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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/12/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 2371/2024 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Vincenzo Di Giacomo Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], ad [...] C.F._1
AGNONE (IS), assistita e difesa dall'Avv. LORENZO MARCOVECCHIO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale nato il [...], ad [...], Parte_2 C.F._3 assistito e difeso dall'Avv. MAURIZIO CARUGNO, codice fiscale CodiceFiscale_4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato l'08.11.2024 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
05.12.2024 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
04.12.2024, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) La figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno congiunto a curare, Per_1 educare e istruirla con costanza e continuità. La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, presso 1'abitazione sita in Agnone, alla Via Gioberti n.16.
c) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla minore, avendo massima cura, data la tenera età, di non turbarne la serenità, in special modo garantendo che non vi siano interferenze nei loro rapporti da parte di persone estranee al nucleo familiare.
d) Per espresso accordo, il padre potrà tenere con sé la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della stessa e con le sue esigenze lavorative, previo accordo con la madre. In considerazione - quindi
- dell'impegno lavorativo della madre e delle temporanee esigenze di quest'ultima, la figlia - perdurando il predetto impegno - rimarrà presso il padre (ogni settimana) dal venerdì sera alle 18:00 alla domenica sera alle 18. In tali giorni il sig. pernotterà presso la propria abitazione, fatta salva la facoltà di far Pt_2 pernottare la minore presso i nonni paterni;
e) Laddove il predetto rapporto di lavoro dovesse cessare e/o mutare negli orari e compatibilmente con le esigenze lavorative del costui potrà tenere con sé la minore, per due giorni a settimana, il pomeriggio Pt_2 del martedì ed il pomeriggio del giovedì (rispettandone gli impegni) dalla uscita di scuola, impegnandosi ad accompagnarla a scuola nella giornata successiva. A settimane alterne, invece, potrà tenere con sé la minore dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 18:00;
2 f) Qualora, per esigenze lavorative, la dovesse trasferire la propria residenza, la stessa dovrà darne Pt_1 preavviso al entro 15 giorni concordando - con lo stesso – il nuovo diritto di visita;
Pt_2
g) Ad ogni modo, la minore trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua alternativamente con il padre e la madre oppure, qualora tra i genitori non si raggiungesse un accordo, la vigilia di Natale con l'uno e Natale con l'altro. Le vacanze estive (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno), e in generale ogni altra festività, saranno programmate in modo da consentire ai coniugi di organizzare i rispettivi impegni, assicurando, per quanto possibile, alla figlia di trascorrere equamente il proprio tempo con ciascun genitore;
h) Ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con la minore quando essa sia collocata presso l'altro.
Qualora la minore dovesse ammalarsi nei giorni destinati a stare con il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso l'abitazione della madre, previo accordo telefonico con quest'ultima;
i) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti con la figlia e i rispettivi parenti, purché ciò non comporti un concreto turbamento per la minore;
j) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute, quali,
a mero titolo esemplificativo, scuola, sport, tempo libero, preventivi di spese mediche, cure di ogni genere, verranno prese concordemente dai genitori;
k) Per quanto riguarda il mantenimento e le spese ordinarie della minore, il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e dovrà essere versata alla moglie, come detto, entro il giorno cinque di ogni mese tramite ricarica sulla carta PostePay della . A titolo meramente esemplificativo rientrano nelle spese Pt_1 ordinarie il vitto, una quota di compartecipazione alle spese della casa, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola o babysitter, se conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista),
l'acquisto di capi di vestiario, l'iscrizione a corsi di attività sportive, ricreative o educative;
il sig. Pt_2 provvederà a sua cura e spese alle necessità della prole quando questa sarà presso di lui. Le parti dichiarano di aver così determinato le partecipazioni al mantenimento della figlia anche in ragione della circostanza che il cosiddetto assegno unico viene già percepito (e continuerà ad essere percepito per espresso patto) esclusivamente e per intero dalla sig.ra ; Pt_1
1) Le spese straordinarie saranno ripartite in egual misura a carico di entrambi i coniugi.
Fra queste si distinguerà tra:
- spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, nelle quali rientrano: libri scolastici, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di
3 assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Per dette spese entro 5 giorni dalla comunicazione il genitore non collocatario deve manifestare per iscritto il proprio dissenso rispetto alle richieste straordinarie;
in mancanza di risposta scritta, decorso il termine suddetto, le spese sono da intendersi condivise;
— spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
— 1. scolastiche: iscrizioni e rette di asilo nido, scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola di durata superiore a un giorno, soggiorni studio all'estero, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
— 2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, ...), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, motorino, ...), conseguimento della patente presso autoscuole private;
— 3. spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
— 4. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
— 5. organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
m) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro che ha anticipato le spese (a mezzo e-mail, fax, sms ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso prò quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. In generale rientreranno tra le spese straordinarie tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili né preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita e che non possono considerarsi esigue in rapporto al normale tenore di vita della famiglia, rapportato alle capacità economiche dei genitori;
n) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef per la figlia a carico sarà a beneficio del coniuge che le effettuerà;
o) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
p) Ciascun coniuge dichiara di rinunciare a richiedere all'altro contributi o assegni di mantenimento (e/o alimenti), in quanto si dichiarano entrambi autonomi e capaci di provvedere alle proprie esigenze;
a tal
4 proposito, si precisa che, fino a quando si protrarrà lo stato di disoccupazione del sig. costui farà fronte Pt_2 agli obblighi assunti con il presente atto con il contributo dei genitori, come avviene già da tempo;
q) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
r) Gli importi di cui all'assegno unico saranno percepiti interamente dalla sig.ra .” Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 12.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(Dr. Vincenzo Di Giacomo)
5
N. 2371/2024 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Vincenzo Di Giacomo Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], ad [...] C.F._1
AGNONE (IS), assistita e difesa dall'Avv. LORENZO MARCOVECCHIO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale nato il [...], ad [...], Parte_2 C.F._3 assistito e difeso dall'Avv. MAURIZIO CARUGNO, codice fiscale CodiceFiscale_4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato l'08.11.2024 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
05.12.2024 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
04.12.2024, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) La figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno congiunto a curare, Per_1 educare e istruirla con costanza e continuità. La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, presso 1'abitazione sita in Agnone, alla Via Gioberti n.16.
c) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla minore, avendo massima cura, data la tenera età, di non turbarne la serenità, in special modo garantendo che non vi siano interferenze nei loro rapporti da parte di persone estranee al nucleo familiare.
d) Per espresso accordo, il padre potrà tenere con sé la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della stessa e con le sue esigenze lavorative, previo accordo con la madre. In considerazione - quindi
- dell'impegno lavorativo della madre e delle temporanee esigenze di quest'ultima, la figlia - perdurando il predetto impegno - rimarrà presso il padre (ogni settimana) dal venerdì sera alle 18:00 alla domenica sera alle 18. In tali giorni il sig. pernotterà presso la propria abitazione, fatta salva la facoltà di far Pt_2 pernottare la minore presso i nonni paterni;
e) Laddove il predetto rapporto di lavoro dovesse cessare e/o mutare negli orari e compatibilmente con le esigenze lavorative del costui potrà tenere con sé la minore, per due giorni a settimana, il pomeriggio Pt_2 del martedì ed il pomeriggio del giovedì (rispettandone gli impegni) dalla uscita di scuola, impegnandosi ad accompagnarla a scuola nella giornata successiva. A settimane alterne, invece, potrà tenere con sé la minore dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 18:00;
2 f) Qualora, per esigenze lavorative, la dovesse trasferire la propria residenza, la stessa dovrà darne Pt_1 preavviso al entro 15 giorni concordando - con lo stesso – il nuovo diritto di visita;
Pt_2
g) Ad ogni modo, la minore trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua alternativamente con il padre e la madre oppure, qualora tra i genitori non si raggiungesse un accordo, la vigilia di Natale con l'uno e Natale con l'altro. Le vacanze estive (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno), e in generale ogni altra festività, saranno programmate in modo da consentire ai coniugi di organizzare i rispettivi impegni, assicurando, per quanto possibile, alla figlia di trascorrere equamente il proprio tempo con ciascun genitore;
h) Ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con la minore quando essa sia collocata presso l'altro.
Qualora la minore dovesse ammalarsi nei giorni destinati a stare con il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso l'abitazione della madre, previo accordo telefonico con quest'ultima;
i) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti con la figlia e i rispettivi parenti, purché ciò non comporti un concreto turbamento per la minore;
j) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute, quali,
a mero titolo esemplificativo, scuola, sport, tempo libero, preventivi di spese mediche, cure di ogni genere, verranno prese concordemente dai genitori;
k) Per quanto riguarda il mantenimento e le spese ordinarie della minore, il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e dovrà essere versata alla moglie, come detto, entro il giorno cinque di ogni mese tramite ricarica sulla carta PostePay della . A titolo meramente esemplificativo rientrano nelle spese Pt_1 ordinarie il vitto, una quota di compartecipazione alle spese della casa, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola o babysitter, se conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista),
l'acquisto di capi di vestiario, l'iscrizione a corsi di attività sportive, ricreative o educative;
il sig. Pt_2 provvederà a sua cura e spese alle necessità della prole quando questa sarà presso di lui. Le parti dichiarano di aver così determinato le partecipazioni al mantenimento della figlia anche in ragione della circostanza che il cosiddetto assegno unico viene già percepito (e continuerà ad essere percepito per espresso patto) esclusivamente e per intero dalla sig.ra ; Pt_1
1) Le spese straordinarie saranno ripartite in egual misura a carico di entrambi i coniugi.
Fra queste si distinguerà tra:
- spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, nelle quali rientrano: libri scolastici, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di
3 assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Per dette spese entro 5 giorni dalla comunicazione il genitore non collocatario deve manifestare per iscritto il proprio dissenso rispetto alle richieste straordinarie;
in mancanza di risposta scritta, decorso il termine suddetto, le spese sono da intendersi condivise;
— spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
— 1. scolastiche: iscrizioni e rette di asilo nido, scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola di durata superiore a un giorno, soggiorni studio all'estero, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
— 2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, ...), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, motorino, ...), conseguimento della patente presso autoscuole private;
— 3. spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
— 4. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
— 5. organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
m) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro che ha anticipato le spese (a mezzo e-mail, fax, sms ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso prò quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. In generale rientreranno tra le spese straordinarie tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili né preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita e che non possono considerarsi esigue in rapporto al normale tenore di vita della famiglia, rapportato alle capacità economiche dei genitori;
n) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef per la figlia a carico sarà a beneficio del coniuge che le effettuerà;
o) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
p) Ciascun coniuge dichiara di rinunciare a richiedere all'altro contributi o assegni di mantenimento (e/o alimenti), in quanto si dichiarano entrambi autonomi e capaci di provvedere alle proprie esigenze;
a tal
4 proposito, si precisa che, fino a quando si protrarrà lo stato di disoccupazione del sig. costui farà fronte Pt_2 agli obblighi assunti con il presente atto con il contributo dei genitori, come avviene già da tempo;
q) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
r) Gli importi di cui all'assegno unico saranno percepiti interamente dalla sig.ra .” Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 12.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(Dr. Vincenzo Di Giacomo)
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