione con gg. 30+20 per scritti difensivi finali e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Ersilio Luca Capone e Fabio Felaco con i quali elett.te domicilia in Na- poli alla Via Giuseppe Recco 23,
-attrice-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Maria Gabriella Console ed elettivamente domi- ciliato in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura Comunale
-convenuto-
CONCLUSIONI - Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 12/2/21 a mezzo PEC, Parte_2
deduceva in fatto: “…AVVERSO Avviso di pagamento dell'indennità per occupazione abusiva di suolo e contestuale ir- rogazione della sanzione amministrativa pecuniaria Prot- N.
PG/776904/611 del 23/11/2020, portante la somma complessiva di
€ 34.563,00, notificato il 15/12/2020,
PREMESSO
1) che, la società attrice gestisce un'azienda di ristorazione sita in alla Via Luca Giordano 20, con marchio commerciale CP_1
“SANTA ROSA trattoria artigianale”;
2) che, in data 31/05/2018, la società attrice ha presentato doman- da per l'occupazione temporanea di suolo pubblico al Comune di
CP_1
3) che, ai sensi dell'art. 7, comma IV, del Regolamento COSAP del
“gli uffici preposti al rilascio delle concessioni Controparte_1
e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono: [...] b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda”;
4) che, la domanda aveva ad oggetto l'occupazione di uno spazio pubblico di mq. 14,00 in pubblica via, antistante il locale commer- ciale della società attrice, in alla Via Luca Giordano 20; CP_1
5) che, la domanda è stata rubricata col numero di pratica 8705 -
2018 (Prot. Gen. N. 497927 - 2018);
6) che, in data 08/09/2018, il Servizio Autonomo Polizia Locale del accertava l'occupazione illegittima con tavolini Controparte_1
di 20 mq. di spazio pubblico;
Co 7) che, in data 22/10/2018, veniva rilasciata dal Comune Napo- li, Concessione n. 636/P.E. del 12/09/2018 e fino al 31/10/2018, per l'occupazione di 14 mq. a tariffa di € 166,08 a mq e canone complessivo quindi di € 2.325,12 (14 mq. X € 166,08);
8) che, in data 15/12/2020, veniva notificato all'attrice Avviso di pagamento dell'indennità per occupazione abusiva di suolo e con- testuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
Prot- N. PG/776904/611 del 23/11/2020, col quale venivano ri- chieste le seguenti somme…[di complessivi euro 34.563,00] ;
9) che, le somme portate da tale avviso sono palesemente eccessive
e quindi illegittime…” (enfasi aggiunte) : per l'effetto, su tali pre- messe e per i relativi motivi di diritto oltre meglio specificati, essa istante chiedeva quindi decurtarsi il canone sanzionatorio/SA, ritenuto palesemente eccessivo (v., amplius, citazione introduttiva).
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la Controparte_1
inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, evidenziando tra l'altro che gli importi intimati corrispondevano a quelli previsti dal regolamento/SA qui ratione temporis applicabile (v. comparsa di risposta in atti).
In via preliminare, è ormai acquisito che il avendo natura CP_2
di corrispettivo, radichi la giurisdizione ordinaria (cfr. ad es. Cass.
35408/22). Che, ancora, in relazione all'art. 32 del DLGS 150/11, esso costituisca giudizio ordinario da introdursi con citazione (co- me è nella specie avvenuto).
Secondo quanto si è premesso, l'unico vero motivo di doglianza at- torea, salvo oltre, è costituito dalla asserita palese eccessività della intimata somma/SA.
Occorre in generale osservare che il verbale di accertamento della
Polizia Municipale è dotato di fede privilegiata -contestabile ex art. 221 cpc- per quello che, in pratica, gli ufficiali procedenti diretta- mente e personalmente vedano o compiano nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr. ad es. Cass. 10376/24) mentre, rispetto al ca- so di specie ed ai profili valutativi di calcolo della irrogata multa corrispettiva, l'interessato può invece ovviamente procedere in semplice forma ordinaria, come qui avviene, per una tale censura appunto afferente ad un computo pecuniario ritenuto erroneo od esagerato.
