Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 22111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22111 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4142 del 2024, proposto da
Wayap S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani, Fabio Massimo Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Conticiani in Roma, via di Monserrato n. 25;
contro
AS Gruppo Fs Italiane, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della nota di AS spa- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale Lazio del 09.02.2024 prot. CDG.ST RM Registro Ufficiale U.0111586 con la quale veniva rigettata l’istanza proposta da Wayap srl ed assunta al prot. AS spa n. CDG-I-0720587 del 15.11.2021, avente ad oggetto la richiesta, nell’ambito di più rinnovi di diverse posizioni, anche di quello relativo al mezzo pubblicitario sito alla chilometrica SS 4 Dir. “Via Salaria” Km 3+125 Sx 8000000068928, di cui, con successiva istanza, si chiedeva la ricollocazione al Km 1+795 dx, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato, ivi incluso il preavviso di rigetto di AS spa- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale Lazio prot. n. CDG-U-487890 del 13.07.2022;
b) della presupposta Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 21 aprile 2021, n. 5 – in BUR Lazio del 10.06.2021, n. 56 – recante l’approvazione del “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)” e di tutti i suoi elaborati, descrittivi e prescrittivi, incluse le relative Norme tecniche d’attuazione;
c) di ogni altro atto, ancorché non cognito, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati, con espressa riserva d’impugnazione dell’Accordo di Co-pianificazione – citato dalla Delibera regionale sub b), ma non pubblicato e ad oggi ignoto nei contenuti – assunto tra la Regione Lazio ed il Ministero della Cultura, in attuazione degli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, d.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell’art. 15, l. n. 241/1990, avente ad oggetto le concertazioni assunte sul detto PTPR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AS Gruppo Fs Italiane, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. EP AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rilevato che:
- AP S.r.l., impresa operante nel settore della cartellonistica pubblicitaria stradale e attiva nell’intero territorio della Regione Lazio, ha presentato, in data 11.11.2021, ad AS spa- Struttura Territoriale per il Lazio, istanza, assunta al prot. di detto ente CDG-I-0720587 del 15.11.2021, tesa ad ottenere il rinnovo di alcuni mezzi pubblicitari alla stessa previamente autorizzati e, per quanto di specifico interesse nella presente vicenda processuale, dell’impianto pubblicitario SS 4 Dir. “Via Salaria” Km 3+125 SX, contratto n. 8000000068928;
- AS riscontrava la richiesta con diniego emesso con nota prot. del 13.07.2022 U0487890, rilevando che era stato “ effettuato un sopralluogo ” ed era “ stata riscontrata la mancanza delle distanze minime previste dalla normativa vigente a seguito dell’installazione da parte di AS S.P.A.- Struttura Territoriale Lazio di segnali di prescrizione e indicazione successivamente all’installazione dei cartelli di Wayap srl ”;
- nelle proprie controdeduzioni la ricorrente, per quanto di interesse, proponeva lo spostamento degli impianti da SS 4 Dir. “Via Salaria” dal Km 3+125 sx al Km 1+ 795 dx;
- la società AS S.p.A., con nota del 13.09.2022 prot. n. CDG.ST RM.Registro Ufficiale.U. 0626501, rilevava che la documentazione tecnica fornita dalla ricorrente in sede istruttoria con la nota di cui al prot. 569965 del 12.08.2022 risultava, tuttavia, incompleta, ravvisando che essa dovesse essere integrata con la certificazione attestante l’assenza di vincoli paesaggistici;
- nelle more, la ricorrente attivava l’istruttoria paesaggistica presso il Comune di Fiano Romano, il quale tuttavia comunicava preavviso di rigetto (nota del 18.11.2022), evidenziando che l’area di intervento ricade in zona vincolata dal PTPR (Paesaggio Naturale Agrario), ove l’installazione di cartelloni pubblicitari è normativamente preclusa ("Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità");
- con provvedimento del 09.02.2024, AS S.p.A. respingeva in via definitiva l’istanza di rinnovo e ricollocazione, motivando il diniego con la mancata trasmissione della documentazione tecnica attestante la compatibilità ambientale/paesaggistica;
- avverso tale diniego e, quali atti presupposti, avverso la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5/2021 di approvazione del PTPR e le relative Norme Tecniche di Attuazione, insorge la società ricorrente, deducendo l’illegittimità del provvedimento di AS per difetto di istruttoria e, in via derivata, l’illegittimità delle previsioni del PTPR, basando il proprio ricorso sui seguenti motivi:
