TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 02.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1508/2025 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Marcotullio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Loderingo degli
Andalò, 5/2
RICORRENTE contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: comodato
Parte ricorrente alla udienza del 02.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono richiamate
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 citava in giudizio per ivi sentire accertare e dichiarare che CP_1 la ricorrente ha il diritto di proprietà sui contatori identificati con le sigle DR , e 03081001584114, e Parte_2 PartitaIVA_3 per l'effetto condannarla alla restituzione dei contatori.
Nessuno si costituiva per la convenuta che rimaneva, così, contumace.
Il ricorrente con note allegate alla udienza del 02.10.2025 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto solo in data 24.09.2025 i tre contatori DR sono stati disalimentati (doc. 30) e la condanna, pertanto, di parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio.
Orbene, risulta per tabulas, e non contestato, che i tre contatori, oggetto di causa, sono stati disalimentati in data 24.09.2025 e di conseguenza, venendo meno l'interesse ad agire della ricorrente, viene dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto, anche con riferimento alla richiesta della ricorrente alla condanna della convenuta alle spese di giudizio, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità per la quale “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Civ. n. 30251/2023).
Al riguardo, rileva anche la circostanza che parte convenuta ha preferito non costituirsi nel presente giudizio per contestare le deduzioni della ricorrente che, comunque, trovano conferma nella documentazione prodotta.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la disalimentazione è avvenuta nelle more del presente giudizio, nonostante i vari solleciti, seguono la soccombenza secondo il principio della soccombenza virtuale, e sono
Pag. 2 di 3 liquidate, tenendo conto della limitata attività processuale, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1508/2025 R.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 850,00=, oltre accessori.
Modena, 3 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 02.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1508/2025 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Marcotullio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Loderingo degli
Andalò, 5/2
RICORRENTE contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: comodato
Parte ricorrente alla udienza del 02.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono richiamate
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 citava in giudizio per ivi sentire accertare e dichiarare che CP_1 la ricorrente ha il diritto di proprietà sui contatori identificati con le sigle DR , e 03081001584114, e Parte_2 PartitaIVA_3 per l'effetto condannarla alla restituzione dei contatori.
Nessuno si costituiva per la convenuta che rimaneva, così, contumace.
Il ricorrente con note allegate alla udienza del 02.10.2025 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto solo in data 24.09.2025 i tre contatori DR sono stati disalimentati (doc. 30) e la condanna, pertanto, di parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio.
Orbene, risulta per tabulas, e non contestato, che i tre contatori, oggetto di causa, sono stati disalimentati in data 24.09.2025 e di conseguenza, venendo meno l'interesse ad agire della ricorrente, viene dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto, anche con riferimento alla richiesta della ricorrente alla condanna della convenuta alle spese di giudizio, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità per la quale “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Civ. n. 30251/2023).
Al riguardo, rileva anche la circostanza che parte convenuta ha preferito non costituirsi nel presente giudizio per contestare le deduzioni della ricorrente che, comunque, trovano conferma nella documentazione prodotta.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la disalimentazione è avvenuta nelle more del presente giudizio, nonostante i vari solleciti, seguono la soccombenza secondo il principio della soccombenza virtuale, e sono
Pag. 2 di 3 liquidate, tenendo conto della limitata attività processuale, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1508/2025 R.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 850,00=, oltre accessori.
Modena, 3 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3