A riguardo, invero, appare utile riportare i dati qui dettagliatamente forniti -ex adverso- in comparsa di risposta, inclusa tariffa di rife- rimento : “…il verbale di accertamento elevato da Pubblico Uffi- ciale, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20 commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada),
è titolo per l'avvio del procedimento per il recupero dell'indennità
e per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del già richiamato art. 63 del D. Lgs 446/97 e del vigente re- golamento comunale in materia;
- che trattasi di occupazione/i abusiva/e realizzate con impianti o manufatti di carattere non sta- bile considerate giornaliere/temporanee e che, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera g), del D. Lgs 446/97 e del vigente regolamento comunale in materia, le occupazioni abusive giornalie- re/temporanee si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto da Pubbli- co Ufficiale, fatta salva la prova certa contraria documentale ante- cedente la data del verbale;
- che l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'inden- nità pari al canone previsto per la tipologia di occupazione, mag- giorato nella misura prevista dall'art.35 c. 2 del richiamato rego- lamento comunale in materia, e che sulla medesima indennità si applicano gli interessi legali.” “Ciò precisato, è evidente che è sta- ta applicata in conformità con la normativa di riferimento , la “ta- riffa maggiorata” riportata nell'avviso di pagamento di che tratta- si pari ad € 18, 31302 a cui si perviene prendendo a riferimento la tariffa del canone approvata con il Regolamento vigente CP_2
ratione temporis che si allega , per le strade ricadenti in Categoria
A, pari ad € 12,21 ( articolo 24), aumentata del 50% trattandosi di una occupazione abusiva di suolo pubblico (, articolo 35, comma
2): 12,21+50% = 18,31302. La “tariffa maggiorata” così stabilita moltiplicata per i mq di occupazione abusiva di suolo pubblico ri- levata e per i 31 giorni di presunzione legale di quest'ultima, de- terminano l'ammontare della indennità dovuta: € 18,31302 X 20
X 31 = € 11.352,39. A tale indennità, così determinata, si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 3, del medesimo Regolamento SA , pa- ri al doppio dell'indennità al netto degli interessi: € 11.352,39 X 2
= € 22.704,78. All'insieme delle due voci innanzi determinate, in- dennità e sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano infine gli interessi legali nella misura di quanto previsto dall'art. 36 del
Regolamento SA” (enfasi aggiunte;
il totale per canone- sanzione-interessi-notifica, rispettivamente euro
11.352,39+22.704,78+496,72+9,50, è uguale al suddetto importo di euro 34.563,00). Di talchè, siffatto completo conteggio, riportante come accennato anche la relativa tariffa, appare intervenuto secon- do pertinenti paramenti normativi e di fatto, per i quali inoltre il giudice non dispone di previsti range -con minimi e massimi- entro cui poter operare ipotetiche decurtazioni del quantum addebitato, trattandosi piuttosto, nella specie, di somme o percentuali determi- nate a quota o taglia fissa, come tali appunto non modificabili da parte del decidente medesimo una volta che, secondo quanto emer- ge nella vicenda in rassegna, le basi di computo appaiano aritmeti- camente e normativamente corrette (ad es., per intendersi, laddove l'art. 35 co. 2 del Regolamento comunale stabilisce che l'indennità di occupazione abusiva è pari al canone “maggiorato del 50%”, es- so pone appunto un unico possibile e doveroso aumento -pari alla metà- del canone stesso e non prevede invece, proseguendo nell'esempio, che questa maggiorazione possa intervenire in rela- zione ad un più ampio segmento o range compreso, ipoteticamente, tra il 25 ed il 50 per cento, entro cui scegliere).
Sul punto, dunque, la proposta domanda deve essere respinta.
In ordine poi, specificamente, agli indicati interessi, in ogni caso di bassa entità quantitativa ed anch'essi contestati in accessorio al capitale, va rilevato, sotto il duplice profilo di percentuale e decor- renza, “…“che l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità pari al canone previsto per la tipologia di occupazio- ne, maggiorato nella misura prevista dall'art.35 c. 2 del richiamato regolamento comunale in materia, e che sulla medesima indennità si applicano gli interessi legali”. Il saggio moratorio, a mente dell'invocato art. 36 Reg., “viene determinato nella misura del vi- gente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali…”. Inol- tre, siffatti interessi appaiono progressivamente maturabili a partire da ciascun giorno di indebita o illecita occupazione di suolo pub- blico (arg. da art. 36 cit.).
Insomma, tale ricostruzione normativa appare quindi parimenti condurre alla finale (contenuta) determinazione di chiesti euro
496,72 (per interessi appunto), frazione di somma già più sopra in- dicata e peraltro non sconfessata, ex adverso, sul piano del singolo dettaglio.