I - ILLEGITTIMITÀ, IN VIA DERIVATA, DELLA NOTA ANAS SPA – STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO DEL 09.02.2024 PROT. CDG.ST RM REGISTRO UFFICIALE U.0111586 NONCHÉ, OVE OCCORRA, DEL PREAVVISO DI RIGETTO DI ANAS SPA– STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO PROT. N. CDG-U-487890 DEL 13.07.2022 E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE PER I VIZI INFICIANTI LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 21.4.2021 N. 5 (in BUR Lazio n. 56 del 10.06.2021) E TUTTI I SUOI ELABORATI, DESCRITTIVI E PRESCRITTIVI, INCLUSE LE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: PER VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DELL’ART. 23, L.R. LAZIO 6 LUGLIO 1998, N. 24, E S.M.I., CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI COMMI DAL 2 AL 5 DI DETTA DISPOSIZIONE, IN RELAZIONE ALLE GARANZIE DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE, CON DERIVATA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEGLI ARTT. 135 E 143, D.LGS. N. 42/2004. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GIUSTO PROCEDIMENTO. SVIAMENTO;
II - ILLEGITTIMITÀ, IN VIA DERIVATA, DELLA NOTA ANAS SPA – STRUTTURA
TERRITORIALE LAZIO DEL 09.02.2024 PROT. CDG.ST RM REGISTRO
UFFICIALE U.0111586 NONCHÉ, OVE OCCORRA, DEL PREAVVISO DI RIGETTO
DI ANAS SPA– STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO PROT. N. CDG-U-487890 DEL 13.07.2022 E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE PER I VIZI INFICIANTI LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 21.4.2021 N. 5 (in BUR Lazio n. 56 del 10.06.2021) E TUTTI I SUOI ELABORATI, DESCRITTIVI E PRESCRITTIVI, INCLUSE LE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (DIRETTIVA 2001/42/CE; D.LGS. 152 DEL 2006). DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DELLA CARENZA DI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;
III - ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DELLA NOTA ANAS SPA – STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO DEL 09.02.2024 PROT. CDG.ST RM REGISTRO UFFICIALE U.0111586 NONCHÉ, OVE OCCORRA, DEL PREAVVISO DI RIGETTO DI ANAS SPA– STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO PROT. N. CDG-U-487890 DEL 13.07.2022 E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE PER I VIZI INFICIANTI LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 21.4.2021 N. 5 (in BUR Lazio n. 56 del 10.06.2021) E TUTTI I SUOI ELABORATI, DESCRITTIVI E PRESCRITTIVI, INCLUSE LE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: PER VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 136, 142, 143, 153, D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, DELL’ART. 1, D.P.R. 139/2010, E DEGLI ARTT. 2 E 4, D.P.R. N. 31/2007, CON CONSEGUENTE DERIVATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 41 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E DEL PRINCIPIO DI GIUSTO PROCEDIMENTO. SVIAMENTO;
IV - ILLEGITTIMITÀ, IN VIA AUTONOMA, DELLA NOTA ANAS SPA – STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO DEL 09.02.2024 PROT. CDG.ST RM REGISTRO UFFICIALE U.0111586 NONCHÉ, OVE OCCORRA, DEL PREAVVISO DI RIGETTO DI ANAS SPA– STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO PROT. N. CDG-U-487890 DEL 13.07.2022 E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE: PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990, ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, PER ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER TRAVISAMENTO DI CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO, PER IRRAGIONEVOLEZZA.
2. Si sono costituite in giudizio AS S.p.A., la Regione Lazio e il Ministero della Cultura, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. Nel merito, il gravame è infondato.
4. Con un primo ordine di censure la parte ripropone, nella presente sede, le doglianze già dedotte avverso la delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5/2021 (di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale - P.T.P.R.) nell’ambito del ricorso pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. n. 9184/2021, esperito dalla medesima AP insieme ad altri soggetti (tra cui AIPE - Associazione Imprese di Pubblicità Esterna).
Nelle more, il citato ricorso è stato definito da questo Tribunale con sentenza n. 19554/2024 pubblicata in data 6 novembre 2024, che lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse nei confronti di quasi tutti i ricorrenti, ivi inclusa AP, con l’argomentazione che “ la lesione è da ritenersi concreta e attuale solo laddove alle previsioni generali del P.T.P.R. faccia seguito uno specifico diniego di installazione, ovvero un ordine di rimozione della suddetta cartellonistica pubblicitaria ”, mentre lo ha rigettato nei confronti di AIPE.
