TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 357/2005
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI (EX TRIBUNALE DI ROSSANO) SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, vertente
TRA (CF: ), nonché Parte_1 C.F._1 Pt_2
(CF: ), (CF:
[...] C.F._2 Controparte_1
), (CF: C.F._3 Controparte_2
), (CF: C.F._4 Parte_3
), quali eredi di rappresentati e difesi C.F._5 RS dall'Avv. Luigi Pirillo. attoriE
(CF: , Controparte_3 C.F._6 CP_4
(CF: ), anche in qualità di eredi di
[...] C.F._7 Per_2
, rappresentate e difese dagli Avv.ti Claudio Falvo e Gennaro Falvo.
[...] convenute
, CP_5 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , in qualità di eredi di .
[...] CP_11 Persona_3 convenuti contumaci
, , in qualità di eredi di . CP_12 CP_13 Parte_2 convenute contumaci
1
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento depositato il 27.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e RS Parte_1 hanno convenuto in giudizio i sig.ri , ,
[...] Controparte_3 Parte_2
, e esponendo: -di essere Controparte_4 Persona_2 Persona_3 proprietari di distinti appartamenti per civile abitazione, ubicati entrambi all'interno di un comune fabbricato sito in Caloveto, Via Rimembranze;
-che detto immobile confina da un lato con uno spazio di isolamento frapposto fra lo stesso e il fabbricato di proprietà dei sig.ri ; -che da più anni i predetti sig.ri Per_2 Per_2 avevano allocato su detta area di proprietà comune ad essi e agli attori, un consistente quantitativo di materiale di vario genere, fra cui rottami d'auto (in particolare il tetto e il cofano di una vettura), legna, blocchi di tufo, residui di materiale per lavori edili, pezzi di ringhiera e altro materiale in ferro, in parte anche appoggiato al fabbricato dei sig.ri -che nonostante le rimostranze degli Per_1 attori per ottenere in via bonaria la rimozione dell'area suddetta e benché i convenuti fossero stati destinatari di una ingiunzione di sgombero con ordinanza n. 7 del 1991 del Sindaco del Comune di Caloveto, il materiale non era stato spostato;
-che in conseguenza di tale condotta si erano verificati danni al fabbricato dei sig.ri determinati, da ultimo, dall'incendio di detto materiale avvenuto il Per_1
4.12.2004 in occasione del quale erano stati interessati dalle fiamme il muro esterno del medesimo edificio e la relativa grondaia. Sulla base di tali premesse hanno chiesto: -di ordinare ai convenuti di rimuovere immediatamente il materiale appoggiato al fabbricato degli attori facendo loro obbligo di tenersi in ogni caso ad una distanza dall'indicato immobile tale da evitare il perpetuarsi di danni a carico del medesimo e alle persone che vi abitano;
-di condannare i convenuti in via solidale al risarcimento dei danni nella misura di €
5.200,00 o in quella diversa da accertarsi in corso di causa.
2. Si sono costituiti in giudizio i sig.ri , , Controparte_3 Parte_2 CP_4
, e i quali hanno dedotto: -che la pretesa
[...] Persona_2 Persona_3 corte comune è in realtà di loro proprietà e che ne dispongono in maniera esclusiva
2 almeno sessanta anni;
-che il fuoco, prontamente domato, si era propagato non dalla legna o dagli oggetti siti sulla corte bensì dalla proprietà degli attori Hanno, quindi, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata
3. Stante l'avvenuto decesso in corso di causa dei sig.ri RS
, e il giudizio è stato tre volte Persona_2 Persona_3 Parte_2 dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. (10.12.2021, 4.5.2023 e 19.10.2023) ed ogni volta è stato riassunto dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 CP_1
e (questi ultimi in qualità di eredi del
[...] Controparte_2 Parte_3 sig. . RS
I ricorsi e i relativi decreti sono stati notificati nei confronti degli eredi dei sig.ri e ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., tuttavia gli stessi non Per_3 Parte_2 hanno inteso costituirsi e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
************************
4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito della prima interruzione dichiarata all'udienza del 10.12.2021, ribadita dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale del 29.11.2024. Basti osservare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione la riassunzione del giudizio si considera tempestiva quando il ricorso sia depositato in Cancelleria nel termine perentorio stabilito dall'art. 305 c.p.c, indipendentemente dall'esito e dalle tempistiche della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del defunto (si veda Cass. civ., Sez. II, Sent., 06/08/2015, n. 16557, ove in motivazione si legge “In ogni caso, per evitare l'estinzione del processo, è sufficiente il deposito, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis "anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009), del ricorso in riassunzione (come avvenuto nella specie), dovendosi ai fini della tempestività della riassunzione fare riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito. Il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile, infatti,solo al deposito del ricorso in cancelleria e, pertanto, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non svolge più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 c.p.c.. Ne consegue che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine per la rinnovazione della notificazione (Cass. n. 21869/2013; nl4085/2005; n. 4297/2004).”).