In definitiva, la domanda introduttiva risulta complessivamente in- fondata e/o improvata e va di conseguenza respinta.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza attorea e si liquida- no, come in dispositivo, in favore di parte convenuta.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
del con citazione notificata il 12/2/21, così Controparte_1
provvede :
a)rigetta la domanda;
b)condanna a pagare al le spe- Parte_2 Controparte_1
se di giudizio che liquida in euro 100 per esborsi ed euro 1.400 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28/2/25
Il giudice unico Antonio Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, in persona del giudice unico dott. Antonio Atta- nasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3860/21 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad og- getto opposizione-cosap, passata in decisione con gg. 30+20 per scritti difensivi finali e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Ersilio Luca Capone e Fabio Felaco con i quali elett.te domicilia in Na- poli alla Via Giuseppe Recco 23,
-attrice-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Maria Gabriella Console ed elettivamente domi- ciliato in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura Comunale
-convenuto-
CONCLUSIONI - Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 12/2/21 a mezzo PEC, Parte_2
deduceva in fatto: “…AVVERSO Avviso di pagamento dell'indennità per occupazione abusiva di suolo e contestuale ir- rogazione della sanzione amministrativa pecuniaria Prot- N.
PG/776904/611 del 23/11/2020, portante la somma complessiva di
€ 34.563,00, notificato il 15/12/2020,
PREMESSO
1) che, la società attrice gestisce un'azienda di ristorazione sita in alla Via Luca Giordano 20, con marchio commerciale CP_1
“SANTA ROSA trattoria artigianale”;
2) che, in data 31/05/2018, la società attrice ha presentato doman- da per l'occupazione temporanea di suolo pubblico al Comune di
CP_1
3) che, ai sensi dell'art. 7, comma IV, del Regolamento COSAP del
“gli uffici preposti al rilascio delle concessioni Controparte_1
e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono: [...] b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda”;
4) che, la domanda aveva ad oggetto l'occupazione di uno spazio pubblico di mq. 14,00 in pubblica via, antistante il locale commer- ciale della società attrice, in alla Via Luca Giordano 20; CP_1
5) che, la domanda è stata rubricata col numero di pratica 8705 -
2018 (Prot. Gen. N. 497927 - 2018);
6) che, in data 08/09/2018, il Servizio Autonomo Polizia Locale del accertava l'occupazione illegittima con tavolini Controparte_1
di 20 mq. di spazio pubblico;
Co 7) che, in data 22/10/2018, veniva rilasciata dal Comune Napo- li, Concessione n. 636/P.E. del 12/09/2018 e fino al 31/10/2018, per l'occupazione di 14 mq. a tariffa di € 166,08 a mq e canone complessivo quindi di € 2.325,12 (14 mq. X € 166,08);
8) che, in data 15/12/2020, veniva notificato all'attrice Avviso di pagamento dell'indennità per occupazione abusiva di suolo e con- testuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
Prot- N. PG/776904/611 del 23/11/2020, col quale venivano ri- chieste le seguenti somme…[di complessivi euro 34.563,00] ;
9) che, le somme portate da tale avviso sono palesemente eccessive
e quindi illegittime…” (enfasi aggiunte) : per l'effetto, su tali pre- messe e per i relativi motivi di diritto oltre meglio specificati, essa istante chiedeva quindi decurtarsi il canone sanzionatorio/SA, ritenuto palesemente eccessivo (v., amplius, citazione introduttiva).
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la Controparte_1
inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, evidenziando tra l'altro che gli importi intimati corrispondevano a quelli previsti dal regolamento/SA qui ratione temporis applicabile (v. comparsa di risposta in atti).
In via preliminare, è ormai acquisito che il avendo natura CP_2
di corrispettivo, radichi la giurisdizione ordinaria (cfr. ad es. Cass.
35408/22). Che, ancora, in relazione all'art. 32 del DLGS 150/11, esso costituisca giudizio ordinario da introdursi con citazione (co- me è nella specie avvenuto).
Secondo quanto si è premesso, l'unico vero motivo di doglianza at- torea, salvo oltre, è costituito dalla asserita palese eccessività della intimata somma/SA.
Occorre in generale osservare che il verbale di accertamento della
Polizia Municipale è dotato di fede privilegiata -contestabile ex art. 221 cpc- per quello che, in pratica, gli ufficiali procedenti diretta- mente e personalmente vedano o compiano nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr. ad es. Cass. 10376/24) mentre, rispetto al ca- so di specie ed ai profili valutativi di calcolo della irrogata multa corrispettiva, l'interessato può invece ovviamente procedere in semplice forma ordinaria, come qui avviene, per una tale censura appunto afferente ad un computo pecuniario ritenuto erroneo od esagerato.