5. Tanto premesso, le medesime censure (con le quali è stata oggi nuovamente gravata la delibera regionale n. 5/2021) sono infondate, alla luce del condivisibile accertamento già operato dal giudice nella prefata sentenza n. 19554/2024, cui è possibile rinviare giusta il disposto dell’art. 88, co. 2, lett. d) cod. proc. amm.
In particolare, con la menzionata sentenza il Tribunale ha rigettato i primi tre motivi con la seguente motivazione, che appunto il Collegio intende far propria:
“ 2. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
2.1. Va preliminarmente richiamato quanto si legge a p. 9 del gravame, in merito all’impugnazione a suo tempo proposta dalle ricorrenti nei confronti della Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio del 2 agosto 2019 n. 5, recante l’approvazione degli elaborati descrittivi e prescrittivi componenti il Piano territoriale paesistico regionale (R.G. n. 4641/2020 di questo T.A.R., definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere a seguito della sentenza n. 240/2020 della Corte costituzionale, con cui, in accoglimento del ricorso per conflitto, è stato disposto l’annullamento della citata deliberazione n. 5 del 2019, unitamente ai suoi atti attuativi e conseguenziali).
2.1.1. In tale gravame (doc. 2 allegato all’atto introduttivo del presente giudizio) si afferma che, dopo la pubblicazione della delibera della Giunta Regionale n. 556/2007 (poco dopo modificata, integrata e rettificata, con Del. Giunta regionale n. 1025/2007), la ricorrente AIPE-Associazione Imprese di Pubblicità Esterna presentò osservazioni per l’interesse omogeneo comune all’intera categoria rappresentata, nelle quali si evidenziava la illegittimità ed irragionevolezza di un divieto indiscriminato per l’istallazione di impianti pubblicitari in tutte le zone in cui era stato suddiviso il territorio regionale «sia vincolate che non».
2.2. Afferma a questo riguardo parte ricorrente, a p. 6 della memoria di replica del 28 agosto 2024, che il sistema della co-pianificazione avrebbe imposto di assicurare l’effettiva partecipazione del Mi.B.A.C. (oggi M.I.C.) al subprocedimento concernente l’esame delle osservazioni e la formulazione delle relative controdeduzioni.
2.3. Ebbene, ciò risulta essere avvenuto per quanto si legge nel preambolo della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2021, recante l’approvazione del nuovo P.T.P.R. (cfr., in particolare, il doc. 5 di parte ricorrente a p. 7, e nello specifico il seguente paragrafo «preso atto che non sono state istruite n. 25 ulteriori osservazioni pervenute successivamente al 14 dicembre 2014, data di conclusione congiunta delle osservazioni con il Ministero», unitamente ai sei paragrafi che lo precedono), senza che su tale specifico aspetto la parte ricorrente abbia mosso specifiche contestazioni.
2.4. Va peraltro considerato che, per quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 240/2020 della Corte Costituzionale, la condotta della Regione violativa del principio di leale collaborazione ha avuto inizio in un momento successivo alla proposta di delibera consiliare n. 60 del 10 marzo 2016 (cfr. il sesto periodo del paragrafo 6.3 della detta sentenza), e dunque successivo a quello dell’esame delle osservazioni (cfr., ancora, il seguente passaggio del preambolo della delibera n. 5/2021: «PRESO ATTO che il Comitato istituito nel citato Protocollo d’Intesa ha svolto l’attività ivi prevista con le modalità di cui al disciplinare allegato al Protocollo medesimo e che, a partire dal 6 febbraio 2014 fino al 16 dicembre 2015, si è riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni, pervenendo alla produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte […]», da cui si evince che l’esame congiunto delle osservazioni si è concluso prima del 10 marzo 2016, nonché il passaggio dell’Accordo istituzionale sottoscritto tra Ministero della Cultura e Regione Lazio in data 27 maggio 2021, richiamato dalla Regione Lazio a p. 9 della memoria del 19 luglio 2024).
2.5. In ogni caso, l’assunto di parte ricorrente su cui si basa il dedotto onere di ripubblicazione è quello secondo cui la disciplina del P.T.P.R. approvato nel 2021 divergerebbe da quello del 2007.
2.6. La Regione Lazio ha contrastato questa prospettazione affermando, al contrario, che, sullo specifico aspetto della disciplina della cartellonistica pubblicitaria, il testo del 2007 e quello del 2021 non divergerebbero se non per aspetti assolutamente minimali.