3 Nel caso di specie la riassunzione operata dagli attori è pertanto tempestiva avendo essi depositato il ricorso in data 9.3.2022 dunque nel rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Non rileva in alcun modo la mancata notifica del predetto ricorso entro il termine assegnato dal precedente titolare del fascicolo con decreto del 20.3.2022.
5. Venendo all'esame del merito, si ritiene applicabile al caso in disamina la disciplina dell'art. 890 c.c. - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, in base al quale “Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.”. Secondo tale norma chi intende realizzare le opere ivi previste, fonti di pericolo di danno, deve attenersi alle distanze stabilite dai regolamenti ed in mancanza alle distanze necessarie a preservare il fondo del vicino da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza. Gli interpreti sono concordi nel ritenere che l'elencazione delle opere che per loro natura e destinazione possono recare nocumento al vicino non sia tassativa ma meramente esemplificativa (in tal senso v. Cassazione civile sez. II, 18/12/1991, n.13650). Va inoltre evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, l'art. 890 c.c. disciplina il regime delle distanze in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.” (Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n.17758; in senso conforme Cassazione civile sez. II, 22/10/2009, n.22389: “Il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c., per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima;
in difetto di una disposizione regolamentare, la presunzione di pericolosità è relativa, che può essere superata ove la parte interessata dimostri che, con opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino”). Premesso quanto sopra, facendo riferimento al caso di specie deve ritenersi innanzitutto che una rimessa contente tra l'altro legname, dunque materiale per sua natura infiammabile, rientri certamente nel novero di quei depositi che, stante la loro natura e destinazione, sono idonei ad arrecare danni alla proprietà confinante ai sensi dell'art. 890 c.c.
4 La presenza di tale deposito è circostanza non solo pacifica –dunque da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.- ma anche confermata dall'espletata CTU. Il consulente, all'uopo interrogato sul punto, ha infatti riferito che “Alla data del sopraluogo nelle vicinanze del fabbricato dei Sig.ri l'area risultava non recintata ed in Per_1 terra battuta, guardando i muri di confine dei due immobili, una piccola parte (circa un metro lineare) risultava occupata da un ricovero realizzato in blocchi di tufo con poggiata una ringhiera in ferro, con all'interno pezzi di legna e materiale di risulta, come si evidenzia nell'elaborato fotografico”. I convenuti non hanno nemmeno contestato di avere loro stessi depositato il materia su detta area. Ciò posto, non è stata tuttavia dimostrata l'esistenza di una norma regolamentare del Comune di Caloveto che prescriva una distanza minima dagli edifici dei depositi di legname o di materiali di risulta. In ogni caso la pericolosità di tale materiale può dirsi dimostrata sulla scorta di plurimi elementi. Si vedano, in particolare: -la segnalazione effettuata dal settore ispettivo del Servizio di Igiene Pubblica della di Rossano dalla quale Controparte_14 risulta che il deposito in questione “è causa d'inconveniente igienico-sanitario”; -la nota del 4.5.2005 prot. 1806 con la quale il Comune di Caloveto invitata gli eredi Per_2
a rimuovere il materiale a fronte della segnalazione effettuata dalla - CP_15
l'ordinanza del 29.8.1991 con cui il Sindaco del Comune di Caloveto intimava la rimozione del materiale perché costituente “pericolo igienico-sanitario per l'incolumità pubblica”. A confermare la pericolosità del deposito sovviene poi lo stesso accadimento posto a fondamento della domanda attorea, vale a dire l'incendio verificatosi in data 4.12.2004 il quale, stando alle risultanze in atti, si era propagato proprio dal legname posizionato dai convenuti. Il riferimento è alla relazione di servizio del 7.12.2004 della Polizia Municipale del Comune di Caloveto, acquisita a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dalla quale si evince che il vigile urbano intervenuto sul posto aveva riscontrato che l'incendio si era verificato “sotto una copertura dove vi era posta della legna al riparo”. Anche il CTU ha constatato che le fiamme erano scaturite dal deposito in parola. Ebbene, il fatto che da tale rimessa si sia già generato un incendio ne dimostra in modo inequivoco la potenzialità lesiva. A ciò si aggiunga che è rimasto del tutto indimostrato l'assunto di parte convenuta secondo cui l'incendio si sarebbe propagato da una zona di proprietà degli attori. In detto contesto i convenuti, a ciò onerati, non hanno né allegato né provato che in base a determinate e concrete caratteristiche del sito e/o dei materiali ovvero a seguito dell'adozione di particolari accorgimenti, non esiste alcun pericolo per l'edificio di proprietà degli attori a cui il deposito è addossato.