A riguardo, invero, appare utile riportare i dati qui dettagliatamente forniti -ex adverso- in comparsa di risposta, inclusa tariffa di rife- rimento : “…il verbale di accertamento elevato da Pubblico Uffi- ciale, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20 commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada),
è titolo per l'avvio del procedimento per il recupero dell'indennità
e per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del già richiamato art. 63 del D. Lgs 446/97 e del vigente re- golamento comunale in materia;
- che trattasi di occupazione/i abusiva/e realizzate con impianti o manufatti di carattere non sta- bile considerate giornaliere/temporanee e che, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera g), del D. Lgs 446/97 e del vigente regolamento comunale in materia, le occupazioni abusive giornalie- re/temporanee si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto da Pubbli- co Ufficiale, fatta salva la prova certa contraria documentale ante- cedente la data del verbale;
- che l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'inden- nità pari al canone previsto per la tipologia di occupazione, mag- giorato nella misura prevista dall'art.35 c. 2 del richiamato rego- lamento comunale in materia, e che sulla medesima indennità si applicano gli interessi legali.” “Ciò precisato, è evidente che è sta- ta applicata in conformità con la normativa di riferimento , la “ta- riffa maggiorata” riportata nell'avviso di pagamento di che tratta- si pari ad € 18, 31302 a cui si perviene prendendo a riferimento la tariffa del canone approvata con il Regolamento vigente CP_2
ratione temporis che si allega , per le strade ricadenti in Categoria
A, pari ad € 12,21 ( articolo 24), aumentata del 50% trattandosi di una occupazione abusiva di suolo pubblico (, articolo 35, comma
2): 12,21+50% = 18,31302. La “tariffa maggiorata” così stabilita moltiplicata per i mq di occupazione abusiva di suolo pubblico ri- levata e per i 31 giorni di presunzione legale di quest'ultima, de- terminano l'ammontare della indennità dovuta: € 18,31302 X 20
X 31 = € 11.352,39. A tale indennità, così determinata, si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 3, del medesimo Regolamento SA , pa- ri al doppio dell'indennità al netto degli interessi: € 11.352,39 X 2
= € 22.704,78. All'insieme delle due voci innanzi determinate, in- dennità e sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano infine gli interessi legali nella misura di quanto previsto dall'art. 36 del
Regolamento SA” (enfasi aggiunte;
il totale per canone- sanzione-interessi-notifica, rispettivamente euro
11.352,39+22.704,78+496,72+9,50, è uguale al suddetto importo di euro 34.563,00). Di talchè, siffatto completo conteggio, riportante come accennato anche la relativa tariffa, appare intervenuto secon- do pertinenti paramenti normativi e di fatto, per i quali inoltre il giudice non dispone di previsti range -con minimi e massimi- entro cui poter operare ipotetiche decurtazioni del quantum addebitato, trattandosi piuttosto, nella specie, di somme o percentuali determi- nate a quota o taglia fissa, come tali appunto non modificabili da parte del decidente medesimo una volta che, secondo quanto emer- ge nella vicenda in rassegna, le basi di computo appaiano aritmeti- camente e normativamente corrette (ad es., per intendersi, laddove l'art. 35 co. 2 del Regolamento comunale stabilisce che l'indennità di occupazione abusiva è pari al canone “maggiorato del 50%”, es- so pone appunto un unico possibile e doveroso aumento -pari alla metà- del canone stesso e non prevede invece, proseguendo nell'esempio, che questa maggiorazione possa intervenire in rela- zione ad un più ampio segmento o range compreso, ipoteticamente, tra il 25 ed il 50 per cento, entro cui scegliere).
Sul punto, dunque, la proposta domanda deve essere respinta.
In ordine poi, specificamente, agli indicati interessi, in ogni caso di bassa entità quantitativa ed anch'essi contestati in accessorio al capitale, va rilevato, sotto il duplice profilo di percentuale e decor- renza, “…“che l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità pari al canone previsto per la tipologia di occupazio- ne, maggiorato nella misura prevista dall'art.35 c. 2 del richiamato regolamento comunale in materia, e che sulla medesima indennità si applicano gli interessi legali”. Il saggio moratorio, a mente dell'invocato art. 36 Reg., “viene determinato nella misura del vi- gente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali…”. Inol- tre, siffatti interessi appaiono progressivamente maturabili a partire da ciascun giorno di indebita o illecita occupazione di suolo pub- blico (arg. da art. 36 cit.).
Insomma, tale ricostruzione normativa appare quindi parimenti condurre alla finale (contenuta) determinazione di chiesti euro
496,72 (per interessi appunto), frazione di somma già più sopra in- dicata e peraltro non sconfessata, ex adverso, sul piano del singolo dettaglio.
In definitiva, la domanda introduttiva risulta complessivamente in- fondata e/o improvata e va di conseguenza respinta.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza attorea e si liquida- no, come in dispositivo, in favore di parte convenuta.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
del con citazione notificata il 12/2/21, così Controparte_1
provvede :
a)rigetta la domanda;
b)condanna a pagare al le spe- Parte_2 Controparte_1
se di giudizio che liquida in euro 100 per esborsi ed euro 1.400 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28/2/25
Il giudice unico Antonio Attanasio