2.7. Osserva a questo riguardo il Collegio che la parte ricorrente si è al riguardo limitata a contestazioni generiche e non persuasive e in ogni caso contrarie al principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit; principio in base al quale spettava, se del caso, alla ricorrente – al contrario di quanto si afferma a p. 5 della memoria di replica – provare l’assunto della divergenza tra i due testi e non già alla Regione quello della loro corrispondenza.
2.8. Ne deriva che, non ricorrendo un onere di ripubblicazione in capo alla Regione resistente, il mezzo in esame è insuscettibile, anche alla luce delle considerazioni che precedono, di positivo scrutinio.
3. Il secondo motivo di ricorso non è meritevole di seguito, non essendovi motivo per discostarsi dai precedenti di questa stessa Sezione con cui si è affermato che il P.T.P.R. non era da sottoporre a V.A.S. (cfr., anche in base al disposto dell’art. 88, lett. d), c.p.a., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, sentenze 9 agosto 2022, n. 11119 e 29 marzo 2024, n. 6224).
4. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.
4.1. Va premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 1, delle N.T.A. del P.T.P.R., «le norme, e ove dichiarato gli allegati alle norme, hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice e contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l’individuazione per ciascun ambito, degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le misure necessarie per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio; le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree del patrimonio identitario regionale, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi al fine di realizzare lo sviluppo sostenibile delle aree interessate».
4.2. In base al successivo art. 18, comma 1, ogni “paesaggio” prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B) e C), mentre al comma 4 del medesimo art. 18 si stabilisce che «nella tabella C) sono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche».
4.2.2. La tabella C relativa agli artt. 22 (“Paesaggio naturale”), 23 (“Paesaggio naturale agrario”), 24 (“Paesaggio naturale di continuità”), 25 (“Paesaggio agrario di rilevante valore”), 26 (“Paesaggio agrario di valore”) e 27 (“Paesaggio agrario di continuità”) specifica, al punto 5.5., che l’apposizione di cartelli pubblicitari non è consentita «fatta salva segnaletica di pubblica utilità».
4.2.2.1. La medesima tabella, relativamente agli artt. 30 (“Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”) e 31 (“Parchi, Ville e Giardini storici”) e 32 (“Paesaggio dell’insediamento storico diffuso”) dispone, sempre al punto 5.5., che i cartelloni pubblicitari sono «non consentiti fatta salva segnaletica di tipo didattico».
4.2.2.2. Per quanto riguarda, invece, il Paesaggio dell’insediamento storico diffuso, il punto 5.5. della Tabella C stabilisce che i cartelloni pubblicitari non sono consentiti «fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico».
4.2.2.3 A mente, poi, degli artt. 42, comma 6, lett. d), e 46, comma 5, delle norme in esame, relativi, rispettivamente, alle zone di interesse archeologico e ai beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto, è vietata l’installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi di tutela.
4.2.2.4. L’installazione risulta invece consentita, ancorché subordinata a valutazione di compatibilità previo S.I.P., nel Paesaggio degli insediamenti urbani e nel Paesaggio degli insediamenti in evoluzione.
4.2.2.5. Da ultimo, nel Paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi, costituito da porzioni di territorio interessate dalla rete infrastrutturale, viaria, autostradale e ferroviaria di rilevante valore paesaggistico per l’intensità di percorrenza, sussiste un «divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità e delle iniziative pubblicitarie previste dalla legge 132/1959 e con i termini della legge 488/1986».
4.3. Una volta ricostruita nei termini che precedono la disciplina posta dal P.T.P.R., deve escludersi che ricorra la violazione dell’art. 153 del D.Lgs. 42/2004 (disposizione ai sensi della quale «Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente») lamentata dalla parte ricorrente, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
4.3.1. Innanzitutto, il suddetto piano paesistico, lungi dal prevedere un divieto generalizzato, stabilisce che per alcune aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) (e segnatamente quelle appartenenti ai sistemi di paesaggio richiamati al paragrafo 4.2.2.4) l’installazione di cartelloni pubblicitari non è vietata, ma sottoposta alla previa presentazione di uno studio di inserimento paesaggistico.
4.3.2. In questo senso, il mero fatto che tale adempimento sia previsto dalla L.R. 24/1998 per opere che si assumono diverse e di maggiori dimensioni, non implica – in difetto di più specifiche e circostanziate deduzioni ad opera di parte ricorrente – che lo stesso, laddove applicato a un intervento di portata più ridotta quale l’installazione di cartellonistica, determini necessariamente un ingiustificato aggravamento procedimentale.
4.4. Da un altro punto di vista, va considerato che il P.T.P.R. inserisce, di volta in volta, la preclusione all’installazione in parola all’interno di una più complessa descrizione dei singoli sistemi di paesaggio.