5 Per tali motivi i convenuti vanno condannati a spostare detto materiale fino alla distanza di tre metri dal fabbricato degli attori. Venendo alla domanda risarcitoria formulata dagli attori, si osserva quanto segue. In primo luogo si ribadisce come sia stato dimostrato che l'incendio si era propagato dal deposito di legname dei convenuti, perciò può dirsi provata l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta dei convenuti –consistita nell'appoggiare tale materiale pericoloso al muro dell'edificio di proprietà degli attori- e il danno conseguenza subito da questi ultimi. Detto danno è desumibile dalla documentazione fotografica in atti, nella quale è ben visibile l'annerimento subito dall'intonaco lambito dalle fiamme. Il CTU, al quale è stato richiesto di quantificare i costi dei lavori necessari ad eliminare i danni, ha esposto quanto segue: “esaminando i lavori per il ripristino della parete, si può addivenire per eliminare i danni e quantificarne i costi, facendo riferimento ad indagini di confronto con manodopera in economia e costi di materiale per una messa in esecuzione a regola d'arte dei lavori, si può quantizzare a corpo e non a misura vista l'entità (in quanto parte della parete, ed il ripristino della stessa potrebbe essere non omogeneo), nella somma di € 1.200,00, (diconsi milleeducento/00).”. Si ritiene di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il nominato CTU in quanto scevre da macroscopici vizi logico-giuridici e ben motivate, anche sul fronte delle risposte fornite alle osservazioni trasmesse dalla difesa di parte convenuta, che il consulente ha adeguatamente argomentato. Il CTP ha obiettato che attraverso la tinteggiatura dell'intera facciata gli attori otterrebbero un ingiustificato arricchimento ma il CTU ha condivisibilmente osservato che l'intervento non può essere localizzato in un punto circoscritto della parete, “ma va sistemato nella sua interezza, uniformando l'intonaco ed eventuale pitturazione”, fermi restando i costi per l'esecuzione dei lavori in sicurezza. In definitiva, il costo di ripristino indicato dal CTU appare del tutto congruo per cui i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 1.200,00. Il risarcimento del danno dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
6 Il suindicato importo va quindi maggiorato della rivalutazione dalla data del deposito della CTU (22.3.2019), momento in cui può dirsi conclamato il danno. Non possono essere riconosciuti gli interessi cd. “compensativi” in aggiunta alla rivalutazione monetaria, posto che il danno da lucro cessante subito a causa della mancata tempestiva disponibilità del denaro dovutole non risulta allegato e provato da parte della danneggiata. Sull'importo rivalutato andranno comunque calcolati gli interessi moratori legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Vista la novità della questione esaminata, nonché le peculiarità della vicenda concreta sottesa al giudizio, appare congruo e ragionevole disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Le spese della CTU vanno invece poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE la domanda attorea nei termini di cui in motivazione e per l'effetto
CONDANNA i convenuti a spostare il materiale per cui è causa, meglio descritto in atti, fino alla distanza di tre metri dal fabbricato degli attori, concedendo all'uopo termine fino al 15.4.2025;
CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, dell'importo di € 1.200,00, oltre interessi e rivalutazione per come esposto in motivazione;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per la CTU liquidate con decreto del 2.5.2019.
Castrovillari, 24/03/2025 Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI (EX TRIBUNALE DI ROSSANO) SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, vertente
TRA (CF: ), nonché Parte_1 C.F._1 Pt_2
(CF: ), (CF:
[...] C.F._2 Controparte_1
), (CF: C.F._3 Controparte_2
), (CF: C.F._4 Parte_3
), quali eredi di rappresentati e difesi C.F._5 RS dall'Avv. Luigi Pirillo. attoriE
(CF: , Controparte_3 C.F._6 CP_4
(CF: ), anche in qualità di eredi di
[...] C.F._7 Per_2
, rappresentate e difese dagli Avv.ti Claudio Falvo e Gennaro Falvo.
[...] convenute
, CP_5 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , in qualità di eredi di .
[...] CP_11 Persona_3 convenuti contumaci
, , in qualità di eredi di . CP_12 CP_13 Parte_2 convenute contumaci
1
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento depositato il 27.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e RS Parte_1 hanno convenuto in giudizio i sig.ri , ,
[...] Controparte_3 Parte_2
, e esponendo: -di essere Controparte_4 Persona_2 Persona_3 proprietari di distinti appartamenti per civile abitazione, ubicati entrambi all'interno di un comune fabbricato sito in Caloveto, Via Rimembranze;
-che detto immobile confina da un lato con uno spazio di isolamento frapposto fra lo stesso e il fabbricato di proprietà dei sig.ri ; -che da più anni i predetti sig.ri Per_2 Per_2 avevano allocato su detta area di proprietà comune ad essi e agli attori, un consistente quantitativo di materiale di vario genere, fra cui rottami d'auto (in particolare il tetto e il cofano di una vettura), legna, blocchi di tufo, residui di materiale per lavori edili, pezzi di ringhiera e altro materiale in ferro, in parte anche appoggiato al fabbricato dei sig.ri -che nonostante le rimostranze degli Per_1 attori per ottenere in via bonaria la rimozione dell'area suddetta e benché i convenuti fossero stati destinatari di una ingiunzione di sgombero con ordinanza n. 7 del 1991 del Sindaco del Comune di Caloveto, il materiale non era stato spostato;
-che in conseguenza di tale condotta si erano verificati danni al fabbricato dei sig.ri determinati, da ultimo, dall'incendio di detto materiale avvenuto il Per_1
4.12.2004 in occasione del quale erano stati interessati dalle fiamme il muro esterno del medesimo edificio e la relativa grondaia. Sulla base di tali premesse hanno chiesto: -di ordinare ai convenuti di rimuovere immediatamente il materiale appoggiato al fabbricato degli attori facendo loro obbligo di tenersi in ogni caso ad una distanza dall'indicato immobile tale da evitare il perpetuarsi di danni a carico del medesimo e alle persone che vi abitano;
-di condannare i convenuti in via solidale al risarcimento dei danni nella misura di €
5.200,00 o in quella diversa da accertarsi in corso di causa.
2. Si sono costituiti in giudizio i sig.ri , , Controparte_3 Parte_2 CP_4
, e i quali hanno dedotto: -che la pretesa
[...] Persona_2 Persona_3 corte comune è in realtà di loro proprietà e che ne dispongono in maniera esclusiva
2 almeno sessanta anni;
-che il fuoco, prontamente domato, si era propagato non dalla legna o dagli oggetti siti sulla corte bensì dalla proprietà degli attori Hanno, quindi, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata
3. Stante l'avvenuto decesso in corso di causa dei sig.ri RS
, e il giudizio è stato tre volte Persona_2 Persona_3 Parte_2 dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. (10.12.2021, 4.5.2023 e 19.10.2023) ed ogni volta è stato riassunto dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 CP_1
e (questi ultimi in qualità di eredi del
[...] Controparte_2 Parte_3 sig. . RS
I ricorsi e i relativi decreti sono stati notificati nei confronti degli eredi dei sig.ri e ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., tuttavia gli stessi non Per_3 Parte_2 hanno inteso costituirsi e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
************************
4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito della prima interruzione dichiarata all'udienza del 10.12.2021, ribadita dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale del 29.11.2024. Basti osservare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione la riassunzione del giudizio si considera tempestiva quando il ricorso sia depositato in Cancelleria nel termine perentorio stabilito dall'art. 305 c.p.c, indipendentemente dall'esito e dalle tempistiche della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del defunto (si veda Cass. civ., Sez. II, Sent., 06/08/2015, n. 16557, ove in motivazione si legge “In ogni caso, per evitare l'estinzione del processo, è sufficiente il deposito, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis "anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009), del ricorso in riassunzione (come avvenuto nella specie), dovendosi ai fini della tempestività della riassunzione fare riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito. Il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile, infatti,solo al deposito del ricorso in cancelleria e, pertanto, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non svolge più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 c.p.c.. Ne consegue che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine per la rinnovazione della notificazione (Cass. n. 21869/2013; nl4085/2005; n. 4297/2004).”).