4.4.1. Ne deriva che non è sufficiente constatare – come si fa in ricorso – che il divieto risultante negli articoli delle N.T.A. del P.T.P.R. sopra citati finirebbe per interessare il 90% del territorio regionale, per ritenere così dimostrato che lo stesso, in asserita violazione dell’art. 153 cit., sarebbe, per ciò solo “aprioristico”.
4.4.2. Piuttosto, sarebbe all’uopo necessario allegare e provare, in relazione ad ogni singolo sistema di paesaggio, e tenuto conto delle sue concrete caratteristiche, l’irragionevolezza del regime previsto in sede di P.T.P.R.
4.4.3. Ebbene, a questo riguardo, le prospettazioni di parte ricorrente sono sprovviste di un puntuale riscontro probatorio, tenuto conto che, al di là di un richiamo al contenuto delle osservazioni presentate a suo tempo dalla ricorrente (cfr. paragrafo III.5 del ricorso), non si fanno carico di documentare gli assunti su cui si fondano, né di chiarire dove i divieti in esame, al di là del dato della loro complessiva estensione sul territorio regionale, non siano, in ipotesi, coerenti con la complessiva disciplina del sistema di paesaggio a cui ineriscono, ovvero con le attuali ed effettive condizioni di specifiche zone comprese in quei sistemi di paesaggio.
4.4.4. A questo riguardo, va rammentato che, vertendosi in tema di discrezionalità tecnica in ambito di tutela del paesaggio, l’onere della prova gravante sulla ricorrente va considerato in termini rigorosi, alla luce dell’orientamento per cui ove l’interessato non ottemperi all’onere di mettere in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 5 luglio 2023, n. 6578).
4.4.5. Né può ritenersi lesa la libertà costituzionale di iniziativa economica, la quale rimane subordinata nel caso di specie alla priorità costituzionale della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), in assenza, peraltro, e per quanto si è sinora detto, «di palesi indici di non proporzionalità o irragionevolezza della previsione normativa di piano, sia per quanto attiene alla unitaria considerazione dei beni con le relative zone di rispetto, sia per quanto attiene a eccezioni stabilite nel pubblico interesse nel contesto dell’ampia discrezionalità pianificatoria» (così, con riferimento alle previsioni del P.T.P.R. relative alle zone soggette al vincolo archeologico, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 5 marzo 2020, n. 2975).
4.4.6. Sempre con riferimento agli ambiti in cui, oltre a un divieto di installazione, vi sarebbe anche un obbligo di rimozione, le previsioni del P.T.P.R. non sono idonee a inverare alcuna lesione agli interessi della categoria, dovendosi attendere, sul punto, le specifiche disposizioni che saranno assunte nei singoli strumenti urbanistici (prevedendo, come si è detto, sul punto, il P.T.P.R. che «è comunque vietata l’installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi di tutela»).
4.4.7. Da ultimo, quanto alle Reti di infrastrutture e Servizi, non vi è prova di alcuna disparità di trattamento o illogicità, atteso che il P.T.P.R. non può che far salve le disposizioni di cui alla legge 132/1959, secondo cui «È riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali […]»”.
6. Ne deriva che i primi tre motivi sono privi di pregio, con conseguente rigetto del ricorso nella parte in cui solleva domanda di annullamento della delibera del Consiglio Regionale del Lazio con cui, nel 2021, è stato approvato il P.T.P.R., escludendosi, per l’effetto, anche i dedotti vizi di illegittimità derivata della delibera gravata.
7. Resta da scrutinare la doglianza con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato, laddove viene riscontrata una carenza documentale della domanda, asserendo che l’amministrazione avrebbe avuto comunque l’obbligo di completare l’istruttoria mediante richiesta di documentazione integrativa, e lamentando, altresì, che sarebbe stato del tutto pretermesso il preavviso di diniego, in violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Tali censure sono infondate, attesa la natura vincolata dell’atto impugnato che non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello adottato, sicché l’Amministrazione – nonostante eventuali osservazioni della controparte – non avrebbe potuto esercitare alcuna discrezionalità sul rilascio o meno del provvedimento, in quanto la concessione dell’autorizzazione era subordinata, in primis, alla sussistenza dei documenti tecnici, e, tra questi, la “ certificazione attestante l’assenza dei vincoli paesaggistici ”, richiesti per ben due volte da AS.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO ME, Presidente
EP AU, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP AU | CO ME |
IL SEGRETARIO