3 Nel caso di specie la riassunzione operata dagli attori è pertanto tempestiva avendo essi depositato il ricorso in data 9.3.2022 dunque nel rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Non rileva in alcun modo la mancata notifica del predetto ricorso entro il termine assegnato dal precedente titolare del fascicolo con decreto del 20.3.2022.
5. Venendo all'esame del merito, si ritiene applicabile al caso in disamina la disciplina dell'art. 890 c.c. - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, in base al quale “Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.”. Secondo tale norma chi intende realizzare le opere ivi previste, fonti di pericolo di danno, deve attenersi alle distanze stabilite dai regolamenti ed in mancanza alle distanze necessarie a preservare il fondo del vicino da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza. Gli interpreti sono concordi nel ritenere che l'elencazione delle opere che per loro natura e destinazione possono recare nocumento al vicino non sia tassativa ma meramente esemplificativa (in tal senso v. Cassazione civile sez. II, 18/12/1991, n.13650). Va inoltre evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, l'art. 890 c.c. disciplina il regime delle distanze in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.” (Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n.17758; in senso conforme Cassazione civile sez. II, 22/10/2009, n.22389: “Il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c., per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima;
in difetto di una disposizione regolamentare, la presunzione di pericolosità è relativa, che può essere superata ove la parte interessata dimostri che, con opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino”). Premesso quanto sopra, facendo riferimento al caso di specie deve ritenersi innanzitutto che una rimessa contente tra l'altro legname, dunque materiale per sua natura infiammabile, rientri certamente nel novero di quei depositi che, stante la loro natura e destinazione, sono idonei ad arrecare danni alla proprietà confinante ai sensi dell'art. 890 c.c.
4 La presenza di tale deposito è circostanza non solo pacifica –dunque da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.- ma anche confermata dall'espletata CTU. Il consulente, all'uopo interrogato sul punto, ha infatti riferito che “Alla data del sopraluogo nelle vicinanze del fabbricato dei Sig.ri l'area risultava non recintata ed in Per_1 terra battuta, guardando i muri di confine dei due immobili, una piccola parte (circa un metro lineare) risultava occupata da un ricovero realizzato in blocchi di tufo con poggiata una ringhiera in ferro, con all'interno pezzi di legna e materiale di risulta, come si evidenzia nell'elaborato fotografico”. I convenuti non hanno nemmeno contestato di avere loro stessi depositato il materia su detta area. Ciò posto, non è stata tuttavia dimostrata l'esistenza di una norma regolamentare del Comune di Caloveto che prescriva una distanza minima dagli edifici dei depositi di legname o di materiali di risulta. In ogni caso la pericolosità di tale materiale può dirsi dimostrata sulla scorta di plurimi elementi. Si vedano, in particolare: -la segnalazione effettuata dal settore ispettivo del Servizio di Igiene Pubblica della di Rossano dalla quale Controparte_14 risulta che il deposito in questione “è causa d'inconveniente igienico-sanitario”; -la nota del 4.5.2005 prot. 1806 con la quale il Comune di Caloveto invitata gli eredi Per_2
a rimuovere il materiale a fronte della segnalazione effettuata dalla - CP_15
l'ordinanza del 29.8.1991 con cui il Sindaco del Comune di Caloveto intimava la rimozione del materiale perché costituente “pericolo igienico-sanitario per l'incolumità pubblica”. A confermare la pericolosità del deposito sovviene poi lo stesso accadimento posto a fondamento della domanda attorea, vale a dire l'incendio verificatosi in data 4.12.2004 il quale, stando alle risultanze in atti, si era propagato proprio dal legname posizionato dai convenuti. Il riferimento è alla relazione di servizio del 7.12.2004 della Polizia Municipale del Comune di Caloveto, acquisita a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dalla quale si evince che il vigile urbano intervenuto sul posto aveva riscontrato che l'incendio si era verificato “sotto una copertura dove vi era posta della legna al riparo”. Anche il CTU ha constatato che le fiamme erano scaturite dal deposito in parola. Ebbene, il fatto che da tale rimessa si sia già generato un incendio ne dimostra in modo inequivoco la potenzialità lesiva. A ciò si aggiunga che è rimasto del tutto indimostrato l'assunto di parte convenuta secondo cui l'incendio si sarebbe propagato da una zona di proprietà degli attori. In detto contesto i convenuti, a ciò onerati, non hanno né allegato né provato che in base a determinate e concrete caratteristiche del sito e/o dei materiali ovvero a seguito dell'adozione di particolari accorgimenti, non esiste alcun pericolo per l'edificio di proprietà degli attori a cui il deposito è addossato.
5 Per tali motivi i convenuti vanno condannati a spostare detto materiale fino alla distanza di tre metri dal fabbricato degli attori. Venendo alla domanda risarcitoria formulata dagli attori, si osserva quanto segue. In primo luogo si ribadisce come sia stato dimostrato che l'incendio si era propagato dal deposito di legname dei convenuti, perciò può dirsi provata l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta dei convenuti –consistita nell'appoggiare tale materiale pericoloso al muro dell'edificio di proprietà degli attori- e il danno conseguenza subito da questi ultimi. Detto danno è desumibile dalla documentazione fotografica in atti, nella quale è ben visibile l'annerimento subito dall'intonaco lambito dalle fiamme. Il CTU, al quale è stato richiesto di quantificare i costi dei lavori necessari ad eliminare i danni, ha esposto quanto segue: “esaminando i lavori per il ripristino della parete, si può addivenire per eliminare i danni e quantificarne i costi, facendo riferimento ad indagini di confronto con manodopera in economia e costi di materiale per una messa in esecuzione a regola d'arte dei lavori, si può quantizzare a corpo e non a misura vista l'entità (in quanto parte della parete, ed il ripristino della stessa potrebbe essere non omogeneo), nella somma di € 1.200,00, (diconsi milleeducento/00).”. Si ritiene di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il nominato CTU in quanto scevre da macroscopici vizi logico-giuridici e ben motivate, anche sul fronte delle risposte fornite alle osservazioni trasmesse dalla difesa di parte convenuta, che il consulente ha adeguatamente argomentato. Il CTP ha obiettato che attraverso la tinteggiatura dell'intera facciata gli attori otterrebbero un ingiustificato arricchimento ma il CTU ha condivisibilmente osservato che l'intervento non può essere localizzato in un punto circoscritto della parete, “ma va sistemato nella sua interezza, uniformando l'intonaco ed eventuale pitturazione”, fermi restando i costi per l'esecuzione dei lavori in sicurezza. In definitiva, il costo di ripristino indicato dal CTU appare del tutto congruo per cui i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 1.200,00. Il risarcimento del danno dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
6 Il suindicato importo va quindi maggiorato della rivalutazione dalla data del deposito della CTU (22.3.2019), momento in cui può dirsi conclamato il danno. Non possono essere riconosciuti gli interessi cd. “compensativi” in aggiunta alla rivalutazione monetaria, posto che il danno da lucro cessante subito a causa della mancata tempestiva disponibilità del denaro dovutole non risulta allegato e provato da parte della danneggiata. Sull'importo rivalutato andranno comunque calcolati gli interessi moratori legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Vista la novità della questione esaminata, nonché le peculiarità della vicenda concreta sottesa al giudizio, appare congruo e ragionevole disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Le spese della CTU vanno invece poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE la domanda attorea nei termini di cui in motivazione e per l'effetto
CONDANNA i convenuti a spostare il materiale per cui è causa, meglio descritto in atti, fino alla distanza di tre metri dal fabbricato degli attori, concedendo all'uopo termine fino al 15.4.2025;
CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, dell'importo di € 1.200,00, oltre interessi e rivalutazione per come esposto in motivazione;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per la CTU liquidate con decreto del 2.5.2019.
Castrovillari, 24/03/2025 Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
7